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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


375
DDL0060-0072
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.72 (che inizia a pag.XVIII dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 869 --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  L'articolo 2 del testo unico approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è
  sostituito dal seguente:
       "Art. 2. - 1.  Il territorio della Repubblica è suddiviso
  in 630 collegi uninominali pari al numero dei componenti la
  Camera dei deputati.
       2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, su
  proposta del Ministro dell'interno e previa approvazione del
  Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del
  territorio della Repubblica in collegi uninominali nel
  rispetto dei seguenti criteri direttivi:
           a)  ciascun collegio elettorale deve comprendere
  una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla
  media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione
  rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei
  collegi;
           b)  ogni collegio deve essere inscritto nei
  confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura
  indispensabile per il rispetto delle disposizioni di cui alla
  lettera  a);
           c)  il territorio delle circoscrizioni
  uninominali deve essere continuo, salvo nel caso che comprenda
  piccole isole;
           d)  i confini del collegio devono coincidere, nei
  limiti del possibile, con quelli di comuni o di province;
           e)  ogni collegio uninominale deve possibilmente
  rappresentare una zona omogenea sotto il profilo economico e
  sociale.
       3.  La delimitazione dei collegi uninominali è aggiornata
  con le stesse modalità di cui al comma 1 entro un anno dalla
  effettuazione di ogni censimento generale della
  popolazione".
       2.  Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2 del
  testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica
 
                              Pag. XIX
 
     30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del
  presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0072 TIPDOC=P DOCTIT=0071 COMM= PD PAGINIZ=0037 RIGINIZ=034 PAGFIN=0038 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=XVIII PAGEFIN=XIX SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0072 TIPDOCP DOCTIT0071 NDOC0071



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