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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


371
DDL0060-0068
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.68 (che inizia a pag.XVI dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 868 --
ART. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  L'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è
  sostituito dal seguente:
       "ART. 19. - 1.  L'ufficio elettorale regionale,
  costituito ai termini dell'articolo 7, somma i voti ottenuti
  da ciascun candidato nelle singole sezioni dei vari collegi
  come risultato dai verbali.
       2.  Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in
  conformità dei risultati accertati, proclama eletto in ogni
  collegio uninominale della regione il candidato che ha
  ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità
  di voti fra più candidati, risulta eletto il più anziano di
  età.
       3.  L'ufficio elettorale regionale dà immediata notizia
  della proclamazione agli interessati, alla segreteria del
  Senato, alla prefettura o alle prefetture nelle cui
  circoscrizioni si trova il collegio.
       4.  In caso di elezione di un candidato in più di un
  collegio, l'opzione deve essere effettuata entro ventiquattro
  ore dalla proclamazione, in mancanza l'ufficio elettorale
  regionale procede mediante sorteggio.  I seggi dei collegi
  uninominali rimasti non assegnati in seguito ad opzioni o
  sorteggi si aggiungono ai 105 da assegnare in sede di collegio
  unico nazionale.
       5.  L'ufficio elettorale regionale dà immediata notizia
  all'ufficio elettorale centrale delle proclamazioni dei
  senatori eletti nei collegi uninominali e dei risultati
  elettorali dei vari candidati eletti e non eletti.
       6.  L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la
  Corte di cassazione, appena in possesso dei verbali o delle
  comunicazioni di avvenuta proclamazione nei 105 collegi
  uninominali trasmessi da tutti gli uffici elettorali
  regionali, procede alla presenza del cancelliere e alla
  presenza dei
 
                             Pag. XVII
 
     rappresentanti dei partiti o gruppi di candidati che hanno
  depositato i contrassegni presso il Ministero dell'interno
  alle seguenti operazioni:
           a)  determina la cifra elettorale per ogni gruppo
  di candidati che si è avvalso del medesimo contrassegno
  comprendendo i voti utilizzati per l'elezione di senatori nei
  collegi uninominali;
           b)  determina la percentuale dei voti arrotondata
  ai centesimi che ciascun candidato ha ottenuto nel proprio
  collegio.
       7.  I restanti 105 seggi di cui al comma 1 dell'articolo
  3, sono assegnati in sede di collegio unico nazionale in
  ragione proporzionale ai voti ottenuti dai gruppi di candidati
  che si sono presentati col medesimo contrassegno in almeno tre
  collegi, compresi i voti utilizzati per l'elezione nei collegi
  uninominali.
       8.  I seggi che rimanessero da attribuire saranno
  assegnati, nell'ordine, ai gruppi per i quali la divisione ha
  dato maggiori resti.
       9.  Ad ogni gruppo di candidati sono assegnati tanti
  seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto
  nel totale dei voti ottenuti dai candidati del gruppo stesso,
  previa detrazione dei seggi già assegnati nei collegi
  uninominali ai candidati dello stesso gruppo.  Se questi ultimi
  superano il numero dei seggi da attribuire al gruppo, restano
  fermi i seggi assegnati nei collegi uninominali, e si sottrae
  un egual numero di seggi a quelli assegnati in ragione
  proporzionale, detraendo quelli con i minori quozienti o
  resti.
       10.  Nell'ambito dei vari gruppi i seggi sono attribuiti
  ai candidati che nei rispettivi collegi abbiano riportato la
  maggiore percentuale di voti, esclusi i candidati già eletti
  nei collegi uninominali.
       11.  Il presidente dell'ufficio elettorale centrale,
  sulla base dei risultati accertati, procede alla proclamazione
  dei 105 senatori eletti in sede di collegio unico nazionale e
  ne dà immediata comunicazione alla segreteria del Senato ed
  agli eletti".
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0068 TIPDOC=P DOCTIT=0063 COMM= PD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=040 PAGFIN=0036 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=XVI PAGEFIN=XVII SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0068 TIPDOCP DOCTIT0063 NDOC0063



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