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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


360
DDL0060-0057
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.57 (che inizia a pag.XIII dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 535 --
Art. 23.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come
  sostituito dall'articolo 2, lettera  c),  della legge 23
  aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:
       "Art. 9. - 1.  La presentazione delle candidature per
  ciascun collegio è fatta o da singoli candidati o per gruppi
  ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della
  candidatura.  Ciascun gruppo deve comprendere un numero di
  candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei
  collegi della regione.
       2.  Nessun candidato può accettare la candidatura in più
  di una regione e nell'ambito della stessa regione in non più
  di tre collegi.  La candidatura della stessa persona in più di
  una regione comporta nullità della elezione.
       3.  Per ogni candidato deve essere indicato cognome,
  nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene
  presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il
  Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
       4.  E' consentita la presentazione, nell'ambito della
  stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno
  sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in
  collegi diversi.
       5.  La dichiarazione di presentazione del gruppo dei
  candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due
  delegati effettivi e di due supplenti.
       6.  La dichiarazione deve essere sottoscritta:
           a)  da almeno 1.000 e da non più di 1.500
  elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
  nelle regioni fino a 800.000 abitanti;
           b)  da almeno 1.750 e da non più di 2.500
  elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
  nelle regioni con più di 800.000 abitanti e fino a 3.000.000
  di abitanti;
           c)  da almeno 3.500 e da non più di 5.000
  elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
  nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti.
       7.  In caso di scioglimento del Senato della Repubblica
  che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
  numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni
  collegio di cui alle lettere  a), b)  e  c)  del comma
  6 è ridotto della metà.
 
                              Pag. XIV
 
       8.  Si applicano le norme di cui al primo comma
  dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per
  l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
  successive modificazioni, all'articolo 6 del decreto-legge 3
  maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12
  della legge 21 marzo 1990, n. 53.
       9.  L'accettazione della candidatura deve essere
  accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che
  il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre
  regioni.
       10.  I gruppi di candidati devono essere presentati per
  ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del
  tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
       11.  La presentazione del gruppo di candidature va fatta,
  nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai
  rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del citato
  testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
  modificazioni".
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0057 TIPDOC=P DOCTIT=0033 COMM= PD PAGINIZ=0032 RIGINIZ=032 PAGFIN=0033 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=XIII PAGEFIN=XIV SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0057 TIPDOCP DOCTIT0033 NDOC0033



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