| 1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi
uninominali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza
del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità
economicosociale e le sue caratteristiche storico-culturali;
essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il
territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma,
non possono includere il territorio di comuni appartenenti a
province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il
caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche,
comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso,
ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi
formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città
metropolitana disciplinata ai sensi dell'articolo 18 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti
minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei
collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare, di norma,
la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi
dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione
di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto. Tale
media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della
circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
per il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione. Gli
scarti dalla media regionale della popolazione superiori a
tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare
attuazione a quanto previsto nella lettera a). Il numero
dei
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seggi assegnato alla circoscrizione è determinato dalla
divisione della popolazione circoscrizionale per il quoziente
unitario di rappresentanza nazionale con arrotondamento
all'unità superiore o inferiore. Il quoziente unitario di
rappresentanza nazionale è determinato dalle divisioni della
popolazione nazionale per il numero dei deputati da eleggere
con il sistema uninominale per collegi.
2. Il Governo predispone le norme delegate sulla base
delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo
insediamento, da una Commissione di esperti nominati dai
Presidenti delle Camere composta da dieci membri scelti tra le
seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo in materie
attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a
svolgere;
b) funzionari della carriera prefettizia del
Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.
3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai
pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai
consigli regionali e da quelli delle province autonome di
Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di
esperti, prima della sua approvazione definitiva da parte del
Consiglio dei ministri, è trasmesso per il parere alle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della
Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle
Commissioni parlamentari; il parere va espresso entro venti
giorni dalla ricezione dello schema. Al decreto deve essere
allegata una relazione contenente adeguata motivazione per le
parti in cui il decreto non fosse conforme al parere
parlamentare.
4. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo
stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con
cui sono apportate tutte le modificazioni strettamente
conseguenti e necessarie all'attuazione e al coordinamento
della presente legge, al testo unico approvato con
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decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361.
5. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli
stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
6. Alla revisione dei collegi elettorali determinati ai
sensi del presente articolo si provvede, nel rispetto dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Presidente della
Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione o dell'entrata in vigore di leggi costituzionali
istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni
territoriali delle regioni esistenti. Il decreto è adottato
entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati del
censimento o dall'entrata in vigore delle leggi
costituzionali; sul relativo schema, prima della deliberazione
definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il
parere delle Commissioni permanenti delle due Camere
competenti per materia.
TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI
(articolo 1)
1. Piemonte 1 (provincia di Torino).
2. Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo,
Asti, Alessandria, Biella, Verbania).
3. Lombardia 1 (provincia di Milano).
4. Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio,
Lecco, Bergamo, Brescia).
5. Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova,
Lodi).
6. Trentino-Alto Adige.
7. Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova,
Rovigo).
8. Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno).
9. Friuli-Venezia Giulia.
10. Liguria.
11. Emilia-Romagna.
12. Toscana.
13. Umbria.
14. Marche.
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15. Lazio 1 (provincia di Roma).
16. Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina,
Frosinone).
17. Abruzzi.
18. Molise.
19. Campania 1 (provincia di Napoli).
20. Campania 2 (province di Caserta, Benevento,
Avellino, Salerno).
21. Puglia.
22. Basilicata.
23. Calabria.
24. Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento,
Caltanissetta).
25. Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa,
Siracusa, Enna).
26. Sardegna.
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PROPOSTE DI LEGGE
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