Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


55331
SMC0182-0011
Bollettino Giunte e Commissioni n. 182 del 26 maggio 1993 - edizione definitiva - (SMC11-182)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.21 dello stampato)
                             Pag. 21
 
                 VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
IN SEDE REDIGENTE
C672, C673, C832, C1020, C1028, C1110, C1202, C1210, C1256, C1309, C1340, C1411, C1473, C1517, C1761, C1784, C1904, C1998, C2145. LAVCOMM
C672, C673, C832, C1020, C1028, C1110, C1202, C1210, C1256, C1309, C1340, C1411, C1473, C1517, C1761, C1784, C1904, C1998, C2145.
Testo unificato delle proposte di legge: Legge-quadro in materia di lavori pubblici (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473 -1517-1761-1784-1904-1998-2145). (Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XII Commissione e Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1- bis del Regolamento limitatamente agli articoli 10, 11 e 14, con gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del Regolamento).
(Seguito della discussione e rinvio).
Mercoledì 26 maggio 1993, ore 16,30. - Presidenza del Presidente Giuseppe CERUTTI. - Interviene il ministro dei lavori pubblici, Francesco Merloni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260593 ZZSMC930526 ZZSMC000593 ZZSMC000093 ZZSMC182 ZZ11 ZZD ZZC8 ZZRG ZZHH ZZII ZZFF
       Il Presidente Giuseppe CERUTTI propone di assicurare la
  pubblicità dei lavori della seduta odierna anche mediante
  l'attivazione della trasmissione televisiva tramite circuito
  chiuso.
     La Commissione consente.
     La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI ricorda che ieri si è
  concluso l'esame dell'articolo 32 e che la Commissione è ora
  chiamata a procedere all'esame dell'articolo 9 in precedenza
  accantonato.
     La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 9 che
  risulta del seguente tenore:
                          Art.  9.
               (Qualificazione delle imprese).
     1.  Con regolamento adottato con decreto del Presidente
  della Repubblica, da emanare entro un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito
  un sistema di certificazione di idoneità e qualità delle
  imprese che eseguono lavori pubblici, sulla base delle norme
 
                              Pag. 22
 
  regolatrici di cui al presente articolo.  Il sistema di
  certificazione si applica a decorrere dal 1^ gennaio 1995.
     2.  A decorrere dall'entrata in funzione del sistema di
  certificazione di cui al comma 1, i lavori pubblici oggetto
  della presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da
  soggetti in possesso dei requisiti minimi quali risultanti
  dalla certificazione di idoneità e qualità rilasciata ai sensi
  del presente articolo.  A decorrere dal medesimo termine è
  abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57.  Restano ferme le
  disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
  modificazioni.
     3.  Il sistema di certificazione di idoneità e qualità
  accerta:
       a)  l'esistenza di un sistema di qualità
  dell'impresa, o di elementi di esso, conforme alle norme
  europee della serie UNIEN 29.000;
       b)  l'esistenza di ulteriori requisiti che le
  imprese debbono possedere sotto il profilo
  tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in relazione
  ai diversi importi e categorie di lavori.  In particolare, la
  capacità tecnico-organizzativa dovrà essere attestata sulla
  base dei titoli di studio e professionali dell'imprenditore o
  dei dirigenti dell'impresa; dei lavori eseguiti negli ultimi
  cinque anni; della buona esecuzione dei lavori più importanti,
  con indicazione dell'importo, del periodo, del luogo di
  esecuzione dei lavori e della loro esecuzione a regola d'arte
  e con buon esito; della attrezzatura, dei mezzi d'opera e
  dell'equipaggiamento tecnico di cui l'impresa dispone;
  dell'organico medio annuo dell'impresa con l'indicazione del
  numero degli operai, degli impiegati e dei dirigenti,
  corredata dalle certificazioni relative alle coperture
  assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento
  agli ultimi tre anni; dei tecnici o organi tecnici che
  facciano parte integrante dell'impresa.  La capacità
  economico-finanziaria dovrà essere attestata mediante il
  fatturato risultante dai bilanci relativi alla cifra di
  affari, globale e in lavori, degli ultimi tre esercizi.
     4.  Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere una
  applicazione graduale del sistema di qualità di cui al comma
  3, lettera  a),  con riferimento alle differenti categorie
  di opere e alle fasce di importi.  Al fine dell'adeguamento al
  nuovo sistema di certificazione delle disposizioni in materia
  di lavori pubblici vigenti alla data di entrata in funzione
  del sistema medesimo, il regolamento di cui al comma 1 dovrà
  altresì definire la corrispondenza tra le categorie e gli
  importi di cui alla tabella annessa alla legge 10 febbraio
  1962, n. 57, e le articolazioni del nuovo sistema.  Il medesimo
  regolamento potrà inoltre prevedere che nei primi due anni di
  applicazione del nuovo sistema la attestazione di iscrizione
  dell'impresa all'Albo nazionale dei costruttori relativa al
  biennio precedente costituisca uno degli elementi di
  qualificazione.
     5.  Il sistema di certificazione di idoneità e qualità sarà
  articolato secondo le norme europee UNI-EN 45.000 per la
  certificazione del sistema di qualità aziendale.  In
  particolare, le funzioni di certificazione dovranno essere
  espletate da organismi pubblici o privati, previo
  accreditamento operato da soggetti appositamente individuati.
  L'attività di vigilanza sul sistema sarà esercitata dal
  Ministro dei lavori pubblici.  Gli organismi di certificazione
  dovranno essere costituiti in modo da assicurare, oltre alla
  verifica dei sistemi di qualità, anche quella degli ulteriori
  requisiti di cui al comma 3, lettera  b).  Gli organismi
  di certificazione dovranno garantire l'imparzialità delle
  operazioni di certificazione e dovranno essere rappresentativi
  sia delle categorie del settore produttivo sia dei soggetti di
  cui all'articolo 2; essi dovranno avvalersi dell'apporto di
  personale altamente qualificato.
     6.  Il regolamento di cui al comma 1 prevederà, ove
  necessario, le modalità di coordinamento del sistema di
  certificazione di cui al presente articolo con analoghi
  sistemi di certificazione eventualmente esistenti alla data di
  entrata in vigore del regolamento stesso.
     7.  Il regolamento di cui al comma 1 dovrà disciplinare le
  modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di
  lavori pubblici nei seguenti casi:
 
                              Pag. 23
 
       a)  l'impresa sia in stato di fallimento, di
  liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
  preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente,
  secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
  se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
  una delle predette procedure;
       b)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
  materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
  o la legislazione dello Stato di residenza;
       c)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
  materia di imposte e tasse secondo la legislazione
  italiana;
       d)  il titolare dell'impresa, il legale
  rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
  subito condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a
  giudizio per un delitto che, per la natura dolosa e per la
  particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura
  morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con
  la pubblica amministrazione od altro contraente, con
  particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono
  la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa
  l'ipotesi di cui all'articolo 416- bis  del codice penale,
  la fede pubblica ed il patrimonio.
     8.  Per l'espletamento dei compiti derivanti
  dall'attuazione del regolamento di cui al comma 1, gli
  organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio
  presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di
  bilancio.
     9.  Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità
  dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo
  nazionale dei costruttori e per i contratti, delle competenze
  già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi
  del presente articolo.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che a tale articolo
  sono riferiti i seguenti emendamenti, subemendamenti ed
  articoli aggiuntivi:
       Sopprimere l'articolo 9.
  9.10.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     All'articolo 9 sostituire la rubrica con la
  seguente:  Qualificazione.
  0.9.76.52.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'emendamento 9.76, inserire all'inizio il seguente
  comma:
     01.  Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
  di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge i soggetti
  operanti in materia di lavori pubblici devono essere
  qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della
  qualità, della professione e della correttezza.  I prodotti, i
  processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono
  sottoposti a certificazione obbligatoria secondo le normative
  vigenti in materia.
  0.9.76.53.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'emendamento 9.76, sostituire il comma 1 con il
  seguente:
     1.  Con regolamento adottato con decreto del Presidente
  della Repubblica, da emanare entro un anno dalla data di
 
                              Pag. 24
 
  entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta
  del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
  parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito
  un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono come
  appaltatori, subappaltatori o concessionari lavori pubblici di
  importo superiore a 100.000 ECU, con riferimento alle
  tipologie ed ai valori delle opere.
  0.9.76.54.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'emendamento 9.76, al comma 1, dopo la parola
  Industria  inserire le parole  sentite le competenti
  Commissioni parlamentari.
  0.9.76.51.
                                                     Turroni.
     All'emendamento 9.76, al comma 1, sostituire le parole
  75 milioni di lire  con le seguenti:  300 milioni di
  lire.
  0.9.76.77.
                                                     Governo.
     All'emendamento 9.76, alla fine del comma 1, aggiungere
  le seguenti parole:  I sistemi di qualificazione si
  applicano alle imprese di costruzione, ivi comprese le società
  commerciali, le cooperative, i loro consorzi, i consorzi tra
  imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 10
  della presente legge.
  0.9.76.41.
  Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
     All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 2.
  0.9.76.14.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     All'emendamento 9.76, sostituire il comma 2 con il
  seguente:
     2.  Il sistema di qualificazione, di cui al comma 2,
  tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso
  positivo, attesta:
       a)  l'esistenza di un sistema di qualità conforme
  alle norme europee della serie UNIEN 29.000 certificato ai
  sensi della norma europea della serie UNIEN 45.000 e secondo
  le norme vigenti in materia;
       b)  l'esistenza di ulteriori requisiti
  tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali: in
  particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere
  accertata sulla base dei titoli di studio e della
  professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti
  dell'impresa, delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi
  cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e
  della buona esecuzione, della disponibilità, a titolo di
  proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e
  mezzi d'opera, dell'organico medio annuo dettagliato per
  dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla
  certificazione relativa alle coperture assicurative e
  previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due
  anni e di ogni altro elemento utile.
     La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata
  con i bilanci di documentazione contabile relativi agli ultimi
  cinque esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.
  0.9.76.55.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
 
                              Pag. 25
 
     All'emendamento 9.76, comma 2, lettera  a),
  sostituire le parole:  Di un sistema di qualità dell'impresa
  o di elementi di esso  con le seguenti:  di un sistema di
  qualità aziendale.
  0.9.76.69.
                                                  Il Governo.
       All'emendamento 9.76, comma 2, lettera  b),
  sopprimere le parole:  con riguardo al rapporto tra
  capitale sociale e diversi importi e categorie di lavori.
  0.9.76.70.
                                                  Il Governo.
       All'emendamento 9.76, comma 2, lettera  b),  dopo
  le parole:  del periodo,  aggiungere le seguenti:
  previsto originariamente nel capitolato di appalto e di
  quello risultante dal verbale della fine lavori.
  0.9.76.13.
                                Tripodi, Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, comma 2, lettera  b),  dopo
  le parole:  buon esito,  aggiungere le seguenti:  se ci
  sono state, con le stazioni appaltanti, delle controversie che
  per la loro soluzione hanno comportato il ricorso alla
  Magistratura ordinaria.
  0.9.76.12.
                                Tripodi, Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, comma 2, lettera  b),  dopo
  le parole:  effettiva disponibilità,  aggiungere le
  seguenti:  rendiconta nel suo libro cespiti.
  0.9.76.11.
                                Tripodi, Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, comma 2, lettera  b),  dopo
  la parola:  corredata,  aggiungere la seguente:  per
  tutti i dipendenti.
  0.9.76.10.
                                Tripodi, Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, comma 2, lettera  b),  dopo
  la parola:  previdenziali,  aggiungere le seguenti:  e
  contrattuali.
  0.9.76.18.
                                Tripodi, Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, comma 2, lettera  b),  dopo
  la parola:  finanziaria,  aggiungere le seguenti:  oltre
  ad una dichiarazione di almeno 2 istituti di credito a
  carattere nazionale.
  0.9.76.17.
                                Tripodi, Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, comma 2, lettera  b),  dopo
  le parole:  tre esercizi,  aggiungere le seguenti:  In
  detti bilanci devono essere evidenziati gli importi pagati per
  salari e stipendi dei propri dipendenti, che comunque non
  devono essere inferiori, nel totale al 20 per cento della
  cifra di affari in lavori degli ultimi tre esercizi.
     Del 20 per cento, almeno il 7 per cento deve risultare
  corrisposto per il personale salariato.
  0.9.76.16.
                                Tripodi, Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 3.
  0.9.76.56.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti,
  Aimone, Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
       All'emendamento 9.76, comma 3, sostituire la parola:
  una,  con la parola:  la,  sopprimere:  graduale;
  sopprimere le parole da:  al fine dell'adeguamento,  a:
  nuovo sistema.
  0.9.76.49.
                                                     Turroni.
 
                              Pag. 26
 
       All'emendamento 9.76, comma 3, dopo le parole:  legge
  10 febbraio 1962, n. 57,  aggiungere le parole:  e
  successive modificazioni.
  0.9.76.71.
                                                     Governo.
       All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 4.
  0.9.76.57.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti,
  Aimone, Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
       All'emendamento 9.76, comma 4, sostituire le parole:
  il sistema di qualificazione,  con le seguenti:  il
  sistema di certificazione della qualificazione delle imprese
  che svolgono lavori pubblici.
  0.9.76.72.
                                                     Governo.
       All'emendamento 9.76, al comma 4 sostituire le parole
  da:  In particolare  fino a:  lavori pubblici,  con le
  seguenti:  Le funzioni di certificazione saranno espletate
  dall'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge.  La
  certificazione dovrà verificare, oltre ai sistemi di qualità,
  anche gli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera
  b).
  0.9.76.20.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, al comma 4 dopo le parole:  da
  organismi pubblici  sopprimere le parole:  o privati,
  previo accreditamento  fino alle parole:  ministro lavori
  pubblici.
  0.9.76.29
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, al comma 4 sopprimere le parole
  da:  o privati  a  pubblici.
  0.9.76.4.
                                                     Turroni.
       All'emendamento 9.76, al comma 4 sopprimere le parole:
  o privati.
  0.9.76.25.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, al comma 4 sostituire le parole:
  al comma 3  con le parole:  al comma 2.
  0.9.76.73.
                                                     Governo.
       All'emendamento 9.76, al comma 4 sopprimere le parole
  da:  dovranno essere  a:  essi.
  0.9.76.50.
                                                     Turroni.
       All'emendamento 9.76, al comma 4 sostituire le parole:
  delle categorie del settore produttivo  con:  delle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni
  imprenditoriali firmatarie di CCNL.
  0.9.76.24
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, sopprimere i commi 5, 6, 7 e
  8.
  0.9.76.5.
                                                     Turroni.
       All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 5.
  0.9.76.58.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
 
                              Pag. 27
 
       All'emendamento 9.76, al comma 5 sopprimere le parole:
  di accreditamento  e le parole:
       a)  avere i requisiti previsti dalle norme UNI CEI.
  0.9.76.48.
                                                     Turroni.
       All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 6.
  * 0.9.76.59.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
       All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 6
  interamente.
  * 0.9.76.47.
                                                     Turroni.
       All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 7.
  0.9.76.60.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
       All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 7.
  * 0.9.76.46.
                                                     Turroni.
       All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 7.
  * 0.9.76.23.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, al comma 7 sopprimere le parole
  da:  e sono individuati  fino a:  convenzione.
  0.9.76.22.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'emendamento 9.76, al comma 7, dopo la parola:
  rappresentative  aggiungere le le seguenti:  a livello
  regionale.
  0.9.76.21.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 8.
  *0.9.76.61.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Fromenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 8.
  *0.9.76.45.
                                                     Turroni.
     All'emendamento 9.76, al comma 8, sostituire la parola:
  dieci  con la seguente:  cinquanta.
  0.9.76.40.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'emendamento 9.76, al comma 8, sostituire la parola:
  duecento  con la seguente:  quattrocento.
  0.9.76.39.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'emendamento 9.76, al comma 8, sostituire la parola:
  periodica  con la seguente:  semestrale.
  0.9.76.38.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
 
                              Pag. 28
 
     All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 9.
  *0.9.76.62.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Fromenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'emendamento 9.76, al comma 9, sopprimere le parole:
  ove necessario,
  0.9.76.37.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'emendamento 9.76, al comma 10, dopo la parola:
  pubblici  inserire le seguenti:  oltre a quanto
  previsto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57
  (istitutiva dell'albo).
  0.9.76.7.
                                                     Turroni.
     All'emendamento 9.76, al comma 10, dopo le parole:
  nei seguenti casi  aggiungere le seguenti:  oltre che
  in quelli previsti dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
  0.9.76.1.
                                                    Elio Vito
       All'emendamento 9.76, al comma 10 lettera C, dopo la
  parola:  italiana:  aggiungere il seguente periodo:
       "C1) quando il titolare dell'impresa, il legale
  rappresentate della società o il diretore tecnico abbiano
  subito condanna anche no definitiva, per imputazione di
  colpevolezza derivante da un infortunio mortale capitato ad un
  lavoratore occupato in uno dei suoi cartieri:"...
  0.9.76.28.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, sostituire la lettera  a)
  del comma 10 con la seguente:
       d)  i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti
  della società abbiano subitocondanna aneh non definitiva per
  un delitto che, per la natura dolosa e perla particolare
  gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale
  indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la
  pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare
  riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica
  amministrazione, l'ordina pubblico, compresa l'ipotesi di cui
  all'articolo 416- bis  del codice penale, la fede pubblica
  ed il patrimonio.
  0.9.76.63.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
       All'emendamento 9.76, al comma 10, lettera D dopo le
  parole:  condanna anche non definitiva  aggiungere:  o
  siano stati rinviati a giudizio.
  *0.9.76.2.
                                                   Elio Vito.
       All'emendamento 9.76, al comma 10, lettera D aggiungere
  dopo la parola:  definitiva  le parole  o sia stato
  rinviato a giudizio.
  *0.9.76.6.
                                                     Turroni.
       All'emendamento 9.76, comma 10 lettera D alla fine
  aggiungere  E nei casi di condanna di 1^ grado derivante da
  reati relativi a concussione e corruzione.
  0.9.76.43.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, comma 10, sopprimere la lettera
  f).
  0.9.76.64.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
 
                              Pag. 29
 
       All'emendamento 9.76, al comma 11 abrogare il
  comma.
  0.9.76.27.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, al comma 12 sopprimere il
  comma.
  0.9.76.26.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9.76, sostituire il comma 13 con il
  seguente:
       13.  A far tempo dal 1^ gennaio 1998 i lavori pubblici
  di cui alla presente legge possono essere eseguiti
  esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 1 e
  2 del presente articolo.
  0.9.76.65.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
       All'emendamento 9.76, al comma 13: abolire le parole
  da:  minimi  a  presente articolo.
  0.9.76.78.
                                                     Governo.
       All'emendamento 9.76, al comma 13 sopprimere
  minimi.
  0.9.76.36.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       All'emendamento 9. 76 del relatore, al comma 13,
  aggiungere alla fine:
     "Con effetto dall'entrata in vigore della presente lege è
  vietata l'utilizzazione e la vigenza di albi speciali o di
  fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2".
  0.9.76.30.
  Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
       All'emendamento 9.76 del relatore, al comma 13,
  aggiungere il seguente:
     "A decorrere dal 1^ gennaio 1996 e fino al 31 dicembre
  1997 i lavori pubblici di cui alla presente lege possono
  essere eseguiti dai soggetti dotati della certificazione della
  qualificazione dell'impresa rilasciata ai sensi dei precedenti
  commi.
  0.9.76.33.
  Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
       All'emendamento 9.76, al comma 14 sopprimere il comma
  14.
  0.9.76.35.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'emendamento 9.76, sostituire il comma 14 con il
  seguente:
     14.  A far tempo dall'entrata in vigore del regolamento di
  cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1997 l'esistenza dei
  requisiti di cui alla lettera  b)  del comma 2 è accertato
  in base al certificato di iscrizione all'albo nazionale dei
  costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei
  paesi comunitari, in base al possesso dei requisiti richiesti
  per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla
  presente legge della normativa vigente nei rispettivi
  paesi.
  0.9.76. 66.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formentini,
  Aimone Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
 
                              Pag. 30
 
     All'emendamento 9.76, il comma 14 dell'emendamento 9.76
  del relatore è sostituito dal seguente comma:
     "Fino al 31 dicembre 1997, per la partecipazione delle
  imprse italiane e di quelle stabilite in altri Stati della CEE
  a procedure di affidamento di lavori pubblici, il certificato
  di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori può esser
  sostituito anche con la dichiarazione, resa con le modalità di
  cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15,
  attestante di non trovarsi in una delle condizioni previste
  dal comma 7, nonché il possesso di requisiti
  economico-finanziario e tecnico organizzativi fissati nel
  bando di gara in conformità con quanto previsto dal decreto
  del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 17,
  comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.  La dichiarazione di
  cui al presente comma è messa a disposizione di chiunque la
  richieda e quella dell'impresa aggiudicataria è trasmessa
  all'autorità di vigilanza per la verifica da parte del
  servizio ispettivo.
  0.9.76.42.
  Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
     All'emendamento 9.76, il comma 14 dell'articolo 9 nella
  versione da ultimo presentata dal relatore, è così
  sostituito:
     14.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della partecipazione delle
  imprese italiane e di quelle stabilite negli altri paesi della
  Comunità economica europea alle procedure di affidamento e
  aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge,
  l'iscrizione all'albo e il possesso dei requisiti di cui al
  comma 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata
  resa dal legale rappresentante dell'impresa, con le modalità
  previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
  attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e
  tecnico-organizzativi fissati nel bando di gara nonché
  l'assenza di casi di esclusione di cui al comma 10.  La
  dichiarazione giurata dell'impresa aggiudicataria o
  affidataria è trasmessa per la verifica al Servizio ispettivo
  di cui all'articolo 4.
  0.9.76.74.
                                                     Governo.
     Allemendamento 9.76, comma 15 lettera sopprimere il
  comma.
  0.9.76.34.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'emendamento 9.76, del relatore, al comma 15,
  sostituire le parole:  1^ gennaio 1996  con le parole:
  1^ gennaio 1998.
  *0.9.76.31.
  Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
     All'emendamento 9.76, comma 15, sostituire le parole:
  1^ gennaio 1996  con le parole:  1^ gennaio 1998.
  *0.9.76.67.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formentini,
  Aimone Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'emendamento 9.76, al comma 15 dopo le parole:  e
  successive modificazioni ed integrazioni  aggiungere le
  seguenti:  ad eccezione degli articoli 20 e 21.
  *0.9.76.3.
                                                   Elio Vito.
 
