| Il Presidente Giuseppe CERUTTI propone di assicurare la
pubblicità dei lavori della seduta odierna anche mediante
l'attivazione della trasmissione televisiva tramite circuito
chiuso.
La Commissione consente.
La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI ricorda che ieri si è
concluso l'esame dell'articolo 32 e che la Commissione è ora
chiamata a procedere all'esame dell'articolo 9 in precedenza
accantonato.
La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 9 che
risulta del seguente tenore:
Art. 9.
(Qualificazione delle imprese).
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito
un sistema di certificazione di idoneità e qualità delle
imprese che eseguono lavori pubblici, sulla base delle norme
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regolatrici di cui al presente articolo. Il sistema di
certificazione si applica a decorrere dal 1^ gennaio 1995.
2. A decorrere dall'entrata in funzione del sistema di
certificazione di cui al comma 1, i lavori pubblici oggetto
della presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti in possesso dei requisiti minimi quali risultanti
dalla certificazione di idoneità e qualità rilasciata ai sensi
del presente articolo. A decorrere dal medesimo termine è
abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le
disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
3. Il sistema di certificazione di idoneità e qualità
accerta:
a) l'esistenza di un sistema di qualità
dell'impresa, o di elementi di esso, conforme alle norme
europee della serie UNIEN 29.000;
b) l'esistenza di ulteriori requisiti che le
imprese debbono possedere sotto il profilo
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in relazione
ai diversi importi e categorie di lavori. In particolare, la
capacità tecnico-organizzativa dovrà essere attestata sulla
base dei titoli di studio e professionali dell'imprenditore o
dei dirigenti dell'impresa; dei lavori eseguiti negli ultimi
cinque anni; della buona esecuzione dei lavori più importanti,
con indicazione dell'importo, del periodo, del luogo di
esecuzione dei lavori e della loro esecuzione a regola d'arte
e con buon esito; della attrezzatura, dei mezzi d'opera e
dell'equipaggiamento tecnico di cui l'impresa dispone;
dell'organico medio annuo dell'impresa con l'indicazione del
numero degli operai, degli impiegati e dei dirigenti,
corredata dalle certificazioni relative alle coperture
assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento
agli ultimi tre anni; dei tecnici o organi tecnici che
facciano parte integrante dell'impresa. La capacità
economico-finanziaria dovrà essere attestata mediante il
fatturato risultante dai bilanci relativi alla cifra di
affari, globale e in lavori, degli ultimi tre esercizi.
4. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere una
applicazione graduale del sistema di qualità di cui al comma
3, lettera a), con riferimento alle differenti categorie
di opere e alle fasce di importi. Al fine dell'adeguamento al
nuovo sistema di certificazione delle disposizioni in materia
di lavori pubblici vigenti alla data di entrata in funzione
del sistema medesimo, il regolamento di cui al comma 1 dovrà
altresì definire la corrispondenza tra le categorie e gli
importi di cui alla tabella annessa alla legge 10 febbraio
1962, n. 57, e le articolazioni del nuovo sistema. Il medesimo
regolamento potrà inoltre prevedere che nei primi due anni di
applicazione del nuovo sistema la attestazione di iscrizione
dell'impresa all'Albo nazionale dei costruttori relativa al
biennio precedente costituisca uno degli elementi di
qualificazione.
5. Il sistema di certificazione di idoneità e qualità sarà
articolato secondo le norme europee UNI-EN 45.000 per la
certificazione del sistema di qualità aziendale. In
particolare, le funzioni di certificazione dovranno essere
espletate da organismi pubblici o privati, previo
accreditamento operato da soggetti appositamente individuati.
L'attività di vigilanza sul sistema sarà esercitata dal
Ministro dei lavori pubblici. Gli organismi di certificazione
dovranno essere costituiti in modo da assicurare, oltre alla
verifica dei sistemi di qualità, anche quella degli ulteriori
requisiti di cui al comma 3, lettera b). Gli organismi
di certificazione dovranno garantire l'imparzialità delle
operazioni di certificazione e dovranno essere rappresentativi
sia delle categorie del settore produttivo sia dei soggetti di
cui all'articolo 2; essi dovranno avvalersi dell'apporto di
personale altamente qualificato.
6. Il regolamento di cui al comma 1 prevederà, ove
necessario, le modalità di coordinamento del sistema di
certificazione di cui al presente articolo con analoghi
sistemi di certificazione eventualmente esistenti alla data di
entrata in vigore del regolamento stesso.
7. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà disciplinare le
modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di
lavori pubblici nei seguenti casi:
Pag. 23
a) l'impresa sia in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente,
secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
una delle predette procedure;
b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
o la legislazione dello Stato di residenza;
c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di imposte e tasse secondo la legislazione
italiana;
d) il titolare dell'impresa, il legale
rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
subito condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a
giudizio per un delitto che, per la natura dolosa e per la
particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura
morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con
la pubblica amministrazione od altro contraente, con
particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono
la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa
l'ipotesi di cui all'articolo 416- bis del codice penale,
la fede pubblica ed il patrimonio.
8. Per l'espletamento dei compiti derivanti
dall'attuazione del regolamento di cui al comma 1, gli
organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio
presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di
bilancio.
9. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo
nazionale dei costruttori e per i contratti, delle competenze
già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi
del presente articolo.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che a tale articolo
sono riferiti i seguenti emendamenti, subemendamenti ed
articoli aggiuntivi:
Sopprimere l'articolo 9.
9.10.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
All'articolo 9 sostituire la rubrica con la
seguente: Qualificazione.
0.9.76.52.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, inserire all'inizio il seguente
comma:
01. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge i soggetti
operanti in materia di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della
qualità, della professione e della correttezza. I prodotti, i
processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono
sottoposti a certificazione obbligatoria secondo le normative
vigenti in materia.
0.9.76.53.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, sostituire il comma 1 con il
seguente:
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanare entro un anno dalla data di
Pag. 24
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta
del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito
un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono come
appaltatori, subappaltatori o concessionari lavori pubblici di
importo superiore a 100.000 ECU, con riferimento alle
tipologie ed ai valori delle opere.
0.9.76.54.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, al comma 1, dopo la parola
Industria inserire le parole sentite le competenti
Commissioni parlamentari.
0.9.76.51.
Turroni.
All'emendamento 9.76, al comma 1, sostituire le parole
75 milioni di lire con le seguenti: 300 milioni di
lire.
0.9.76.77.
Governo.
All'emendamento 9.76, alla fine del comma 1, aggiungere
le seguenti parole: I sistemi di qualificazione si
applicano alle imprese di costruzione, ivi comprese le società
commerciali, le cooperative, i loro consorzi, i consorzi tra
imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 10
della presente legge.
0.9.76.41.
Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 2.
