| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| 1. La ripartizione e la delimitazione delle singole
circoscrizioni uninominali è effettuata dal Governo, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto legislativo, sentita la commissione di cui al comma 3,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) si divide il totale dei cittadini abitanti
nella Repubblica, secondo le cifre dell'ultimo censimento
generale della popolazione, per il numero dei deputati da
eleggere. Sulla base del quoziente ottenuto, si distribuiscono
i seggi nel territorio delle regioni, in proporzione alla
popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. Se la popolazione di
una regione risulta inferiore al quoziente nazionale di
ripartizione, il suo intero territorio costituisce
circoscrizione elettorale uninominale;
b) all'interno di ciascuna regione, la
delimitazione delle circoscrizioni elettorali avverrà secondo
i seguenti criteri direttivi:
1) i confini del collegio devono coincidere, per
quanto possibile, con quelli di uno o più comuni, salvo il
caso di grandi comuni, che comprendono nel proprio territorio
più collegi, e devono essere determinati in modo da realizzare
all'interno di ciascuna regione il maggior equilibrio
possibile tra i singoli collegi;
2) il collegio deve essere costituito da un
territorio continuo, salvo il caso del territorio delle isole
minori;
3) ogni collegio deve rappresentare tendenzialmente
una aggregazione compatta delle condizioni economiche e
sociali della popolazione residente.
2. La ripartizione e la delimitazione delle
circoscrizioni elettorali sarà proposta, entro un mese dalla
sua istituzione, da una commissione, composta secondo le
modalità stabilite dal comma 3.
3. E' istituita la commissione nazionale per le
circoscrizioni elettorali, nominata, entro 15 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente
della Camera e composta da un rappresentante per ogni gruppo
parlamentare.
4. La commissione è rinnovata entro sei mesi dall'inizio
di ogni legislatura e può proporre, con relazione al
Parlamento, l'aggiornamento delle circoscrizioni, sulla base
dei risultati dell'ultimo censimento e dei dati dell'Istituto
centrale di statistica.
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