                              Pag. 31
 
     All'emendamento 9.76, al comma 15 dopo la parola:
  integrazioni  aggiungere le seguenti:  ad eccezione
  degli articoli 20 e 21.
  *0.9.76.9.
                                                     Turroni.
       All'emendamento 9.76 del relatore sopprimere il comma
  16.
  0.9.76.32.
  Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
       All'emendamento 9.76 del relatore, sopprimere il comma
  16.
  0.9.76.76.
                                                     Governo.
       All'emendamento 9.76, comma 16, sostituire la cifra:
  1995  con la seguente:  1997.
  0.9.76.68.
  Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
  Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
  Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
       All'emendamento 9.76, sostituire l'articolo 9 con il
  seguente:
       Sono ammesse a partecipare alle procedure per
  l'affidamento dei lavori pubblici le imprese che risultino
  iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e
  gli importi di riferimento di cui alla legge 10 febbraio 1962,
  n. 57.
     Sono soggette alla sospensione e alla cancellazione
  dall'albo nazionale dei costruttori le imprese per le quali si
  verifichi uno dei casi previsti dagli articoli 20 e 21 della
  legge 10 febbraio 1962, n. 57, e nell'ipotesi di cui
  all'articolo 416- bis  del codice penale.
     Sono escluse dalle procedure di appalto le imprese per le
  quali si verifica uno dei seguenti casi:
         a)  l'impresa sia in stato di fallimento, di
  liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
  preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente,
  secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
  se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
  una delle predette procedure;
         b)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiartazioni e i conseguenti adempimenti in
  materia di contributi sdociali secondo la legislazione
  italiana o la legislazione dello Stato di residenza;
         c)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
  i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;
         d)  quando il titolare dell'impresa, il legale
  rappresentante della società o il direettore tecnico abbiano
  subito condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a
  giudizio per un delitto che, per la natura dolosa e per la
  particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura
  morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con
  la pubblica amministrazione od altro contraente, con
  particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono
  la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa
  l'ipotesi di cui all'articolo 416- bis  del codice penale,
  la fede pubblica ed il patrimonio anche nei casi di condanna
  di primo grado derivante da concussione e corruzione.
  0.9.76.15.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
                          Art.  9.
               (Qualificazione delle imprese).
     1.  Con regolamento adottato con decreto del Presidente
  della Repubblica, da emanare entro un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
 
                              Pag. 32
 
  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito
  un sistema di qualificazione delle imprese che eseguono lavori
  pubblici di importo superiore a 75 milioni di lire, sulla base
  delle norme regolatrici di cui al presente articolo.
     2.  Il sistema di qualificazione di cui al comma 1 si
  accerta mediante rilascio di apposita certificazione:
       a)  l'esistenza di un sistema di qualità
  dell'impresa, o di elementi di esso, conforme alle norme
  europee della serie UNIEN 29.000;
       b)  l'esistenza di ulteriori requisiti che le
  imprese debbono possedere sotto il profilo
  tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, con riguardo
  al rapporto tra capitale sociale e i diversi importi e
  categorie di lavori.  In particolare, la capacità
  tecnico-organizzativa dovrà essere attestata sulla base dei
  titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei
  dirigenti dell'impresa; dei lavori eseguiti negli ultimi
  cinque anni; della buona esecuzione dei lavori più importanti,
  con indicazione dell'importo, del periodo, del luogo di
  esecuzione dei lavori e della loro esecuzione a regola d'arte
  e con buon esito; effettiva disponibilità della attrezzatura,
  dei mezzi d'opera e dell'equipaggiamento tecnico;
  dell'organico medio annuo dell'impresa con l'indicazione del
  numero degli operai, degli impiegati e dei dirigenti,
  corredata dalle certificazioni relative alle coperture
  assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento
  agli ultimi tre anni; dei tecnici o organi tecnici che
  facciano parte integrante dell'impresa.  La capacità
  economico-finanziaria dovrà essere attestata mediante il
  fatturato risultante dai bilanci relativi alla cifra di
  affari, globale e in lavori, degli ultimi tre esercizi.
     3.  Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere una
  applicazione graduale del sistema di qualificazione di cui al
  comma 2, lettera  a),  con riferimento alle differenti
  categorie di opere e alle fasce di importi.  Al fine
  dell'adeguamento al nuovo sistema di qualificazione delle
  disposizioni in materia di lavori pubblici vigenti alla data
  di entrata in funzione del sistema medesimo, il regolamento di
  cui al comma 1 dovrà altresì definire la corrispondenza tra le
  categorie e gli importi di cui alla tabella annessa alla legge
  10 febbraio 1962, n. 57, e le articolazioni del nuovo
  sistema.
     4.  Il sistema di qualificazione sarà articolato secondo le
  norme europee UNI-EN 45.000 per la certificazione del sistema
  di qualità aziendale.  In particolare, le funzioni di
  certificazione dovranno essere espletate da organismi pubblici
  o privati, previo accreditamento operato da soggetti
  appositamente autorizzati con decreto del ministro
  dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il
  ministro dei lavori pubblici.  L'attività di vigilanza sul
  sistema sarà esercitata dal Ministro dei lavori pubblici.  Gli
  organismi di certificazione dovranno essere costituiti in modo
  da assicurare, oltre alla verifica dei sistemi di qualità,
  anche quella degli ulteriori requisiti di cui al comma 3,
  lettera  b).  Gli organismi di certificazione dovranno
  essere rappresentativi sia delle categorie del settore
  produttivo sia dei soggetti di cui all'articolo 2; essi
  dovranno avvalersi dell'apporto di personale altamente
  qualificato.
     5.  Gli organismi di accreditamento e gli organismi di
  certificazione devono:
         a)  avere i requisiti previsti dalle norme
  UNI-CEI;
         b)  essere forniti di strutture tecniche e di
  personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale
  si richiede l'accreditamento;
         c)  essere dotati di strutture e di procedure che
  garantiscano l'imparzialità delle operazioni, l'indipendenza
  del personale proposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti
  richiedenti certificazioni;
         d)  garantire imparzialità di tratamento dei
  soggetti richiedenti certificazioni, anche prevedendo che
  l'accesso ai propri servizi possa essere condizionato solo
  dalle disponibilità tecniche e dal pagamento della tariffa
  stabilita.
 
                              Pag. 33
 
     6.  I rapporti tra gli organismi di accreditamento e gli
  organismi di certificazione sono regolati da convenzioni
  stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  dal Ministro del lavori pubblici eventualmente con accordo di
  programma, previa verifica della sussistenza dei requisiti di
  cui al comma 5.
     7.  Il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di
  programma con il Ministero dei lavori pubblici e con le altre
  amministrazioni dello Stato o enti pubblici interessati nel
  quale sono stabiliti le modalità ed i criteri per lo
  svolgimento dei controlli sulle attività al rilascio della
  certificazione di qualità di cui alla lettera  a)  del
  comma 2, e sono individuati gli enti specializzati cui può
  essere affidato, attraverso una specifica convenzione, il
  compito di eseguire i controlli.  Il procedimento di controllo
  è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o
  ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente
  rappresentative.
     8.  Il rilascio o l'utilizzazione indebiti delle
  certificazioni di cui al presente articolo sono puniti, salvo
  che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
  del pagamento di una somma non inferiore a lire dieci milioni
  e non superiore a duecento milioni.  Saranno altresì previsti
  criteri di revisione periodica della certificazione concessa
  ai sensi del presente articolo.
     9.  Il regolamento di cui al comma 1 prevederà, ove
  necessario, le modalità di coordinamento del sistema di
  qualificazione di cui al presente articolo con analoghi
  sistemi di certificazione eventualmente esistenti alla data di
  entrata in vigore del regolamento stesso.
     10.  Il regolamento di cui al comma 1 dovrà disciplinare le
  modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di
  lavori pubblici nei seguenti casi:
       a)  l'impresa sia in stato di fallimento, di
  liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
  preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente,
  secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
  se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
  una delle predette procedure;
       b)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
  materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
  o la legislazione dello Stato di residenza;
       c)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
  materia di imposte e tasse secondo la legislazione
  italiana;
       d)  il titolare dell'impresa, il legale
  rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
  subito condanna anche non definitiva per un delitto che, per
  la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir
  meno i requisiti di natura morale indispensabili per
  instaurare rapporti contrattuali con la pubblica
  amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo
  alle categorie di delitti che offendono la pubblica
  amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui
  all'articolo 416- bis  del codice penale, la fede pubblica
  ed il patrimonio;
       e)  siano in corso procediemnti ovvero sia stato
  emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle
  misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
  dicembre 1056, n. 1424, e successive modificazioni e
  integrazioni;
         f)  l'impresa sia stata oggetto di una sanzione
  amministrativa di cui al comma 8.
     11.  Per l'espletamento dei compiti derivanti
  dall'attuazione del regolamento di cui al comma 1, gli
  organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio
  presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di
  bilancio.
     12.  Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le
  modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale
  per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, delle
 
                              Pag. 34
 
  competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse
  ai sensi del presente articolo.
     13.  A decorrere dal 1^ gennaio 1988 i lavori pubblici di
  cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente
  da soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui alla
  lettera  b)  del comma 2 del presente articolo quali
  risultanti dalla certificazione della qualificazione
  dell'impresa rilasciata ai sensi dei precedenti commi.
     14.  A decorrere dal 1^ gennaio 1986 e fino al 31 dicembre
  1987 ai fini della partecipazione alle procedure di
  affidamento e aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla
  presente legge il possesso dei requisiti minimi di cui alla
  lettera  b)  del comma 2 del presente articolo può essere
  sostituita da una dichiarazione giurata resa dal legale
  rappresentante dell'impresa, con le modalità previste
  dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
  il possesso dei requisiti economico-finanziari e
  tecnico-organizzativi fissati nel bando di gara in conformità
  con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
  legge 19 marzo 1990, n. 55.  In caso di aggiudicazione o di
  affidamento, la dichiarazione giurata dell'impresa
  aggiudicataria o affidataria è trasmessa per la verifica al
  Servizio ispettivo di cui all'articolo 4.
     15.  A decorrere dal 1^ gennaio 1996 è abrogata la legge 10
  febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni ed
  integrazioni. restano ferme le disposizioni di cui alla legge
  19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
     16.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente
  legge e fino al 31 dicembre 1995 ai fini della partecipazione
  alle procedure di affidamento e aggiudicazione dei lavori
  pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo
  nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10
  febbraio 1962,n. 57, e della legge 15 novembre 1986, n. 768,
  come modificate dal successivo articolo 9- bis  e sulla
  base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi
  del medesimo articolo 9- bis.
  9. 76.
                                                    Relatore.
       Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
  (Qualificazione delle imprese e disciplina della loro
  esclusione dalle procedure di affidamento di lavori
                          pubblici).
     1.  Con effetto dal 1^ gennaio 1995 è abrogata la legge 10
  febbraio 1962, n. 57.  Restano ferme le disposizioni di cui
  alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e le successive
  modificazioni.
     2.  A far tempo dall'entrata in vigore della presente
  legge, per la partecipazione a procedure di affidamento di
  lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU il
  certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è
  sostituito da una dichiarazione, resa con le modalità di cui
  all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
  la idoneità morale ai sensi del comma 8 e la capacità tecnica,
  finanziaria ed economica.
     3.  La capacità tecnica dell'imprenditore è provata
  mediante l'attestazione:
         a)  dei titoli di studio e professionali
  dell'imprenditore o dei dirigenti della conduzione dei
  lavori;
         b)  dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni, nonché
  della buona esecuzione dei lavori più importanti, con
  indicazione dell'importo, del periodo e luogo di esecuzione
  dei lavori stessi e dell'esecuzione a regola d'arte e con buon
  esito;
         c)  dell'attrezzatura, dei mezzi d'opera e
  dell'equipaggiamento tecnico di cui si dispone;
         d)  dell'organico medio annuo dell'impresa, con
  l'indicazione del numoro degli operai, degli impiegati e dei
  dirigenti corredata dalle certificazioni dei dipendenti con
  riferimento agli ultimi tre anni;
         e)  dei tecnici o degli organi tecnici che facciano
  parte integrante dell'impresa.
     4.  La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è
  provata mediante:
 
                              Pag. 35
 
         a)  bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,
  quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla
  legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
         b)  dichiarazione concernente la cifra di affari,
  globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre anni.
     5.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 19 marzo
  1990, n. 55, sono determinati i parametri e i relativi
  coefficienti, differenziati per tipologia e per importo dei
  lavori, dei requisiti delle imprese per la partecipazione alle
  procedure di affidamento di lavori pubblici e le modalità per
  la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti
  stessi.  Le categorie dei lavori previste dal decreto
  ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, sono definite con
  accorpamento di quelle riguardanti lavori analoghi.
     6.  Nel bando di gara sono indicate, in conformità del
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai
  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.
  55 quali delle referenze di cui ai commi 3 e 4, in relazione
  alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere
  certificate.
     7.  Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari
  emesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19
  marzo 1990, n. 55, comporta la nullità del contratto di
  appalto o della concessione e la sospensione dall'impiego del
  responsabile del procedimento che risponde in sede
  disciplinare della violazione commessa.
     8.  E' disposta l'esclusione dalle procedure quando:
         a)  l'impresa sia in stato di fallimento, di
  liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
  preventivo o di qualsiasi altra siutazione equivalente,
  secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
  se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
  una delle predette procedure;
         b)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
  materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
  o la legislazione dello Stato di residenza;
         c)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
  i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione
  italiana;
         d)  quando il titolare dell'impresa, il legale
  rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
  subito condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a
  giudizio per un delitto che, per natura dolosa e per la
  particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura
  morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con
  la pubblica amministrazione od altro contraente, con
  particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono
  la Pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa
  l'ipotesi di cui all'articolo 416- bis  del codice penale,
  la fede pubblica ed il patrimonio;
         e)  quando i soggetti di cui alla lettera  d)
  abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
  alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla
  concessione;
         f)  il concorrente può provare di non trovarsi
  nelle condizioni previste dalla lettera  d)  del comma 1
  con la presentazione di un certificato del casellario
  giudiziale e dei carichi pendenti e di non trovarsi nelle
  condizioni di cui alla lettera  a)  presentando un
  certificato del tribunale fallimentare in cui ha sede
  l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non
  residente in Italia la prova sarà fornita con un documento
  equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.
     9.  Le norme di cui ai commi precedenti si applicano alle
  procedure di affidamento di lavori pubblici di importo
  inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, a far tempo dal 1^
  gennaio 1995.
  9. 1.  (nuova formulazione)
                                                  Il Governo.
 
