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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


546
DDL0060-0243
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.243 (che inizia a pag.LXVIII dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 2606 --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
  dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
  decreto legislativo con cui sono determinate le circoscrizioni
  elettorali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei
  seguenti princìpi e criteri direttivi:
           a)  le circoscrizioni sono costituite garantendo
  la coerenza del relativo bacino territoriale; esse hanno un
  territorio continuo, salvo il caso delle regioni il cui
  territorio comprenda porzioni insulari.  Le circoscrizioni, di
  norma, non possono includere il territorio di comuni
  appartenenti a province diverse, né dividere il territorio
  comunale;
           b)  la popolazione di ciascuna circoscrizione può
  scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre
  il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si
  ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella
  regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il
  numero dei seggi assegnato alla regione stessa.  Gli scarti
  dalla media regionale della popolazione superiori a tali
  limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare
  attuazione a quanto previsto nella lettera  a).
       2.  Il Governo predispone le disposizioni del decreto
  legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni
  formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una
  commissione di esperti nominati dai Presidenti di ciascuno dei
  due rami del Parlamento, composta di dieci membri scelti tra
  gli appartenenti alle seguenti categorie:
           a)  magistrati delle giurisdizioni superiori
  ordinaria e amministrativa;
           b)  professori universitari di ruolo in materie
  attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a
  svolgere;
           c)  funzionari della carriera prefettizia del
  Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale;
           d)  consiglieri parlamentari della Camera dei
  deputati.
       3.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
  corredato dei pareri
 
                             Pag. LXIX
 
     espressi entro dieci giorni dall'invio dai consigli
  regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di
  Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti di cui
  al comma 2, prima della sua approvazione definitiva da parte
  del Consiglio dei ministri, è trasmesso a ciascuno dei due
  rami del Parlamento per il parere delle Commissioni permanenti
  competenti per materia; il parere è espresso entro quindici
  giorni dalla ricezione dello schema.
       4.  Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli
  stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
       5.  Alla revisione delle circoscrizioni elettorali
  determinate ai sensi del presente articolo, si provvede, nel
  rispetto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
  Presidente della Repubblica adottato su proposta del
  Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
  del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati
  dell'ultimo censimento generale della popolazione ovvero
  dell'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di
  nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali
  delle regioni esistenti.  Sullo schema del decreto legislativo,
  prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio
  dei ministri, è acquisito il parere delle Commissioni
  permanenti delle due Camere, competenti per materia.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0243 TIPDOC=P DOCTIT=0242 COMM= FPD PAGINIZ=0087 RIGINIZ=031 PAGFIN=0088 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=LXVIII PAGEFIN=LXIX SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0243 TIPDOCP DOCTIT0242 NDOC0242



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