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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


307
DDL0060-0004
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...TESTO unificato della Commissione -- NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Al testo unico delle leggi recanti norme per
  l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
           a)  all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono
  sostituiti dai seguenti:
       "1.  Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il
  presidente procede allo spoglio.  Uno scrutatore designato
  mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna
  scheda e la consegna al presidente.  Questi enuncia ad alta
  voce prima il nome del candidato nel collegio uninominale al
  quale è stato attribuito il voto e, successivamente, il
  contrassegno della lista per la quale è stato espresso il
  secondo voto.  Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
  quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei
  voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
       2.  Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
  Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati
  spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
  tolte le schede non utilizzate.  Quando una scheda non contiene
  alcuna
 
                              Pag. 12
 
     espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
  subito impresso il timbro della sezione";
           b)  l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
       "Art. 77. - 1.  L'Ufficio elettorale circoscrizionale,
  compiute le operazioni di cui all'articolo precedente,
  facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti
  scelti dal presidente:
         1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in
  conformità ai risultati accertati, il candidato che ha
  ottenuto il maggior numero di voti validi;
         2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
  ogni lista.  La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
  lista è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista
  stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione,
  detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un
  candidato alla medesima lista collegato, un numero di voti
  pari a quello conseguito dal candidato immediatamente
  successivo per numero di voti, aumentati dell'unità;
         3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
  estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di
  ciascuna lista";
      c)  gli articoli 78, 80 e 81, commi secondo e terzo,
  sono abrogati.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=014 PAGFIN=0012 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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