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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


326
DDL0060-0023
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.IV dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 102 --
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Nei periodi precedenti le elezioni politiche,
  europee, regionali ed amministrative nonché le consultazioni
  referendarie, i concessionari privati esercenti attività di
  radiodiffusione in ambito nazionale o locale i quali intendano
  trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono
  riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti
  alle consultazioni l'accesso a trasmissioni elettorali o a
  qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale in condizione
  di parità tra loro,
 
                               Pag. V
 
     secondo regole e tempi definiti in un regolamento emanato
  dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
  vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Garante.
  Tali regole devono in ogni caso garantire medesimi modi, tempi
  e spazi di accesso, sulle medesime fasce orarie, nonché pari
  condizioni economiche per tutti i partiti e le forze politiche
  interessate.  L'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi
  altro spazio di pubblicità elettorale, diffusi da
  concessionari nazionali o da concessionari locali che mediante
  interconnessione trasmettano programmi in oltre dodici bacini
  di utenza, è gratuito.
       2.  A tutti i concessionari privati per la
  radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale si
  applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico
  circa l'apparizione in video dei candidati.
       3.  Nel corso delle campagne elettorali di cui al comma
  1, la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti e
  dei membri del governo deve essere limitata, nelle
  trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola
  esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità
  dell'informazione.
       4.  In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
  alla presente legge si applica l'articolo 31, commi da 1 a 5,
  della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0009 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=053 PAGFIN=0024 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=IV PAGEFIN=V SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0009 NDOC0009



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