                              Pag. 36
 
       Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
                          Art.  9.
     1.  Nell'esercizio della potestà demandatagli ai sensi
  dell'articolo 3, il Governo emana entro il termine di sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
  regolamentari per l'istituzione di un sistema di
  certificazione di idoneità e qualità delle imprese che
  eseguono lavori pubblici, secondo i seguenti criteri e
  principi direttivi:
         a)  definizione dell'organismo pubblico che svolge
  la funzione di certificazione, mediante utilizzazione del
  personale in servizio presso l'amministrazione dello Stato,
  avvalendosi degli elementi di conoscenza forniti
  dall'osservatorio e del sistema informativo dell'osservatorio
  medesimo, e degli ordinari stanziamenti di bilancio, e
  regolamentazione dell'esercizio dei poteri di accertamento,
  verifica e riscontro nell'osservanza del principio della
  partecipazione al procedimento amministrativo;
         b)  definizione dei criteri di revisione periodica
  della certificazione concessa;
         c)  l'articolazione del sistema secondo le norme
  europee EN 45000 e la sua graduale applicazione, mediante
  norme transitorie e previa definizione della corrispondenza
  tra le categorie e gli importi di cui alla tabella allegata
  alla legge n. 57 del 10 febbraio 1962;
         d)  definizione delle modalità e forme di
  accertamento della capacità tecnica ed economico-finanziaria
  dell'impresa e per la verifica dei sistemi di qualità, con
  riguardo al rapporto intercorrente tra l'ammontare del
  capitale sociale e la fascia di importi riconosciuti fra le
  varie categorie di opere; alla natura ed importo dei lavori
  eseguiti negli ultimi cinque anni; all'esistenza di un sistema
  di qualità dell'impresa o di elementi di esso, conforme alle
  norme europee della serie EN 29000; ai lavori più importanti
  eseguiti, al loro importo, qualità ed esito dell'esecuzione;
  al titolo di studio e professionale dell'imprenditore o dei
  dirigenti dell'impresa, al numero di questi ultimi, alla loro
  qualifica tecnica, all'organico medio annuo dell'impresa; alla
  effettiva disponibilità delle attrezzature, mezzi d'opera,
  equipaggiamento tecnico, al fatturato risultante dai bilanci
  relativi, alla cifra di affari globale, ed ai lavori degli
  ultimi tre esercizi finanziari;
         e)  definizione dei casi in cui, mantenendo
  invariati i principi fissati dagli articoli 20 e 21 della
  legge 10 febbraio 1962, n. 57, la certificazione può essere
  cautelativamente sospesa o definitivamente revocata in
  pendenza di procedimenti penali o sentenze di condanna
  definitiva a carico di legali rappresentanti dell'impresa o di
  soggetti che comunque ne esprimono la volontà, per fatti
  connessi all'esercizio dell'impresa medesima nonché nei casi
  di grave negligenza nella condotta dei lavori;
         f)  definizione dei poteri di vigilanza spettanti
  al Ministro dei lavori pubblici;
         g)  definizione dei criteri e dei requisiti per il
  riconoscimento ai soggetti privati dell'abilitazione alle
  funzioni di certificazione di cui alla presente norma.
     2.  Il regolamento di cui al comma 1, prevede, altresì, i
  casi e le modalità di esclusione dalle procedure di
  affidamento dei lavori pubblici, in conformità a quanto
  previsto dalla normativa comunitaria in materia.
  9.33.
  Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Pratesi, Crippa, De
  Benetti, Giuliari, Scalia, Pecoraro Scanio, Leccese, Boato,
  Pieroni, Paissan, Bettin.
       Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
                          Art.  9.
     1.  Sono ammesse a partecipare alle procedure per
  l'affidamento dei lavori pubblici le imprese che risultino
  iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e
 
                              Pag. 37
 
  gli importi di riferimento di cui alla legge 10 febbraio 1962,
  n. 57.
     2.  Sono soggette alla sospensione e alla cancellazione
  dall'albo nazionale dei costruttori le imprese per le quali si
  verifichi uno dei casi previsti dagli articoli 20 e 21 della
  legge 10 febbraio 1962, n. 57, e nell'ipotesi di cui
  all'articolo 416- bis  del codice penale.
     3.  Sono escluse dalle procedure di appalto le imprese per
  le quali si verifica uno dei seguenti casi:
         a)  l'impresa sia in stato di fallimento, di
  liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
  preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente,
  secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
  se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
  una delle predette procedure;
         b)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
  materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
  o la legislazione dello Stato di residenza;
         c)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
  i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;
         d)  quando il titolare dell'impresa, il legale
  rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
  subito condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a
  giudizio per un delitto che, per la natura dolosa e per la
  particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura
  morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con
  la pubblica amministrazione od altro contraente, con
  particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono
  la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa
  l'ipotesi di cui all'articolo 416- bis  del codice penale,
  la fede pubblica ed il patrimonio anche nei casi di condanna
  di primo grado derivante da concussione e corruzione.
  9.11.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
  (Qualificazione delle imprese e disciplina della loro
  esclusione dalle procedure di affidamento di lavori
                          pubblici).
     1.  Con effetto dal 1^ gennaio 1995 è abrogata la legge 10
  febbraio 1962, n. 57.  Restano ferme le disposizioni di cui
  alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e le successive
  modificazioni.
     2.  A far tempo dall'entrata in vigore della presente
  legge, per la partecipazione a procedure di affidamento di
  lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU il
  certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è
  sostituito da una dichiarazione, resa con le modalità di cui
  all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
  la idoneità morale ai sensi del comma 8 e la capacità tecnica,
  finanziaria ed economica.
     3.  La capacità tecnica dell'imprenditore è provata
  mediante l'attestazione:
         a)  dei titoli di studio e professionali
  dell'imprenditore o dei dirigenti della conduzione dei
  lavori;
         b)  dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni, nonché
  della buona esecuzione dei lavori più importanti, con
  indicazione dell'importo, del periodo e luogo di esecuzione
  dei lavori stessi e dell'esecuzione a regola d'arte e con buon
  esito;
         c)  dell'attrezzatura, dei mezzi d'opera e
  dell'equipaggiamento tecnico di cui si dispone;
         d)  dell'organico medio annuo dell'impresa, con
  l'indicazione del numero degli operai, degli impiegati e dei
  dirigenti corredata dalle certificazioni dei dipendenti con
  riferimento agli ultimi tre anni;
         e)  dei tecnici o degli organi tecnici che facciano
  parte integrante dell'impresa.
     4.  La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è
  provata mediante:
         a)  bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,
  quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla
  legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
 
                              Pag. 38
 
         b)  dichiarazione concernente la cifra di affari,
  globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre anni.
     5.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 19 marzo
  1990, n. 55, sono determinati i parametri e i relativi
  coefficienti, differenziati per tipologia e per importo dei
  lavori, dei requisiti delle imprese per la partecipazione alle
  procedure di affidamento di lavori pubblici e le modalità per
  la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti
  stessi.  Le categorie dei lavori previste dal decreto
  ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, sono definite con
  accorpamento di quelle riguardanti lavori analoghi.
     6.  Nel bando di gara sono indicate, in conformità del
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai
  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.
  55 quali delle referenze di cui ai commi 3 e 4, in relazione
  alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere
  certificate.
     7.  Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari
  emesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19
  marzo 1990, n. 55, comporta la nullità del contratto di
  appalto o della concessione e la sospensione dall'impiego del
  responsabile del procedimento che risponde in sede
  disciplinare della violazione commessa.
     8.  E' disposta l'esclusione dalle procedure quando:
         a)  l'impresa sia in stato di fallimento, di
  liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
  preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente,
  secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
  se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
  una delle predette procedure;
         b)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
  materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
  o la legislazione dello Stato di residenza;
         c)  l'impresa non sia in regola con gli obblighi
  concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
  i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione
  italiana;
         d)  quando il titolare dell'impresa, il legale
  rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
  subìto condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a
  giudizio per un delitto che, per natura dolosa e per la
  particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura
  morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con
  la pubblica amministrazione od altro contraente, con
  particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono
  la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa
  l'ipotesi di cui all'articolo 416- bis  del codice penale,
  la fede pubblica ed il patrimonio;
         e)  quando i soggetti di cui alla lettera  d)
  abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
  alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla
  concessione;
         f)  il concorrente può provare di non trovarsi
  nelle condizioni previste dalla lettera  d)  con la
  presentazione di un certificato del casellario giudiziale e
  dei carichi pendenti e di non trovarsi nelle condizioni di cui
  alla lettera  a)  presentando un certificato del tribunale
  fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di
  altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà
  fornita con un documento equivalente in base alla legge dello
  Stato di appartenenza.
     9.  Le norme di cui ai commi precedenti si applicano alle
  procedure di affidamento di lavori pubblici di importo
  inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, a far tempo dal 1^
  gennaio 1995.
  9.1.
                                                  Il Governo.
       Sostituire la rubrica con la seguente:
  Qualificazione degli appaltatori, subappaltatori e
  concessionari.
  9.26.
                                                       Rizzi.
 
                              Pag. 39
 
       Al comma 1, sostituire le parole da:  con regolamento
  sino alle parole:  comma 2  con le seguenti:  con
  decreto legislativo, da emanarsi entro un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
  14.
       Conseguentemente all'articolo 9 sostituire la parola:
  regolamento  con le seguenti:  decreto legislativo.
  9.27.
                                                       Rizzi.
       Al comma 1, sostituire le parole da:  con regolamento
  alla parola:  artigianato  con le seguenti:  con
  legge da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della
  presente legge.
       Conseguentemente sopprimere i commi da 4 a 9.
  9.36.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 1, sostituire le parole:  un anno  con le
  seguenti:  sei mesi.
  9.5.
                                         Martinat, Buontempo.
       Al comma 1, sostituire le parole:  certificazione di
  idoneità e qualità  con la seguente:  qualificazione.
       Conseguentemente all'ultimo periodo sostituire la
  parola:  certificazione  con la seguente:
  qualificazione.
  9.37.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 1, dopo le parole:  che eseguono lavori
  sostituire la parola:  pubblici,  con le seguenti:
  di importo superiore a 75 milioni di lire di competenza dei
  soggetti di cui all'articolo 2.
  9.70.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 1, in fine, sostituire le parole:  dal 1^
  gennaio 1995  con le seguenti:  dal 1^ gennaio 1996.
  9.35.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 1, sostituire la cifra:  1995  con la
  seguente:  1994.
  9.6.
                                         Martinat, Buontempo.
       Al comma 1 dopo le parole:  1^ gennaio 1995
  aggiungere le seguenti:  alle imprese di costruzione
  costituite da ditte individuali, da società commerciali, da
  cooperative e da loro consorzi, da consorzi tra imprese
  artigiane e da consorzi stabili di cui all'articolo 10.
  9.38.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 1, aggiungere in fine le parole:  alle
  imprese di costruzione, ivi comprese le società commerciali,
  le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese
  artigiane e i consorzi stabili di cui all'articolo 10 della
  presente legge.
  9.62.
                                                   Ferrarini.
 
                              Pag. 40
 
     All'emendamento 9. 34, aggiungere, in fine, il seguente
  periodo:  Fino al 1^ gennaio 1996 sono iscrivibili all'Albo
  nazionale dei costruttori, a norma dell'articolo 15 della
  legge 10 febbraio 1962, n. 57, i concorsi tra cooperative
  costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, nb. 422, e i
  consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 18 agosto
  1985, n. 443.
  0.9.34.1.
                                                    Relatore.
       Al comma 1 aggiungere i seguenti:
     1- bis.  Al secondo comma dell'articolo 6 della legge
  10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:
     "Esso decide sulle domande di iscrizione o modifica di
  iscrizione, oltre l'importo di lire 6.000 milioni".
     1- ter.  Il secondo comma dell'articolo 8 della legge
  10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 4 della
  legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:
     "Esso decide sulle domande di iscrizione o modifica di
  iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni".
     1- quater.  L'articolo 12 della legge 10 febbraio
  1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
     "Art.  12. - Per ottenere l'iscrizione o la modifica di
  iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere a domanda
  al Comitato centrale o ai Comitati regionali a secondo gli
  importi di competenza, corredandola dei documenti e
  certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola
  alla segreteria dei rispettivi Comitati".
     1- quinquies.  L'articolo 13, numero 6), della legge
  10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
     "6) certificato di iscrizione ad un'associazione di
  categoria".
     1- sexies.  All'articolo 14 della legge 10 febbraio
  1962, n. 57, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
     "Fino all'importo di lire 300 milioni la idoneità tecnica
  può essere comprovata anche con i lavori diretti dal direttore
  tecnico per conto di altre imprese esecutrici".
     1- septies.  Il primo comma dell'articolo 18 della
  legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
     "I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori
  di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia
  trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o
  dall'ultima modificazione".
     1- octies.  L'articolo 19 della legge 10 febbraio
  1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
     "Art.  19. - Le imprese iscritte nell'Albo debbono
  comunicare entro trenta giorni alla segreteria del Comitato
  centrale o alle segreterie dei Comitati regionali competenti
  per importo di iscrizione e per territorio, nelle forme di cui
  all'articolo 12, le variazioni inerenti la forma giuridica, la
  denominazione sociale, la rappresentanza legale, la direzione
  tecnica, la sede.  Qualora non si ravvisino cause ostative da
  sottoporre all'esame dei competenti Comitati per i
  provvedimenti conseguenti la rispondenza della documentazione
  attestante le variazioni segnalate ai requisiti previsti dalla
  presente legge sarà accertata d'ufficio dalle segreterie dei
  Comitati, nelle loro rispettive competenze, secondo modalità
  da fissare con apposite direttive esplicative.  Non rientrano
  nell'accertamento d'ufficio le ipotesi di cui all'articolo
  ..... del regolamento di attuazione approvato con decreto
  ministeriale 9 marzo 1989, n. 172".
     1- nonies.  Al secondo comma dell'articolo 10 della
  legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole: "da essi istruite"
  sono sostituite dalle seguenti: "e agli accertamenti d'ufficio
 
                              Pag. 41
 
  per le conseguenti annotazioni sul certificato di
  iscrizione".
     1- decies.  Al comma 1, dell'articolo 7 della legge 15
  novembre 1986, n. 768, le parole: "per un anno" sono
  sostituite dalle seguenti: "per sei mesi".
     1- undecies.  Con il regolamento di cui all'articolo 6
  della legge 15 novembre 1989, n. 172, il Ministro dei lavori
  pubblici, sentito l'albo nazionale dei costruttori,
  ridetermina i requisiti di iscrizione all'albo nazionale dei
  costruttori, sulla base delle seguenti norme regolatrici:
           a)  modifica dell'attuale sistema di categorie in
  categorie di opere generali e di opere specializzate;
           b)  stretto rapporto tra iscrizione ad una
  determinata categoria e specifica capacità
  tecnico-operativa;
           c)  individuazione della capacità
  tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri
  qualitativi:
     1) idoneità tecnica;
     2) attrezzatura tecnica;
     3) manodopera impiegata;
     4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.
     1- duodecies.  Entro sei mesi dall'emanazione del
  regolamento di cui al comma 1- undecies,  è effettuata la
  revisione delle iscrizioni nell'albo nazionale dei costruttori
  sulla base dei nuovi criteri e requisiti.
  9.34.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Sopprimere il comma 2.
  9.25.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Sostituire il comma 2 con il seguente:
     2.  A decorrere dall'entrata in funzione del sistema di
  cui al comma 1, i lavori di cui al medesimo comma possono
  essere eseguiti esclusivamente da soggetti in possesso di
  requisiti risultanti dalla qualificazione rilasciata ai sensi
  del presente articolo con valori non inferiori ai minimi
  fissati dal decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei
  ministri di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo
  1990, n. 55.  A decorrere dal medesimo termine è abrogata la
  legge 10 febbraio 1962, n. 57.  Restano ferme le disposizioni
  di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
  modificazioni.
  9.39.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 2, sostituire le parole:  esclusivamente da
  soggetti  con le seguenti:  esclusivamente da imprese di
  costruzione, persone fisiche, società commerciali, cooperative
  e loro consorzi, imprese artigiane e loro consorzi, nonché
  consorzi stabili regolati dall'articolo 10 della presente
  legge.
  9.59.
                                                  Modigliani.
     Al comma 2, sostituire le parole:  a decorrere dal
  medesimo termine  con le seguenti:  a decorrere dal 1^
  gennaio 1995.
  9.28.
                                                       Rizzi.
     Al comma 2, dopo le parole:  legge 10 febbraio 1962,
  n. 57,  aggiungere le seguenti:  e il decreto ministeriale
  9 marzo 1989, n. 172.
  9.55.
                                                   Scarfagna.
 
                              Pag. 42
 
     Al comma 3, sostituire le parole da:  Il sistema di
  certificazione  fino alle parole:  categorie di lavori
  con le seguenti:  Il sistema di qualificazione delle
  imprese:
       a)  accerta che l'impresa abbia un sistema di
  qualità certificato in conformità alle norme UNI EN 29.00;
       a- bis) accerta che l'impresa sia in possesso dei
  requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
  prescritti per eseguire i lavori della presente legge e ne
  determina l'entità.
  9.44.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
     Al comma 3, sostituire le parole da:  Il sistema di
  certificazione  fino alle parole:  categorie di lavori
  con le seguenti:  Il sistema di qualificazione deve:
       a)  accertare che l'impresa sia in possesso di un
  sistema di qualità certificato in conformità delle norme UNI
  EN 29.000 e di quelle delle emanande norme statali;
       b)  accertare, determinandone l'entità, che
  l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti
  economico-finanziari e tecnico-organizzativi;.
  9.60.
                                                  Modigliani.
     Ai commi 3 e seguenti, sostituire le parole:  sistema
  di certificazione di idoneità e qualità  con le seguenti:
  sistema di qualificazione.
  9.58.
                                                  Modigliani.
     Al comma 3, lettera  b),  sostituire le parole:
  dell'imprenditore o dei dirigenti  con le seguenti:
  dell'imprenditore e dei dirigenti.
  9.40.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 3, lettera  b),  dopo le parole:
  dell'importo  aggiungere le seguenti:  a base d'asta,
  dal ribasso offerto e di quello definitivo.
  9.12.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 3, lettera  b),  dopo le parole: del
  periodo  aggiungere le seguenti:  previsto originariamente
  nel capitolato di appalto e di quello risultante dal verbale
  della fine lavori.
  9.13.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 3, lettera  b),  dopo le parole: buon
  esito  aggiungere le seguenti:  se ci sono state, con le
  stazioni appaltanti, delle controversie che per la loro
  soluzione hanno comportato il ricorso alla magistratura
  ordinaria.
  9.14.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 3, lettera  b),   sostituire la parola:
  dispone  con le seguenti:  rendiconta nel suo libro
  cespiti.
  9.15.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 3, lettera  b),   dopo la parola:
  dispone  aggiungere le seguenti:  a titolo di proprietà
  o di locazione anche finanziaria.
  9.68.
                                              Galli, Lusetti.
 
                              Pag. 43
 
       Al comma 3, lettera  b),   sostituire la parola:
  dispone  con le seguenti:  ha in proprietà o in
  locazione anche finanziaria.
  9.57.
                                                   Scarfagna.
       Al comma 3, lettera  b),   dopo la parola:
  corredata  aggiungere le seguenti:  per tutti i
  dipendenti.
  9.16.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 3, lettera  b), dopo la parola:
  previdenziali  aggiungere le seguenti:  e
  contrattuali.
  9.17.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Al comma 3, lettera  b),  dopo la parola:
  finanziaria  aggiungere le seguenti:  oltre ad una
  dichiarazione di almeno due istituti di credito a carattere
  nazionale.
  9.18.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 3, lettera  b),  ultimo periodo,
  sostituire le parole:  dai bilanci  con le seguenti:
  dalla documentazione contabile.
  9.63.
                                                   Ferrarini.
     Al comma 3, lettera  b),  dopo le parole:  tre
  esercizi  aggiungere le seguenti:  In detti bilanci devono
  essere evidenziati gli importi pagati per salari e stipendi
  dei propri dipendenti, che comunque non devono essere
  inferiori nel totale al venti per cento della cifra di affari
  in lavori degli ultimi tre esercizi.  Della quota del venti per
  cento, almeno il sette per cento deve risultare corrisposto
  per il personale salariato.
  9.19.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Al comma 3, alla lettera  b),  aggiungere in fine
  le seguenti parole:  Dalla certificazione di idoneità dovrà
  anche chiaramente risultare se e in quali misure i precedenti
  lavori siano stati eseguiti dall'impresa direttamente e con
  mezzi propri o mediante affidamento in subappalto.
  9.2.
  Formenti, Aimone Prina, Oreste Rossi.
       Al comma 4, dopo le parole:  dovrà prevedere
  aggiungere le seguenti:  una validità dell'attestato di
  qualificazione non superiore a due anni dalla data di
  rilascio, una misura dei requisiti di cui al comma 3, lettera
  b),  di valori crescenti con l'importo dei lavori da
  eseguire, una normativa che permetta a nuove imprese
  l'ottenimento della qualificazione nonché.
  9.61.
                                                  Modigliani.
     Al comma 4,  dopo la parola:  importi
  aggiungere:  e dei requisiti di cui alla lettera  b)
  del comma 3, in modo che non sia preclusa a nuova impresa
  l'ottenimento della qualificazione di cui al comma 3.
  L'attestato di qualificazione ha validità non inferiore ai 2
  anni, decorrenti dalla data del rilascio.
  9.46.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 4, sostituire le parole:  con riferimento
  alle differenti categorie di opere e alle fasce di importi
 
                              Pag. 44
 
  con le seguenti:  e dei requisiti di cui al comma 3,
  lettera  b),  in modo che non sia precluso a nuove imprese
  l'ottenimento della qualificazione di cui al medesimo comma
  3.
  9.64.
                                                   Ferrarini.
       Al comma 4, dopo le parole:  Al fine dell'adeguamento
  al nuovo sistema di  sostituire la parola:  certificazione
  con la seguente:  qualificazione.
  9.45.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 4, sopprimere le parole:  Il medesimo
  regolamento  fino alla fine del comma.
  *9.41.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale , Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 4 sopprimere il periodo dalle parole:  Il
  medesimo regolamento  fino alla fine.
  * 9.29.
                                                       Rizzi.
       Al comma 4, sostituire le parole da:  costituisca
  fino alle parole:  di qualificazione  con le seguenti:
  sostituisca l'elemento di qualificazione di cui al comma 3,
  lettera  a).
  9.47.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Androllo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo e
  conseguentemente, dopo il comma 4, aggungere il seguente
  comma:
     4- bis.  Per il primo anno dalla entrata in funzione
  del nuovo sistema sarà in facoltà dell'impresa sostituire:
         a)  la certificazione di idoneità e di capacità
  tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al comma
  3, lettera  b),  con la dichiarazione giurata resa dal
  legale rappresentante dell'impresa, con le modalità previste
  dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; la
  dichiarazione giurata deve essere trasmessa per la verifica al
  Servizio Ispettivo di cui all'articolo 4;
         b)  la certificazione del possesso di un sistema di
  qualità dell'impresa di cui alla lettera  a)  del comma 3,
  con il certificato di iscrizione dell'impresa all'Albo
  Nazionale dei Costruttori.
  9.65.
                                                   Ferrarini.
       Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     4- bis.  Per i primi due anni dall'entrata in
  funzione del nuovo sistema è in facoltà dell'impresa
  sostituire:
         a)  la qualificazione di cui al presente articolo
  con la dichiarazione giurata resa dal legale rappresentante
  dell'impresa con le modalità di cui all'articolo 4 della legge
  4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti
  economico-finanziari e tecnico-organizzativi fissati nel bando
  di gara in conformità a quanto previsto dal decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi
  dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
  senza necessità di dimostrare anche l'iscrizione all'albo
  nazionale dei costruttori; la dichiarazione giurata deve
  essere trasmessa per la verifica al Servizio Ispettivo di cui
  all'articolo 4;
 