0.9.76.14.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
All'emendamento 9.76, sostituire il comma 2 con il
seguente:
2. Il sistema di qualificazione, di cui al comma 2,
tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso
positivo, attesta:
a) l'esistenza di un sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNIEN 29.000 certificato ai
sensi della norma europea della serie UNIEN 45.000 e secondo
le norme vigenti in materia;
b) l'esistenza di ulteriori requisiti
tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali: in
particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere
accertata sulla base dei titoli di studio e della
professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti
dell'impresa, delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi
cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e
della buona esecuzione, della disponibilità, a titolo di
proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e
mezzi d'opera, dell'organico medio annuo dettagliato per
dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla
certificazione relativa alle coperture assicurative e
previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due
anni e di ogni altro elemento utile.
La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata
con i bilanci di documentazione contabile relativi agli ultimi
cinque esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.
0.9.76.55.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
Pag. 25
All'emendamento 9.76, comma 2, lettera a),
sostituire le parole: Di un sistema di qualità dell'impresa
o di elementi di esso con le seguenti: di un sistema di
qualità aziendale.
0.9.76.69.
Il Governo.
All'emendamento 9.76, comma 2, lettera b),
sopprimere le parole: con riguardo al rapporto tra
capitale sociale e diversi importi e categorie di lavori.
0.9.76.70.
Il Governo.
All'emendamento 9.76, comma 2, lettera b), dopo
le parole: del periodo, aggiungere le seguenti:
previsto originariamente nel capitolato di appalto e di
quello risultante dal verbale della fine lavori.
0.9.76.13.
Tripodi, Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, comma 2, lettera b), dopo
le parole: buon esito, aggiungere le seguenti: se ci
sono state, con le stazioni appaltanti, delle controversie che
per la loro soluzione hanno comportato il ricorso alla
Magistratura ordinaria.
0.9.76.12.
Tripodi, Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, comma 2, lettera b), dopo
le parole: effettiva disponibilità, aggiungere le
seguenti: rendiconta nel suo libro cespiti.
0.9.76.11.
Tripodi, Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, comma 2, lettera b), dopo
la parola: corredata, aggiungere la seguente: per
tutti i dipendenti.
0.9.76.10.
Tripodi, Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, comma 2, lettera b), dopo
la parola: previdenziali, aggiungere le seguenti: e
contrattuali.
0.9.76.18.
Tripodi, Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, comma 2, lettera b), dopo
la parola: finanziaria, aggiungere le seguenti: oltre
ad una dichiarazione di almeno 2 istituti di credito a
carattere nazionale.
0.9.76.17.
Tripodi, Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, comma 2, lettera b), dopo
le parole: tre esercizi, aggiungere le seguenti: In
detti bilanci devono essere evidenziati gli importi pagati per
salari e stipendi dei propri dipendenti, che comunque non
devono essere inferiori, nel totale al 20 per cento della
cifra di affari in lavori degli ultimi tre esercizi.
Del 20 per cento, almeno il 7 per cento deve risultare
corrisposto per il personale salariato.
0.9.76.16.
Tripodi, Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 3.
0.9.76.56.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti,
Aimone, Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, comma 3, sostituire la parola:
una, con la parola: la, sopprimere: graduale;
sopprimere le parole da: al fine dell'adeguamento, a:
nuovo sistema.
0.9.76.49.
Turroni.
Pag. 26
All'emendamento 9.76, comma 3, dopo le parole: legge
10 febbraio 1962, n. 57, aggiungere le parole: e
successive modificazioni.
0.9.76.71.
Governo.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 4.
0.9.76.57.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti,
Aimone, Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, comma 4, sostituire le parole:
il sistema di qualificazione, con le seguenti: il
sistema di certificazione della qualificazione delle imprese
che svolgono lavori pubblici.
0.9.76.72.
Governo.
All'emendamento 9.76, al comma 4 sostituire le parole
da: In particolare fino a: lavori pubblici, con le
seguenti: Le funzioni di certificazione saranno espletate
dall'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. La
certificazione dovrà verificare, oltre ai sistemi di qualità,
anche gli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera
b).
0.9.76.20.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, al comma 4 dopo le parole: da
organismi pubblici sopprimere le parole: o privati,
previo accreditamento fino alle parole: ministro lavori
pubblici.
0.9.76.29
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, al comma 4 sopprimere le parole
da: o privati a pubblici.
0.9.76.4.
Turroni.
All'emendamento 9.76, al comma 4 sopprimere le parole:
o privati.
0.9.76.25.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, al comma 4 sostituire le parole:
al comma 3 con le parole: al comma 2.
0.9.76.73.
Governo.
All'emendamento 9.76, al comma 4 sopprimere le parole
da: dovranno essere a: essi.
0.9.76.50.
Turroni.
All'emendamento 9.76, al comma 4 sostituire le parole:
delle categorie del settore produttivo con: delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni
imprenditoriali firmatarie di CCNL.
0.9.76.24
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, sopprimere i commi 5, 6, 7 e
8.
0.9.76.5.
Turroni.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 5.
0.9.76.58.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
Pag. 27
All'emendamento 9.76, al comma 5 sopprimere le parole:
di accreditamento e le parole:
a) avere i requisiti previsti dalle norme UNI CEI.
0.9.76.48.
Turroni.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 6.
* 0.9.76.59.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 6
interamente.
* 0.9.76.47.
Turroni.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 7.
0.9.76.60.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 7.
* 0.9.76.46.
Turroni.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 7.
* 0.9.76.23.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, al comma 7 sopprimere le parole
da: e sono individuati fino a: convenzione.
0.9.76.22.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, al comma 7, dopo la parola:
rappresentative aggiungere le le seguenti: a livello
regionale.
0.9.76.21.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 8.
*0.9.76.61.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Fromenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 8.
*0.9.76.45.
Turroni.
All'emendamento 9.76, al comma 8, sostituire la parola:
dieci con la seguente: cinquanta.
0.9.76.40.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, al comma 8, sostituire la parola:
duecento con la seguente: quattrocento.
0.9.76.39.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, al comma 8, sostituire la parola:
periodica con la seguente: semestrale.
0.9.76.38.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
Pag. 28
All'emendamento 9.76, sopprimere il comma 9.
*0.9.76.62.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Fromenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, al comma 9, sopprimere le parole:
ove necessario,
0.9.76.37.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, al comma 10, dopo la parola:
pubblici inserire le seguenti: oltre a quanto
previsto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57
(istitutiva dell'albo).
0.9.76.7.
Turroni.
All'emendamento 9.76, al comma 10, dopo le parole:
nei seguenti casi aggiungere le seguenti: oltre che
in quelli previsti dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
0.9.76.1.
Elio Vito
All'emendamento 9.76, al comma 10 lettera C, dopo la
parola: italiana: aggiungere il seguente periodo:
"C1) quando il titolare dell'impresa, il legale
rappresentate della società o il diretore tecnico abbiano
subito condanna anche no definitiva, per imputazione di
colpevolezza derivante da un infortunio mortale capitato ad un
lavoratore occupato in uno dei suoi cartieri:"...
