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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


478
DDL0060-0175
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.175 (che inizia a pag.LII dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 2331 --
Pag. LII Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
  dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
  decreto legislativo con cui sono determinate le circoscrizioni
  elettorali e i collegi uninominali nell'ambito di ciascuna
  regione sulla base dei seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
           a)  i collegi sono costituiti garantendo la
  coerenza del relativo bacino territoriale; essi hanno un
  territorio continuo, salvo il caso delle regioni il cui
  territorio comprenda porzioni insulari.  I collegi, di norma,
  non possono includere il territorio di comuni appartenenti a
  province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il
  caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche,
  comprendano al loro interno più circoscrizioni o più
  collegi;
           b)  la popolazione di ciascun collegio può
  scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre
  il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si
  ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella
  regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il
  numero dei seggi assegnato alla regione stessa.  Gli scarti
  dalla media regionale della popolazione superiori a tali
  limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare
  attuazione a quanto previsto nella lettera  a).
       2.  Il Governo predispone le disposizioni del decreto
  legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni
  formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una
  Commissioni di esperti nominati dai presidenti di ciascuno dei
  due rami del Parlamento, composta di dieci membri scelti tra
  gli appartenenti alle seguenti categorie:
           a)  magistrati delle giurisdizioni superiori
  ordinaria e amministrativa;
           b)  professori universitari di ruolo in materie
  attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a
  svolgere;
           c)  funzionari della carriera prefettizia del
  Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.
       3.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
  corredato dei pareri espressi entro dieci giorni dall'invio
  dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di
  Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di
  esperti di cui al comma 2, prima della sua approvazione
  definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso a
  ciascuno dei due rami del Parlamento per il parere delle
  Commissioni permanenti competenti per materia; il parere è
  espresso entro quindici giorni dalla ricezione dello
  schema.
       4.  Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli
  stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
       5.  Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi
  elettorali determinati ai sensi del presente articolo, si
  provvede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con
  decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta
  del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei
  risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione
  ovvero dell'entrata in vigore di leggi costituzionali
  istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni
  territoriali delle regioni esistenti.  Il decreto è adottato
  entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati del
  censimento o dall'entrata in vigore delle leggi
  costituzionali; sul relativo schema, prima della deliberazione
  definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il
  parere delle Commissioni permanenti delle due Camere,
  competenti per materia.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0175 TIPDOC=P DOCTIT=0174 COMM= FPD PAGINIZ=0071 RIGINIZ=001 PAGFIN=0071 RIGFIN=068 UPAG=NO PAGEIN=LII PAGEFIN=LII SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0175 TIPDOCP DOCTIT0174 NDOC0174



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