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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


383
DDL0060-0080
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.80 (che inizia a pag.XX dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 869 --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo
  20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato
  dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, sono
  sostituiti dai seguenti:
       "Le candidature individuali nei collegi uninominali
  devono essere presentate alla cancelleria della corte
  d'appello o del tribunale del capoluogo della regione nel cui
  territorio è inscritto il collegio medesimo, dalle ore 8 del
  trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno
  antecedente a quello della votazione.
       Per il periodo di cui al primo comma la cancelleria
  della corte d'appello o del tribunale rimane aperta, compresi
  i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.  Insieme alle
  candidature individuali devono essere presentati gli atti di
  accettazione delle candidature, i certificati di nascita o
  documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle
  liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di
  presentazione delle candidature firmate dal prescritto numero
  di elettori.
       Le dichiarazioni di cui al secondo comma devono essere
  corredate dei certificati anche collettivi dei sindaci dei
  singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne
  attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune".
       2.  Il sesto comma dell'articolo 20 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
       "Nessuno degli elettori può sottoscrivere più di una
  candidatura.".
       3.  Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361, è abrogato.
       4.  L'ottavo comma dell'articolo 20 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
       "Ciascun partito e ciascun gruppo organizzato, che
  abbiano presentato candidature, nonché ciascun candidato non
  proposto
 
                              Pag. XXI
 
     da un partito o gruppo organizzato devono indicare due
  delegati effettivi e due supplenti, autorizzati a fare le
  designazioni previste dall'articolo 25".
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0080 TIPDOC=P DOCTIT=0071 COMM= PD PAGINIZ=0039 RIGINIZ=033 PAGFIN=0040 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=XX PAGEFIN=XXI SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0080 TIPDOCP DOCTIT0071 NDOC0071



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