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| DDL0060-0096 | |
| Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
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| (suddiviso in 247 Unità Documento)
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Unità Documento n.96 (che inizia a pag.XXIV dello stampato)
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| ...N. 869
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| Art. 26.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A
ZZ11 ZZPD
ZZRM
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| 1. Dopo l'articolo 85 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
è inserito il seguente:
"Art. 85- bis. - 1. Nei collegi uninominali in cui
non risulta eletto nessun candidato al primo turno elettorale,
si procede ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1.
2. Entro quattro giorni dalla proclamazione dei
risultati del primo turno da parte dei presidenti degli uffici
elettorali regionali, devono essere presentate alle
cancellerie della corte d'appello o del tribunale del
capoluogo della regione in cui è inscritto il collegio, le
candidature per il secondo turno elettorale.
3. I candidati non eletti che hanno ottenuto al primo
turno elettorale la percentuale del 12,5 per cento dei voti in
uno o più collegi, possono presentarsi con una dichiarazione
scritta autenticata da un sindaco o da un notaio in uno solo
dei collegi in cui hanno conseguito il predetto risultato
elettorale.
4. I candidati che al primo turno non hanno raggiunto la
percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel
collegio, possono presentarsi al secondo turno, in un solo
collegio, se ottengono l'adesione di uno o più candidati nel
medesimo collegio, che rinuncino a ricandidarsi e se sommando
i voti da questi ottenuti al primo turno, con quelli da loro
conseguiti raggiungono la percentuale predetta del 12,5 per
cento dei voti validi espressi nel collegio. In tal caso le
candidature al secondo turno elettorale da presentarsi nei
modi e nei termini di cui al presente
Pag. XXV
articolo devono essere corredate dalle dichiarazioni di
adesione degli altri candidati autenticate da un notaio o da
un sindaco.
5. Entro il settimo giorno precedente il secondo turno
elettorale, l'ufficio elettorale regionale provvede nuovamente
agli adempimenti di cui all'articolo 24, dandone comunicazione
all'ufficio elettorale centrale nazionale.
6. Per le operazioni di voto e di scrutinio si applica
la medesima procedura del primo turno in quanto
applicabile.
7. Risulta eletto al secondo turno elettorale il
candidato che ha riportato nel collegio il maggior numero di
voti validi.
In caso di parità di voti è eletto il più anziano di
età".
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| DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060
TOTPAG=0090 TOTDOC=0247
NDOC=0096 TIPDOC=P DOCTIT=0071 COMM= PD
PAGINIZ=0043 RIGINIZ=039 PAGFIN=0044 RIGFIN=016 UPAG=NO
PAGEIN=XXIV PAGEFIN=XXV
SORTRES= SORTDDL=006000A00
FASCIDC=11DDL0060 A
SORTNAV=0006000A000 00000
ZZDDLC60A NDOC0096 TIPDOCP DOCTIT0071
NDOC0071
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