                              Pag. 45
 
         b)  il possesso di un sistema di qualità di
  cui al    comma 3, lettera  a),  con il certificato
  di iscrizione    dell'impresa all'albo nazionale
  dei costruttori.
  9.54.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 5, sostituire le parole da:  Il sistema di
  certificazione  fino alle parole:  Ministro dei lavori
  pubblici  con le seguenti:  La certificazione del sistema
  qualità verrà effettuata da organismi pubblici o privati,
  conformi alle norme UNI EN 45.000, previo accreditamento
  operato da soggetti appositamente individuati.  L'attività di
  vigilanza verrà effettuata dall'organismo accreditante.
  9.48.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 5, sostituire le parole da:  In particolare,
  le funzioni di certificazione  sino alla fine, con le
  seguenti:  Le funzioni di certificazione saranno espletate
  dall'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge.  La
  certificazione dovrà verificare, oltre ai sistemi di qualità,
  anche gli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera
  b).
  9.20.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:  o
  privati, previo accreditamento operato da soggetti
  appositamente individuati.
  9.32.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 5, dopo le parole:  da soggetti
  appositamente individuati  aggiungere le seguenti:  e
  sulla base d'apposito corrispettivo economico versato dalle
  imprese secondo le modalità definite dal regolamento.
  9.9.
                                                    Relatore.
       Al comma 5, sostituire le parole:  L'attività di
  vigilanza sul sistema sarà esercitata dal Ministro dei lavori
  pubblici  con le parole:  L'attività di vigilanza sul
  sistema sarà esercitata dall'Autorità.
  9.53.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 5, sostituire le parole:  delle categorie
  del settore produttivo  con le seguenti:  delle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni
  imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali
  di lavoro.
  9.42.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 5 dopo le parole:  altamente qualificato,
  aggiungere le seguenti:  Salve le sanzioni previste dalla
  legge penale per chi rende o utilizza dichiarazioni o
  attestazioni false o mendaci, il regolamento dovrà prevedere
  l'immediata nullità delle certificazioni che le contengono o
  le presuppongano e l'immediata revoca dell'autorizzazione allo
  esercizio della funzione di certificazione di idoneità agli
  organismi previsti dal presente comma.  Per la trasparenza e lo
  svolgimento corretto ed imparziale dell'attività
  amministrativa tutti i documenti, atti, elaborati,
  certificazioni e quant'altro comunque inerente o connesso alla
  deliberazione, affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici,
  formalità e adempimenti relativi saranno considerati documenti
 
                              Pag. 46
 
  amministrativi ai sensi e per gli effetti del diritto di
  accesso previsto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 7
  agosto 1990, n. 241 che, per questi fini, avranno effetto
  dalla data di entrata in vigore del regolamento.
  9.3.
  Formenti, Oreste Rossi, Aimone Prina.
       Al comma 6 aggiungere il seguente:
       6- bis.  Salve le sanzioni previste dalla legge
  penale per chi rende o utilizza dichiarazioni o attestazioni
  false o mendaci, il regolamento dovrà prevedere l'immediata
  nullità delle certificazioni che le contengano o le
  presuppongano e l'immediata revoca dell'autorizzazione
  all'esercizio della funzione di certificazione di idoneità
  all'organismo che le abbia emanate.
  9.56.
                                                   Scarfagna.
       Al comma 6 aggiungere il seguente:
       6- bis.  Il mancato rispetto delle disposizioni
  regolamentari di cui al comma 1 comporta la nullità del
  contratto di appalto o della concessione e la sospensione
  dell'impiego del responsabile del procedimento che risponde in
  sede disciplinare della violazione comessa.
  9.51.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 7, sostituire le parole da:  Il
  regolamento...  fino alle parole:  nei seguenti casi:
  con le seguenti:  Dalla data di entrata in vigore della
  presente legge l'esclusione dalle procedure di affidamento dei
  lavori di cui alla presente legge, nonché la esclusione
  temporanea dai sistemi di qualificazione esistenti, avviene
  nei seguenti casi:.
  9.66.
                                                   Ferrarini.
       Al comma 7, sostituire le parole da:  Il
  regolamento...  fino alle parole:  le modalità di  con
  le seguenti:  Dalla data di entrata in vigore della presente
  legge è sancita la.
  9.49.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 7 sostituire le parole:  le modalità di
  esclusione  con le seguenti:  i provvedimenti di
  sospensione o esclusione.
  9.43.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Al comma 7, lettera  a),  sopprimere le parole:
  o in qualsiasi altra situazione equivalente.
  9.4.
  Formenti, Oreste Rossi, Aimone Prina.
     Al comma 7, alla lettera  c),  aggiungere la
  seguente:
         c- bis) quando il titolare dell'impresa, il legale
  rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
  subìto condanna anche non definitiva per imputazione di
  colpevolezza derivante da un infortunio mortale capitato ad un
  lavoratore occupato in uno dei suoi cantieri;.
  9.21.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Al comma 7, lettera  d)  dopo le parole:  il
  legale rappresentante della società  aggiungere le
  seguenti:  o l'azionista di maggioranza.
  9.7.
                                         Martinat, Buontempo.
 
                              Pag. 47
 
     Al comma 7, lettera  d,)  sostituire le parole:
  subìto condanna anche non definitiva  con le seguenti:
  ricevuto un avviso di garanzia riguardante fatti commessi
  nell'esercizio delle funzioni societarie.
  9.22.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Al comma 7, lettera  d),  sopprimere le parole da:
  o siano....  fino alle parole:  giudizio.
  *9.50.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
     Al comma 7, lettera  d),  sopprimere le parole da:
  o siano....  fino alle parole:  giudizio.
  *9.67.
                                                   Ferrarini.
     Al comma 7, dopo la parola:  patrimonio  aggiungere
  le seguenti:  anche nei casi di condanna di primo grado
  derivanti da concussione e corruzione.
  9.69.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Al comma 7, dopo la lettera  d),  aggiungere in
  fine le seguenti:  Le norme di cui sopra non si applicano
  nei confronti delle imprese da cui si sono dimessi i soggetti
  inquisiti o abbiano ceduto la proprietà a terzi.
  9.8.
                                         Martinat, Buontempo.
     Sopprimere il comma 8.
  9.23.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Sopprimere il comma 9.
  *9.24.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Sopprimere il comma 9.
  *9.52.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Sostituire il comma 9 con il seguente:
     9.  Con effetto dal 1^ gennaio 1995 è vietata
  l'utilizzazione e la vigenza di albi speciali predisposti dai
  soggetti di cui all'articolo 2.
  9.30.
                                                       Rizzi.
       Al comma 9 aggiungere il seguente:
     9- bis.  Il decreto legislativo regolamenterà il
  divieto di ammissione alle gare dei soggetti che, direttamente
  o indirettamente svolgono attività di progettazione o servizi
  per conto degli enti di cui all'articolo 2.
  9.31.
                                                       Rizzi.
       Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
                      Art.  9- bis.
     1.  Il regolamento di cui all'articolo 9 dovrà prevedere
  che alle imprese che incorrano nei casi previsti dal comma 7
 
                              Pag. 48
 
  dell'articolo 9 sia ritirato il certificato di identità per un
  periodo non inferiore ai dieci anni.
  9.02.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
                      Art.  9- bis.
                  (Consorzi tra cooperative
                  e tra imprese artigiane).
       1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure per
  l'affidamento dei lavori pubblici, disciplinati dalla presente
  legge i consorzi tra cooperative costituiti a norma della
  legge n. 422 del 25 giugno 1909 e in consorzi tra imprese
  artigiane di cui alla legge n. 443 del 18 agosto 1985.
     2.  Fino al 1^ gennaio 1995 i consorzi di cui al punto 1
  sono iscrivibili all'albo nazionale dei costruttori a norma
  dell'articolo 15 della legge n. 57 del 1962.  Il regolamento di
  cui all'articolo 3 della presente legge dovrà indicare le
  norme per il rilascio, a decorrere dalla predetta data della
  certificazione di qualità ed idoneità di cui all'articolo 9.
  Visto il carattere di promozione e sviluppo dell'imprenditoria
  cooperativa e artigiana dei consorzi di cui al punto 1 i
  requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
  agli appalti andranno comunque riferiti ai consorzi stessi e
  non alle singole imprese associate.  Andranno invece riferiti
  alla totalità delle imprese associate i requisiti in termini
  di occupazione e attrezzature.
     3.  L'affidamento dei lavori effettuati dai consorzi di cui
  al punto 1 alle proprie associate non costituisce a nessun
  titolo rapporto di subappalto.  Il consorzio non può affidare i
  lavori ad imprese associate che abbiano partecipato
  direttamente alla medesima procedura di affidamento lavori.
  9.01.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
     Sopprimere l'articolo aggiuntivo 9. 03. *
  0.9.03.15.
  Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
       Sopprimere l'articolo aggiuntivo 9.03. 
  *0.9.03.14.
                                                     Governo.
     Sopprimere l'articolo aggiuntivo 9.03.
  *0.9.03.7.
                                                     Turroni.
     All'articolo aggiuntivo 9.03,   comma 1, sostituire
  6.000  con  1000.
  0.9.03.4.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'articolo aggiuntivo 9.03,   comma 1, sostituire
  6.000  con  1.500.
  0.9.03.3.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'articolo aggiuntivo 9.03,   comma 2, sostituire
  6.000  con  1.000.
  0.9.03.2.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'articolo aggiuntivo 9.03,   comma 2, sostituire
  6.000  con  1.500.
  0.9.03.1.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
 
                              Pag. 49
 
     All'articolo aggiuntivo 9.03, sopprimere il comma
  5.
  0.9.03.8.
  Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
  Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'articolo aggiuntivo 9.03,   comma 5, sostituire
  300  con  150.
  0.9.03.6.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'articolo aggiuntivo 9.03, sopprimere il comma
  6.
  0.9.03.5.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
     All'articolo aggiuntivo 9.03,   sopprimere il comma
  7.
  0.9.03.9.
  Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
  Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'articolo aggiuntivo 9.03,   sopprimere il comma
  8.
  0.9.03.10.
  Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
  Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'articolo aggiuntivo 9.03, dopo la parola:
  sentito  inserire le seguenti:  Il Comitato
  centrale.
  0.9.03.11.
  Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
  Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'articolo aggiuntivo 9.03,   comma 12,
  sostituire  fino al 1^ gennaio 1996  con  fino al 31
  dicembre 1997.
  0.9.03.12.
  Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
  Rossi, Bertotti, Brambilla.
     All'articolo aggiuntivo 9.03, aggiungere il seguente
  comma:
     12- bis.  Con effetto dal 1^ gennaio 1993 è vietata
  l'utilizzazione e la vigenza di albi speciali predisposti dai
  soggetti di cui all'articolo 2.
  0.9.03.13.
  Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
  Rossi, Bertotti, Brambilla.
       All'articolo 9 è aggiunto il seguente:
                      Art.  9- bis.
     1.  Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10
  febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:
     "Esso decide sulle domande di iscrizione o modifica di
  iscrizione, oltre l'importo di lire 6.000 milioni".
     2.  Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10
  febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 4 della
  legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:
     "Esso decide sulle domande di iscrizione o modifica di
  iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni".
     3.  L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  12. - Per ottenere l'iscrizione o la modifica di
  iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere la
  domanda al Comitato Centrale o ai Comitati Regionali a secondo
  gli importi di competenza, corredandola dei documenti e
 
                              Pag. 50
 
  certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola
  alla Segreteria dei rispettivi Comitati".
     4.  L'articolo 13, numero 6), della legge 10 febbraio 1962,
  n. 57, è sostituito dal seguente:
     "6) certificato di iscrizione ad un'associazione di
  categoria".
     5.  All'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è
  aggiunto, in fine, il seguente comma:
     "Fino all'importo di lire 300 milioni la idoneità tecnica
  può essere comprovata anche con i lavori diretti dal direttore
  tecnico per conto di altre imprese esecutrici".
     6.  Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 febbraio
  1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
     "I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori
  di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia
  trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o
  dall'ultima modificazione".
     7.  L'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  19. - Le imprese iscritte nell'Albo debbono
  comunicare entro trenta giorni alla segreteria del Comitato
  centrale o alle segreterie dei Comitati regionali competenti
  per importo di iscrizione e per territorio, nelle forme di cui
  all'articolo 12, le variazioni inerenti la forma giuridica, la
  denominazione sociale, la rappresentanza legale, la direzione
  tecnica, la sede.  Qualora non si ravvisino cause ostative da
  sottoporre all'esame dei competenti Comitati per i
  provvedimenti conseguenti la rispondenza della documentazione
  attestante le variazioni segnalate ai requisiti previsti dalla
  presente legge sarà accertata d'ufficio dalle segreterie dei
  Comitati, nelle loro rispettive competenze, secondo modalità
  da fissare con apposite direttive esplicative.  Non rientrano
  nell'accertamento d'ufficio le ipotesi di cui all'articolo 15
  del regolamento di attuazione approvato con decreto
  ministeriale 9 marzo 1989, n. 172".
     8.  Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 10
  febbraio 1962, n. 57, le parole: "da essi istruite" sono
  sostituite dalle seguenti: "e agli accertamenti d'ufficio per
  le conseguenti annotazioni sul certificato di iscrizione".
     9.  Con il regolamento di cui all'articvolo 6 della legge
  15 novembre 1989, n. 172, il Ministro dei lavori pubblici,
  sentito l'albo nazionale dei costruttori, ridetermina i
  requisiti di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori,
  sulla base delle seguenti norme regolatrici:
         a)  modifica dell'attuale sistema di categorie in
  categorie di opere generali e di opere specializzate;
         b)  stretto rapporto tra iscrizione ad una
  determinata categorie e specifica capacità
  tecnico-operativa;
         c)  individuazione della capacità tecnico-operativa
  sulla base dei seguenti parametri qualitativi:
         1) idoneità tecnica;
         2) attrezzatura tecnica;
         3) manodopera impiegata.
     10.  Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui
  al comma 1- undecies,  è effettuata la revisione delle
  iscrizioni nedll'albo nazionale dei costruttori sulla base dei
  nuovi criteri e requisiti.
     11.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre
  1986, n. 768, le parole: "per un anno" sono sostituite dalle
  seguenti: "per sei mesi".
     12.  Fino al 1^ gennaio 1996 sono iscrivibili all'albo
  nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio
  1962, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, le
  imprese di csotruzione costituite da ditte individuali, da
  società commerciali, da cooperative e da loro consorzi, da
 
                              Pag. 51
 
  consorzi tra imprese artigiane e da consorzi stabili di cui
  all'articolo 10 della presente legge.
  9.03.
                                                    Relatore.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte di aver presentato
  l'emendamento 9.76 interamente sostitutivo dell'articolo 9 del
  testo unificato, nonché l'articolo aggiuntivo 9.03, a cui sono
  stati presentati una serie di subemendamenti.
     Dopo una richiesta di chiarimento del deputato Girolamo
  TRIPODI (gruppo di rifondazione comunista) e un intervento del
  Presidente Giuseppe CERUTTI, il ministro dei lavori pubblici,
  Francesco MERLONI, ritiene opportuno procedere ad un'analisi
  di ordine generale dell'emendamento, 9.76 del relatore
  interamente sostitutivo dell'articolo 9 del testo unificato.
  Infatti l'emendamento del relatore prevede tre regimi di
  qualificazione delle imprese su cui esprime alcune
  perplessità.  I tre regimi appaiono eccessivi; ad esempio il
  primo prevede una riforma dell'albo costruttori su cui
  peraltro è intervenuta una riforma nel 1989 che ancora non ha
  trovato realizzazione completa.  Occorre quindi essere
  razionali senza prevedere norme che non possono essere
  realizzate concretamente dall'amministrazione.  E' poi
  necessario un adeguamento della materia alla normativa
  comunitaria poiché, tra l'altro, nell'emendamento del relatore
  non si fa riferimento alle imprese degli altri paesi della
  CEE, sulla base del principio della libera circolazione delle
  imprese.
     Il deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC) ritiene
  essenziale comprendere come i subemendamenti presentati dai
  vari gruppi possano conciliarsi con l'emendamento interamente
  sostitutivo dell'articolo 9 del relatore.
     Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) fa
  presente che i subemendamenti di cui è firmatario, alcuni dei
  quali sono stati sottoscritti da altri gruppi, hanno una
  logica organica.  Innanzitutto si propone un comma introduttivo
  dell'articolo 9 inerente alla qualificazione dei soggetti
  interessati ai lavori pubblici.  Si prevede poi al comma 3 un
  sistema di qualificazione tramite apposito organismo pubblico.
  Un punto fondamentale è costituito dalla proroga fino al 1997
  dell'albo nazionale dei costruttori, con l'eliminazione di
  fasi intermedie; dal 1997 in poi si prevede un apposito
  sistema di qualificazione delle imprese.  Inoltre si tutela in
  maniera adeguata la concorrenza tra le imprese al livello
  comunitario.
     Dopo interventi del Presidente Giuseppe CERUTTI e del
  deputato Elio VITO (gruppo federalista europeo), il deputato
  Giancarlo GALLI (gruppo della DC) intende porre una questione
  relativa al coordinamento tra quanto previsto dall'emendamento
  del relatore e il testo unificato approvato dalla X
  Commissione della Camera in materia di norme sul sistema di
  certificazione.  Visto però il clima di disattenzione che
  caratterizza la Commissione, rinuncia a svolgere il suo
  intervento.
     Il deputato Antonio CANCIAN (gruppo della DC), dopo aver
  ricordato il contenuto del parere espresso dalla X Commissione
  sul testo unificato in esame, fa presente che la stessa X
  Commissione ha approvato in sede legislativa un testo
  concernente il sistema di certificazione, che si discosta da
  quanto previsto dall'emendamento presentato dal relatore
  interamente sostitutivo dell'articolo 9, che fa riferimento
  alla qualificazione delle imprese.  A tale proposito ritiene
  opportuno che sia previsto un unico ed organico sistema di
  certificazione che sia valido per tutti i settori.  Auspica
  quindi che la Commissione voglia apportare modifiche
  all'articolo 9 del testo unificato tenendo conto del parere
  espresso dalla X Commissione nonché da quanto previsto dal
  testo unificato relativo al sistema di certificazione.
     Il deputato Enrico TESTA (gruppo del PDS) invita il
  Presidente a consentire interventi strettamente relativi agli
 