0.9.76.28.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, sostituire la lettera a)
del comma 10 con la seguente:
d) i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti
della società abbiano subitocondanna aneh non definitiva per
un delitto che, per la natura dolosa e perla particolare
gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale
indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la
pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare
riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica
amministrazione, l'ordina pubblico, compresa l'ipotesi di cui
all'articolo 416- bis del codice penale, la fede pubblica
ed il patrimonio.
0.9.76.63.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, al comma 10, lettera D dopo le
parole: condanna anche non definitiva aggiungere: o
siano stati rinviati a giudizio.
*0.9.76.2.
Elio Vito.
All'emendamento 9.76, al comma 10, lettera D aggiungere
dopo la parola: definitiva le parole o sia stato
rinviato a giudizio.
*0.9.76.6.
Turroni.
All'emendamento 9.76, comma 10 lettera D alla fine
aggiungere E nei casi di condanna di 1^ grado derivante da
reati relativi a concussione e corruzione.
0.9.76.43.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, comma 10, sopprimere la lettera
f).
0.9.76.64.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
Pag. 29
All'emendamento 9.76, al comma 11 abrogare il
comma.
0.9.76.27.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, al comma 12 sopprimere il
comma.
0.9.76.26.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, sostituire il comma 13 con il
seguente:
13. A far tempo dal 1^ gennaio 1998 i lavori pubblici
di cui alla presente legge possono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 1 e
2 del presente articolo.
0.9.76.65.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, al comma 13: abolire le parole
da: minimi a presente articolo.
0.9.76.78.
Governo.
All'emendamento 9.76, al comma 13 sopprimere
minimi.
0.9.76.36.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9. 76 del relatore, al comma 13,
aggiungere alla fine:
"Con effetto dall'entrata in vigore della presente lege è
vietata l'utilizzazione e la vigenza di albi speciali o di
fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2".
0.9.76.30.
Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
All'emendamento 9.76 del relatore, al comma 13,
aggiungere il seguente:
"A decorrere dal 1^ gennaio 1996 e fino al 31 dicembre
1997 i lavori pubblici di cui alla presente lege possono
essere eseguiti dai soggetti dotati della certificazione della
qualificazione dell'impresa rilasciata ai sensi dei precedenti
commi.
0.9.76.33.
Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
All'emendamento 9.76, al comma 14 sopprimere il comma
14.
0.9.76.35.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, sostituire il comma 14 con il
seguente:
14. A far tempo dall'entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1997 l'esistenza dei
requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 è accertato
in base al certificato di iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei
paesi comunitari, in base al possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla
presente legge della normativa vigente nei rispettivi
paesi.
0.9.76. 66.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formentini,
Aimone Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
Pag. 30
All'emendamento 9.76, il comma 14 dell'emendamento 9.76
del relatore è sostituito dal seguente comma:
"Fino al 31 dicembre 1997, per la partecipazione delle
imprse italiane e di quelle stabilite in altri Stati della CEE
a procedure di affidamento di lavori pubblici, il certificato
di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori può esser
sostituito anche con la dichiarazione, resa con le modalità di
cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15,
attestante di non trovarsi in una delle condizioni previste
dal comma 7, nonché il possesso di requisiti
economico-finanziario e tecnico organizzativi fissati nel
bando di gara in conformità con quanto previsto dal decreto
del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55. La dichiarazione di
cui al presente comma è messa a disposizione di chiunque la
richieda e quella dell'impresa aggiudicataria è trasmessa
all'autorità di vigilanza per la verifica da parte del
servizio ispettivo.
0.9.76.42.
Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
All'emendamento 9.76, il comma 14 dell'articolo 9 nella
versione da ultimo presentata dal relatore, è così
sostituito:
14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della partecipazione delle
imprese italiane e di quelle stabilite negli altri paesi della
Comunità economica europea alle procedure di affidamento e
aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge,
l'iscrizione all'albo e il possesso dei requisiti di cui al
comma 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata
resa dal legale rappresentante dell'impresa, con le modalità
previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi fissati nel bando di gara nonché
l'assenza di casi di esclusione di cui al comma 10. La
dichiarazione giurata dell'impresa aggiudicataria o
affidataria è trasmessa per la verifica al Servizio ispettivo
di cui all'articolo 4.
0.9.76.74.
Governo.
Allemendamento 9.76, comma 15 lettera sopprimere il
comma.
0.9.76.34.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'emendamento 9.76, del relatore, al comma 15,
sostituire le parole: 1^ gennaio 1996 con le parole:
1^ gennaio 1998.
*0.9.76.31.
Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
All'emendamento 9.76, comma 15, sostituire le parole:
1^ gennaio 1996 con le parole: 1^ gennaio 1998.
*0.9.76.67.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formentini,
Aimone Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, al comma 15 dopo le parole: e
successive modificazioni ed integrazioni aggiungere le
seguenti: ad eccezione degli articoli 20 e 21.
*0.9.76.3.
Elio Vito.
Pag. 31
All'emendamento 9.76, al comma 15 dopo la parola:
integrazioni aggiungere le seguenti: ad eccezione
degli articoli 20 e 21.
*0.9.76.9.
Turroni.
All'emendamento 9.76 del relatore sopprimere il comma
16.
0.9.76.32.
Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
All'emendamento 9.76 del relatore, sopprimere il comma
16.
0.9.76.76.
Governo.
All'emendamento 9.76, comma 16, sostituire la cifra:
1995 con la seguente: 1997.
0.9.76.68.
Rizzi, Modigliani, Bargone, Testa, Camoirano Andriollo,
Lorenzetti Pasquale, Zagatti, Cioni, Melilla, Formenti, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'emendamento 9.76, sostituire l'articolo 9 con il
seguente:
Sono ammesse a partecipare alle procedure per
l'affidamento dei lavori pubblici le imprese che risultino
iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e
gli importi di riferimento di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57.
Sono soggette alla sospensione e alla cancellazione
dall'albo nazionale dei costruttori le imprese per le quali si
verifichi uno dei casi previsti dagli articoli 20 e 21 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e nell'ipotesi di cui
all'articolo 416- bis del codice penale.
Sono escluse dalle procedure di appalto le imprese per le
quali si verifica uno dei seguenti casi:
a) l'impresa sia in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente,
secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
una delle predette procedure;
b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiartazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sdociali secondo la legislazione
italiana o la legislazione dello Stato di residenza;
c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;
d) quando il titolare dell'impresa, il legale
rappresentante della società o il direettore tecnico abbiano
subito condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a
giudizio per un delitto che, per la natura dolosa e per la
particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura
morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con
la pubblica amministrazione od altro contraente, con
particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono
la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa
l'ipotesi di cui all'articolo 416- bis del codice penale,
la fede pubblica ed il patrimonio anche nei casi di condanna
di primo grado derivante da concussione e corruzione.
