Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


310
DDL0060-0007
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...TESTO unificato della Commissione -- NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
  decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della
  legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi
  uninominali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei
  seguenti princìpi e criteri direttivi:
      a)  i collegi sono costituiti garantendo la coerenza
  del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità
  economicosociale e le sue caratteristiche storico-culturali;
  essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il
  territorio comprenda porzioni insulari.  I collegi, di norma,
  non possono includere il territorio di comuni appartenenti a
  province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il
  caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche,
  comprendano al loro interno più collegi.  In quest'ultimo caso,
  ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi
  formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città
  metropolitana disciplinata ai sensi dell'articolo 18 della
  legge 8 giugno 1990, n. 142.  Nelle zone in cui siano presenti
  minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei
  collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare, di norma,
  la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
      b)  la popolazione di ciascun collegio può scostarsi
  dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione
  di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto.  Tale
  media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della
  circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
  per il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione.  Gli
  scarti dalla media regionale della popolazione superiori a
  tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare
  attuazione a quanto previsto nella lettera  a).  Il numero
  dei
 
                              Pag. 17
 
     seggi assegnato alla circoscrizione è determinato dalla
  divisione della popolazione circoscrizionale per il quoziente
  unitario di rappresentanza nazionale con arrotondamento
  all'unità superiore o inferiore.  Il quoziente unitario di
  rappresentanza nazionale è determinato dalle divisioni della
  popolazione nazionale per il numero dei deputati da eleggere
  con il sistema uninominale per collegi.
       2.  Il Governo predispone le norme delegate sulla base
  delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo
  insediamento, da una Commissione di esperti nominati dai
  Presidenti delle Camere composta da dieci membri scelti tra le
  seguenti categorie:
      a)  professori universitari di ruolo in materie
  attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a
  svolgere;
      b)  funzionari della carriera prefettizia del
  Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.
       3.  Lo schema del decreto legislativo, corredato dai
  pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai
  consigli regionali e da quelli delle province autonome di
  Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di
  esperti, prima della sua approvazione definitiva da parte del
  Consiglio dei ministri, è trasmesso per il parere alle
  Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
  materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della
  Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle
  Commissioni parlamentari; il parere va espresso entro venti
  giorni dalla ricezione dello schema.  Al decreto deve essere
  allegata una relazione contenente adeguata motivazione per le
  parti in cui il decreto non fosse conforme al parere
  parlamentare.
       4.  Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo
  stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con
  cui sono apportate tutte le modificazioni strettamente
  conseguenti e necessarie all'attuazione e al coordinamento
  della presente legge, al testo unico approvato con
 
                              Pag. 18
 
     decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
  361.
       5.  Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli
  stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
       6.  Alla revisione dei collegi elettorali determinati ai
  sensi del presente articolo si provvede, nel rispetto dei
  criteri di cui al comma 1, con decreto del Presidente della
  Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio
  dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
  sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della
  popolazione o dell'entrata in vigore di leggi costituzionali
  istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni
  territoriali delle regioni esistenti.  Il decreto è adottato
  entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati del
  censimento o dall'entrata in vigore delle leggi
  costituzionali; sul relativo schema, prima della deliberazione
  definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il
  parere delle Commissioni permanenti delle due Camere
  competenti per materia.
                  TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI
                                                (articolo 1)
        1.  Piemonte 1 (provincia di Torino).
        2.  Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo,
  Asti, Alessandria, Biella, Verbania).
        3.  Lombardia 1 (provincia di Milano).
        4.  Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio,
  Lecco, Bergamo, Brescia).
        5.  Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova,
  Lodi).
        6.  Trentino-Alto Adige.
        7.  Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova,
  Rovigo).
        8.  Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno).
        9.  Friuli-Venezia Giulia.
       10.  Liguria.
       11.  Emilia-Romagna.
       12.  Toscana.
       13.  Umbria.
       14.  Marche.
 
                              Pag. 19
 
       15.  Lazio 1 (provincia di Roma).
       16.  Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina,
  Frosinone).
       17.  Abruzzi.
       18.  Molise.
       19.  Campania 1 (provincia di Napoli).
       20.  Campania 2 (province di Caserta, Benevento,
  Avellino, Salerno).
       21.  Puglia.
       22.  Basilicata.
       23.  Calabria.
       24.  Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento,
  Caltanissetta).
       25.  Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa,
  Siracusa, Enna).
       26.  Sardegna.
 
                               Pag. I
 
                        PROPOSTE DI LEGGE
                               --
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=004 PAGFIN=0020 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=I SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati