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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


545
DDL0060-0242
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.242 (che inizia a pag.LXVI dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
Pag. LXVI N. 2606 --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Al testo unico delle leggi recanti norme per
  l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
           a)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
       "Art. 1. - 1.  La Camera dei deputati è eletta a
  suffragio universale con voto diretto, libero e segreto,
  espresso in un unico turno elettorale.
       2.  Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni
  che non superino i confini regionali.  Ad ogni circoscrizione
  non possono essere assegnati più di trenta deputati.  Il
  complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio
  unico nazionale ai soli fini della utilizzazione dei voti
  residuali di cui all'articolo 83.
       3.  In ogni circoscrizione un numero pari al 60 per cento
  dei seggi assegnati, con arrotondamento allo 0,5, è attribuito
  alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.  Ove si
  tratti di lista collegata ai sensi del comma 2 dell'articolo
  18 per la quale si sia realizzata la condizione di cui
  all'articolo 83, tale percentuale è elevata al 75 per cento.  I
  restanti seggi sono attribuiti in ragione proporzionale
  mediante riparto tra liste concorrenti e recupero dei voti
  residui nel Collegio unico nazionale";
           b)  l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
       "Art. 4. - 1.  L'esercizio del voto è un obbligo al quale
  nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un preciso
  dovere verso la Repubblica.
       2.  Ogni elettore dispone di due voti da esprimere
  contestualmente su un'unica scheda, il primo per la scelta
  della lista ed il secondo per esprimere la preferenza a favore
  di uno soltanto dei candidati compresi nella medesima";
           c)  l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
       "Art. 18. - 1.  La presentazione delle candidature nelle
  circoscrizioni elettorali è fatta per singola lista cui i
  candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura.  Ai
  fini di cui al comma 3 dell'articolo 1 la presentazione può
  coincidere con il collegamento nazionale tra liste che siano
  presenti con il medesimo simbolo in ciascuna
  circoscrizione.
       2.  Per ogni lista deve essere indicato il contrassegno
  tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con la
  specificazione dell'eventuale collegamento nazionale, da
  segnalare sulla scheda con la sigla che sarà indicata con
  decreto del Ministro dell'interno.
       3.  La dichiarazione di presentazione dei candidati deve
  contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
  effettivi e di due supplenti.
       4.  La dichiarazione di presentazione delle singole liste
  deve essere sottoscritta da almeno 3.000 elettori iscritti
  nelle liste elettorali di comuni ricompresi nelle
  circoscrizioni con meno di un milione di abitanti e da almeno
  5.000 in quelle con oltre un milione di abitanti.
       5.  Nessuna sottoscrizione è richiesta per la
  presentazione di liste da parte di partiti o di gruppi
  politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione
  abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e
  facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a
  componenti di gruppi misti.  Nessuna sottoscrizione è parimenti
  richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un
  contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un
  partito o gruppo politico esente da tale onere.
       6.  La candidatura deve essere accettata con
  dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un
  notaio.  Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
 
                             Pag. LXVII
 
     della firma deve essere richiesta ad un ufficio
  diplomatico o consolare.
       7.  L'accettazione della candidatura deve essere
  accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che
  il candidato non ha accettato candidature in altre
  circoscrizioni";
           d)  l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
       "Art. 19. - 1.  Nessun candidato può essere incluso in
  più di una lista della medesima o di altra circoscrizione,
  pena la nullità dell'elezione";
           e)  gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;
           f)  all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono
  sostituiti dai seguenti:
       "1.  Compiute le operazioni di cui all'articolo 67 il
  presidente procede allo spoglio.  Uno scrutatore designato
  mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna
  scheda e la consegna al presidente.  Questi enuncia ad alta
  voce prima il contrassegno della lista alla quale è stato
  attribuito il voto e, successivamente, il nome del candidato
  della lista per la quale è stata eventualmente espressa la
  preferenza.  Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
  quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei
  voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
       2.  Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
  Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati
  spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state
  tolte le schede non utilizzate.  Quando una scheda non contiene
  alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa
  viene subito impresso il timbro della sezione";
           g)  l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
       "Art. 77. - 1.  L'Ufficio elettorale circoscrizionale,
  compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi
  assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal
  presidente:
           a)  proclama eletti i candidati della lista che
  ha ottenuto il maggior numero di voti validi in numero
  corrispondente alla percentuale spettante secondo l'ordine
  delle preferenze riportate;
           b)  determina la cifra elettorale di ciascuna
  delle liste di minoranza.  Tale cifra è data dalla somma dei
  voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
  elettorali della circoscrizione;
           c)  procede al riparto dei seggi da assegnare in
  ragione proporzionale tra le liste di cui alla lettera
  b)  in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse.  A
  tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le
  liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
  ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;
           d)  attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi
  quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella
  cifra elettorale di ciascuna lista e proclama, nei limiti nei
  quali la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito di
  essa, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di
  preferenza;
           e)  stabilisce la somma dei voti residuali di
  ogni lista ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna
  lista per insufficienza di quoziente o di candidati.  La
  determinazione della somma dei voti residuali deve essere
  fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla
  circoscrizione siano attribuiti.  Si considerano voti residuali
  anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun
  quoziente ed i voti di lista che, pur raggiungendo il
  quoziente, rimangano privi di effetti per mancanza di
  candidati;
           f)  comunica all'Ufficio centrale nazionale, a
  mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale
  circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti
  nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei
  candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei
  seggi attribuiti ed i voti residui";
 
                            Pag. LXVIII
 
           h)  l'articolo 78 è sostituito dal seguente:
       "Art. 78. - 1.  Il presidente dell'Ufficio centrale
  nazionale proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la
  lista ha diritto, quei candidati che, nell'ambito della lista,
  hanno ottenuto il maggior numero di preferenze
  individuali.";
           i)  all'articolo 81, terzo comma, le parole: "del
  numero 6) dell'articolo 77" sono sostituite dalle seguenti:
  "dell'articolo 78";
           l)  all'articolo 83, primo comma, le parole: "una
  cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista
  validi" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 3 per cento
  dei voti validamente espressi";
           m)  l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
       "Art. 84. - 1.  Per ogni lista della circoscrizione alla
  quale l'Ufficio centrale nazionale abbia attribuito il seggio,
  l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il
  candidato che abbia ottenuto la cifra individuale più elevata
  dopo l'ultimo degli eletti.";
           n)  l'articolo 85 è abrogato;
           o)  l'articolo 86 è sostituito dal seguente:
       "Art. 86. - 1.  Il seggio che rimanga vacante per
  qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito
  della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa
  lista segua immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
  accertato dall'organo di verifica dei poteri.
       2.  Il comma 1 si applica anche nel caso di sostituzione
  del deputato proclamato eletto a seguito dell'attribuzione
  fatta dall'Ufficio centrale nazionale.".
 
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