0.9.76.15.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9.
(Qualificazione delle imprese).
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
Pag. 32
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito
un sistema di qualificazione delle imprese che eseguono lavori
pubblici di importo superiore a 75 milioni di lire, sulla base
delle norme regolatrici di cui al presente articolo.
2. Il sistema di qualificazione di cui al comma 1 si
accerta mediante rilascio di apposita certificazione:
a) l'esistenza di un sistema di qualità
dell'impresa, o di elementi di esso, conforme alle norme
europee della serie UNIEN 29.000;
b) l'esistenza di ulteriori requisiti che le
imprese debbono possedere sotto il profilo
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, con riguardo
al rapporto tra capitale sociale e i diversi importi e
categorie di lavori. In particolare, la capacità
tecnico-organizzativa dovrà essere attestata sulla base dei
titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei
dirigenti dell'impresa; dei lavori eseguiti negli ultimi
cinque anni; della buona esecuzione dei lavori più importanti,
con indicazione dell'importo, del periodo, del luogo di
esecuzione dei lavori e della loro esecuzione a regola d'arte
e con buon esito; effettiva disponibilità della attrezzatura,
dei mezzi d'opera e dell'equipaggiamento tecnico;
dell'organico medio annuo dell'impresa con l'indicazione del
numero degli operai, degli impiegati e dei dirigenti,
corredata dalle certificazioni relative alle coperture
assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento
agli ultimi tre anni; dei tecnici o organi tecnici che
facciano parte integrante dell'impresa. La capacità
economico-finanziaria dovrà essere attestata mediante il
fatturato risultante dai bilanci relativi alla cifra di
affari, globale e in lavori, degli ultimi tre esercizi.
3. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere una
applicazione graduale del sistema di qualificazione di cui al
comma 2, lettera a), con riferimento alle differenti
categorie di opere e alle fasce di importi. Al fine
dell'adeguamento al nuovo sistema di qualificazione delle
disposizioni in materia di lavori pubblici vigenti alla data
di entrata in funzione del sistema medesimo, il regolamento di
cui al comma 1 dovrà altresì definire la corrispondenza tra le
categorie e gli importi di cui alla tabella annessa alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e le articolazioni del nuovo
sistema.
4. Il sistema di qualificazione sarà articolato secondo le
norme europee UNI-EN 45.000 per la certificazione del sistema
di qualità aziendale. In particolare, le funzioni di
certificazione dovranno essere espletate da organismi pubblici
o privati, previo accreditamento operato da soggetti
appositamente autorizzati con decreto del ministro
dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il
ministro dei lavori pubblici. L'attività di vigilanza sul
sistema sarà esercitata dal Ministro dei lavori pubblici. Gli
organismi di certificazione dovranno essere costituiti in modo
da assicurare, oltre alla verifica dei sistemi di qualità,
anche quella degli ulteriori requisiti di cui al comma 3,
lettera b). Gli organismi di certificazione dovranno
essere rappresentativi sia delle categorie del settore
produttivo sia dei soggetti di cui all'articolo 2; essi
dovranno avvalersi dell'apporto di personale altamente
qualificato.
5. Gli organismi di accreditamento e gli organismi di
certificazione devono:
a) avere i requisiti previsti dalle norme
UNI-CEI;
b) essere forniti di strutture tecniche e di
personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale
si richiede l'accreditamento;
c) essere dotati di strutture e di procedure che
garantiscano l'imparzialità delle operazioni, l'indipendenza
del personale proposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti
richiedenti certificazioni;
d) garantire imparzialità di tratamento dei
soggetti richiedenti certificazioni, anche prevedendo che
l'accesso ai propri servizi possa essere condizionato solo
dalle disponibilità tecniche e dal pagamento della tariffa
stabilita.
Pag. 33
6. I rapporti tra gli organismi di accreditamento e gli
organismi di certificazione sono regolati da convenzioni
stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dal Ministro del lavori pubblici eventualmente con accordo di
programma, previa verifica della sussistenza dei requisiti di
cui al comma 5.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di
programma con il Ministero dei lavori pubblici e con le altre
amministrazioni dello Stato o enti pubblici interessati nel
quale sono stabiliti le modalità ed i criteri per lo
svolgimento dei controlli sulle attività al rilascio della
certificazione di qualità di cui alla lettera a) del
comma 2, e sono individuati gli enti specializzati cui può
essere affidato, attraverso una specifica convenzione, il
compito di eseguire i controlli. Il procedimento di controllo
è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o
ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente
rappresentative.
8. Il rilascio o l'utilizzazione indebiti delle
certificazioni di cui al presente articolo sono puniti, salvo
che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a lire dieci milioni
e non superiore a duecento milioni. Saranno altresì previsti
criteri di revisione periodica della certificazione concessa
ai sensi del presente articolo.
9. Il regolamento di cui al comma 1 prevederà, ove
necessario, le modalità di coordinamento del sistema di
qualificazione di cui al presente articolo con analoghi
sistemi di certificazione eventualmente esistenti alla data di
entrata in vigore del regolamento stesso.
10. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà disciplinare le
modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di
lavori pubblici nei seguenti casi:
a) l'impresa sia in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente,
secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
una delle predette procedure;
b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
o la legislazione dello Stato di residenza;
c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di imposte e tasse secondo la legislazione
italiana;
d) il titolare dell'impresa, il legale
rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
subito condanna anche non definitiva per un delitto che, per
la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir
meno i requisiti di natura morale indispensabili per
instaurare rapporti contrattuali con la pubblica
amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo
alle categorie di delitti che offendono la pubblica
amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui
all'articolo 416- bis del codice penale, la fede pubblica
ed il patrimonio;
e) siano in corso procediemnti ovvero sia stato
emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1056, n. 1424, e successive modificazioni e
integrazioni;
f) l'impresa sia stata oggetto di una sanzione
amministrativa di cui al comma 8.
11. Per l'espletamento dei compiti derivanti
dall'attuazione del regolamento di cui al comma 1, gli
organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio
presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di
bilancio.
12. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le
modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale
per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, delle
Pag. 34
competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse
ai sensi del presente articolo.
13. A decorrere dal 1^ gennaio 1988 i lavori pubblici di
cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente
da soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui alla
lettera b) del comma 2 del presente articolo quali
risultanti dalla certificazione della qualificazione
dell'impresa rilasciata ai sensi dei precedenti commi.
14. A decorrere dal 1^ gennaio 1986 e fino al 31 dicembre
1987 ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento e aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla
presente legge il possesso dei requisiti minimi di cui alla
lettera b) del comma 2 del presente articolo può essere
sostituita da una dichiarazione giurata resa dal legale
rappresentante dell'impresa, con le modalità previste
dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi fissati nel bando di gara in conformità
con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 19 marzo 1990, n. 55. In caso di aggiudicazione o di
affidamento, la dichiarazione giurata dell'impresa
aggiudicataria o affidataria è trasmessa per la verifica al
Servizio ispettivo di cui all'articolo 4.