                              Pag. 52
 
  emendamenti e ai subemendamenti presentati, onde evitare
  discussioni di carattere generale.
     Dopo interventi del deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo
  repubblicano) e del Presidente Giuseppe CERUTTI, il deputato
  Giancarlo GALLI (gruppo della DC) rileva che la materia in
  esame determina problemi interpretativi in ordine all'ambito
  soggettivo di riferimento del sistema di qualificazione delle
  imprese.  La terminologia è infatti ambigua anche rispetto al
  testo unificato appprovato dalla X Commissione della
  Camera.
     Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 9, la
  Commissione passa all'esame degli emendamenti, dei
  subemendamenti e degli articoli aggiuntivi.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, esprime parere
  favorevole sui subemendamenti Rizzi 0.9.76.52, Rizzi
  0.9.76.53, Rizzi 0.9.76.54, Turroni 0.9.76.51; invita al
  ritiro del subemendamento 0.9.76.77; è favorevole nella
  sostanza al subemendamento Galli 0.9.76.41, ma ritiene che
  debba essere riferito al suo articolo aggiuntivo 9.03.  Esprime
  quindi parere contrario sul subemendamento Tripodi 0.9.76.14;
  è favorevole al subemendamento Rizzi 0.9.76.55, invitando però
  i presentatori a riformularlo nel senso di prevedere dopo le
  parole "organismo pubblico", le seguenti "o di diritto
  pubblico.  Esprime quindi parere contrario sul subemendamento
  del Governo 0.9.76.69.
     Il ministro dei lavori pubblici, Francesco MERLONI,
  ritiene opportuno che si debba procedere ad una valutazione di
  ordine generale dei subemendamenti sottoscritti dal deputato
  Rizzi e dai rappresentanti di altri gruppi ed auspica che la
  Commissione tenga conto del subemendamento del Governo
  0.9.76.69.
     Dopo che il Presidente Giuseppe CERUTTI, ha fatto presente
  che il Governo può in ogni caso invitare i presentatori dei
  subemendamenti a procedere ad una riformulazione degli stessi
  in modo da tener conto delle esigenze che il Governo intende
  prospettare, il deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di
  rifondazione comunista) rileva che i suoi subemendamenti sono
  riferiti all'emendamento del relatore interamente sostitutivo
  dell'articolo 9; invece il testo in discussione sembra essere
  costituito dal complesso dei subemendamenti di cui è primo
  firmatario il deputato Rizzi e che sono stati sottoscritti da
  altri gruppi.  Pertanto il testo del relatore appare superato
  ed invece i suoi subemendamenti, riferiti all'emendamento 9.76
  del relatore, non hanno la possibilità di apportare
  modificazioni ai subemendamenti di cui è primo firmatario il
  deputato Rizzi e che sono stati sottoscritti da altri gruppi.
  In questo modo le minoranze non possono esercitare un potere
  emendamentivo.  Non concorda quindi sulle modalità con cui la
  Commissione sta procedendo all'esame degli emendmenti e dei
  subemendamenti riferiti all'articolo 9.
     Il deputato Francesco FORMENTI (gruppo della lega nord) fa
  presente che il suo gruppo, di intesa con altri gruppi, ha
  presentato una serie di subemendamenti che hanno lo stesso
  valore di quelli presentati dal deputato Tripodi, posto che
  tutti i subemendamenti devono essere ugualmente votati dalla
  Commissione.
     Dopo un intervento del deputato Girolamo TRIPODI (gruppo
  di rifondazione comunista), che manifesta il suo disappunto,
  il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, fa presente che in
  qualità di relatore ha esaminato con attenzione tutti i
  subemendamenti presentati e che è chiamato ad esprimere un
  parere su tali subemendamenti.  Rileva poi che la Commissione
  in ogni caso è sovrana nell'espressione del suo voto.  Chiede
  quindi ai firmatari del subemendamento 0.9.76.55 se intendono
  riformulare il suddetto subemendamento tenendo conto del
  subemendamento 0.9.76.69, come auspicato dal ministro
  Merloni.
     Dopo che il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano)
  ha fatto presente che i firmatari del subemendamento 0.9.76.55
 
                              Pag. 53
 
  non condividono il contenuto del subemendamento del Governo
  0.9.76.69, il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, conferma
  il suo orientamento contrario sul subemendamento del Governo
  0.9.76.69.  Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento
  del Governo 0.9.76.70; parere contrario sui subemendamenti
  Tripodi 0.9.76.13, 0.9.76.12, 0.9.76.11, 0.9.76.10, 0.9.76.18,
  0.9.76.17, 0.9.76.16; favorevole sui subemendamenti Rizzi
  0.9.76.56, Turroni 0.9.76.49, del Governo 0.9.76.71, Rizzi
  0.9.76.57; contrario sui subemendamenti del Governo 0.9. .72,
  Tripodi 0.9.76.20 e 0.9.76.29, Turroni 0.9.76.4, Tripodi
  0.9.76.25, del Governo 0.9.76.73, Turroni 0.9.76.50, Tripodi
  0.9.76.24.  Esprime quindi parere favorevole sui subemendamenti
  Turroni 0.9.76.5, Rizzi 0.9.76.58, Turroni 0.9.76.48, sugli
  identici subemendamenti Rizzi 0.9.76.59 e Turroni 0.9.76.47,
  sugli identici subemendamenti Rizzi 0.9.76.60, Turroni
  0.9.76.46 e Tripodi 0.9.76.23; esprime quindi parere contrario
  sui subemendamenti Tripodi 0.9.76.22 e 0.9.76.21; favorevole
  sugli identici subemendamenti Rizzi 0.9.76.61 e Turroni
  0.9.76.45; contrario sui subemendamenti Tripodi 0.9.76.40,
  0.9.76.39 e 0.9.76.38; favorevole sul subemendamento Rizzi
  0.9.76.62; contrario sui subemendamenti Tripodi 0.9.76.37,
  Turroni 0.9.76.7, Vito 0.9.76.1, Tripodi 0.9.76.28; favorevole
  sul subemendamento Rizzi 0.9.76.63; contrario sugli identici
  subemendamenti Vito 0.9.76.2 e Turroni 0.9.76.6; è
  sostanzialmente favorevole al subemendamento Tripodi 0.9.76.43
  pur giudicandolo restrittivo rispetto al testo da lui
  predisposto.  Esprime quindi parere favorevole sul
  subemendamento Rizzi 0.9.76.64; contrario sui subemendamenti
  Tripodi 0.9.76.27 e 0.9.76.26; favorevole ai subemendamenti
  Rizzi 0.9.76.65, del Governo 0.9.76.78, Tripodi 0.9.76.36,
  Galli 0.9.76.30; contrario sui subemendamenti Galli 0.9.76.33,
  Tripodi 0.9.76.35; favorevole sul subemendamento Rizzi
  0.9.76.66; contrario sui subemendamenti Galli 0.9.76.42, del
  Governo 0.9.76.74, Tripodi 0.9.76.34; favorevole sugli
  identici subemendamenti Galli 0.9.76.31 e Rizzi 0.9.76.67,
  sugli identici emendamenti Vito 0.9.76.3 e Turroni 0.9.76.9;
  contrario sui subemendamenti Galli 0.9.76.32, del Governo
  0.9.76.76; favorevole sul subemendamento Rizzi 0.9.76.68.
     Il Ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI esprime
  parere contrario sui subemendamenti Rizzi 0.9.76.52, Tripodi
  0.9.76.14, Tripodi 0.9.76.13, Tripodi 0.9.76.12, Tripodi
  0.9.76.11, Tripodi 0.9.76.10, Tripodi 0.9.76.18, Tripodi
  0.9.76.17, Tripodi 0.9.76.16, Tripodi 0.9.76.20, Tripodi
  0.9.76.29, Turroni 0.9.76.4, Tripodi 0.9.76.25, Turroni
  0.9.76.50, Tripodi 0.9.76.24, Tripodi 0.9.76.22, Tripodi
  0.9.76.21, Tripodi 0.9.76.40, Tripodi 0.9.76.39, Tripodi
  0.9.76.38, Tripodi 0.9.76.37, Turroni 0.9.76.7, Vito 0.9.76.1,
  Tripodi 0.9.76.28, Turroni 0.9.76.6, Tripodi 0.9.76.43,
  Tripodi 0.9.76.27, Rizzi 0.9.76.65, Tripodi 0.9.76.35, Rizzi
  0.9.76.66, Galli 0.9.76.31, Rizzi 0.9.76.67,Rizzi 0.9.76.68.
  Esprime parere favorevole sui subemendamenti Rizzi 0.9.76.53,
  Rizzi 0.9.76.54, Turroni 0.9.76.51, Galli 0.9.76.41, Rizzi
  0.9.76.55, Rizzi 0.9.76.56, Turroni 0.9.76.49, Rizzi
  0.9.76.57, Turroni 0.9.76.5, Rizzi 0.9.76.58, Turroni
  0.9.76.48, Rizzi 0.9.76.59, Turroni 0.9.76.47, Rizzi
  0.9.76.60, Turroni 0.9.76.46, Tripodi 0.9.76.23, Rizzi
  0.9.76.61, Turroni 0.9.76.45, Rizzi 0.9.76.62, Rizzi
  0.9.76.64, Tripodi 0.9.76.26, Tripodi 0.9.76.36, Galli
  0.9.76.30, Galli 0.9.76.33, Galli 0.9.76.42, Tripodi
  0.9.76.34, Galli 0.9.76.32.  Si rimette alla Commissione sui
  subemendamenti Rizzi 0.9.76.63, Vito 0.9.76.2, Vito 0.9.76.3 e
  Turroni 0.9.76.9.
     La Commissione approva i subemendamenti Rizzi 0.9.76.52 e
  Rizzi 0.9.76.53.
     Dopo interventi del deputato Mario BIASCI (gruppo della
  DC) che fa presente l'opportunità di modificare la previsione
  contenuta nel subemendamento Rizzi 0.9.76.54 nel senso di
  aumentare l'importo dei lavori pubblici ivi previsto da 100
  mila a 150 mila ECU, e del deputato Augusto RIZZI (gruppo
  repubblicano) che riformula, secondo quanto osservato dal
 
                              Pag. 54
 
  deputato Biasci, il subemendamento Rizzi 0.9.76.54, la
  Commissione approva, con il parere favorevole del relatore e
  del Governo, il subemendamento Rizzi 0.9.76.54, risultando
  pertanto assorbito il subemendamento Turroni 0.9.76.51 e
  precluso il subemendamento 0.9.76.77 presentato dal
  Governo.
     Dopo interventi del Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore,
  e del deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC), la
  Commissione approva il subemendamento Galli 0.9.76.41.
     Dopo illustrazione del subemendamento Tripodi 0.9.76.14 da
  parte del presentatore, la Commissione lo respinge.
     Il deputato Mario BIASCI (gruppo della DC) fa presente,con
  riferimento al subemendamento Rizzi 0.9.76.55, che dovrebbe
  essere aumentato a tre anni il riferimento agli ultimi due
  anni previsto ai fini della certificazione relativa alle
  coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti.  Inoltre
  la capacità economico-finanziaria dovrebbe essere attestata
  con i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e non agli
  ultimi cinque come invece previsto dal subemendamento.
     Il deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC) condivide
  l'osservazione del deputato Biasci in ordine all'opportunità
  di riferire la capacità economico-finanziaria ai bilanci degli
  ultimi tre esercizi anziché degli ultimi cinque e, pertanto,
  riformula in tal senso il subemendamento 0.9.76.55.
     Il Ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI fa
  presente l'opportunità di eliminare la previsione di un
  organismo pubblico nonché quella di aggiungere la previsione
  di un sistema di qualità aziendale.
     Dopo intervento del deputato Sauro TURRONI (gruppo dei
  verdi) che dichiara l'orientamento favorevole del suo gruppo,
  del deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC) che dichiara
  voto contrario, del deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di
  rifondazione comunista) che dichiara l'astensione del suo
  gruppo, la Commissione approva il subemendamento Rizzi
  0.9.76.55 come riformulato, risultando pertanto preclusi i
  subemendamenti 0.9.76.69, presentato dal Governo, Tripodi
  0.9.76.13, Tripodi 0.9.76.12, Tripodi 0.9.76.11, Tripodi
  0.9.76.10, Tripodi 0.9.76.18, Tripodi 0.9.76.17, Tripodi
  0.9.76.16, nonché assorbito il subemendamento del Governo
  0.9.76
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI sospende la seduta per
  imminenti votazioni in Assemblea.
       (La seduta, sospesa alle 18,30, riprende alle
  19,10).
       Dopo intervento del deputato Girolamo TRIPODI (gruppo
  di rifondazione comunista), la Commissione approva il
  subemendamento Rizzi 0.9.76.56, risultando pertanto assorbito
  il subemendamento Turroni 0.8.76.49 e precluso il
  subemendamento 0.9.76.71 del Governo.
     La Commissione approva quindi il subemendamento Rizzi
  0.9.76.57 risultando pertanto preclusi i subemendamenti
  0.9.76.72 del Governo, Tripodi 0.9.76.20, Tripodi 0.9.76.29,
  0.9.76.73 del Governo e Tripodi 0.9.76.24, nonché assorbiti i
  subemendamenti Turroni 0.9.76.4, Tripodi 0.9.76.25, Turroni
  0.9.76.50.
     La Commissione approva quindi il subemendamento Turroni
  0.9.76.5, risultando pertànto assorbiti i subemendamenti Rizzi
  0.9.76.58, Rizzi 0.9.76.59, Turroni 0.9.76.47, Rizzi
  0.9.76.60, Turroni 0.9.76.46, Tripodi 0.9.76.23, Rizzi
  0.9.76.61, Turroni 0.9.76.45, nonché preclusi i subemendamenti
  Turroni 0.9.76.48, Tripodi 0.9.76.22, Tripodi 0.9.76.21,
  Tripodi 0.9.76.40, Tripodi 0.9.76.39 e Tripodi 0.9.76.38.
     La Commissione approva quindi il subemendamento Rizzi
  0.9.76.62, risultando quindi precluso il subemendamento
  Tripodi 0.9.76.37.
 
                              Pag. 55
 
     La Commissione respinge i subemendamenti Turroni 0.9.76.7
  e Vito 0.9.76.1.
     Dopo interventi dei deputati Girolamo TRIPODI (gruppo di
  rifondazione comunista) e Antonio BARGONE (gruppo del PDS) la
  Commissione respinge il subemendamento Tripodi 0.9.76.28.
     Dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato
  Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione comunista) la
  Commissione approva il subemendamento Rizzi 0.9.76.63.
     Dopo interventi dei deputati Elio VITO (gruppo federalista
  europeo), Augusto RIZZI (gruppo repubblicano), Sauro TURRONI
  (gruppo dei verdi) e Mario BIASCI (gruppo della DC), il
  Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che il subemendamento
  Turroni 0.9.76.6 potrebbe non risultare precluso qualora fosse
  trasformato in subemendamento aggiuntivo come il
  subemendamento Vito 0.9.76.2.
     Il deputato Sauro TURRONI (gruppo dei verdi) accogliendo
  l'invito rivolto dal Presidente Giuseppe CERUTTI, trasforma il
  subemendamento 0.9.76.6 il subemendamento aggiuntivo.
     Dopo intervento del deputato Antonio BARGONE (gruppo del
  PDS) la Commissione respinge gli identici subemendamento Vito
  0.9.76.2 e Turroni 0.9.76.6, risultando precluso il
  subemendamento Tripodi 0.9.76.43.
     La Commissione respinge quindi i subemendamenti Rizzi
  0.9.76.64, Tripodi 0.9.76.27 e Tripodi 0.9.76.26.  Approva
  invece il subemendamento Rizzi 0.9.76.65, risultando così
  preclusi subemendamenti 0.9.76.78 del Governo e Tripodi
  0.9.76.36.  Approva quindi il subemendamento Galli
  0.9.76.30.
     Dopo interventi del Ministro dei lavori pubblici Francesco
  MERLONI, del deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC), del
  Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, nonché dei deputati
  Mario BIASCI (gruppo della DC), Antonio BARGONE (gruppo del
  PDS) e Augusto RIZZI (gruppo repubblicano), la Commissione
  respinge il subemendamento Galli 0.9.76.33.  Respinge quindi
  anche il subemendamento Tripodi 0.9.76.35.
     Dopo interventi del inistro dei lavori pubblici Francesco
  MERLONI e del deputato Sauro TURRONI (gruppo dei verdi), il
  Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che il rappresentante del
  Governo ha riformulato il subemendamento 0.9.76.74 rendendolo
  aggiuntivo rispetto al comma 14.
     La Commissione approva quindi, dopo interventi dei
  deputati Elio VITO (gruppo federalista europeo), Antonio
  BARGONE (gruppo del PDS) e Girolamo TRIPODI (gruppo di
  rifondazione comunista), il subemendamento Rizzi 0.9.76.66,
  restando così precluso il subemendamento Galli 0.9.76.42.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, dà lettura della nuova
  formulazione del subemendamento 0.9.76.74 del Governo:
       All'emendamento 9. 76, dopo il comma 14, aggiungere il
  seguente:
     14- bis.  Dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della
  partecipazione delle imprese italiane e di quelle stabilite
  negli altri paesi della Comunità economica europea alle
  procedure di affidamento e aggiudicazione dei lavori pubblici
  di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, di cui alla
  presente legge, l'iscrizione all'albo e il possesso dei
  requisiti di cui al comma 2 possono essere sostituiti da una
  dichiarazione giurata resa dal legale rappresentante
  dell'impresa, con le modalità previste dall'articolo 4 della
  legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei
  requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi fissati
  nel bando di gara nonché l'assenza di casi di esclusione di
  cui al comma 10.  La dichiarazione giurata dell'impresa
 
                              Pag. 56
 
  aggiudicataria o affidataria è trasmessa per la verifica al
  Servizio ispettivo di cui all'articolo 4.
  0.9.76.74  (nuova formulazione).
                                                  Il Governo.
     Dopo che il ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI
  ha illustrato la nuova formulazione del subemendamento
  0.9.76.74 e dopo interventi dei deputati Antonio BARGONE
  (gruppo del PDS), Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) e
  Giuseppe BOTTA (gruppo della DC), la Commissione respinge il
  subemendamento 0.9.76.74 del Governo, su cui avevano
  dichiarato voto contrario i deputati Girolamo TRIPODI (gruppo
  di rifondazione comunista), Sauro TURRONI (gruppo dei verdi),
  Francesco FORMENTI (gruppo della lega nord) ed Elio VITO
  (gruppo federalista europeo); aveva invece dichiarato voto
  favorevole il deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC).
     La Commissione respinge quindi il subemendamento Tripodi
  0.9.76.34, mentre approva gli identici subemendamenti Galli
  0.9.76.31 e Rizzi 0.9.76.67.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, avverte che, a seguito
  delle precedenti votazioni, gli identici subemendamenti Vito
  0.9.76.3 e Turroni 0.9.76.9 sono preclusi.
     Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge gli
  identici subemendamenti Galli 0.9.76.32 e del Governo
  0.9.76.76.
     Dopo breve intervento del deputato Giuseppe BOTTA (gruppo
  della DC), favorevole il relatore e contrario il Governo, la
  Commissione approva il subemendamento Rizzi 0.9.76.68.
     Dopo interventi dei deputatl Ello VITO (gruppo federalista
  europeo), Girolamo TRIPODI (rifondazione comunista) e
  Giancarlo GALLI (gruppo dalla DC) che esprimono parere
  contrario ad il Governo rimettendosi alla Commissione, la
  Commissione approva l'emendamento del relatore 9.76 come
  modificato nel corso dell'esame.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI dichiara inammissibili i
  subemendamenti Galli 0.9.03.15, del Governo 0.9.0314 e Turroni
  0.9.03.7 perché riferiti ad un articolo aggiuntivo non facente
  parte del testo in esame.
     I deputati Giancarlo GALLI (gruppo della DC) e Sauro
  TURRONI (gruppo dei verdi) dichiarano comunque di ritirare i
  loro subemendamenti Galli 0.9.03.15 e Turroni 0.9.03.7.
     Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge i
  subemendamenti Tripodi 0.9.03.4, 0.9.03.3, 0.9.03.2, e
  0.9.03.1.
     Dopo chiarimenti del deputato Augusto RIZZI (gruppo
  repubblicano), contrario il relatore e favorevole il Governo,
  la Commissione approva il subemendamento Rizzi 0.9.03.8,
  risultando così precluso il subemendamento Tripodi
  0.9.03.6.
     Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge il
  subemendamento Tripodi 0.9.03.5.
     Dopo chiarimenti del deputato Augusto RIZZI (gruppo
  repubblicano), contrario il relatore e favorevole il Governo,
  la Commissinoe approva il subemendamento Rizzi 0.9.03.9.
     Contrario, il relatore e favorevole il Governo, la
  Commissione approva il subemendamento Rizzi 0.9.03.10.
     Dopo chiarimenti del deputato Augusto RIZZI (gruppo
  repubblicano), favorevoli relatore e Governo, la Commissione
  approva il subemendamento 0.9.03.11.
     Favorevole il relatore e contrario il Governo, la
  Commissione approva il subemendamento Rizzi 0.9.03.12.
     Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) ritira il
  subemendamento Rizzi 0.9.03.13.
     La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo del
  relatore 9.03 come modificato nel corso dell'esame.
 
