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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


306
DDL0060-0003
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...TESTO unificato della Commissione -- NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Al testo unico delle leggi recanti norme per
  l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
           a)  l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
       "Art. 18. - 1.  La presentazione delle candidature nei
  collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si
  collegano a liste presentate per le finalità di cui
  all'articolo 1, comma 3, cui gli stessi aderiscono con
  l'accettazione della candidatura.  Nessun candidato può
  accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di
  circoscrizioni diverse.  La candidatura della stessa persona in
  più di un collegio è nulla.
       2.  Per ogni candidato deve essere indicato il cognome,
  il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il
  quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati
  presso il Ministero dell'interno con cui si intende
  contraddistinguerlo, nonché la lista alla quale il candidato
  si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).
  Per le candidate donne può essere indicato il proprio cognome
  solo o con l'aggiunta del cognome del marito.
       3.  La dichiarazione di presentazione dei candidati deve
  contenere l'indicazione
 
                              Pag. 10
 
     dei nominativi di due delegati effettivi e di due
  supplenti.
       4.  La dichiarazione di presentazione dei singoli
  candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.000 elettori
  iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel
  collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune,
  iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.  Le
  sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti
  di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
       5.  La candidatura deve essere accettata con
  dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un
  notaio.  Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
  della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
  consolare.
       6.  L'accettazione della candidatura deve essere
  accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che
  il candidato non ha accettato candidature in altri
  collegi";
           b)  dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
       "Art. 18- bis.   - 1.  Le liste dei candidati per
  l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale debbono
  essere presentate in ciascuna circoscrizione con dichiarazione
  sottoscritta da un numero di elettori pari a 3.000 nelle
  circoscrizioni fino a un milione di abitanti e a 5.000 nelle
  circoscrizioni con oltre un milione di abitanti; i
  sottoscrittori possono essere gli stessi delle candidature nei
  singoli collegi della circoscrizione.  Nessuna sottoscrizione è
  richiesta per la presentazione di candidati da parte di
  partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che
  nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con
  proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi
  parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti.
  Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui
  la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel
  quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico
  esente da tale onere.  Si applicano le norme di cui ai commi 3
  e 5 dell'articolo 18.
 
                              Pag. 11
 
       2.  Le liste sono formate da un numero di candidati non
  superiore al numero di seggi assegnati con scrutinio
  proporzionale alla circoscrizione.  Della lista possono far
  parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima
  circoscrizione, collegati alla lista stessa";
           c)  l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
       "Art. 19. - 1.  Nessun candidato può essere incluso in
  liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra
  circoscrizione, pena la nullità dell'elezione.  Nessun
  candidato può essere incluso in liste con lo stesso
  contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità
  dell'elezione".
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=010 PAGFIN=0011 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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