| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
"Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti
gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali
circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno,
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da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle
liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua quindi le liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi
espressi;
3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto
dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali
nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei
seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale
nazionale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per
tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di queste ultime
si procede a sorteggio;
4) procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A
tale fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con
le modalità di cui al numero 3), ottenendo così il quoziente
elettorale di lista e trascurando l'eventuale parte frazionale
dello stesso. Attribuisce, poi, alle liste circoscrizionali
tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di
lista risulti contenuto nella cifra elettorale
circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle
circoscrizioni per le quali le ultime divisioni
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hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a
quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra
elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si
considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali
che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se
alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti
sono i suoi candidati, risultano eletti tutti i candidati
della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei
riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un
secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi
attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse per il
numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua
poi l'attribuzione dei seggi tra le varie liste
circoscrizionali, con le modalità sopra previste.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai
singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi
assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria della Camera
dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare
è depositato alla cancelleria della Corte di cassazione";
b) l'articolo 84 è sostituito dal
seguente:
"Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale
nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83,
proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista
ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato
proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero
1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine
progressivo di presentazione";
c) gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;
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d) l'articolo 85 è abrogato.
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