| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
| |
| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
| |
| 1. L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come
sostituito dall'articolo 2, lettera c), della legge 23
aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature per
ciascun collegio è fatta o da singoli candidati o per gruppi
ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della
candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di
candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei
collegi della regione.
2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più
di una regione e nell'ambito della stessa regione in non più
di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di
una regione comporta nullità della elezione.
3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome,
nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene
presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il
Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
4. E' consentita la presentazione, nell'ambito della
stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno
sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in
collegi diversi.
5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei
candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due
delegati effettivi e di due supplenti.
6. La dichiarazione deve essere sottoscritta:
a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle regioni fino a 800.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle regioni con più di 800.000 abitanti e fino a 3.000.000
di abitanti;
c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti.
7. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni
collegio di cui alle lettere a), b) e c) del comma
6 è ridotto della metà.
Pag. XIV
8. Si applicano le norme di cui al primo comma
dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, all'articolo 6 del decreto-legge 3
maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12
della legge 21 marzo 1990, n. 53.
9. L'accettazione della candidatura deve essere
accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che
il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre
regioni.
10. I gruppi di candidati devono essere presentati per
ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del
tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
11. La presentazione del gruppo di candidature va fatta,
nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai
rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni".
| |