| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il
presidente procede allo spoglio. Uno scrutatore designato
mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna
scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta
voce prima il nome del candidato nel collegio uninominale al
quale è stato attribuito il voto e, successivamente, il
contrassegno della lista per la quale è stato espresso il
secondo voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei
voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
tolte le schede non utilizzate. Quando una scheda non contiene
alcuna
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espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione";
b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
"Art. 77. - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all'articolo precedente,
facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti
scelti dal presidente:
1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in
conformità ai risultati accertati, il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ogni lista. La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione,
detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un
candidato alla medesima lista collegato, un numero di voti
pari a quello conseguito dal candidato immediatamente
successivo per numero di voti, aumentati dell'unità;
3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista";
c) gli articoli 78, 80 e 81, commi secondo e terzo,
sono abrogati.
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