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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


346
DDL0060-0043
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.43 (che inizia a pag.X dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 535 --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Dopo l'articolo 24 del testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
  è inserito il seguente:
       "Art. 24- bis. -  1.  L'Ufficio centrale nazionale,
  entro il ventesimo giorno precedente quello della
  votazione:
      a)  ricusa le liste nazionali presentate fuori del
  termine di cui all'articolo 17, o non rispondenti ai requisiti
  previsti dall'articolo 20- bis,  comma 1, o presentate da
  persone diverse da quelle designate all'atto di deposito del
  contrassegno, o contraddistinte con contrassegno non
  depositato presso il Ministero dell'interno;
      b)  cancella dalle liste i nomi dei candidati per i
  quali manca la prescritta accettazione;
      c)  cancella dalle liste i nomi dei candidati che
  non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo
  anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali
  non sia stato presentato il certificato di nascita o documento
  equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste
  elettorali di un comune della Repubblica;
      d)  cancella i nomi dei candidati compresi in altra
  lista già presentata nel collegio nazionale;
      e)  verifica la validità delle dichiarazioni di
  collegamento eventualmente depositate.
       2.  I delegati di ciascuna lista possono prendere
  cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
  fatte dall'Ufficio centrale nazionale e delle modificazioni da
  questo apportate alla lista.
       3.  L'Ufficio centrale nazionale si riunisce nuovamente
  il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i
  delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi
  documenti e correzioni formali e deliberare in merito.
       4.  L'Ufficio centrale nazionale comunica immediatamente
  ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate e
  provvede, per mezzo del Ministero dell'interno, a pubblicare
  nella  Gazzetta Ufficiale  le liste con il relativo
  contrassegno e con l'indicazione dei collegamenti ammessi e a
  comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi
  circoscrizionali, perché ne diano notizia all'Ufficio centrale
  circoscrizionale".
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0043 TIPDOC=P DOCTIT=0033 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=025 PAGFIN=0029 RIGFIN=065 UPAG=NO PAGEIN=X PAGEFIN=X SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0043 TIPDOCP DOCTIT0033 NDOC0033



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