| 305 | |
| DDL0060-0002 | |
| Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
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| (suddiviso in 247 Unità Documento)
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Unità Documento n.2 (che inizia a pag.8 dello stampato)
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| Pag. 8
TESTO
unificato della
Commissione
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NUOVE NORME PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
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| Art. 1.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A
ZZ11 ZZPD
ZZRM
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| 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e
segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo
unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo
proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua
in sede di Ufficio centrale nazionale.
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento,
con arrotondamento allo 0,5, del totale dei seggi, è
attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei
quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior
numero di voti. Il venticinque per cento dei seggi è
attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste
concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta",
che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme
contenute nel titolo VI del presente testo unico e successive
modificazioni e integrazioni";
Pag. 9
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini,
il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla
Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due
schede, il primo per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale, il secondo per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale".
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| DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060
TOTPAG=0090 TOTDOC=0247
NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD
PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=009 UPAG=NO
PAGEIN=8 PAGEFIN=9
SORTRES= SORTDDL=006000A00
FASCIDC=11DDL0060 A
SORTNAV=0006000A000 00000
ZZDDLC60A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002
NDOC0002
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