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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


308
DDL0060-0005
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...TESTO unificato della Commissione -- NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Al testo unico delle leggi recanti norme per
  l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
      a)  l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
       "Art. 83. - 1.  L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti
  gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali
  circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga
  opportuno,
 
                              Pag. 13
 
     da uno o più esperti scelti dal presidente:
         1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
  lista.  Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali
  circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle
  liste aventi il medesimo contrassegno;
         2) individua quindi le liste che abbiano conseguito
  sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi
  espressi;
         3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto
  dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna
  lista.  A tale fine divide il totale delle cifre elettorali
  nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei
  seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale
  nazionale.  Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale
  parte frazionaria del quoziente.  Divide poi la cifra
  elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per
  tale quoziente.  La parte intera del quoziente così ottenuto
  rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.
  I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
  rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
  ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
  parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la
  maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di queste ultime
  si procede a sorteggio;
         4) procede quindi alla distribuzione nelle singole
  circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste.  A
  tale fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna
  lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con
  le modalità di cui al numero 3), ottenendo così il quoziente
  elettorale di lista e trascurando l'eventuale parte frazionale
  dello stesso.  Attribuisce, poi, alle liste circoscrizionali
  tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di
  lista risulti contenuto nella cifra elettorale
  circoscrizionale della lista.  I seggi che rimangono ancora da
  attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle
  circoscrizioni per le quali le ultime divisioni
 
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     hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a
  quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore
  cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra
  elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio.  Si
  considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali
  che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista.  Se
  alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti
  sono i suoi candidati, risultano eletti tutti i candidati
  della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei
  riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un
  secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi
  attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse per il
  numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.  Si effettua
  poi l'attribuzione dei seggi tra le varie liste
  circoscrizionali, con le modalità sopra previste.
       2.  L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai
  singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi
  assegnati a ciascuna lista.
       3.  Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
  nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
  verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria della Camera
  dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare
  è depositato alla cancelleria della Corte di cassazione";
           b)  l'articolo 84 è sostituito dal
  seguente:
       "Art. 84. - 1.  Il presidente dell'Ufficio centrale
  circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale
  nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83,
  proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista
  ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine
  progressivo di presentazione.  Se qualcuno tra essi è già stato
  proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero
  1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine
  progressivo di presentazione";
           c)  gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;
 
                              Pag. 15
 
           d)  l'articolo 85 è abrogato.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=025 PAGFIN=0015 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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