| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
decreto legislativo con cui sono determinate le circoscrizioni
elettorali e i collegi uninominali nell'ambito di ciascuna
regione sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la
coerenza del relativo bacino territoriale; essi hanno un
territorio continuo, salvo il caso delle regioni il cui
territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma,
non possono includere il territorio di comuni appartenenti a
province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il
caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche,
comprendano al loro interno più circoscrizioni o più
collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio può
scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre
il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si
ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella
regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il
numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti
dalla media regionale della popolazione superiori a tali
limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare
attuazione a quanto previsto nella lettera a).
2. Il Governo predispone le disposizioni del decreto
legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni
formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una
Commissioni di esperti nominati dai presidenti di ciascuno dei
due rami del Parlamento, composta di dieci membri scelti tra
gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati delle giurisdizioni superiori
ordinaria e amministrativa;
b) professori universitari di ruolo in materie
attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a
svolgere;
c) funzionari della carriera prefettizia del
Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato dei pareri espressi entro dieci giorni dall'invio
dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di
Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di
esperti di cui al comma 2, prima della sua approvazione
definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso a
ciascuno dei due rami del Parlamento per il parere delle
Commissioni permanenti competenti per materia; il parere è
espresso entro quindici giorni dalla ricezione dello
schema.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli
stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi
elettorali determinati ai sensi del presente articolo, si
provvede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con
decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei
risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione
ovvero dell'entrata in vigore di leggi costituzionali
istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni
territoriali delle regioni esistenti. Il decreto è adottato
entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati del
censimento o dall'entrata in vigore delle leggi
costituzionali; sul relativo schema, prima della deliberazione
definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il
parere delle Commissioni permanenti delle due Camere,
competenti per materia.
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