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| DDL0060-0003 | |
| Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
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| (suddiviso in 247 Unità Documento)
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Unità Documento n.3 (che inizia a pag.9 dello stampato)
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| ...TESTO
unificato della
Commissione
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NUOVE NORME PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
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| Art. 2.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A
ZZ11 ZZPD
ZZRM
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| 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei
collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si
collegano a liste presentate per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 3, cui gli stessi aderiscono con
l'accettazione della candidatura. Nessun candidato può
accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di
circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in
più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome,
il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il
quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati
presso il Ministero dell'interno con cui si intende
contraddistinguerlo, nonché la lista alla quale il candidato
si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).
Per le candidate donne può essere indicato il proprio cognome
solo o con l'aggiunta del cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve
contenere l'indicazione
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dei nominativi di due delegati effettivi e di due
supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli
candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel
collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune,
iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti
di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un
notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere
accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che
il candidato non ha accettato candidature in altri
collegi";
b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
"Art. 18- bis. - 1. Le liste dei candidati per
l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale debbono
essere presentate in ciascuna circoscrizione con dichiarazione
sottoscritta da un numero di elettori pari a 3.000 nelle
circoscrizioni fino a un milione di abitanti e a 5.000 nelle
circoscrizioni con oltre un milione di abitanti; i
sottoscrittori possono essere gli stessi delle candidature nei
singoli collegi della circoscrizione. Nessuna sottoscrizione è
richiesta per la presentazione di candidati da parte di
partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che
nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con
proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi
parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti.
Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui
la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel
quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico
esente da tale onere. Si applicano le norme di cui ai commi 3
e 5 dell'articolo 18.
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2. Le liste sono formate da un numero di candidati non
superiore al numero di seggi assegnati con scrutinio
proporzionale alla circoscrizione. Della lista possono far
parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima
circoscrizione, collegati alla lista stessa";
c) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere incluso in
liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra
circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun
candidato può essere incluso in liste con lo stesso
contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità
dell'elezione".
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| DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060
TOTPAG=0090 TOTDOC=0247
NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD
PAGINIZ=0009 RIGINIZ=010 PAGFIN=0011 RIGFIN=013 UPAG=NO
PAGEIN=9 PAGEFIN=11
SORTRES= SORTDDL=006000A00
FASCIDC=11DDL0060 A
SORTNAV=0006000A000 00000
ZZDDLC60A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002
NDOC0002
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