15. A decorrere dal 1^ gennaio 1996 è abrogata la legge 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni ed
integrazioni. restano ferme le disposizioni di cui alla legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
16. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 1995 ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento e aggiudicazione dei lavori
pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10
febbraio 1962,n. 57, e della legge 15 novembre 1986, n. 768,
come modificate dal successivo articolo 9- bis e sulla
base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi
del medesimo articolo 9- bis.
9. 76.
Relatore.
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
(Qualificazione delle imprese e disciplina della loro
esclusione dalle procedure di affidamento di lavori
pubblici).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 1995 è abrogata la legge 10
febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui
alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e le successive
modificazioni.
2. A far tempo dall'entrata in vigore della presente
legge, per la partecipazione a procedure di affidamento di
lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU il
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è
sostituito da una dichiarazione, resa con le modalità di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
la idoneità morale ai sensi del comma 8 e la capacità tecnica,
finanziaria ed economica.
3. La capacità tecnica dell'imprenditore è provata
mediante l'attestazione:
a) dei titoli di studio e professionali
dell'imprenditore o dei dirigenti della conduzione dei
lavori;
b) dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni, nonché
della buona esecuzione dei lavori più importanti, con
indicazione dell'importo, del periodo e luogo di esecuzione
dei lavori stessi e dell'esecuzione a regola d'arte e con buon
esito;
c) dell'attrezzatura, dei mezzi d'opera e
dell'equipaggiamento tecnico di cui si dispone;
d) dell'organico medio annuo dell'impresa, con
l'indicazione del numoro degli operai, degli impiegati e dei
dirigenti corredata dalle certificazioni dei dipendenti con
riferimento agli ultimi tre anni;
e) dei tecnici o degli organi tecnici che facciano
parte integrante dell'impresa.
4. La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è
provata mediante:
Pag. 35
a) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,
quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla
legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
b) dichiarazione concernente la cifra di affari,
globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre anni.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 19 marzo
1990, n. 55, sono determinati i parametri e i relativi
coefficienti, differenziati per tipologia e per importo dei
lavori, dei requisiti delle imprese per la partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici e le modalità per
la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti
stessi. Le categorie dei lavori previste dal decreto
ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, sono definite con
accorpamento di quelle riguardanti lavori analoghi.
6. Nel bando di gara sono indicate, in conformità del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.
55 quali delle referenze di cui ai commi 3 e 4, in relazione
alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere
certificate.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari
emesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55, comporta la nullità del contratto di
appalto o della concessione e la sospensione dall'impiego del
responsabile del procedimento che risponde in sede
disciplinare della violazione commessa.
8. E' disposta l'esclusione dalle procedure quando:
a) l'impresa sia in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra siutazione equivalente,
secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
una delle predette procedure;
b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
o la legislazione dello Stato di residenza;
c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione
italiana;
d) quando il titolare dell'impresa, il legale
rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
subito condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a
giudizio per un delitto che, per natura dolosa e per la
particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura
morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con
la pubblica amministrazione od altro contraente, con
particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono
la Pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa
l'ipotesi di cui all'articolo 416- bis del codice penale,
la fede pubblica ed il patrimonio;
e) quando i soggetti di cui alla lettera d)
abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla
concessione;
f) il concorrente può provare di non trovarsi
nelle condizioni previste dalla lettera d) del comma 1
con la presentazione di un certificato del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti e di non trovarsi nelle
condizioni di cui alla lettera a) presentando un
certificato del tribunale fallimentare in cui ha sede
l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE non
residente in Italia la prova sarà fornita con un documento
equivalente in base alla legge dello Stato di appartenenza.
9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano alle
procedure di affidamento di lavori pubblici di importo
inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, a far tempo dal 1^
gennaio 1995.
9. 1. (nuova formulazione)
Il Governo.
Pag. 36
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9.
1. Nell'esercizio della potestà demandatagli ai sensi
dell'articolo 3, il Governo emana entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
regolamentari per l'istituzione di un sistema di
certificazione di idoneità e qualità delle imprese che
eseguono lavori pubblici, secondo i seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione dell'organismo pubblico che svolge
la funzione di certificazione, mediante utilizzazione del
personale in servizio presso l'amministrazione dello Stato,
avvalendosi degli elementi di conoscenza forniti
dall'osservatorio e del sistema informativo dell'osservatorio
medesimo, e degli ordinari stanziamenti di bilancio, e
regolamentazione dell'esercizio dei poteri di accertamento,
verifica e riscontro nell'osservanza del principio della
partecipazione al procedimento amministrativo;
b) definizione dei criteri di revisione periodica
della certificazione concessa;
c) l'articolazione del sistema secondo le norme
europee EN 45000 e la sua graduale applicazione, mediante
norme transitorie e previa definizione della corrispondenza
tra le categorie e gli importi di cui alla tabella allegata
alla legge n. 57 del 10 febbraio 1962;
d) definizione delle modalità e forme di
accertamento della capacità tecnica ed economico-finanziaria
dell'impresa e per la verifica dei sistemi di qualità, con
riguardo al rapporto intercorrente tra l'ammontare del
capitale sociale e la fascia di importi riconosciuti fra le
varie categorie di opere; alla natura ed importo dei lavori
eseguiti negli ultimi cinque anni; all'esistenza di un sistema
di qualità dell'impresa o di elementi di esso, conforme alle
norme europee della serie EN 29000; ai lavori più importanti
eseguiti, al loro importo, qualità ed esito dell'esecuzione;
al titolo di studio e professionale dell'imprenditore o dei
dirigenti dell'impresa, al numero di questi ultimi, alla loro
qualifica tecnica, all'organico medio annuo dell'impresa; alla
effettiva disponibilità delle attrezzature, mezzi d'opera,
equipaggiamento tecnico, al fatturato risultante dai bilanci
relativi, alla cifra di affari globale, ed ai lavori degli
ultimi tre esercizi finanziari;
e) definizione dei casi in cui, mantenendo
invariati i principi fissati dagli articoli 20 e 21 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, la certificazione può essere
cautelativamente sospesa o definitivamente revocata in
pendenza di procedimenti penali o sentenze di condanna
definitiva a carico di legali rappresentanti dell'impresa o di
soggetti che comunque ne esprimono la volontà, per fatti
connessi all'esercizio dell'impresa medesima nonché nei casi
di grave negligenza nella condotta dei lavori;
f) definizione dei poteri di vigilanza spettanti
al Ministro dei lavori pubblici;
g) definizione dei criteri e dei requisiti per il
riconoscimento ai soggetti privati dell'abilitazione alle
funzioni di certificazione di cui alla presente norma.
