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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


548
DDL0060-0245
Relazione Camera n. 60-A (DDL11-60-A)
(suddiviso in 247 Unità Documento)
Unità Documento n.245 (che inizia a pag.LXX dello stampato)
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A. TESTIPDL
...C60A, C102A, C104A, C535A, C868A, C869A, C889A, C960A, C962A, C1600A, C1957A, C2052A, C2331A, C2397A, C2496A, C2521A, C2604A, C2606A, C2608A.
...N. 2608 -
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC60A ZZ11 ZZPD ZZRM
                  (Recupero proporzionale).
         1.  L'assegnazione dei centocinquantacinque seggi che
  residuano dall'attribuzione di cui all'articolo 1 si
  effettua:
           a)  su base nazionale per calcolare il numero di
  seggi spettanti a ciascun raggruppamento, previa detrazione
  dei voti validi ottenuti dai candidati già eletti ai sensi del
  comma 2;
           b)  all'interno delle medesime circoscrizioni
  elettorali previste dalla tabella A allegata alla legge 24
  gennaio 1979, n. 18, per l'elezione dei rappresentanti
  dell'Italia al Parlamento europeo, come sostituita dalla
  tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, per
  determinare gli eletti all'interno di ciascun
  raggruppamento.
       2.  Si determina in primo luogo la cifra elettorale
  nazionale nell'insieme dei candidati collegatisi col medesimo
  contrassegno ai sensi dell'articolo 1, costituita dalla somma
  dei voti validi ottenuti da tutti i candidati collegati, e,
  all'interno di ogni circoscrizione, la cifra individuale dei
  candidati che non siano stati proclamati eletti, costituita
  dalla moltiplicazione del numero dei voti validi ottenuti per
  cento e dalla divisione del prodotto per il numero complessivo
  dei voti validi del collegio.  Si procede quindi dividendo
  ciascuna cifra elettorale di gruppo successivamente per uno,
  due, tre, quattro...sino alla concorrenza del numero dei
  deputati da eleggere; si scelgono poi fra i quozienti così
  ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei deputati da
  eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
       3.  La graduatoria è realizzata in maniera tale che
  all'interno di ciascun raggruppamento non si proceda
  all'assegnazione di più seggi nell'ambito della medesima
  circoscrizione prima che venga proclamato eletto il primo
  nella graduatoria di ciascuna circoscrizione.  I seggi sono
  assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in
  quella graduatoria.  A parità di quoziente il posto è
  attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra
  elettorale.
       4.  Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i
  suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo
  l'ordine della graduatoria di quoziente.
       5.  L'ufficio elettorale nazionale proclama quindi
  eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo,
  i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria
  determinata dalla loro cifra relativa individuale su base
  circoscrizionale, ai sensi della lettera  b)  del comma 1.
  In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più
  anziano di età.
       6.  Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa,
  anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che,
  collegato con
 
                             Pag. LXXI
 
     lo stesso contrassegno, segue immediatamente l'ultimo
  eletto nella graduatoria determinata in base ai commi
  precedenti.
 
DATA=930611 FASCID=DDL11-60-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0060 TOTPAG=0090 TOTDOC=0247 NDOC=0245 TIPDOC=P DOCTIT=0244 COMM= PD PAGINIZ=0089 RIGINIZ=023 PAGFIN=0090 RIGFIN=004 UPAG=SI PAGEIN=LXX PAGEFIN=LXXI SORTRES= SORTDDL=006000A00 FASCIDC=11DDL0060 A SORTNAV=0006000A000 00000 ZZDDLC60A NDOC0245 TIPDOCP DOCTIT0244 NDOC0244



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