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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


399
DDL0060-0096
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.96 (che inizia a pag.XXIV dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 869 --
Art. 26.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Dopo l'articolo 85 del testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
  è inserito il seguente:
       "Art. 85- bis.  - 1.  Nei collegi uninominali in cui
  non risulta eletto nessun candidato al primo turno elettorale,
  si procede ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1.
       2.  Entro quattro giorni dalla proclamazione dei
  risultati del primo turno da parte dei presidenti degli uffici
  elettorali regionali, devono essere presentate alle
  cancellerie della corte d'appello o del tribunale del
  capoluogo della regione in cui è inscritto il collegio, le
  candidature per il secondo turno elettorale.
       3.  I candidati non eletti che hanno ottenuto al primo
  turno elettorale la percentuale del 12,5 per cento dei voti in
  uno o più collegi, possono presentarsi con una dichiarazione
  scritta autenticata da un sindaco o da un notaio in uno solo
  dei collegi in cui hanno conseguito il predetto risultato
  elettorale.
       4.  I candidati che al primo turno non hanno raggiunto la
  percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel
  collegio, possono presentarsi al secondo turno, in un solo
  collegio, se ottengono l'adesione di uno o più candidati nel
  medesimo collegio, che rinuncino a ricandidarsi e se sommando
  i voti da questi ottenuti al primo turno, con quelli da loro
  conseguiti raggiungono la percentuale predetta del 12,5 per
  cento dei voti validi espressi nel collegio.  In tal caso le
  candidature al secondo turno elettorale da presentarsi nei
  modi e nei termini di cui al presente
 
                              Pag. XXV
 
     articolo devono essere corredate dalle dichiarazioni di
  adesione degli altri candidati autenticate da un notaio o da
  un sindaco.
       5.  Entro il settimo giorno precedente il secondo turno
  elettorale, l'ufficio elettorale regionale provvede nuovamente
  agli adempimenti di cui all'articolo 24, dandone comunicazione
  all'ufficio elettorale centrale nazionale.
       6.  Per le operazioni di voto e di scrutinio si applica
  la medesima procedura del primo turno in quanto
  applicabile.
       7.  Risulta eletto al secondo turno elettorale il
  candidato che ha riportato nel collegio il maggior numero di
  voti validi.
     In caso di parità di voti è eletto il più anziano di
  età".
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0096 TIPDOC=P DOCTIT=0071 COMM= PD PAGINIZ=0043 RIGINIZ=039 PAGFIN=0044 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=XXIV PAGEFIN=XXV SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0096 TIPDOCP DOCTIT0071 NDOC0071



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