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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


448
DDL0060-0145
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.145 (che inizia a pag.XLII dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 2052 --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  L'articolo 2 del testo unico n. 361 del 1957, è
  sostituito dal seguente:
       "Art. 2. - 1.  Il territorio della Repubblica è suddiviso
  in 400 collegi uninominali pari al numero dei deputati che
  compongono la Camera dei deputati.
       2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, su
  proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del
  Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del
  territorio della Repubblica in collegi uninominali nel
  rispetto dei seguenti criteri direttivi:
           a)  ogni collegio elettorale deve comprendere una
  popolazione che non si discosti oltre il dieci per cento dalla
  media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione
  rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei
  collegi;
           b)  ogni collegio deve essere iscritto nei
  confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura
  indispensabile per il rispetto di quanto previsto alla lettera
  a);
           c)  il territorio dei collegi uninominali dovrà
  essere continuo, salvo nel caso in cui comprenda piccole
  isole;
           d)  i confini del collegio devono coincidere per
  quanto è possibile con quelli di comuni e di province;
           e)  ogni collegio uninominale deve, per quanto è
  possibile, rappresentare un'area caratterizzata da condizioni
  economiche e sociali omogenee.
       3.  La delimitazione dei collegi uninominali viene
  aggiornata, con le stesse modalità di cui al comma 2, entro un
  anno dalla effettuazione di ogni censimento generale della
  popolazione".
       2.  Il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, del testo
  unico n. 361 del 1957, come sostituito dal comma 1 del
  presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0145 TIPDOC=P DOCTIT=0144 COMM= PD PAGINIZ=0061 RIGINIZ=026 PAGFIN=0061 RIGFIN=061 UPAG=NO PAGEIN=XLII PAGEFIN=XLII SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0145 TIPDOCP DOCTIT0144 NDOC0144



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