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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


422
DDL0060-0119
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.119 (che inizia a pag.XXXII dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 1957 --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
                 (Elezione del Primo Ministro
                   e assegnazione dei seggi).
       1.  E' proclamato eletto il candidato Primo Ministro
  della lista o del gruppo di liste collegate che abbia
  conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi e
  quindi la maggioranza assoluta dei seggi, ai sensi del
  presente articolo.
       2.  Il Primo Ministro non è compreso nel computo dei
  seggi.
 
                            Pag. XXXIII
 
       3.  L'ufficio elettorale centrale trasmette i risultati
  concernenti l'elezione del Primo Ministro alla Presidenza
  della Repubblica che procede alla nomina entro dieci giorni
  dalla proclamazione.
       4.  I seggi sono assegnati proporzionalmente tra le liste
  e i gruppi di liste collegate secondo il metodo del divisore,
  all'interno di ogni circoscrizione regionale o
  interregionale.
       5.  La cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste è
  costituita dalla somma di voti validi riportati sul voto di
  lista.  Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per
  1, 2, 3, 4, e via di seguito, sino a concorrenza del numero
  dei deputati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti
  così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei
  deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria
  decrescente.  Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti
  sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella
  graduatoria.  A parità di quoziente, nelle cifre intere e
  decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
  maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per
  sorteggio.
       6.  Se esistono gruppi di liste, la procedura di cui al
  comma 5 è ripetuta all'interno di ognuno di essi con le cifre
  elettorali di ogni lista collegata.
       7.  Se dopo tale assegnazione la lista o il gruppo di
  liste collegate al candidato Primo Ministro proclamato eletto
  non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, viene
  comunque attribuita in suo favore la cifra di 316 deputati e
  viene di conseguenza riproporzionato, ai sensi del comma 5, il
  numero dei seggi delle liste ulteriori.
       8.  Per l'assegnazione dei seggi ulteriori alla lista o
  al gruppo di liste a cui sia collegato il Primo Ministro
  eletto si divide per ogni circoscrizione il numero dei voti
  validi ottenuti da tale lista o gruppo di liste moltiplicato
  per 100 per il numero complessivo dei voti validi espressi
  nella circoscrizione, ottenendo la cifra elettorale
  circoscrizionale.  Si divide quindi il numero dei seggi
  ottenuti dalla lista o dal gruppo di liste a cui sia collegato
  il Primo Ministro vincente per il numero complessivo di seggi
  attribuito alla circoscrizione, ottenendo la quota elettorale
  circoscrizionale.  Si divide quindi la cifra elettorale
  circoscrizionale per la quota elettorale circoscrizionale,
  ottenendo il quoziente di riproporzionamento.  Il primo seggio
  di riproporzionamento è attribuito alla lista o al gruppo di
  liste a cui sia collegato il Primo Ministro vincente nella
  circoscrizione in cui essa abbia il più alto quoziente di
  riproporzionamento.  Per tale circoscrizione si procede alla
  definizione del nuovo quoziente di riproporzionamento.
  L'operazione è ripetuta tante volte quanti sono i seggi da
  assegnare con riproporzionamento.  All'interno di ogni
  circoscrizione si procede secondo il metodo del divisore ad
  una riduzione dei seggi spettanti alle ulteriori liste o
  gruppi di liste in modo da rispettare il numero complessivo di
  cui alla tabella allegata alla presente legge.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0119 TIPDOC=P DOCTIT=0116 COMM= PD PAGINIZ=0051 RIGINIZ=056 PAGFIN=0052 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=XXXII PAGEFIN=XXXIII SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0119 TIPDOCP DOCTIT0116 NDOC0116



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