Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


477
DDL0060-0174
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.174 (che inizia a pag.XLIX dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
Pag. XLIX N. 2331 --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361 (approvazione del testo unico delle leggi per
  l'elezione della Camera dei deputati), sono apportate le
  seguenti modificazioni:
           a)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
       "Art. 1. - 1.  La Camera dei deputati è eletta a
  suffragio universale con voto diretto, libero e segreto,
  espresso in un unico turno elettorale.
       2.  Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni
  che non superino i confini regionali.  Ad ogni circoscrizione
  non possono essere assegnati più di trenta deputati.  Il
  complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio
  unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti
  residuali di cui all'articolo 83.
       3.  In ogni circoscrizione un numero pari ai tre quinti
  dei seggi assegnati, con arrotondamento allo 0,5, è attribuito
  nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali
  risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero
  di voti. 1 restanti due quinti dei seggi sono attribuiti in
  ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti e
  recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale";
           b)  l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
       "Art. 4. - 1.  L'esercizio del voto è un obbligo al quale
  nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un preciso
  dovere verso la Repubblica.
       2.  Ogni elettore dispone di due voti da esprimere
  contestualmente su un'unica scheda, il primo per l'elezione
  del candidato nel collegio uninominale, il secondo per la
  scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in
  ragione proporzionale";
           c)  l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
       "Art. 18. - 1.  La presentazione delle candidature nei
  collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si
  collegano a liste presentate per le finalità di cui
  all'articolo 1, comma 3, cui gli stessi aderiscono con
  l'accettazione della candidatura.  La presentazione può
  avvenire anche per singoli candidati non collegati ad alcuna
  lista.  Nessun candidato può accettare la candidatura in più di
  un collegio, anche se di circoscrizioni diverse; la
  candidatura della stessa persona in più di un collegio
  comportà la nullità dell'elezione.
       2.  Per ogni candidato deve essere indicato il cognome,
  il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il
  quale viene presentato e, nel caso di candidati collegati a
  liste, il contrassegno tra quelli depositati presso il
  Ministero dell'interno con cui si intende
  contraddistinguerlo.
       3.  La dichiarazione di presentazione dei candidati deve
  contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
  effettivi e di due supplenti.
       4.  La dichiarazione di presentazione dei singoli
  candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 elettori
  iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel
  collegio.
       5.  Nessuna sottoscrizione è richiesta per la
  presentazione di candidati da parte di partiti o di gruppi
  politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione
  abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e
  facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a
  componenti di gruppi misti.  Nessuna sottoscrizione è parimenti
  richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un
  contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un
  partito o gruppo politico esente da tale onere.
       6.  La candidatura deve essere accettata con
  dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un
  notaio.  Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
 
                               Pag. L
 
     della firma deve essere richiesta ad un ufficio
  diplomatico o consolare.
       7.  L'accettazione della candidatura deve essere
  accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che
  il candidato non ha accettato candidature in altri
  collegi";
           d)  dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
       "Art. 18- bis.  - 1.  Le liste dei candidati per
  l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale debbono
  essere presentate in ciascuna circoscrizione con dichiarazione
  sottoscritta da un numero di elettori pari a 3.000, nelle
  circoscrizioni fino a un milione di abitanti, e a 5.000, nelle
  circoscrizioni con oltre un milione di abitanti; i
  sottoscrittori possono essere gli stessi delle candidature nei
  singoli collegi della circoscrizione.  Si applicano le
  disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'articolo 18.
       2.  Le liste sono composte dai medesimi candidati nei
  collegi uninominali della circoscrizione che sono ad esse
  collegati, ai quali possono aggiungersi candidati non
  presentati nei collegi uninominali";
           e)  l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
       "Art. 19. - 1.  Nessun candidato può essere incluso in
  più di una lista della medesima o di altra circoscrizione,
  pena la nullità dell'elezione";
           f)  gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;
           g)  all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono
  sostituiti dai seguenti:
       "1.  Compiute le operazioni di cui all'articolo 67 il
  presidente procede allo spoglio.  Uno scrutatore designato
  mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna
  scheda e la consegna al presidente.  Questi enuncia ad alta
  voce prima il nome del candidato nel collegio uninominale al
  quale è stato attribuito il voto e, successivamente, il
  contrassegno della lista per la quale è stato espresso il
  secondo voto.  Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
  quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei
  voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
       2.  Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
  Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati
  spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
  tolte le schede non utilizzate.  Quando una scheda non contiene
  alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa
  viene subito impresso il timbro della sezione";
           h)  l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
       "Art. 77. - 1.  L'Ufficio elettorale circoscrizionale,
  compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi
  assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal
  presidente:
           a)  proclama eletto in ciascun collegio
  uninominale, in conformità ai risultati accertati, il
  candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
           b)  determina la cifra elettorale di ogni lista.
  La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei
  voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
  elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun
  collegio in cui è stato eletto un candidato alla medesima
  lista collegato, un numero di voti pari a quello conseguito
  dal candidato immediatamente successivo per numero di voti,
  aumentati dell'unità;
           c)  procede al riparto dei seggi da assegnare in
  ragione proporzionale tra le liste in base alla cifra
  elettorale di ciascuna di esse.  A tal fine divide il totale
  delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei
  seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il
  quoziente elettorale circoscrizionale;
           d)  attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi
  quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella
  cifra elettorale di ciascuna lista.  I seggi che rimangono
 