2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede, altresì, i
casi e le modalità di esclusione dalle procedure di
affidamento dei lavori pubblici, in conformità a quanto
previsto dalla normativa comunitaria in materia.
9.33.
Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Pratesi, Crippa, De
Benetti, Giuliari, Scalia, Pecoraro Scanio, Leccese, Boato,
Pieroni, Paissan, Bettin.
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9.
1. Sono ammesse a partecipare alle procedure per
l'affidamento dei lavori pubblici le imprese che risultino
iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e
Pag. 37
gli importi di riferimento di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57.
2. Sono soggette alla sospensione e alla cancellazione
dall'albo nazionale dei costruttori le imprese per le quali si
verifichi uno dei casi previsti dagli articoli 20 e 21 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e nell'ipotesi di cui
all'articolo 416- bis del codice penale.
3. Sono escluse dalle procedure di appalto le imprese per
le quali si verifica uno dei seguenti casi:
a) l'impresa sia in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente,
secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
una delle predette procedure;
b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
o la legislazione dello Stato di residenza;
c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;
d) quando il titolare dell'impresa, il legale
rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
subito condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a
giudizio per un delitto che, per la natura dolosa e per la
particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura
morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con
la pubblica amministrazione od altro contraente, con
particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono
la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa
l'ipotesi di cui all'articolo 416- bis del codice penale,
la fede pubblica ed il patrimonio anche nei casi di condanna
di primo grado derivante da concussione e corruzione.
9.11.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
(Qualificazione delle imprese e disciplina della loro
esclusione dalle procedure di affidamento di lavori
pubblici).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 1995 è abrogata la legge 10
febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui
alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e le successive
modificazioni.
2. A far tempo dall'entrata in vigore della presente
legge, per la partecipazione a procedure di affidamento di
lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU il
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è
sostituito da una dichiarazione, resa con le modalità di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
la idoneità morale ai sensi del comma 8 e la capacità tecnica,
finanziaria ed economica.
3. La capacità tecnica dell'imprenditore è provata
mediante l'attestazione:
a) dei titoli di studio e professionali
dell'imprenditore o dei dirigenti della conduzione dei
lavori;
b) dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni, nonché
della buona esecuzione dei lavori più importanti, con
indicazione dell'importo, del periodo e luogo di esecuzione
dei lavori stessi e dell'esecuzione a regola d'arte e con buon
esito;
c) dell'attrezzatura, dei mezzi d'opera e
dell'equipaggiamento tecnico di cui si dispone;
d) dell'organico medio annuo dell'impresa, con
l'indicazione del numero degli operai, degli impiegati e dei
dirigenti corredata dalle certificazioni dei dipendenti con
riferimento agli ultimi tre anni;
e) dei tecnici o degli organi tecnici che facciano
parte integrante dell'impresa.
4. La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è
provata mediante:
a) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,
quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla
legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
Pag. 38
b) dichiarazione concernente la cifra di affari,
globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre anni.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 19 marzo
1990, n. 55, sono determinati i parametri e i relativi
coefficienti, differenziati per tipologia e per importo dei
lavori, dei requisiti delle imprese per la partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici e le modalità per
la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti
stessi. Le categorie dei lavori previste dal decreto
ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, sono definite con
accorpamento di quelle riguardanti lavori analoghi.
6. Nel bando di gara sono indicate, in conformità del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.
55 quali delle referenze di cui ai commi 3 e 4, in relazione
alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere
certificate.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari
emesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55, comporta la nullità del contratto di
appalto o della concessione e la sospensione dall'impiego del
responsabile del procedimento che risponde in sede
disciplinare della violazione commessa.
8. E' disposta l'esclusione dalle procedure quando:
a) l'impresa sia in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente,
secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera,
se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso
una delle predette procedure;
b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
o la legislazione dello Stato di residenza;
c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed
i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione
italiana;
d) quando il titolare dell'impresa, il legale
rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
subìto condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a
giudizio per un delitto che, per natura dolosa e per la
particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura
morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con
la pubblica amministrazione od altro contraente, con
particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono
la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa
l'ipotesi di cui all'articolo 416- bis del codice penale,
la fede pubblica ed il patrimonio;
e) quando i soggetti di cui alla lettera d)
abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla
concessione;
f) il concorrente può provare di non trovarsi
nelle condizioni previste dalla lettera d) con la
presentazione di un certificato del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti e di non trovarsi nelle condizioni di cui
alla lettera a) presentando un certificato del tribunale
fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di
altro Stato della CEE non residente in Italia la prova sarà
fornita con un documento equivalente in base alla legge dello
Stato di appartenenza.
9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano alle
procedure di affidamento di lavori pubblici di importo
inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, a far tempo dal 1^
gennaio 1995.
9.1.
Il Governo.
Sostituire la rubrica con la seguente:
Qualificazione degli appaltatori, subappaltatori e
concessionari.
9.26.
Rizzi.
Pag. 39
Al comma 1, sostituire le parole da: con regolamento
sino alle parole: comma 2 con le seguenti: con
decreto legislativo, da emanarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
14.
Conseguentemente all'articolo 9 sostituire la parola:
regolamento con le seguenti: decreto legislativo.
9.27.
Rizzi.
Al comma 1, sostituire le parole da: con regolamento
alla parola: artigianato con le seguenti: con
legge da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
Conseguentemente sopprimere i commi da 4 a 9.
9.36.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le
seguenti: sei mesi.
9.5.
Martinat, Buontempo.
Al comma 1, sostituire le parole: certificazione di
idoneità e qualità con la seguente: qualificazione.
Conseguentemente all'ultimo periodo sostituire la
parola: certificazione con la seguente:
qualificazione.
9.37.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 1, dopo le parole: che eseguono lavori
sostituire la parola: pubblici, con le seguenti:
di importo superiore a 75 milioni di lire di competenza dei
soggetti di cui all'articolo 2.
9.70.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 1, in fine, sostituire le parole: dal 1^
gennaio 1995 con le seguenti: dal 1^ gennaio 1996.
9.35.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 1, sostituire la cifra: 1995 con la
seguente: 1994.
9.6.
Martinat, Buontempo.
Al comma 1 dopo le parole: 1^ gennaio 1995
aggiungere le seguenti: alle imprese di costruzione
costituite da ditte individuali, da società commerciali, da
cooperative e da loro consorzi, da consorzi tra imprese
artigiane e da consorzi stabili di cui all'articolo 10.
9.38.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 1, aggiungere in fine le parole: alle
imprese di costruzione, ivi comprese le società commerciali,
le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese
artigiane e i consorzi stabili di cui all'articolo 10 della
presente legge.
9.62.
Ferrarini.
Pag. 40
All'emendamento 9. 34, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Fino al 1^ gennaio 1996 sono iscrivibili all'Albo
nazionale dei costruttori, a norma dell'articolo 15 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, i concorsi tra cooperative
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, nb. 422, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 18 agosto
1985, n. 443.
