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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


359
DDL0060-0056
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.56 (che inizia a pag.XII dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 535 --
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è
  sostituito dal seguente:
       "Art. 3. - 1.  Il Governo è delegato, sentite le
  competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
  e del Senato della Repubblica, a determinare mediante decreto
  legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali di
  ciascuna regione sulla base dei seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
      a)  i collegi sono costituiti da un territorio
  continuo salvo il caso delle regioni il cui territorio
  comprende porzioni insulari.  I collegi, di norma, non possono
  includere il territorio di comuni appartenenti a province
  diverse, né dividere il territorio
 
                             Pag. XIII
 
     comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro
  dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più
  collegi;
      b)  la popolazione di ciascun collegio può scostarsi
  dalla media regionale della popolazione di non oltre il dieci
  per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene
  dividendo la cifra della popolazione residente nella regione,
  quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero
  dei seggi assegnato alla regione stessa.  Gli scarti dalla
  media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono
  giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione ai criteri
  di cui alla lettera  a).
       2.  Si procede alla revisione delle circoscrizioni dei
  collegi elettorali con decreto del Presidente della
  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
  ministri, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei
  risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o
  dall'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di
  nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali
  delle regioni esistenti.  La revisione delle circoscrizioni si
  effettua per le sole regioni per le quali si sia verificata
  una variazione nel numero dei senatori assegnati.
       3.  La revisione delle circoscrizioni dei collegi
  elettorali deve essere effettuata applicando i princìpi e i
  criteri direttivi previsti dalle lettere  a)  e  b)
  del comma 1".
       2.  Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 della
  legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dal comma 1 del
  presente articolo, deve essere emanato entro tre mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0056 TIPDOC=P DOCTIT=0033 COMM= PD PAGINIZ=0031 RIGINIZ=052 PAGFIN=0032 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=XII PAGEFIN=XIII SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0056 TIPDOCP DOCTIT0033 NDOC0033



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