                              Pag. LI
 
     non assegnati sono attribuiti al Collegio unico nazionale.
  Se, con il quoziente calcolato ai sensi della lettera  c)
  il numero dei seggi da attribuire alle varie liste supera
  quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni
  si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una
  unità il divisore;
           e)  stabilisce la somma dei voti residuali di
  ogni lista ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna
  lista per insufficienza di quoziente o di candidati.  La
  determinazione della somma dei voti residuali deve essere
  fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla
  circoscrizione vengano attribuiti.  Si considerano voti
  residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto
  alcun quoziente ed i voti di lista che, pur raggiungendo il
  quoziente, rimangano privi di effetti per mancanza di
  candidati;
           f)  comunica all'Ufficio centrale nazionale, a
  mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale
  circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti
  nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei
  candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei
  seggi attribuiti ed i voti residui";
           i)  l'articolo 78 è sostituito dal seguente:
       "Art. 78. - 1.  Il Presidente dell'Ufficio centrale
  circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei posti ai
  quali la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito dei
  collegi uninominali della circoscrizione, hanno ottenuto la
  cifra individuale più elevata.  La cifra individuale viene
  determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti
  da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il
  totale dei voti validamente espressi nel collegio.
       2.  Nel caso in cui alla lista spettino più seggi
  rispetto al numero di candidati nei collegi uninominali, sono
  proclamati eletti, secondo l'ordine progressivo di
  presentazione, gli ulteriori candidati eventualmente inclusi
  nella lista.";
           l)  all'articolo 81, terzo comma, le parole: "del
  numero 6) dell'articolo 77" sono sostituite dalle seguenti:
  "dell'articolo 78";
           m)  all'articolo 83, primo comma, le parole: "una
  cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista
  validi" sono sostituite dalle seguenti: "una cifra elettorale
  nazionale corrispondente ad almeno il 3 per cento dei voti
  validamente espressi";
           n)  l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
       "Art. 84. - 1.  Per ogni lista della circoscrizione alla
  quale l'Ufficio centrale nazionale abbia attribuito il seggio,
  l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il
  candidato che, nei collegi uninominali della circoscrizione,
  abbia ottenuto la cifra individuale più elevata dopo l'ultimo
  degli eletti.  Nel caso di avvenuta proclamazione di tutti i
  candidati della lista nei collegi uninominali, è proclamato
  eletto, secondo l'ordine di presentazione, l'ulteriore
  candidato eventualmente incluso nella lista.";
           o)  l'articolo 85 è abrogato;
           p)  l'articolo 86 è sostituito dal seguente:
       "Art. 86. - 1.  Il seggio, comunque attribuito ai sensi
  del comma 3 dell'articolo 1, che rimanga vacante per qualsiasi
  causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della
  medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista
  segua immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
  accertato dall'organo di verifica dei poteri.
       2.  Il comma 1 si applica anche nel caso di sostituzione
  del deputato proclamato eletto a seguito dell'attribuzione
  fatta dall'Ufficio centrale nazionale.
       3.  Nel caso rimanga vacante il seggio attribuito in un
  collegio uninominale ad un candidato non collegato ad alcuna
  lista, tale seggio è attribuito alla lista che ha riportato il
  quoziente residuale più alto.".
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0174 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0068 RIGINIZ=001 PAGFIN=0070 RIGFIN=070 UPAG=NO PAGEIN=XLIX PAGEFIN=LI SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0174 TIPDOCL DOCTIT0174 NDOC0174



Ritorna al menu della banca dati