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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


387
DDL0060-0084
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.84 (che inizia a pag.XXI dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 869 --
ART. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da
  ultimo modificato dall'articolo 13 della legge 21 marzo 1990,
  n. 53, è sostituito dal seguente:
       "ART. 24. - 1.  L'ufficio elettorale regionale, non
  appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, o
  nel caso sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la
  comunicazione dell'ufficio elettorale centrale nazionale,
  compie le seguenti operazioni:
           a)  stabilisce mediante sorteggio cui hanno
  diritto a presenziare i delegati dei candidati proposti dai
  partiti e dei candidati individuali di cui all'ottavo comma
  dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine
  da assegnare alle candidature medesime.  Le candidature
  individuali e gli eventuali contrassegni sono riportati sulle
  schede di votazione e sul
 
                             Pag. XXII
 
     manifesto di cui alla lettera  c)  secondo l'ordine
  risultato dal sorteggio;
           b)  trasmette alla prefettura del capoluogo della
  regione l'elenco delle candidature definitive di ogni collegio
  con i relativi contrassegni per la stampa delle schede di
  votazione e per l'adempimento di cui alla lettera  c);
           c)  provvede, per mezzo della prefettura del
  capoluogo di regione, alla stampa per ciascun collegio
  uninominale dell'elenco dei candidati individuali con
  eventuale relativo contrassegno ed alla trasmissione di esse
  ai sindaci dei comuni dei vari collegi della regione per la
  pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici
  entro il quindicesimo giorno precedente la data delle
  elezioni.  Tre copie di ciascun manifesto debbono essere
  presentate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di
  sezione: uno a disposizione dell'ufficio e gli altri per
  l'affissione nelle sale delle votazioni".
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0084 TIPDOC=P DOCTIT=0071 COMM= PD PAGINIZ=0040 RIGINIZ=051 PAGFIN=0041 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=XXI PAGEFIN=XXII SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0084 TIPDOCP DOCTIT0071 NDOC0071



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