                              Pag. 57
 
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, chiede il ritiro
  dell'articolo aggiuntivo Bargone 9.01.
     Il deputato Antonio BARGONE (gruppo del PDS) accoglie
  l'invito del relatore preannunciando che la problematica dei
  requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
  agli appalti riferiti ai concorsi e non alle singole imprese
  associate verrà da lui riproposto all'articolo 10 (Consorzi
  stabili di imprese).
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, invita al ritiro
  dell'articolo aggiuntivo Tripodi 9.02.
     Il deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione
  comunista) non accoglie l'invito del relatore.
     La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo
  Tripodi 9.02.
     La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 10,
  che risulta del seguente tenore:
                         Art.  10.
                (Consorzi stabili di imprese).
     1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure per
  l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente
  legge i consorzi stabili di imprese di costruzione costituiti
  anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
  2615- ter  del codice civile.
     2.  Si intendono per consorzi stabili di imprese di
  costruzione i raggruppamenti formati da non meno di tre
  imprese, in possesso dei requisiti di qualificazione,
  accertati e certificati ai sensi dell'articolo 9, che, con
  decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
  stabilito di operare congiuntamente, nel settore dei lavori
  pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
  istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
     3.  Il regolamento detta le norme per l'iscrizione dei
  consorzi stabili di imprese, fino al 1^ gennaio 1995, all'Albo
  nazionale dei costruttori, nonché per il rilascio, a decorrere
  dalla predetta data, della certificazione di idoneità e
  qualità di cui all'articolo 9, con riguardo ai consorzi
  stabili di imprese e alle singole imprese partecipanti ai
  consorzi medesimi.  Il regolamento stabilisce altresì le
  condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire
  i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate ed
  i criteri di attribuzione alle imprese consorziate dei
  requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
  maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello
  stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di
  costituzione.
     4.  Ai consorzi stabili di imprese si applicano, in quanto
  compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
  del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della
  legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 31
  della presente legge.
     5.  E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
  affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle
  imprese in esso consorziate.  In caso di violazione del divieto
  si applica l'articolo 353 del codice penale.  E' vietato alle
  imprese stabilmente consorziate di formare tra loro o con
  terze imprese consorzi e associazioni temporanee ai sensi
  dell'articolo 11 nonché più di un consorzio stabile.
     6.  Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società
  consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della
  parte I della tariffa allegata al testo unico delle
  disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
  131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di
  registro, ipotecarie e catastali in misure fissa.  Non è dovuta
  la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle
  società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del
  decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
     7.  Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
  effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle
  imposte sui redditi.
 
                              Pag. 58
 
     8.  I benefìci di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al
  31 dicembre 1997.
     9.  Ai consorzi di cui al comma 1 e alle imprese
  consorziate, limitatamente ai lavori dalle stesse realizzati
  nell'ambito dell'attività consortile, è concesso un credito di
  imposta pari al dieci per cento del reddito prodotto.
     10.  Il credito di imposta di cui al comma 9 deve essere
  utilizzato, a pena di decadenza, nell'ambito della
  dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel
  corso del quale il reddito è prodotto.  Esso può essere fatto
  valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle
  persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
  giuridiche e dell'imposta comunale sugli immobili fino alla
  concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel
  corso del quale il credito compete; l'eventuale eccedenza è
  computata in diminuzione dell'imposta dovuta per i periodi di
  imposta successivi, ma non oltre il quarto.
     11.  Il credito di imposta di cui al comma 9 ha effetto a
  decorrere dall'esercizio successivo a quello di costituzione
  del consorzio e si applica per un quinquennio.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, avverte che a tale
  articolo sono riferiti i seguenti emendamenti ed articoli
  aggiuntivi:
       Sopprimere l'articolo 10.
  10. 1.
                                                  Il Governo.
       Al comma 1, dopo le parole:  disciplinati della
  seguente legge,  aggiungere le seguenti:  qualora i
  medesimi non siano divisibili in più lotti affidabili ad
  imprese distinte.
  10. 17.
                                                    Relatore.
       Al comma 1, dopo la parola:  imprese  sopprimere le
  seguenti:  di costruzione.
       Conseguentemente, in fine, aggiungere, le parole:
  nonché i consorzi stabili tra imprese artigiane.
  10. 12.
                                                       Rizzi.
       Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole:
  nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili
  tra imprese artigiane.
  10. 24.
                                                    Relatore.
       Al comma 1, in fine, aggiungere le parole:  nonché i
  consorzi tra imprese artigiane.
  10. 16.
                                                      Biasci.
       Al comma 2, sostituire le parole:  di imprese di
  costruzione  con le seguenti:  di cui al comma 1.
  10. 25.
                                                    Relatore.
       Al comma 2, dopo la parola:  imprese  sopprimere le
  seguenti:  di costruzione.
  10. 13.
                                                       Rizzi.
       Al comma 2 sostituire le parole:  di qualificazione,
  accertati e certificati ai sensi dell'articolo 9  con le
  seguenti:  previsti dall'articolo 9.
  10. 19.
  Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo,
  Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.
     Al comma 2, dopo la parola:  operare  sostituire la
  parola:  congiuntamente  con le seguenti:
  esclusivamente in modo congiunto.
  10. 23.
                                                       Rizzi.
 
                              Pag. 59
 
       Al comma 2, sostituire le parole:  cinque anni  con
  le seguenti:  dieci anni.
  10. 11.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 2, dopo la parola:  inferiore  sostituire
  la parola:  cinque  con la seguente:  otto.
  10. 7.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Al comma 2 aggiungere i seguenti periodi:  Sono
  ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei
  lavori pubblici, disciplinati dalla presente legge i consorzi
  fra cooperative costituiti a norma della legge n. 422 del 25
  giugno 1909 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
  legge n. 443 del 18 agosto 1985 sulla base di requisiti di
  idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti
  che andranno comunque riferiti ai consorzi stessi e non alle
  singole imprese associate.  Andranno invece riferiti alla
  totalità delle imprese associate i requisiti in termini di
  occupazione e attrezzature.
  10. 27.
  Zagatti, Bargone, Camoirano Andriollo, Enrico
  Testa.
       Sopprimere il comma 3.
  10. 10.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 3, sostituire le parole:  Il regolamento
  sino a:  dalla predetta data  con le seguenti:  Il
  decreto legislativo, di cui all'articolo 9, detta le norme per
  il rilascio, a decorrere dal 1^ gennaio 1995.
  10. 14.
                                                       Rizzi.
     All'articolo 10, commi 3 e 4, sostituire le parole:
  consorzi stabili di imprese  con le parole:  consrzi
  stabili di cui al comma 1.
  10. 26.
                                                 Il relatore.
       Al comma 3, sopprimere le parole:  fino al 1^ gennaio
  1995  e le parole:  nonché per il rilascio a decorrere
  dalla predetta data, della certificazione di qualità e di
  idoneità di cui all'articolo 9 con riguardo ai consorzi
  stabili di impresa e alle singole imprese partecipanti ai
  consorzi medesimi.
  10. 20.
  Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo,
  Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.
     Al comma 3 dopo le parole:  consorzi medesimi
  aggiungere le seguenti:  la cui capacità finanziaria va
  comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo
  consortile.
  10. 18.
                                                     Turroni.
       Al comma 3, dopo le parole:  consorzi medesimi
  sopprimere tutto il periodo fino alla parola:
  costituzione.
  10. 8.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Al comma 3 dopo la parola:  consorziate  aggiungere
  le seguenti parole:  salvo i princìpi della responsabilità
 
                              Pag. 60
 
  solidale delle imprese consorziate nei confronti della
  stazione appaltante.
  10. 15.
  Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Pratesi, Crippa, De
  Benetti, Giuliari, Scalia, Pecoraro Scanio, Leccese, Boato,
  Pieroni, Paissan, Betti.
     Al comma 5 sopprimere le parole:  o con terze
  imprese.
  *10. 2.
  Formenti, Aimone Prima, Oreste Rossi.
     Al comma 5 sopprimere le parole:  o con terze
  imprese.
  *10. 21.
                                                   Scarfagna.
     Al comma 5, aggiungere il seguente:
     5- bis.  In caso di cessione di fasi di lavoro in
  subappalto, è fatto divieto cederlo ad imprese le quali,
  quelle di cui al comma 1 dell'articolo 10 della presente
  legge, abbiano forme di controllo o di collegamento secondo
  quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
  10. 9.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Sopprimere i commi 9, 10 e 11.
  10. 6.
                                                    Relatore.
     Sopprimere il comma 9.
  10. 3.
                                         Martinat, Buontempo.
     Sopprimere il comma 10.
  10. 4.
                                         Martinat, Buontempo.
     Sopprimere il comma 11.
  10. 5.
                                         Martinat, Buontempo.
     All'articolo 10 aggiungere il seguente:
     Art.  10- bis.  (Consorzi tra imprese cooperative ed
  imprese artigiane). -  1.  Fino al 1^ gennaio 1995 continuano
  ad essere ammessi all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori
  pubblici in base alle vigenti disposizioni i consorzi tra
  cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909
  nonché i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 18
  agosto 1985, n. 443, iscrivibili all'Albo nazionale dei
  costruttori ai sensi dell'articolo 15 della legge10 febbraio
  1962, n. 57.  Ai consorzi così costituiti si applica, in quanto
  compatibile, la normativa di cui al precedente articolo 10.
     2.  Ai fini della certificazione di idoneità e qualità per
  l'esecuzione dei lavori prevista dall'articolo 9 della
  presente legge, il regolamento di cui alla norma citata
  stabilirà i requisiti in relazione alla natura e finalità
  proprie dei predetti consorzi, dirette alla promozione e
  sviluppo dell'imprenditoria cooperativa ed artigiana, avendo a
  riferimento la struttura consortile per l'idoneità tecnica e
  finanziaria, e l'intero complesso delle imprese associate per
  quanto concerne le attrezzature e le maestranze.
     3.  L'affidamento dei lavori effettuati dai consorzi
  cooperativi ed artigiani alle proprie imprese associate non
  costituisce rapporto di subappalto.
  10. 01.
                                                    De Paoli.
     Avverte inoltre che gli emendamento ove approvati -
  saranno inviati alla Commissione per i prescritti pareri.
     Nessuno chiedendo di parlare sull'Articolo 10, si passa
  all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi.
 
                              Pag. 61
 
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, invita al ritiro
  dell'emendamento, del Governo 10.1 altrimenti il parere sarà
  contrario; propone di richiedere il riesame alla Commissione
  giustizia dell'emendamento del relatore 10.17 in quanto la
  suddivisione in lotti non è prevista nel testo in esame.
  Invita il deputato Rizzi a riformulare l'emendamento 10.12 nel
  senso di considerare soltanto la prima parte dell'emendamento
  fino alle parole "di costruzione", considerando che la seconda
  parte del suo emendamento è stata ripresa nell'emendamento del
  relatore 10.24.  Eguale invito rivolge al collega Biasci in
  riferimento all'emendamento Biasci 10.16.  Preannuncia il
  ritiro del suo emendamento 10.25.  Esprime parere favorevole
  sull'emendamento Rizzi 10.13 Testa 10.19 e Rizzi 10.23.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Tripodi 10.11 e
  10.7; parere favorevole sull'emendamento Zagatti 10.27; parere
  contrario sull'emendamento Tripodi 10.10.  Dichiara
  inammissibile l'emendamento Rizzi 10.14.  Preannuncia il ritiro
  dell'emendamento 10.26.  Invita i presentatori dell'emendamento
  Testa 10.20 a riformularlo in questo senso:  al comma 3,
  sostituire le parole:  fino al 1^ gennaio 1995  con le
  seguenti:  fino al 31 dicembre 1997.  Parere contrario
  sull'emendamento Tripodi 10.8, parere favorevole
  sull'emendamento Turroni 10.18 e Turroni 10.15, sugli identici
  emendamenti Formenti 10.2 e Scarfagna 10.21; parere contrario
  sull'emendamento Tripodi 10.9. Dichiara che l'articolo
  aggiuntivo De Paoli 10.01 è assorbito dall'eventuale
  approvazione dell'emendamento del relatore 10.24.
     Il Ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI ritira
  l'emendamento 10.1; concorda con la proposta di richiedere il
  riesame dell'emendamento del relatore 10.17; concorda sulla
  proposta fatta dal relatore riguardo all'emendamento Rizzi
  10.12.  E' favorevole all'emendamento del relatore 10.24, Rizzi
  10.13, Testa 10.19, Rizzi 10.23 e Tripodi 10.11; parere
  contrario sull'emendamento Tripodi 10.7; parere favorevole
  sull'emendamento Zagatti 10.27; parere contrario
  sull'emendamento Tripodi 10.10; favorevole alla proposta del
  relatore riguardo all'emendamento Testa 10.20, parere
  contrario sull'emendamento Tripodi 10.8; si rimette alla
  Commissione per l'emendamento Turroni 10.18; è favorevole
  all'emendamento Turroni 10.15; è contrario agli identici
  emendamenti Formenti 10.2 e Scarfagna 10.21 e all'emendamento
  Tripodi 10.9; è favorevole all'emendamento del relatore
  10.6.
     Dopo interventi dei deputati Sauro TURRONI (gruppo dei
  verdi) Augusto RIZZl (gruppo repubblicano) la Commissione
  concorda con la proposta di richiedere il riesame alla
  Commissione giustizia dell'emendamento del relatore 10.17.
     Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano)
  intervenendo sul suo emendamento 10.12, concorda con la
  proposta del relatore e quindi riformula l'emendamento in
  questo senso:  al comma 1, dopo la parola:  imprese
  sopprimere le parole:  di costruzione.
     La Commissione approva quindi la nuova formulazione
  dell'emendamento Rizzi 10.12.
     La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore
  10.24, Iisultando così assorbito l'emendamento Biasci
  10.16.
     La Commissione approva quindi 1 emendamento Rizzi 10.13,
  l'emendamento Testa 10.19 e l'emendamento Rizzi 10.23.
     La Commissione respinge gli emendamenti Tripodi 10.11 e
  Tripodi 10.7.
     Dopo interventi del deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di
  rifondazione comunista) che si dichiara a favore
  dell'emendamento Zagatti 10.27, del deputato Elio VITO (gruppo
  federalista europeo) che si dichiara contrario, e del ministro
  per i lavori pubblici Francesco MERLONI che dichiara il parere
  contrario, la Commissione approva l'emendamento Zagatti
  10.27.
     La Commissione respinge l'emendamento Tripodi 10.10.
 
                              Pag. 62
 
     Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) ritira il
  suo emendamento 10.14.
     Il deputato Antonio BARGONE (gruppo del PDS) accoglie la
  proposta di riformulare l'emendamento Testa 10.20.
     La Commissione approva quindi la nuova formulazione
  dell'emendamento Testa 10.20.
     La Commissione respinge l'emendamento Tripodi 10.8.
     La Commissione approva quindi l'emendamento Turroni 10.18
  e l'emendamento Turroni 10.15 e gli identici emendamenti
  Formenti 10.2 e Scarfagna 10.21.
     La Commissione respinge l'emendamento Tripodi 10.9 ed
  approva l'emendamento del relatore 10.6, risultando così
  preclusi gli emendamenti Martinat 10.3, 10.4 e 10.5.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI dichiara che l'articolo
  aggiuntivo De Paoli 10.01 è assorbito dall'approvazione
  dell'emendamento del relatore 10.24.
     La Commissione passa quindi alla discussione dell'articolo
  11, che è del seguente tenore:
                         Art.  11.
                    (Riunione di imprese).
     1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure per
  l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente
  legge le imprese riunite che, prima della presentazione
  dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale
  con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la
  quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle
  mandanti, nonché i consorzi di cooperative di produzione e
  lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e
  successive modificazioni, e dal regio decreto 12 febbraio
  1911, n. 278, e successive modificazioni, e i consorzi di
  imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti
  anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter
  del medesimo codice.
     2.  La partecipazione alle procedure di affidamento dei
  soggetti di cui al comma 1 è ammessa a condizione che
  l'impresa mandataria o capogruppo, nonché le altre imprese
  partecipanti, siano in possesso dei requisiti di
  qualificazione, accertati e certificati ai sensi dell'articolo
  9, per la quota percentuale indicata nel regolamento per
  ciascuna di esse.
     3.  In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o
  di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha
  la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè e quale
  capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
     4.  Possono altresì essere ammesse alle procedure di cui al
  comma 1 le imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi
  riunire ai sensi del medesimo comma 1, le quali ne facciano
  richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i
  requisiti previsti dalla presente legge.
     5.  Non è consentita l'associazione anche in partecipazione
  o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o
  successivo all'aggiudicazione della gara.
     6.  La violazione delle disposizioni di cui al comma 5
  comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
  contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in
  associazione concomitante o successiva dalle procedure di
  affidamento relative ai medesimi lavori.
     7.  Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
  rientrino, oltre ai lavori prevalenti, ulteriori componenti
  tecnologiche ad alto valore aggiunto, queste ultime non
  possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
  esclusivamente dai soggetti affidatari.  In tali casi, i
  soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
  componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
  articolo, riunioni verticali di imprese, disciplinate dal
  regolamento.
     A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e
  subemendamenti:
 
                              Pag. 63
 
     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
     Art.  11. -  (Riunioni di imprese e consorzi).  - 1.
  Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento di
  lavori pubblici le imprese riunite che, prima della
  presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
  collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
  qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e
  per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di
  cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25
  giugno 1909, n. 422, e del regio decreto 12 febbraio 1911, n.
  278, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i consorzi
  di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice
  civile costituiti anche in forma di società ai sensi
  dell'articolo 2615- ter  del codice civile.
     2.  Ai fini della partecipazione delle associazioni di
  imprese a procedure di affidamento di lavori pubblici di
  importo superiore a 5 milioni di ECU i requisiti di cui
  all'articolo 9, sempre che frazionabili, devono essere
  posseduti nella misura variabile tra il 40 per cento ed il 60
  per cento dalla capogruppo e la restante percentuale
  cumulativamente dalla o dalle mandanti, a ciascuna delle quali
  deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo
  del 10 per cento ed il massimo del 20 per cento di quanto
  richiesto cumulativamente.
     3.  Per le associazioni temporanee di tipo verticale i
  requisiti di cui all'articolo 9, sempre che frazionabili,
  devono essere posseduti dalla capogruppo per la categoria
  prevalente, nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve
  possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria
  dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per
  l'impresa singola.
     4.  Per le finalità di cui al comma 1, i consorzi stabili
  di impresa, costituiti ai sensi dell'articolo 2615- ter
  del codice civile, devono possedere i requisiti di cui
  all'articolo 8.  Il computo dei requisiti è effettuato sommando
  quelli posseduti dalle singole imprese consorziate.
     5.  Non è consentita la contemporanea partecipazione alle
  procedure di affidamento dei lavori pubblici delle riunioni di
  imprese e delle singole imprese associate nonché dei consorzi
  e delle imprese partecipanti al consorzio.
  11. 1.
                                                  Il Governo.
     Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4, con il seguente:
     1.  Per la partecipazione alle procedure per l'affidamento
  di lavori pubblici disciplinati dalla presente legge non sono
  ammesse imprese riunite, nonché i consorzi di cooperative di
  produzione e lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n.
  422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e
  successive modificazioni ed integrazioni, e consorzi di
  imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice
  civile.
  11. 14.
  Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Pratesi, Crippa, De
  Benetti, Giuliari, Scalia, Pecoraro Scanio, Leccese, Boato,
  Pieroni, Paissan, Bettin.
       Al comma 1 dopo la parola:  civile  aggiungere le
  seguenti:  Le imprese riunite di cui al presente comma,
  attraverso la capogruppo dovranno evidenziare, nella domanda
  di invito alla gara di appalto, le fasi lavorative, tecniche
  ed amministrative che saranno eseguite da ciascuna delle
  imprese facenti parte del raggruppamento.
  11. 4.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti:  e
  consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della
  legge 18 agosto 1985, n. 443.
  11. 23.
                                                   Ferrarini.
 
