| 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 (approvazione del testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale con voto diretto, libero e segreto,
espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni
che non superino i confini regionali. Ad ogni circoscrizione
non possono essere assegnati più di trenta deputati. Il
complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio
unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti
residuali di cui all'articolo 83.
3. In ogni circoscrizione un numero pari ai tre quinti
dei seggi assegnati, con arrotondamento allo 0,5, è attribuito
nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali
risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero
di voti. 1 restanti due quinti dei seggi sono attribuiti in
ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti e
recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale";
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale
nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un preciso
dovere verso la Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere
contestualmente su un'unica scheda, il primo per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale, il secondo per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale";
c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei
collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si
collegano a liste presentate per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 3, cui gli stessi aderiscono con
l'accettazione della candidatura. La presentazione può
avvenire anche per singoli candidati non collegati ad alcuna
lista. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di
un collegio, anche se di circoscrizioni diverse; la
candidatura della stessa persona in più di un collegio
comportà la nullità dell'elezione.
2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome,
il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il
quale viene presentato e, nel caso di candidati collegati a
liste, il contrassegno tra quelli depositati presso il
Ministero dell'interno con cui si intende
contraddistinguerlo.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve
contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli
candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel
collegio.
5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la
presentazione di candidati da parte di partiti o di gruppi
politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione
abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e
facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a
componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è parimenti
richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un
contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un
partito o gruppo politico esente da tale onere.
6. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un
notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
Pag. L
della firma deve essere richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare.
7. L'accettazione della candidatura deve essere
accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che
il candidato non ha accettato candidature in altri
collegi";
d) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
"Art. 18- bis. - 1. Le liste dei candidati per
l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale debbono
essere presentate in ciascuna circoscrizione con dichiarazione
sottoscritta da un numero di elettori pari a 3.000, nelle
circoscrizioni fino a un milione di abitanti, e a 5.000, nelle
circoscrizioni con oltre un milione di abitanti; i
sottoscrittori possono essere gli stessi delle candidature nei
singoli collegi della circoscrizione. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'articolo 18.
2. Le liste sono composte dai medesimi candidati nei
collegi uninominali della circoscrizione che sono ad esse
collegati, ai quali possono aggiungersi candidati non
presentati nei collegi uninominali";
e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere incluso in
più di una lista della medesima o di altra circoscrizione,
pena la nullità dell'elezione";
f) gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;
g) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67 il
presidente procede allo spoglio. Uno scrutatore designato
mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna
scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta
voce prima il nome del candidato nel collegio uninominale al
quale è stato attribuito il voto e, successivamente, il
contrassegno della lista per la quale è stato espresso il
secondo voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei
voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
tolte le schede non utilizzate. Quando una scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa
viene subito impresso il timbro della sezione";
h) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
"Art. 77. - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi
assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal
presidente:
a) proclama eletto in ciascun collegio
uninominale, in conformità ai risultati accertati, il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
b) determina la cifra elettorale di ogni lista.
La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei
voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun
collegio in cui è stato eletto un candidato alla medesima
lista collegato, un numero di voti pari a quello conseguito
dal candidato immediatamente successivo per numero di voti,
aumentati dell'unità;
c) procede al riparto dei seggi da assegnare in
ragione proporzionale tra le liste in base alla cifra
elettorale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale
delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il
quoziente elettorale circoscrizionale;
d) attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi
quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella
cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono
Pag. LI
non assegnati sono attribuiti al Collegio unico nazionale.
Se, con il quoziente calcolato ai sensi della lettera c)
il numero dei seggi da attribuire alle varie liste supera
quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni
si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una
unità il divisore;
e) stabilisce la somma dei voti residuali di
ogni lista ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna
lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La
determinazione della somma dei voti residuali deve essere
fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla
circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti
residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto
alcun quoziente ed i voti di lista che, pur raggiungendo il
quoziente, rimangano privi di effetti per mancanza di
candidati;
f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a
mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale
circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti
nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei
candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei
seggi attribuiti ed i voti residui";
i) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:
"Art. 78. - 1. Il Presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei posti ai
quali la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito dei
collegi uninominali della circoscrizione, hanno ottenuto la
cifra individuale più elevata. La cifra individuale viene
determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti
da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il
totale dei voti validamente espressi nel collegio.
2. Nel caso in cui alla lista spettino più seggi
rispetto al numero di candidati nei collegi uninominali, sono
proclamati eletti, secondo l'ordine progressivo di
presentazione, gli ulteriori candidati eventualmente inclusi
nella lista.";
l) all'articolo 81, terzo comma, le parole: "del
numero 6) dell'articolo 77" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 78";
m) all'articolo 83, primo comma, le parole: "una
cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista
validi" sono sostituite dalle seguenti: "una cifra elettorale
nazionale corrispondente ad almeno il 3 per cento dei voti
validamente espressi";
n) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Per ogni lista della circoscrizione alla
quale l'Ufficio centrale nazionale abbia attribuito il seggio,
l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il
candidato che, nei collegi uninominali della circoscrizione,
abbia ottenuto la cifra individuale più elevata dopo l'ultimo
degli eletti. Nel caso di avvenuta proclamazione di tutti i
candidati della lista nei collegi uninominali, è proclamato
eletto, secondo l'ordine di presentazione, l'ulteriore
candidato eventualmente incluso nella lista.";
o) l'articolo 85 è abrogato;
p) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:
"Art. 86. - 1. Il seggio, comunque attribuito ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1, che rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della
medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista
segua immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
accertato dall'organo di verifica dei poteri.
2. Il comma 1 si applica anche nel caso di sostituzione
del deputato proclamato eletto a seguito dell'attribuzione
fatta dall'Ufficio centrale nazionale.
3. Nel caso rimanga vacante il seggio attribuito in un
collegio uninominale ad un candidato non collegato ad alcuna
lista, tale seggio è attribuito alla lista che ha riportato il
quoziente residuale più alto.".
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