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| DDL0060-0056 | |
| Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
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| (suddiviso in 247 Unità Documento)
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Unità Documento n.56 (che inizia a pag.XII dello stampato)
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| ...N. 535
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| Art. 22.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A
ZZ11 ZZPD
ZZRM
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| 1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo è delegato, sentite le
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, a determinare mediante decreto
legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali di
ciascuna regione sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) i collegi sono costituiti da un territorio
continuo salvo il caso delle regioni il cui territorio
comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono
includere il territorio di comuni appartenenti a province
diverse, né dividere il territorio
Pag. XIII
comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro
dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più
collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi
dalla media regionale della popolazione di non oltre il dieci
per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene
dividendo la cifra della popolazione residente nella regione,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero
dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla
media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono
giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione ai criteri
di cui alla lettera a).
2. Si procede alla revisione delle circoscrizioni dei
collegi elettorali con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei
risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o
dall'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di
nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali
delle regioni esistenti. La revisione delle circoscrizioni si
effettua per le sole regioni per le quali si sia verificata
una variazione nel numero dei senatori assegnati.
3. La revisione delle circoscrizioni dei collegi
elettorali deve essere effettuata applicando i princìpi e i
criteri direttivi previsti dalle lettere a) e b)
del comma 1".
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 della
legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, deve essere emanato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
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| DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060
TOTPAG=0090 TOTDOC=0247
NDOC=0056 TIPDOC=P DOCTIT=0033 COMM= PD
PAGINIZ=0031 RIGINIZ=052 PAGFIN=0032 RIGFIN=031 UPAG=NO
PAGEIN=XII PAGEFIN=XIII
SORTRES= SORTDDL=006000A00
FASCIDC=11DDL0060 A
SORTNAV=0006000A000 00000
ZZDDLC60A NDOC0056 TIPDOCP DOCTIT0033
NDOC0033
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