                              Pag. 64
 
       Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole:
  e consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6
  della legge 18 agosto 1985, n. 443.  Fino al 1^ gennaio 1997 i
  consorzi di cui al comma 1 sono iscrivibili all'Albo nazionale
  di costruttori a norma dell'articolo 15 della legge n. 10
  febbraio 1962, n. 57.
     Il regolamento di cui all'articolo 3 della presente legge
  dovrà indicare le norme per il rilascio, a decorrere dalla
  predetta data della certificazione di qualità ed idoneità di
  cui all'articolo 9.
     Visto il carattere di promozione e sviluppo
  dell'imprenditoria cooperativa ed artigiana dei consorzi, i
  requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
  agli appalti andranno riferiti ai consorzi stessi e non alle
  singole imprese associate.  Andranno invece riferiti alla
  totalità delle imprese associate i requisiti in termini di
  occupazione ed attrezzature.  L'affidamento dei lavori
  effettuati dai consorzi di imprese artigiane cooperative alle
  proprie associate non costituisce a nessun titolo rapporto di
  subappalto.  I consorzi non potranno affidare i lavori ad
  imprese associate che abbiano partecipato direttamente alla
  medesima procedura di affidamento lavori.
  11. 17.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Camoirano
  Andriollo, Zagatti.
     All'articolo 11, comma 2, dopo la parola:  siano
  inserire la parola:  già.
  11. 10.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       All'articolo 11, comma 2, dopo le parole:  è ammessa
  a condizione che  aggiungere le seguenti:  il lavoro non
  sia divisibile in più lotti affidabili ad imprese distinte e
  che.
  11. 16.
                                                    Relatore.
       All'articolo 11, comma 2, dopo le parole:  ciascuna
  di esse  aggiungere:  in conformità a quanto stabilito dal
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai
  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.
  55, e successive integrazioni e modificazioni.
  11. 18.
  Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo,
  Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.
     Sostituire il comma 3 con il seguente:
     3.  E' fatto divieto per le imprese di partecipare alla
  gara in più di un raggruppamento ovvero partecipare alla gara
  anche in forma di impresa individuale nel caso in cui ha
  partecipato in raggruppamento.
  11. 6.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 3, sopprimere le parole:  di
  appalto-concorso o di trattativa privata.
  11. 5.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Sopprimere il comma 4.
  11. 7.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 5, sostituire le parole:  non è consentita
  con le seguenti:  è vietata.
  11. 11.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
 
                              Pag. 65
 
       Sopprimere il comma 7.
  11. 21.
  Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
  Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
       Sostituire il comma 7 con il seguente:
     7.  Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
  rientrino, oltre ai lavori prevalenti, ulteriori componenti
  tecnologiche, quali impianti e lavori ed opere speciali, che
  nel loro complesso abbiano un valore superiore al venti per
  cento dell'importo complessivo dell'opera, questi non possono
  essere affidati in subappalto e sono eseguiti esclusivamente
  dai soggetti affidatari.  In tali casi i soggetti che non
  abbiano i requisiti per realizzare le predette componenti sono
  tenuti a costituire, ai sensi dei precedenti commi, riunioni
  verticali di imprese, disciplinate dal regolamento di cui
  all'articolo 3.
  11. 24.
                                              Galli, Lusetti.
       Sostituire il comma 7 con il seguente:
     7.  Qualora le opere oggetto dell'appalto siano costituite
  anche da parti o componenti tecnologiche, quali strutture,
  impianti e lavori speciali, quelle tra queste ultime il cui
  valore sia superiore al dieci per cento dell'importo totale
  dell'appalto non possono essere subappaltate ma devono essere
  eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari; qualora
  questi ultimi non possiedano i relativi requisiti o non siano
  comunque in grado di realizzare le predette parti o
  componenti, gli stessi sono tenuti a costituire, ai sensi del
  presente articolo, riunioni verticali di imprese con altri
  soggetti a ciò qualificati.
  11. 12.
                                                       Rizzi.
       Al comma 7, sopprimere le parole:  o della
  concessione.
  11. 8.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 7, sostituire le parole da:  o della
  concessione  fino alle parole:  queste ultime,  con le
  seguenti:  rientrino anche lavorazioni specializzate di
  importi singolarmente valutati non inferiori al dieci per
  cento dell'importo totale dei lavori, queste non.
  11. 22.
                                                  Modigliani.
       Al comma 7, sostituire le parole da:  ulteriori.
  fino alle parole:  ultime  con:  anche componenti
  tecnologiche ad alto valore aggiunto da definirsi con il
  regolamento di cui all'articolo 3, quelle tra queste ultime il
  cui valore risulti non inferiore al venti per cento
  dell'importo totale dei lavori.
  11. 20.
  Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo,
  Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.
       Al comma 7, sostituire le parole:  ulteriori
  componenti tecnologiche ad alto valore aggiunto  con le
  seguenti:  ulteriori componenti tecnologiche di tipo
  impiantistico, o aventi la natura di opere speciali, che nel
  loro complesso abbiano un valore superiore al venti per cento
  del valore complessivo dell'opera.
  11. 15.
                                                      Biasci.
       Al comma 7, sostituire le parole:  ad alto valore
  aggiunto  con le seguenti:  quali impianti, lavori od
  opere speciali, che nel loro complesso abbiano un valore
  superiore al venti per cento dell'importo complessivo
  dell'opera.
  11. 2.
  Formenti, Aimone Prina, Oreste Rossi.
 
                              Pag. 66
 
       Al comma 7 dopo le parole:  valore aggiunto
  aggiungere le seguenti:  che complessivamente superino il
  venti per cento del valore dell'opera.
  11. 3.
                                         Martinat, Buontempo.
       Al comma 7, sostituire le parole:  ad alto valore
  aggiunto  con le seguenti:  di rilevante complessità
  tecnica ed individuate nel bando di gara.
  11. 13.
  Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Pratesi, Crippa, De
  Benetti, Giuliari, Scalia, Pecoraro Scanio, Leccese, Boato,
  Pieroni, Paissan, Bettin.
       Al comma 7, sopprimere le parole da:  In tali casi
  fino a:  regolamento.
  11. 9.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, esprime parere
  contrario sugli emendamenti Turroni 11. 14, Tripodi 11. 4,
  Tripodi 11. 5, Tripodi 11. 7, Bargone 11. 9, Rizzi 11. 12,
  Tripodi 11. 8, Modigliani 11. 22 e Turroni 11. 13.  Esprime
  parere favorevole sugli emendmaenti Ferrarini 11. 23, Tripodi
  11. 10, Testa 11. 18, Tripodi 11. 6, Tripodi 11. 11, Bargone
  11. 20.
     Il ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI esprime
  parere contrario sugli emendamenti Turroni 11. 14, Tripodi 11.
  4, Tripodi 11. 10, tripodi 11. 5, Tripodi 11. 7, Bargone 11.
  21, Bargone 11. 20, Tripodi 11. 8, Modigliani 11. 22 e Tripodi
  11. 9. esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferrarini
  11. 23, Tripodi 11. 10, Testa 11. 18, Tripodi 11. 6, Tripodi
  11. 11 e Turroni 11. 13.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, con riferimento
  all'emendamento 11. 14, avverte che le parole "nonché i
  consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla
  legge 25 giugno 1909 n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio
  1911, n. 278, e successive modificazioni e integrazioni"
  risultano precluse dalle votazioni precedenti.  Pone pertanto
  in votazione l'emendamento turroni 11. 14 come risulta senza
  le parole siundicate.
     Dopo interventi dei deputati Francesco FORMENTI (gruppo
  della lega nord), Giulio FERRARINI (gruppo del PSI) e Sauro
  TURRONI (gruppo dei verdi) la Commissione respinge
  l'emendamento Turroni 11. 14.
     Dopo illustrazione del deputato Girolamo TRIPODI (gruppo
  di rifondazione comunista) la Commissione respinge
  l'emendamento Tripodi 11. 14 e, successivamente, approva
  l'emendamento 11. 23 e risulta assorbito l'emendamento Bargone
  11. 17.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, avverte che l'emendmaento
  11. 16, presentato dal relatore, dovrà essere inviato per il
  parere alla Commissione giustizia.
     La Commissione delibera quindi di trasmettere
  l'emendamento del relatore 11. 16 alla Commissione giustizia
  per il parere.
     La Commissione respinge quindi l'emendamento Tripodi 11.
  10 e, successivamente, approva l'emendamento 11. 18.
     Il Ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI, con
  riferimento all'emendamento 11. 1 presentato dal Governo, fa
  presente che intede riformularlo come segue:
     All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il
  seguente:  Per le associazioni temporanee di tipo verticale
  i requisiti di cui all'articolo 9, sempre che frazionabili,
  devono essere posseduti dalla capogruppo per la categoria
  prevalente, nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve
  possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria
 
                              Pag. 67
 
  dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per
  l'impresa singola.
  11. 1.
                                                  Il Governo.
     La Commissione approva quindi l'emendamento del Governo
  11. 1 così come riformulato.
     Risultando precluso l'emendamento 11. 5 la Commissione
  respinge l'emendamento 11. 7 e approva l'emendamento 11.
  11.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che l'emendamento
  Bargone 11. 21 è stato ritirato.
     Avendo il deputato Elio VITO (gruppo federalista europeo)
  dichiarato di far proprio l'emendamento 11. 21, la Commissione
  lo respinge.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che l'emendamento
  Bargone 11. 20 è stato riformulato come segue:
     Sostituire il comma 7, con il seguente:
     7.  Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
  rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
  necessari lavori o componenti di notevole contenuto
  tecnologico ad alto valore aggiunto, e qualora tali opere
  superino altresì in valore il venti per cento dell'importo
  totale dei lavori, esse non possono essere affidate in
  subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti
  affidatari.  In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
  realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai
  sensi del presente articolo, riunioni verticali di imprese,
  disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3 che
  definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente
  comma.
  11. 20.  (nuova formulazione).
  Bargone, Enrico Testa, Calzolaio, Camoirano Andriollo,
  Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.
     Ad esso aderisce il deputato Galli, dovendosi peraltro
  intendere il valore delle opere ivi mensionato stabilito nella
  misura del 15 per cento dell'importo totale dei lavori,
  anziché del 20 per cento.
     Il deputato Sauro TURRONI (gruppo dei verdi) ritira
  l'emendamento 11. 13 e presenta il seguente subemendamento
  all'emendamento 11. 20 nuova formulazione:
     All'emendamento 11. 20, sostituire le parole:  ad
  alto valore aggiunto  con le seguenti:  di rilevante
  complessità tecnica.
  0. 11. 20. 1.
                                                     Turroni.
     Il deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC) presenta il
  seguente subemendamento all'emendamento 11. 20 nuova
  formulazione:
     All'emendamento 11. 20, dopo le parole:  ad alto
  valore aggiunto  aggiungere le seguenti:  quali strutture,
  impianti ed opere speciali.
  0. 11. 20. 2.
                                                       Galli.
     Con il parere contrario del relatore e con il parere
  favorevole del Governo la Commissione approva il
  subemendamento Turroni 0. 11. 20. 1 e, con il parere
  favorevole del relatore e del Governo il subemendamento Galli
  0. 11. 20. 2.
     La Commissione approva quindi l'emendamento Bargone 11.
  20.
     Risultano quindi ritirati gli emendamenti Galli 11. 4,
  Rizzi 11. 12, Testa 11. 20) preclusi gli emendamenti Tripodi
  11. 8, Modigliani 11. 22, Formenti 11. 2 e Tripodi 11. 9;
  decaduti gli emendamenti Biasci . 12 e Martinat 11. 3.
 
                              Pag. 68
 
     La Commissione passa quindi alla discussione dell'articolo
  31, che risulta del seguente tenore:
                         Art.  31.
                       (Subappalto). 
     1.  Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990,
  n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo
  19 dicembre 1991, n.  406, è sostituito dal seguente:
     "3.  Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel
  progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
  prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori
  categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
  progetto, anch'esse con il relativo importo.  Tutte le
  lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
  subappaltabili e affidabili in cottimo, per l'intero loro
  importo se appartenenti a categorie diverse da quella
  prevalente, e per una quota parte, definita con decreto del
  Ministro dei lavori pubblici in misura diversificata a seconda
  delle categorie, se appartenenti alla categoria o alle
  categorie prevalenti.  L'affidamento in subappalto o in cottimo
  è sottoposto alle seguenti condizioni:
       1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano
  indicato all'atto dell'offerta i lavori che intendono
  subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da una
  a tre imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti
  lavori; nel caso di indicazione di una sola impresa, all'atto
  dell'offerta deve essere depositata la certificazione
  attestante il possesso da parte di tale impresa dei requisiti
  di cui al numero 4);
       2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto
  di subappalto presso la stazione appaltante;
       3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia comunicato
  all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire
  in subappalto i lavori, al momento del deposito presso la
  stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore
  trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da
  parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui al
  numero 4);
       4) che l'impresa affidataria del subappalto o del
  cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente
  ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo
  nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di
  importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o
  in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
  requisiti previsti dalla nuova normativa in materia di
  qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la
  legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori
  pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura;
       5) che non sussista, nei confronti dell'impresa
  affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
  previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
  e successive modificazioni".
     2.  Dopo il comma 3- bis  dell'articolo 18 della legge
  19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto
  legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il
  seguente:
     "3- ter.  In caso di accertata impossibilità ad
  affidare il subappalto o il cottimo ad una delle imprese
  indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa
  autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
  pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati
  ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma
  3, numeri 4) e 5), del presente articolo".
     3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
  articolo si applicano alle gare per le quali alla data di
  entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora
  pubblicato il bando.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che a tale articolo
  sono stati presentati
 
                              Pag. 69
 
  i seguenti emendamenti e articoli    aggiuntivi:
     Sostituire l'articolo 31 con il seguente:
                         Art.  31.
                        (Subappalto).
     1.  L'articolo 18 comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
  come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19
  dicembre 1991, n. 406, è sostituto dal seguente:
     3.  L'affidamento in subappalto o in cottimo è ammesso per
  l'intero importo delle categorie di lavori diverse da quella
  prevalente e per una quota parte, definita con decreto del
  Ministro dei lavori pubblici in misura diversificata secondo
  le categorie, per i lavori della categoria prevalente.
  L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle
  seguenti condizioni:
       1) che l'affidatario abbia individuato all'atto
  dell'offerta i lavori che intende subappaltare o concedere in
  cottimo nonché i lavori ad alta specializzazione, da
  individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ed
  abbia indicato, inoltre, l'impresa subappaltatrice oppure una
  rosa di tre imprese candidate ad eseguire detti lavori;
       2) che il soggetto aggiudicatario comunichi al
  responsabile del procedimento e entro 15 giorni
  dall'aggiudicazione il nominativo del sostegno cui intende
  subappaltare o dare in cottimo i lavori; il relativo contratto
  potrà stipularsi dopo il provvedimento di autorizzazione del
  responsabile del procedimento che dovrà intervenire entro 30
  giorni dall'avvenuta comunicazione.  Tale termine può essere
  prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
  Trascorso tale termine senza che si sia provvduto,
  l'autorizzazione si intende concessa;
       3) che l'impesa affidataria del subappalto o del cottimo
  sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
       4) che non sussista, nei confronti dell'impresa
  affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
  previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
  e successive modificazioni e integrazioni.
     2.  Per l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo
  di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA
  esclusa, e fino al 1^ gennaio 1995 è richiesta, se italiana o
  straniera non appartenente alla CEE, l'iscrizione all'albo
  nazionale costruttori per categorie e classifiche
  corrispondenti ai lavori da realizzare salvi i casi in cui,
  secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire
  lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio,
  industria artigianato e agricoltura.
  31. 1.
                                                  Il Governo.
     Sostituire l'articolo 31 con il seguente:
     L'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
  come modificato dall'articolo 34 del decreto 19 dicembre 1991,
  n. 406, è sostituito dal seguente:
     "3.  Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel
  progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
  prevalenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto
  legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, col relativo importo,
  nonché le ulteriori categorie, tra quelle di cui alla tabella
  annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive
  modifiche, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
  progetto, anch'esse col relativo importo.  Tutte le
  lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
  subappaltabili e affidabili in cottimo, per l'intero loro
  importo se appartenenti a categorie diverse dalla prevalente,
  per una quota parte, che verrà definita dal regolamento in
  misura diversificata a seconda delle categorie, se
  appartenenti alla categoria prevalente.  Sono comunque
  subappaltabili o affidabili in cottimo per l'intero loro
  importo anche le lavorazioni appartenenti alla categoria
  prevalente qualora si tratti di contratti di appalto di cui al
 
                              Pag. 70
 
  comma 2, dell'articolo 11, lettera  c).  Il subappalto o
  il cottimo sono sottoposti alle seguenti condizioni:
       1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano
  indicato all'atto dell'offerta i lavori che intendono
  subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta
  specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei
  lavori pubblici, con riferimento alle categorie delle tabelle
  di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori abbiano
  indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate
  ad eseguire detti lavori;
       2) che gli appaltatori comunichino al responsabile del
  procedimento i nominativi dei soggetti cui intendono
  subappaltare o dare in cottimo i lavori unitamente alla
  documentazione attestante le condizioni di cui ai successivi
  punti 3 e 4; il relativo contratto potrà stipularsi dopo
  l'autorizzazione da darsi dal titolare dei lavori entro trenta
  giorni dall'avvenuta comunicazione; tale termine può essere
  prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi;
  trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
  l'autorizzazione si intende concessa;
       3) che l'impresa affidataria del subappalto o del
  cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente
  alla CEE, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e
  classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare
  in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la
  legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori
  pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura;
       4) che non sussista, nei confronti dell'impresa
  affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
  previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
  e successive modificazioni e integrazioni".
  31. 22.
                                                   Ferrarini.
     Sostituire l'articolo 31 con il seguente:
     1.  Il subappalto è consentito soltanto per lavori
  specializzati e non deve superare il 20 per cento dell'importo
  aggiudicato.  La stazione appaltante, prima di autorizzare il
  subappalto deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia
  iscritta all'albo nazionale dei costruttori per importi e
  categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto, e
  sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13
  settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed
  integrazioni.
     In presenza di affidamento di lavori in subappalto
  l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi
  unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non
  superiore al 10 per cento.
     2.  L'affidamento in subappalto è disposto solo dopo
  l'autorizzazione della committente la quale, prima di
  deliberare l'autorizzazione della committente la quale, prima
  di deliberare l'autorizzazione acquisirà il parere del
  responsabile del procedimento e dell'autorità di cui
  all'articolo 4 della presente legge.
     L'affidamento in subappalto è sottoposto e vincolato alle
  seguenti condizioni:
     3.  L'appaltatore che si avvale del subappalto o del
  cottimo deve allegare alla domanda di cui al comma 3 una
  dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
  di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
  codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del
  cottimo.  Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
  ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione
  temporanea, società o consorzio.
     4.  Che non sussista, nei confronti dell'impresa
  affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
  previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
  e successive modificazioni e integrazioni.
     Gli appaltatori sono tenuti a comunicare al responsabile
  del procedimento i nominativi dei soggetti cui intendono
  subappaltare o dare in cottimo i lavori corredando la
 
                              Pag. 71
 
  comunicazione interessante il rispetto delle condizioni di cui
  al comma 2.  Il responsabile del procedimento entro i termini
  previsti dalla legge ... agosto 1990, n. 241, qualora dalle
  verifiche della documentazione trasmessa dall'appaltatore
  risultino rispettate le condizioni di cui al comma 2 comunica
  che la domanda è accolta.  Qualora invece risultino non
  rispettate le condizioni di cui al comma ... comunica che la
  domanda non può essere accolta.
     5.  L'appaltatore di lavori pubblici è tenuto ad osservare
  integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
  dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
  per il settore e per la zona nella quale si svolgono io
  lavori: è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle
  norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
  loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
  subappalto.  L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese
  subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la
  documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
  inclusa la cassa edile, assicurativi e di tutela per gli
  infortuni, nonché copia dei piani di cui al comma 5.
  L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
  trasmettono periodicamente copia dei versamenti contributivi,
  previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
  organismi paritetici previsti dalla contrattazione
  collettiva.
     6.  Il titolare dei lavori è tenuto a stabilire a carico
  dell'appaltatore l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio
  dei lavori, il piano delle misure di sicurezza fisica dei
  lavoratori.  Tale piano è messo a disposizione delle autorità
  competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
  cantieri.  L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di
  tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
  specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
  compatibili tra loro e coerenti con il piano da esso stesso
  presentato.  Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa
  o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o
  designata quale capogruppo.  Il direttore tecnico di cantiere è
  responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
  imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
     7.  Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai noli
  a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del
  materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia
  inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano
  d'opera.
     8.  Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
  essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
  subappaltatrici nonché i dati di cui al comma ...
  31. 6.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
       Al comma 1, dopo le parole: ,  sono subappaltabili
  sopprimere fino alla parola:  condizioni  e sostituire
  con:  L'affidamento in subappalto è disposto solo dopo
  l'autorizzazione della committente la quale, prima di
  deliberare l'autorizzazione acquisirà il parere del
  responsabile del procedimento e dell'autorità di cui
  all'articolo 4 della presente legge.
     L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto a
  vincolato alle seguenti condizioni.
  31. 7.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:
  per l'intero loro importo se appartenenti a categorie
  diverse dalla prevalente  con:  ferme restando le
  disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.
  31. 2.
  Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi.
       Al comma 1 sostituire:  diverse dalla prevalente
  con:  diverse dalla o dalle prevalenti.
  31. 13.
                                                       Rizzi.
 
