| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
TESTIPDL
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| ...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A,
C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A,
C2604A, C2606A, C2608A.
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| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
decreto legislativo con cui sono determinate le circoscrizioni
elettorali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le circoscrizioni sono costituite garantendo
la coerenza del relativo bacino territoriale; esse hanno un
territorio continuo, salvo il caso delle regioni il cui
territorio comprenda porzioni insulari. Le circoscrizioni, di
norma, non possono includere il territorio di comuni
appartenenti a province diverse, né dividere il territorio
comunale;
b) la popolazione di ciascuna circoscrizione può
scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre
il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si
ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella
regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il
numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti
dalla media regionale della popolazione superiori a tali
limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare
attuazione a quanto previsto nella lettera a).
2. Il Governo predispone le disposizioni del decreto
legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni
formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una
commissione di esperti nominati dai Presidenti di ciascuno dei
due rami del Parlamento, composta di dieci membri scelti tra
gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati delle giurisdizioni superiori
ordinaria e amministrativa;
b) professori universitari di ruolo in materie
attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a
svolgere;
c) funzionari della carriera prefettizia del
Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale;
d) consiglieri parlamentari della Camera dei
deputati.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato dei pareri
Pag. LXIX
espressi entro dieci giorni dall'invio dai consigli
regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di
Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti di cui
al comma 2, prima della sua approvazione definitiva da parte
del Consiglio dei ministri, è trasmesso a ciascuno dei due
rami del Parlamento per il parere delle Commissioni permanenti
competenti per materia; il parere è espresso entro quindici
giorni dalla ricezione dello schema.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli
stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. Alla revisione delle circoscrizioni elettorali
determinate ai sensi del presente articolo, si provvede, nel
rispetto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Presidente della Repubblica adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione ovvero
dell'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di
nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali
delle regioni esistenti. Sullo schema del decreto legislativo,
prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio
dei ministri, è acquisito il parere delle Commissioni
permanenti delle due Camere, competenti per materia.
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