| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| 1. L'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è
sostituito dal seguente:
"ART. 19. - 1. L'ufficio elettorale regionale,
costituito ai termini dell'articolo 7, somma i voti ottenuti
da ciascun candidato nelle singole sezioni dei vari collegi
come risultato dai verbali.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in
conformità dei risultati accertati, proclama eletto in ogni
collegio uninominale della regione il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità
di voti fra più candidati, risulta eletto il più anziano di
età.
3. L'ufficio elettorale regionale dà immediata notizia
della proclamazione agli interessati, alla segreteria del
Senato, alla prefettura o alle prefetture nelle cui
circoscrizioni si trova il collegio.
4. In caso di elezione di un candidato in più di un
collegio, l'opzione deve essere effettuata entro ventiquattro
ore dalla proclamazione, in mancanza l'ufficio elettorale
regionale procede mediante sorteggio. I seggi dei collegi
uninominali rimasti non assegnati in seguito ad opzioni o
sorteggi si aggiungono ai 105 da assegnare in sede di collegio
unico nazionale.
5. L'ufficio elettorale regionale dà immediata notizia
all'ufficio elettorale centrale delle proclamazioni dei
senatori eletti nei collegi uninominali e dei risultati
elettorali dei vari candidati eletti e non eletti.
6. L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la
Corte di cassazione, appena in possesso dei verbali o delle
comunicazioni di avvenuta proclamazione nei 105 collegi
uninominali trasmessi da tutti gli uffici elettorali
regionali, procede alla presenza del cancelliere e alla
presenza dei
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rappresentanti dei partiti o gruppi di candidati che hanno
depositato i contrassegni presso il Ministero dell'interno
alle seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale per ogni gruppo
di candidati che si è avvalso del medesimo contrassegno
comprendendo i voti utilizzati per l'elezione di senatori nei
collegi uninominali;
b) determina la percentuale dei voti arrotondata
ai centesimi che ciascun candidato ha ottenuto nel proprio
collegio.
7. I restanti 105 seggi di cui al comma 1 dell'articolo
3, sono assegnati in sede di collegio unico nazionale in
ragione proporzionale ai voti ottenuti dai gruppi di candidati
che si sono presentati col medesimo contrassegno in almeno tre
collegi, compresi i voti utilizzati per l'elezione nei collegi
uninominali.
8. I seggi che rimanessero da attribuire saranno
assegnati, nell'ordine, ai gruppi per i quali la divisione ha
dato maggiori resti.
9. Ad ogni gruppo di candidati sono assegnati tanti
seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto
nel totale dei voti ottenuti dai candidati del gruppo stesso,
previa detrazione dei seggi già assegnati nei collegi
uninominali ai candidati dello stesso gruppo. Se questi ultimi
superano il numero dei seggi da attribuire al gruppo, restano
fermi i seggi assegnati nei collegi uninominali, e si sottrae
un egual numero di seggi a quelli assegnati in ragione
proporzionale, detraendo quelli con i minori quozienti o
resti.
10. Nell'ambito dei vari gruppi i seggi sono attribuiti
ai candidati che nei rispettivi collegi abbiano riportato la
maggiore percentuale di voti, esclusi i candidati già eletti
nei collegi uninominali.
11. Il presidente dell'ufficio elettorale centrale,
sulla base dei risultati accertati, procede alla proclamazione
dei 105 senatori eletti in sede di collegio unico nazionale e
ne dà immediata comunicazione alla segreteria del Senato ed
agli eletti".
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