| 383 | |
| DDL0060-0080 | |
| Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
| |
| (suddiviso in 247 Unità Documento)
| |
|
Unità Documento n.80 (che inizia a pag.XX dello stampato)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
| |
| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
| |
| | |
| ...N. 869
--
| |
| Art. 10.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A
ZZ11 ZZPD
ZZRM
| |
| | |
| | |
| 1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo
20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, sono
sostituiti dai seguenti:
"Le candidature individuali nei collegi uninominali
devono essere presentate alla cancelleria della corte
d'appello o del tribunale del capoluogo della regione nel cui
territorio è inscritto il collegio medesimo, dalle ore 8 del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno
antecedente a quello della votazione.
Per il periodo di cui al primo comma la cancelleria
della corte d'appello o del tribunale rimane aperta, compresi
i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme alle
candidature individuali devono essere presentati gli atti di
accettazione delle candidature, i certificati di nascita o
documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle
liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di
presentazione delle candidature firmate dal prescritto numero
di elettori.
Le dichiarazioni di cui al secondo comma devono essere
corredate dei certificati anche collettivi dei sindaci dei
singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune".
2. Il sesto comma dell'articolo 20 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
"Nessuno degli elettori può sottoscrivere più di una
candidatura.".
3. Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è abrogato.
4. L'ottavo comma dell'articolo 20 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
"Ciascun partito e ciascun gruppo organizzato, che
abbiano presentato candidature, nonché ciascun candidato non
proposto
Pag. XXI
da un partito o gruppo organizzato devono indicare due
delegati effettivi e due supplenti, autorizzati a fare le
designazioni previste dall'articolo 25".
| |
| DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060
TOTPAG=0090 TOTDOC=0247
NDOC=0080 TIPDOC=P DOCTIT=0071 COMM= PD
PAGINIZ=0039 RIGINIZ=033 PAGFIN=0040 RIGFIN=004 UPAG=NO
PAGEIN=XX PAGEFIN=XXI
SORTRES= SORTDDL=006000A00
FASCIDC=11DDL0060 A
SORTNAV=0006000A000 00000
ZZDDLC60A NDOC0080 TIPDOCP DOCTIT0071
NDOC0071
| |