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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


374
DDL0060-0071
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.71 (che inizia a pag.XVIII dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
Pag. XVIII N. 869 --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti
  norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
  è sostituito dal seguente:
       "Art. 1. - 1.  La Camera dei deputati è eletta a
  suffragio universale con voto libero e segreto in collegi
  uninominali con il sistema maggioritario a doppio turno
  elettorale.
       2.  L'assegnazione dei seggi nei singoli collegi è
  effettuata al primo turno elettorale solo per i candidati che
  abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti validi a
  condizione che il numero dei voti ottenuti sia pari ad almeno
  un quarto degli aventi diritto al voto nel collegio.
       3.  Nei collegi in cui al primo turno elettorale non
  risulti eletto alcun candidato si procede ad una seconda
  votazione nella seconda domenica successiva.  Alla seconda
  votazione possono partecipare:
           a)  i candidati che al primo turno abbiano
  raggiunto almeno la percentuale del 12,5 per cento dei voti
  validi espressi nel collegio;
           b)  i candidati che non avendo raggiunto da soli
  il 12,5 per cento dei voti validi del collegio, ottengano
  l'adesione di altri candidati nel collegio che rinunciano a
  ricandidarsi ed i cui voti, sommati ai propri, consentano di
  raggiungere il 12,5 per cento dei voti validi.
       4.  Nel secondo turno elettorale risulterà eletto il
  candidato che otterrà il maggior numero dei voti validi
  espressi nel collegio; a parità di voti fra più candidati
  risulterà eletto il più anziano d'età.".
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0071 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0037 RIGINIZ=001 PAGFIN=0037 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=XVIII PAGEFIN=XVIII SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0071 TIPDOCL DOCTIT0071 NDOC0071



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