| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| 1. Al termine dello scrutinio, sono proclamati eletti i
300 candidati di cui all'articolo 8. Se una lista nazionale ha
ottenuto almeno la metà più uno dei voti validi, il
procedimento elettorale è concluso, e si procede
all'assegnazione dei 330 seggi residui, secondo i criteri di
cui ai commi seguenti.
2. Per l'attribuzione di 270 seggi, si sommano i voti
riportati nei collegi uninominali dai candidati collegati a
liste nazionali, che non si siano classificati al primo posto,
nonché i voti riportati dai candidati eletti, che eccedano la
metà più uno dei voti validi espressi in quel collegio; quindi
si distribuiscono i seggi tra i gruppi di candidati collegati,
secondo il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei
maggiori resti.
3. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di candidati
collegati, di cui al comma 2, vengono distribuiti tra le
regioni, in proporzione ai voti riportati da ogni gruppo in
ciascuna di esse, e calcolati come previsto dal comma 2,
secondo il metodo del quoziente intero e del maggior resto.
4. I candidati vengono posti in ordine decrescente, per
ogni regione, secondo le percentuali riportate nei singoli
collegi. Sono eletti i candidati con le maggiori percentuali,
sino a concorrenza dei seggi assegnati nella regione a ciascun
gruppo.
5. Nel caso che, al termine dell'operazione di cui al
comma 4, rimangano seggi residui da assegnare, si procede
all'attribuzione degli stessi ai candidati supplenti
affiancati ai candidati eletti con le maggiori percentuali su
scala nazionale.
6. I 60 seggi, riservati alle liste nazionali, sono
ripartiti secondo il sistema proporzionale del quoziente
intero e dei maggiori resti.
7. Qualora la lista nazionale, che ha conseguito la
maggioranza assoluta dei voti validi, abbia ottenuto, in base
ai commi precedenti, un numero di seggi
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inferiore a 325, a tale lista sono assegnati i seggi
necessari per raggiungere il numero predetto. A tal fine, si
attinge dapprima ai seggi riservati alle liste nazionali, e
poi, se necessario, ai seggi di cui al comma 2, riducendo
proporzionalmente i seggi spettanti alle altre liste.
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