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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


314
DDL0060-0011
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.II dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 102 --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  La ripartizione e la delimitazione delle singole
  circoscrizioni uninominali è effettuata dal Governo, entro tre
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
  decreto legislativo, sentita la commissione di cui al comma 3,
  sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
           a)  si divide il totale dei cittadini abitanti
  nella Repubblica, secondo le cifre dell'ultimo censimento
  generale della popolazione, per il numero dei deputati da
  eleggere.  Sulla base del quoziente ottenuto, si distribuiscono
  i seggi nel territorio delle regioni, in proporzione alla
  popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
  resti.  Se la popolazione di
     una regione risulta inferiore al quoziente nazionale di
  ripartizione, il suo intero territorio costituisce
  circoscrizione elettorale uninominale;
           b)  all'interno di ciascuna regione, la
  delimitazione delle circoscrizioni elettorali avverrà secondo
  i seguenti criteri direttivi:
           1) i confini del collegio devono coincidere, per
  quanto possibile, con quelli di uno o più comuni, salvo il
  caso di grandi comuni, che comprendono nel proprio territorio
  più collegi, e devono essere determinati in modo da realizzare
  all'interno di ciascuna regione il maggior equilibrio
  possibile tra i singoli collegi;
           2) il collegio deve essere costituito da un
  territorio continuo, salvo il caso del territorio delle isole
  minori;
           3) ogni collegio deve rappresentare tendenzialmente
  una aggregazione compatta delle condizioni economiche e
  sociali della popolazione residente.
       2.  La ripartizione e la delimitazione delle
  circoscrizioni elettorali sarà proposta, entro un mese dalla
  sua istituzione, da una commissione, composta secondo le
  modalità stabilite dal comma 3.
       3.  E' istituita la commissione nazionale per le
  circoscrizioni elettorali, nominata, entro 15 giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente
  della Camera e composta da un rappresentante per ogni gruppo
  parlamentare.
       4.  La commissione è rinnovata entro sei mesi dall'inizio
  di ogni legislatura e può proporre, con relazione al
  Parlamento, l'aggiornamento delle circoscrizioni, sulla base
  dei risultati dell'ultimo censimento e dei dati dell'Istituto
  centrale di statistica.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0009 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=018 PAGFIN=0021 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=II PAGEFIN=II SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0009 NDOC0009



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