| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale con voto diretto, libero e segreto,
espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni
che non superino i confini regionali. Ad ogni circoscrizione
non possono essere assegnati più di trenta deputati. Il
complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio
unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti
residuali di cui all'articolo 83.
3. In ogni circoscrizione un numero pari al 60 per cento
dei seggi assegnati, con arrotondamento allo 0,5, è attribuito
alla lista che ha riportato il maggior numero di voti. Ove si
tratti di lista collegata ai sensi del comma 2 dell'articolo
18 per la quale si sia realizzata la condizione di cui
all'articolo 83, tale percentuale è elevata al 75 per cento. I
restanti seggi sono attribuiti in ragione proporzionale
mediante riparto tra liste concorrenti e recupero dei voti
residui nel Collegio unico nazionale";
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale
nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un preciso
dovere verso la Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere
contestualmente su un'unica scheda, il primo per la scelta
della lista ed il secondo per esprimere la preferenza a favore
di uno soltanto dei candidati compresi nella medesima";
c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nelle
circoscrizioni elettorali è fatta per singola lista cui i
candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ai
fini di cui al comma 3 dell'articolo 1 la presentazione può
coincidere con il collegamento nazionale tra liste che siano
presenti con il medesimo simbolo in ciascuna
circoscrizione.
2. Per ogni lista deve essere indicato il contrassegno
tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con la
specificazione dell'eventuale collegamento nazionale, da
segnalare sulla scheda con la sigla che sarà indicata con
decreto del Ministro dell'interno.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve
contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione delle singole liste
deve essere sottoscritta da almeno 3.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni ricompresi nelle
circoscrizioni con meno di un milione di abitanti e da almeno
5.000 in quelle con oltre un milione di abitanti.
5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la
presentazione di liste da parte di partiti o di gruppi
politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione
abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e
facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a
componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è parimenti
richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un
contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un
partito o gruppo politico esente da tale onere.
6. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un
notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
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della firma deve essere richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare.
7. L'accettazione della candidatura deve essere
accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che
il candidato non ha accettato candidature in altre
circoscrizioni";
d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere incluso in
più di una lista della medesima o di altra circoscrizione,
pena la nullità dell'elezione";
e) gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;
f) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67 il
presidente procede allo spoglio. Uno scrutatore designato
mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna
scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta
voce prima il contrassegno della lista alla quale è stato
attribuito il voto e, successivamente, il nome del candidato
della lista per la quale è stata eventualmente espressa la
preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei
voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
tolte le schede non utilizzate. Quando una scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa
viene subito impresso il timbro della sezione";
g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
"Art. 77. - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi
assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal
presidente:
a) proclama eletti i candidati della lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi in numero
corrispondente alla percentuale spettante secondo l'ordine
delle preferenze riportate;
b) determina la cifra elettorale di ciascuna
delle liste di minoranza. Tale cifra è data dalla somma dei
voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione;
c) procede al riparto dei seggi da assegnare in
ragione proporzionale tra le liste di cui alla lettera
b) in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A
tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le
liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;
d) attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi
quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella
cifra elettorale di ciascuna lista e proclama, nei limiti nei
quali la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito di
essa, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di
preferenza;
e) stabilisce la somma dei voti residuali di
ogni lista ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna
lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La
determinazione della somma dei voti residuali deve essere
fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla
circoscrizione siano attribuiti. Si considerano voti residuali
anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun
quoziente ed i voti di lista che, pur raggiungendo il
quoziente, rimangano privi di effetti per mancanza di
candidati;
f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a
mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale
circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti
nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei
candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei
seggi attribuiti ed i voti residui";
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h) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:
"Art. 78. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale
nazionale proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la
lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito della lista,
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze
individuali.";
i) all'articolo 81, terzo comma, le parole: "del
numero 6) dell'articolo 77" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 78";
l) all'articolo 83, primo comma, le parole: "una
cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista
validi" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 3 per cento
dei voti validamente espressi";
m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Per ogni lista della circoscrizione alla
quale l'Ufficio centrale nazionale abbia attribuito il seggio,
l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il
candidato che abbia ottenuto la cifra individuale più elevata
dopo l'ultimo degli eletti.";
n) l'articolo 85 è abrogato;
o) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:
"Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito
della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa
lista segua immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
accertato dall'organo di verifica dei poteri.
2. Il comma 1 si applica anche nel caso di sostituzione
del deputato proclamato eletto a seguito dell'attribuzione
fatta dall'Ufficio centrale nazionale.".
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