| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| (Recupero proporzionale).
1. L'assegnazione dei centocinquantacinque seggi residui
si effettua:
a) su base nazionale per calcolare il numero di
seggi spettanti a ciascun raggruppamento, previa detrazione
dei voti validi ottenuti dai candidati già eletti ai sensi del
comma 2;
b) all'interno delle medesime circoscrizioni
elettorali previste dalla tabella A allegata alla legge 24
gennaio 1979, n. 18, per l'elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo, come sostituita dalla
tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, per
determinare gli eletti all'interno di ciascun
raggruppamento.
2. Si determina in primo luogo la cifra elettorale
nazionale dell'insieme dei candidati collegatisi col medesimo
contrassegno ai sensi dell'articolo 1, costituita dalla somma
dei voti validi ottenuti da tutti i candidati collegati, e,
all'interno di ogni circoscrizione, la cifra individuale dei
candidati che non siano stati proclamati eletti, costituita
dalla moltiplicazione del numero dei voti validi ottenuti per
cento e dalla divisione del prodotto per il numero complessivo
dei voti validi del collegio. Si procede quindi nel modo
seguente: si divide ciascuna cifra elettorale di gruppo
successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla
concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si
scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero
uguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente.
3. La graduatoria è realizzata in maniera tale che
all'interno di ciascun raggruppamento non si proceda
all'assegnazione di più seggi nell'ambito della medesima
circoscrizione prima che venga proclamato eletto il primo
nella graduatoria di ciascuna circoscrizione. I seggi sono
assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in
quella graduatoria. A parità di quoziente il posto è
attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra
elettorale.
4. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i
suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo
l'ordine della graduatoria di quoziente.
5. L'ufficio elettorale nazionale proclama quindi
eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo,
i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria
determinata dalla loro cifra relativa individuale su base
regionale. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il
più anziano d'età.
Pag. XXVII
6. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che,
collegato con lo stesso contrassegno, segue immediatamente
l'ultimo eletto nella graduatoria determinata in base ai commi
precedenti.
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