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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


305
DDL0060-0002
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
Pag. 8 TESTO unificato della Commissione -- NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Al testo unico delle leggi recanti norme per
  l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
           a)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
       "Art. 1. - 1.  La Camera dei deputati è eletta a
  suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e
  segreto, espresso in un unico turno elettorale.
       2.  Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
  elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo
  unico.  La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo
  proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua
  in sede di Ufficio centrale nazionale.
       3.  In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento,
  con arrotondamento allo 0,5, del totale dei seggi, è
  attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei
  quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior
  numero di voti.  Il venticinque per cento dei seggi è
  attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste
  concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
           b)  l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
       "Art. 2. - 1.  La elezione nel collegio "Valle d'Aosta",
  che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme
  contenute nel titolo VI del presente testo unico e successive
  modificazioni e integrazioni";
 
                               Pag. 9
 
           c)  l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
       "Art. 4. - 1.  Il voto è un diritto di tutti i cittadini,
  il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla
  Repubblica.
       2.  Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due
  schede, il primo per l'elezione del candidato nel collegio
  uninominale, il secondo per la scelta della lista ai fini
  dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale".
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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