0.9.34.1.
Relatore.
Al comma 1 aggiungere i seguenti:
1- bis. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge
10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:
"Esso decide sulle domande di iscrizione o modifica di
iscrizione, oltre l'importo di lire 6.000 milioni".
1- ter. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge
10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 4 della
legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:
"Esso decide sulle domande di iscrizione o modifica di
iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni".
1- quater. L'articolo 12 della legge 10 febbraio
1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Per ottenere l'iscrizione o la modifica di
iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere a domanda
al Comitato centrale o ai Comitati regionali a secondo gli
importi di competenza, corredandola dei documenti e
certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola
alla segreteria dei rispettivi Comitati".
1- quinquies. L'articolo 13, numero 6), della legge
10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
"6) certificato di iscrizione ad un'associazione di
categoria".
1- sexies. All'articolo 14 della legge 10 febbraio
1962, n. 57, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Fino all'importo di lire 300 milioni la idoneità tecnica
può essere comprovata anche con i lavori diretti dal direttore
tecnico per conto di altre imprese esecutrici".
1- septies. Il primo comma dell'articolo 18 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
"I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori
di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia
trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o
dall'ultima modificazione".
1- octies. L'articolo 19 della legge 10 febbraio
1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Le imprese iscritte nell'Albo debbono
comunicare entro trenta giorni alla segreteria del Comitato
centrale o alle segreterie dei Comitati regionali competenti
per importo di iscrizione e per territorio, nelle forme di cui
all'articolo 12, le variazioni inerenti la forma giuridica, la
denominazione sociale, la rappresentanza legale, la direzione
tecnica, la sede. Qualora non si ravvisino cause ostative da
sottoporre all'esame dei competenti Comitati per i
provvedimenti conseguenti la rispondenza della documentazione
attestante le variazioni segnalate ai requisiti previsti dalla
presente legge sarà accertata d'ufficio dalle segreterie dei
Comitati, nelle loro rispettive competenze, secondo modalità
da fissare con apposite direttive esplicative. Non rientrano
nell'accertamento d'ufficio le ipotesi di cui all'articolo
..... del regolamento di attuazione approvato con decreto
ministeriale 9 marzo 1989, n. 172".
1- nonies. Al secondo comma dell'articolo 10 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole: "da essi istruite"
sono sostituite dalle seguenti: "e agli accertamenti d'ufficio
Pag. 41
per le conseguenti annotazioni sul certificato di
iscrizione".
1- decies. Al comma 1, dell'articolo 7 della legge 15
novembre 1986, n. 768, le parole: "per un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "per sei mesi".
1- undecies. Con il regolamento di cui all'articolo 6
della legge 15 novembre 1989, n. 172, il Ministro dei lavori
pubblici, sentito l'albo nazionale dei costruttori,
ridetermina i requisiti di iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori, sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) modifica dell'attuale sistema di categorie in
categorie di opere generali e di opere specializzate;
b) stretto rapporto tra iscrizione ad una
determinata categoria e specifica capacità
tecnico-operativa;
c) individuazione della capacità
tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri
qualitativi:
1) idoneità tecnica;
2) attrezzatura tecnica;
3) manodopera impiegata;
4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.
1- duodecies. Entro sei mesi dall'emanazione del
regolamento di cui al comma 1- undecies, è effettuata la
revisione delle iscrizioni nell'albo nazionale dei costruttori
sulla base dei nuovi criteri e requisiti.
9.34.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Sopprimere il comma 2.
9.25.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dall'entrata in funzione del sistema di
cui al comma 1, i lavori di cui al medesimo comma possono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti in possesso di
requisiti risultanti dalla qualificazione rilasciata ai sensi
del presente articolo con valori non inferiori ai minimi
fissati dal decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo
1990, n. 55. A decorrere dal medesimo termine è abrogata la
legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni
di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
9.39.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 2, sostituire le parole: esclusivamente da
soggetti con le seguenti: esclusivamente da imprese di
costruzione, persone fisiche, società commerciali, cooperative
e loro consorzi, imprese artigiane e loro consorzi, nonché
consorzi stabili regolati dall'articolo 10 della presente
legge.
9.59.
Modigliani.
Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal
medesimo termine con le seguenti: a decorrere dal 1^
gennaio 1995.
9.28.
Rizzi.
Al comma 2, dopo le parole: legge 10 febbraio 1962,
n. 57, aggiungere le seguenti: e il decreto ministeriale
9 marzo 1989, n. 172.
9.55.
Scarfagna.
Pag. 42
Al comma 3, sostituire le parole da: Il sistema di
certificazione fino alle parole: categorie di lavori
con le seguenti: Il sistema di qualificazione delle
imprese:
a) accerta che l'impresa abbia un sistema di
qualità certificato in conformità alle norme UNI EN 29.00;
a- bis) accerta che l'impresa sia in possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
prescritti per eseguire i lavori della presente legge e ne
determina l'entità.
9.44.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 3, sostituire le parole da: Il sistema di
certificazione fino alle parole: categorie di lavori
con le seguenti: Il sistema di qualificazione deve:
a) accertare che l'impresa sia in possesso di un
sistema di qualità certificato in conformità delle norme UNI
EN 29.000 e di quelle delle emanande norme statali;
b) accertare, determinandone l'entità, che
l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi;.
9.60.
Modigliani.
Ai commi 3 e seguenti, sostituire le parole: sistema
di certificazione di idoneità e qualità con le seguenti:
sistema di qualificazione.
9.58.
Modigliani.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:
dell'imprenditore o dei dirigenti con le seguenti:
dell'imprenditore e dei dirigenti.
9.40.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole:
dell'importo aggiungere le seguenti: a base d'asta,
dal ribasso offerto e di quello definitivo.
9.12.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: del
periodo aggiungere le seguenti: previsto originariamente
nel capitolato di appalto e di quello risultante dal verbale
della fine lavori.
9.13.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: buon
esito aggiungere le seguenti: se ci sono state, con le
stazioni appaltanti, delle controversie che per la loro
soluzione hanno comportato il ricorso alla magistratura
ordinaria.
9.14.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3, lettera b), sostituire la parola:
dispone con le seguenti: rendiconta nel suo libro
cespiti.
9.15.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3, lettera b), dopo la parola:
dispone aggiungere le seguenti: a titolo di proprietà
o di locazione anche finanziaria.
9.68.
Galli, Lusetti.
Pag. 43
Al comma 3, lettera b), sostituire la parola:
dispone con le seguenti: ha in proprietà o in
locazione anche finanziaria.
9.57.
Scarfagna.
Al comma 3, lettera b), dopo la parola:
corredata aggiungere le seguenti: per tutti i
dipendenti.
9.16.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3, lettera b), dopo la parola:
previdenziali aggiungere le seguenti: e
contrattuali.