                              Pag. 72
 
       Al comma 1 aggiungere, dopo:  a seconda delle
  categorie  la frase:  ma in ogni caso non superiore al 50
  per cento.
  31. 29.
                                                       Rizzi.
       Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole:  alle
  categorie prevalenti,  aggiungere:  ad eccezioni di quelle
  di cui all'articolo 11, comma 7.
  31. 16.
                                              Bargone, Testa.
       Sostituire il punto 1) con il seguente testo:
       1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi
  abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori che intendono
  subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta
  specializzazione, individuati dal Ministro dei lavori pubblici
  con decreto ministeriale 31 marzo 1992, più altri che il
  Ministro intenda individuare con successivi decreti, abbiano
  indicato, inoltre, una o più imprese, fino ad un massimo di
  tre, subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori; nel
  caso di lavori ad alta specializzazione, di cui sopra,
  all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione
  attestante il possesso da parte della o delle imprese indicate
  dei requisiti di cui al numero 4;.
  31. 18.
                                                   Scarfagna.
       Al comma 1, al numero 1, dopo:  i lavori
  aggiungere:  o le parti di opere.
  31. 30.
                                                       Rizzi.
       Al comma 1, numero 1), sostituire:  da una a tre
  con:  le.
  31. 11.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
     Al comma 1, primo capoverso, n. 1), sostituire la
  parola  tre  con  cinque.
  31. 4.
                                         Martinat, Buontempo.
       Al comma 1, numero 1), sostituire le parole:  da una
  a tre imprese subappaltatrici  con:  una impresa
  subappaltatrice;  sopprimere le parle:  nel caso di
  indicazione di una sola impresa.
  31. 25.
                                                      Biasci.
     Al comma 1, primo capoverso, n. 1, sostituire la
  dizione  tre imprese subappaltatrici candidate  con
  impresa subappaltatrice candidate.
  31. 23.
                                              Galli, Lusetti.
     Al comma 1, primo capoverso, n. 1, sostituire le parole
  da:  imprese  a  detti lavori  con le seguenti: ,
  per appalti e concessioni di valore superiore a 5 milioni di
  ECU, e da una a sei, per quelli superiori a 1 milione di ECU,
  imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori.
  31. 28.
                                                       Rizzi.
     Sopprimere le parole:  nel caso di indicazione di una
  sola impresa.
  31. 9.
                                                      Biasci.
     Al comma 1, al punto 1, sopprimere le parole:  nel
  caso di indicazione di una sola impresa;  sostituire le
  parole:  di tale impresa,  con le parole:  delle
  imprese.
  31. 14.
  Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin,
  Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan,
  Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.
 
                              Pag. 73
 
       Al comma 1, sopprimere il n. 2.
  31. 31.
                                                    Relatore.
     Al comma 1, al paragrafo 2, dopo:  provveda
  aggiungere:  entro il termine di 90 giorni
  dall'aggiudicazione.
  31. 12.
                                                       Rizzi.
     Al comma 1, sub comma 3, numero 2: aggiungere:
  quindici giorni prima dell'inizio dell'attività
  dell'impresa subappaltatrice.
  31. 26.
                                                      Biasci.
     Sopprimere il punto 3.
  31. 5.
                                         Martinat, Buontempo.
                        (Subappalto).
     Al comma 1, sopprimere le parole:  nel caso in cui
  l'appaltatore abbia comunicato all'atto dell'offerta più di
  una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori.
  *31. 19.
                                                   Scarfagna.
     Al comma 1, sub comma 3, numero 3: sopprimere le
  parole:  nel caso in cui l'appaltatore abbia comunicato
  all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire
  in subappalto i lavori.
  *31. 27.
                                                      Biasci.
     Al comma 1, n. 4, dopo le parole:  CEE  aggiungere:
  fino al 31 dicembre 1994.
  31. 8.
  Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
       Al comma 2 primo capoverso, dopo la parola:
  impossibilità  aggiungere le parole:  convalidate dalle
  dichiarazioni delle imprese interessate.
  31. 20.
                                                   Scarfagna.
       Al comma 2 primo capoverso, sopprimere le parole: o
  il cottimo.
  31. 21.
                                                   Scarfagna.
       Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole:
  ad una delle imprese indicate  con:  all'impresa
  indicata.
  31. 24.
                                                      Biasci.
       Sostituire il comma 3 con il seguente:
     Nel caso in cui l'appaltatore abbia comunicato all'atto
  dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in
  subappalto i lavori, l'appaltatore stesso deposita entro 30
  giorni dalla data di inizio lavori, presso la stazione
  appaltante il contratto di appalto nonché la certificazione
  attestante il possesso, da parte dell'impresa subappaltante,
  dei requisiti di cui al n. 4.
  31. 3.
                                                    Formenti.
       Sostituire il comma 3 con il seguente:
     Nel caso in cui l'appaltatore abbia comunicato all'atto
  dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in
  subappalto i lavori, l'appaltatore stesso deposita presso la
  stazione appaltante il contratto di subappalto, che deve
 
                              Pag. 74
 
  contenere le stesse condizioni economiche e tecniche del
  contratto di appalto complessivo e la certificazione
  attestante il possesso, da parte dell'impresa subappaltante,
  dei requisiti di cui al n. 4.
  31. 15.
                                                    Formenti.
       Aggiungere il comma 3- bis:
     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
  anche alle attività che richiedono l'impiego di mano d'opera
  quali le forniture con posa in opera e noli a caldo.
  31. 17.
                                              Bargone, Testa.
       All'articolo 31 aggiungere il seguente:
     Non sono considerate cessioni di contratto i trasferimenti
  di contratti in corso ai sensi dell'articolo 25 del decreto
  ministeriale n. 172 del 9 marzo 1989, a condizione che sia
  stato richiesto il recupero all'iscrizione all'ANC così come
  determinato dal decreto ministeriale n. 172 del 1989.
  31. 01.
                                                    Formenti.
       All'articolo 31 aggiungere il seguente:
     I trasferimenti di contratti in corso ai sensi
  dell'articolo 25 del decreto ministeriale del 9 marzo 1989, n.
  172, non sono considerati cessioni di contratto, anche ai fini
  di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 19 marzo
  ........., n. 55, a condizione che sia stato richiesto il
  recupero dell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori, così
  come disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1989, n.
  172.
  31. 02.
                                            Botta, Ferrarini.
     Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione procede
  all'esame degli emendamenti.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, invita il
  rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 31.1 del
  Governo e il presentatore a ritirare l'emendamento Ferrarini
  31.22.  Esprime quindi parere contrario all'emendamento Tripodi
  31.6, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 31.31
  ed esprime parere contrario all'emendamento Tripodi 31.7.
  Esprime invece parere favorevole agli emendamenti Formenti
  31.2 e Rizzi 31.13.  Invita il presentatore a ritirare
  l'emendamento Bargone 31.16 ed esprime parere favorevole
  all'emendamento Rizzi 31.29.  Esprime quindi parere contrario
  all'emendamento Scarfagna 31.18, parere favorevole
  all'emendamento Rizzi 31.30 e parere contrario agli
  emendamenti Tripodi 31.11, Martinat 31.4, Biasci 31.25, Galli
  31.23, Rizzi 31.28, Biasci 31.9 e Turroni 31.14.  Esprime
  invece parere favorevole all'emendamento Rizzi 31.12; esprime
  ancora parere contrario agli emendamenti Biasci 31.26,
  Martinat 31.5, nonché agli identici emendamenti Scarfagna
  31.19 e Biasci 31.27.  Avverte quindi che è stato ritirato
  l'emendamento Tripodi 31.8; esprime successivamente parere
  favorevole all'emendamento Scarfagna 31.20 e parere contrario
  agli emendamenti Scarfagna 31.21 e Biasci 31.24.  Esprime
  invece parere favorevole all'emendamento Formenti 31.3, mentre
  invita i presentatori a ritirare l'emendamento Formenti 31.15;
  esprime infine parere favorevo all'emendamento Bargone 31.17.
  Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi, invita i
  presentatori a meglio precisarne la formulazione; esprime
  comunque parere favorevole agli articoli aggiuntivi Formenti
  31.01 e Botta 31.02.
     Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Giuseppe
  PISICCHIO concorda con il parere espresso dal relatore e
  accoglie l'invito a ritirare l'emendamento del Governo
  31.1.
 
                              Pag. 75
 
     Il deputato Giulio PERRARINI (gruppo del PSI) ritira a sua
  volta il proprio emendamento 31.22.
     La Commissione, dopo l'illustrazione da parte del deputato
  Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione comunista) e un
  intervento del Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, respinge
  l'emendamento Tripodi 31.6.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, ritira il
  proprio emendamento 31.31.
     La Commissione respinge quindi l'emendamento Tripodi 31.7.
  Approva invece gli emendamenti Formenti 31.2 e Rizzi 31.13.
     Il deputato Antonio BARGONE (gruppo del PDS), in
  considerazione dell'approvazione dell'emendamento Formenti
  31.2, ritira il proprio emendamento 31.16.
     La Commissione approva quindi l'emendamento Rizzi
  31.29.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTl constata l'assenza del
  presentatore dell'emendamento Scarfagna 31.18; si intende che
  vi abbia rinunciato.
     La Commissione approva quindi l'emendamento Rizzi 31.30.
  Respinge invece l'emendamento Tripodi 31.11.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza dei
  presentatori degli emendamenti Martinat 31.4 e Biasci 31.25;
  si intende che vi abbiano rinunciato.
     La Commissione respinge quindi gli emendamenti Galli 31.23
  e Rizzi 31.28.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza del
  presentatore dell'emendamento Biasci 31.9; si intende che vi
  abbia rinunciato.
     Dopo intervento del deputato Sauro TURRONI (gruppo dei
  verdi), la Commissione respinge l'emendamento Turroni
  31.14.
     La Commissione approva quindi l'emendamento Rizzi
  31.12.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza dei
  presentatori degli emendamenti Biasci 31.26, Martinat 31.5,
  degli identici emendamenti Scarfagna 31.19 e Biasci 31.27 e
  degli emendamenti Scarfagna 31.20, Scarfagna 31.21 e Biasci
  31.24; si intende che vi abbiano rinunciato.
     Il deputato Francesco FORMENTI (gruppo della lega nord)
  ritira i propri emendamenti 31.3 e 31.15.
     La Commissione approva quindi l'emendamento Bargone
  31.17.
     Il deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione
  comunista) esprime quindi la contrarietà del proprio gruppo
  rispetto all'articolo 31 come risultante dagli emendamenti
  approvati.
     I deputati Giulio FERRARINI (gruppo del PSI), Augusto
  RIZZI (gruppo repubblicano) e Francesco FORMENTI (gruppo della
  lega nord) esprimono al contrario il consenso dei rispettivi
  gruppi rispetto all'articolo 31 come risultante dagli
  emendamenti approvati.
     Il deputato Sauro TURRONI (gruppo dei verdi) dichiara che
  il proprio gruppo si riserva invece di esprimere in una fase
  successiva una valutazione definitiva sull'articolo 31 come
  risultante dagli emendamenti approvati.
     Dopo un intervento del Presidente Giuseppe CERUTTI,
  relatore, i deputati Francesco FORMENTI (gruppo della lega
  nord) e Giuseppe BOTTA (gruppo della DC) ritirano i rispettivi
  articoli aggiuntivi 31.01 e 31.02, di analogo contenuto.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che all'articolo 32
  è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:
 
                              Pag. 76
 
       All'articolo 32, aggiungere il seguente:
     32- bis.  I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2, 3
  e 4 non possono affidare a soggetti privati concessioni di
  sola costruzione o concessioni di opere pubbliche nonché
  contratti o concessioni per l'espletamento delle funzioni e
  delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici di
  cui alla presente legge.  La concessione di lavori pubblici di
  cui all'articolo 16, comma 2, può essere affidata
  esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
  32. 03.
  Bargone, Enrico Testa, Camoirano Andriollo, Zagatti,
  Cioni, Melilla, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio.
     Favorevole relatore e Governo, la Commissione approva
  l'articolo aggiuntivo Bargone 32.03.
     La Commissione passa all'esame dell'articolo 33 che
  risulta del seguente tenore:
                         Art.  33.
        (Abrogazione di norme e norme transitorie). 
     1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, al primo comma dell'articolo 1 della legge 24
  giugno 1929, n. 1137, sono soppresse le parole: "e privati".  A
  decorrere dalla medesima data sono abrogati il decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947,
  n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio
  1950, n. 329, la legge 21 giugno 1964, n. 463, e ogni altra
  norma in materia di revisione dei prezzi.
     2.  Le disposizioni di cui alla presente legge, ad
  eccezione di quelle di cui all'articolo 9, nonché di quelle
  che fanno rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di
  appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori
  pubblici, ai contratti di servizi e agli incarichi di
  progettazione stipulati o affidati a partire dalla data di
  entrata in vigore della legge stessa.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che a tale articolo
  sono stati presentati i seguenti emendamenti:
       Sopprimere il comma 1.
  33. 13.
                                                 Il relatore.
       Sostituire il comma 1 con il seguente:
     1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, sono abrogati il primo comma dell'articolo 1
  della legge 24 giugno 1929, n. 1137, relativamente all'inciso
  "e privati", il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
  Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, la legge 21 giugno 1964, n.
  463, ed ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi,
  la legge 17 febbraio 1987, n. 80, la legge 10 dicembre 1981,
  n. 741, e la legge 8 ottobre 1984, n. 687.
  33. 12.
                                                   Pisicchio.
     Sopprimere il primo periodo del comma 1.
  33. 5.
                                                   Scarfagna.
     Al comma 1, dopo le parole:  revisione dei prezzi
  aggiungere le parole:  La documentazione inerente
  all'esecuzione di un contratto di appalto pubblico è esente da
  bollo.
  33. 3.
                                                    Formenti.
     Al comma 1- bis,  a decorrere dalla medesima data
  sono abrogati l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
 
                              Pag. 77
 
  l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli articoli
  1, 6, 7, 12, 13 e 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1,
  l'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la legge
  17 febbraio 1987, n. 80.
  33. 4.
  Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin,
  Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan,
  Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.
       Al comma 1 dopo le parole:  legge 21 giugno n. 463
  aggiungere le seguenti:  la legge 3 gennaio 1978, n. 1.
  33. 10.
                                    Tripodi, Ramon Mantovani.
     Sopprimere il comma 2 dell'articolo 33.
  33. 6.
                                                   Scarfagna.
       Sostituire il comma 2 con il seguente:
     2.  Le disposizioni di cui alla presente legge non si
  applicano ai contratti di appalto e alle concessioni di
  lavori, oggetto della presente legge, nonché ai contratti di
  servizi e ai contratti di progettazione aggiudicati o affidati
  anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
  33. 2.
                                                    Relatore.
       Al comma 2, sostituire le parole:  ai contratti di
  appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori
  pubblici, ai contratti di servizi e agli incarichi di
  progettazione  con le parole:  agli atti.
  *33. 8.
                                              Galli, Lusetti.
       Al comma 2, sostituire le parole:  ai contratti di
  appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori
  pubblici, ai contratti di servizi e agli incarichi di
  progettazione  con le parole:  agli atti.
  *33. 7.
                                                   Scarfagna.
       Al comma 2, sostituire le parole da:  ai contratti di
  servizi  sino alla fine del periodo con le parole:  ai
  contratti di servizi connessi o necessari per la progettazione
  e per la direzione lavori stipulati a partire dalla data della
  sua entrata in vigore.
  33. 1.
  Poli Bortone, Martinat, Buontempo.
     Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 33, si passa
  all'esame degli emendamenti.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI, illustrando l'emendamento
  33. 13 soppressivo del comma 1, ritiene opportuno demandare al
  regolamento anche la soppressione delle disposizioni previste
  nel comma 1, come previsto dal comma 4 dell'articolo 3.
     La Commissione approva quindi l'emendamento 33. 13 del
  relatore.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza del
  collega Scarfagna; si intende che abbia rinunciato al suo
  emendamento 33. 5.  Dichiara quindi precluso l'emendamento
  Tripodi 33. 10.
     Il deputato Francesco FORMENTI (gruppo della lega nord)
  ritira l'emendamento 33. 3.
     La Commissione respinge l'emendamento Turroni 33. 4.
     Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza dei
  presentatori degli emendamenti Scarfagna 33. 6, Galli 33. 8,
 
                              Pag. 78
 
  Scarfagna 33. 7 e Poli Bortone 33. 1; si intende che vi
  abbiano rinunciato.  Ritira il suo emendamento 33. 2.
     Propone infine di sostituire la rubrica dell'articolo 33
  con la seguente: "entrata in vigore".
    La Commissione approva.
   fIl Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, pone in votazione
  il seguente titolo: "Legge quadro in materia di lavori
  pubblici".
     La Commissione approva.
     Avverte che gli emendamenti approvati in linea di
  principio saranno immediatamente trasmessi alle Commissioni
  competenti per l'espressione dei prescritti pareri.  Pertanto
  la Commissione tornerà a riunirsi per l'approvazione
  definitiva di tali emendamenti.
     La Commissione prende atto.
 
     La seduta termina alle 0,30 di giovedì 27 maggio
  1993.
 
DATA=930526 FASCID=SMC11-182 TIPOSTA=SMC LEGISL=11 NCOMM=08 SEDE=RG NSTA=0182 TOTPAG=0091 TOTDOC=0018 NDOC=0011 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C8 D F PAGINIZ=0021 RIGINIZ=001 PAGFIN=0078 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=78 SORTRES=9305263 SORTDDL= FASCIDC=11SMC 00182 SORTNAV=59305260 00182 b00000 ZZSMC182 NDOC0011 TIPDOCB DOCTIT0011 NDOC0011



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