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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


510
DDL0060-0207
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.207 (che inizia a pag.LVIII dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 2397 --
Pag. LVIII Art. 26.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
           (Operazioni degli uffici elettorali per
         i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V).
       1.  Gli uffici elettorali per i collegi circoscrizionali
  I, II, III, IV e V, appena in possesso dei verbali trasmessi
  dagli uffici elettorali dei singoli collegi uninominali, alla
  presenza dei rappresentanti delle liste di candidati,
  procedono alle seguenti operazioni:
           a)  determinano la cifra elettorale di ogni lista
  di candidati; la cifra elettorale è data dalla somma dei voti
  validi ottenuti da ciascuna lista nei collegi uninominali;
           b)  procedono alla ripartizione dei seggi tra le
  liste sulla base della cifra elettorale di ogni singola lista.
  A questo scopo si divide il totale delle cifre elettorali di
  tutte le liste per il numero dei seggi assegnati ad ogni
  singolo collegio circoscrizionale più due.  Si ottiene così il
  quoziente elettorale della circoscrizione.  Nel compiere la
  divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del
  quoziente.  Ad ogni lista, quindi, si attribuiscono tanti seggi
  quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella
  cifra elettorale di ciascuna lista;
           c)  determinano la cifra individuale di ogni
  candidato.  Tale cifra individuale è data dalla somma dei voti
  di preferenza validi;
           d)  determinano la graduatoria dei candidati di
  ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali.  A
  parità di cifra individuale prevale l'ordine di presentazione
  interno alla lista.
       2.  Il presidente dell'ufficio elettorale per il collegio
  circoscrizionale, in conformità dei risultati elettorali
  accertati, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto,
  proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto le maggiori
  cifre individuali.  Della proclamazione viene data notizia alla
  Presidenza della Camera dei deputati, all'ufficio centrale
  elettorale, alle prefetture della regione e ai sindaci,
  affinché ne rendano edotti gli elettori e ne rilascino
  attestazioni ai deputati proclamati.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0207 TIPDOC=P DOCTIT=0176 COMM= PD PAGINIZ=0077 RIGINIZ=001 PAGFIN=0077 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=LVIII PAGEFIN=LVIII SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0207 TIPDOCP DOCTIT0176 NDOC0176



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