9.17.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3, lettera b), dopo la parola:
finanziaria aggiungere le seguenti: oltre ad una
dichiarazione di almeno due istituti di credito a carattere
nazionale.
9.18.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3, lettera b), ultimo periodo,
sostituire le parole: dai bilanci con le seguenti:
dalla documentazione contabile.
9.63.
Ferrarini.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: tre
esercizi aggiungere le seguenti: In detti bilanci devono
essere evidenziati gli importi pagati per salari e stipendi
dei propri dipendenti, che comunque non devono essere
inferiori nel totale al venti per cento della cifra di affari
in lavori degli ultimi tre esercizi. Della quota del venti per
cento, almeno il sette per cento deve risultare corrisposto
per il personale salariato.
9.19.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3, alla lettera b), aggiungere in fine
le seguenti parole: Dalla certificazione di idoneità dovrà
anche chiaramente risultare se e in quali misure i precedenti
lavori siano stati eseguiti dall'impresa direttamente e con
mezzi propri o mediante affidamento in subappalto.
9.2.
Formenti, Aimone Prina, Oreste Rossi.
Al comma 4, dopo le parole: dovrà prevedere
aggiungere le seguenti: una validità dell'attestato di
qualificazione non superiore a due anni dalla data di
rilascio, una misura dei requisiti di cui al comma 3, lettera
b), di valori crescenti con l'importo dei lavori da
eseguire, una normativa che permetta a nuove imprese
l'ottenimento della qualificazione nonché.
9.61.
Modigliani.
Al comma 4, dopo la parola: importi
aggiungere: e dei requisiti di cui alla lettera b)
del comma 3, in modo che non sia preclusa a nuova impresa
l'ottenimento della qualificazione di cui al comma 3.
L'attestato di qualificazione ha validità non inferiore ai 2
anni, decorrenti dalla data del rilascio.
9.46.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 4, sostituire le parole: con riferimento
alle differenti categorie di opere e alle fasce di importi
Pag. 44
con le seguenti: e dei requisiti di cui al comma 3,
lettera b), in modo che non sia precluso a nuove imprese
l'ottenimento della qualificazione di cui al medesimo comma
3.
9.64.
Ferrarini.
Al comma 4, dopo le parole: Al fine dell'adeguamento
al nuovo sistema di sostituire la parola: certificazione
con la seguente: qualificazione.
9.45.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 4, sopprimere le parole: Il medesimo
regolamento fino alla fine del comma.
*9.41.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale , Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 4 sopprimere il periodo dalle parole: Il
medesimo regolamento fino alla fine.
* 9.29.
Rizzi.
Al comma 4, sostituire le parole da: costituisca
fino alle parole: di qualificazione con le seguenti:
sostituisca l'elemento di qualificazione di cui al comma 3,
lettera a).
9.47.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Androllo, Cioni, Zagatti.
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo e
conseguentemente, dopo il comma 4, aggungere il seguente
comma:
4- bis. Per il primo anno dalla entrata in funzione
del nuovo sistema sarà in facoltà dell'impresa sostituire:
a) la certificazione di idoneità e di capacità
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al comma
3, lettera b), con la dichiarazione giurata resa dal
legale rappresentante dell'impresa, con le modalità previste
dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; la
dichiarazione giurata deve essere trasmessa per la verifica al
Servizio Ispettivo di cui all'articolo 4;
b) la certificazione del possesso di un sistema di
qualità dell'impresa di cui alla lettera a) del comma 3,
con il certificato di iscrizione dell'impresa all'Albo
Nazionale dei Costruttori.
9.65.
Ferrarini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. Per i primi due anni dall'entrata in
funzione del nuovo sistema è in facoltà dell'impresa
sostituire:
a) la qualificazione di cui al presente articolo
con la dichiarazione giurata resa dal legale rappresentante
dell'impresa con le modalità di cui all'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi fissati nel bando
di gara in conformità a quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
senza necessità di dimostrare anche l'iscrizione all'albo
nazionale dei costruttori; la dichiarazione giurata deve
essere trasmessa per la verifica al Servizio Ispettivo di cui
all'articolo 4;
Pag. 45
b) il possesso di un sistema di qualità di
cui al comma 3, lettera a), con il certificato
di iscrizione dell'impresa all'albo nazionale
dei costruttori.
9.54.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 5, sostituire le parole da: Il sistema di
certificazione fino alle parole: Ministro dei lavori
pubblici con le seguenti: La certificazione del sistema
qualità verrà effettuata da organismi pubblici o privati,
conformi alle norme UNI EN 45.000, previo accreditamento
operato da soggetti appositamente individuati. L'attività di
vigilanza verrà effettuata dall'organismo accreditante.
9.48.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 5, sostituire le parole da: In particolare,
le funzioni di certificazione sino alla fine, con le
seguenti: Le funzioni di certificazione saranno espletate
dall'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. La
certificazione dovrà verificare, oltre ai sistemi di qualità,
anche gli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera
b).
9.20.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: o
privati, previo accreditamento operato da soggetti
appositamente individuati.
9.32.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 5, dopo le parole: da soggetti
appositamente individuati aggiungere le seguenti: e
sulla base d'apposito corrispettivo economico versato dalle
imprese secondo le modalità definite dal regolamento.
9.9.
Relatore.
Al comma 5, sostituire le parole: L'attività di
vigilanza sul sistema sarà esercitata dal Ministro dei lavori
pubblici con le parole: L'attività di vigilanza sul
sistema sarà esercitata dall'Autorità.
9.53.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 5, sostituire le parole: delle categorie
del settore produttivo con le seguenti: delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali
di lavoro.
9.42.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 5 dopo le parole: altamente qualificato,
aggiungere le seguenti: Salve le sanzioni previste dalla
legge penale per chi rende o utilizza dichiarazioni o
attestazioni false o mendaci, il regolamento dovrà prevedere
l'immediata nullità delle certificazioni che le contengono o
le presuppongano e l'immediata revoca dell'autorizzazione allo
esercizio della funzione di certificazione di idoneità agli
organismi previsti dal presente comma. Per la trasparenza e lo
svolgimento corretto ed imparziale dell'attività
amministrativa tutti i documenti, atti, elaborati,
certificazioni e quant'altro comunque inerente o connesso alla
deliberazione, affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici,
formalità e adempimenti relativi saranno considerati documenti
Pag. 46
amministrativi ai sensi e per gli effetti del diritto di
accesso previsto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241 che, per questi fini, avranno effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento.
9.3.
Formenti, Oreste Rossi, Aimone Prina.
Al comma 6 aggiungere il seguente:
6- bis. Salve le sanzioni previste dalla legge
penale per chi rende o utilizza dichiarazioni o attestazioni
false o mendaci, il regolamento dovrà prevedere l'immediata
nullità delle certificazioni che le contengano o le
presuppongano e l'immediata revoca dell'autorizzazione
all'esercizio della funzione di certificazione di idoneità
all'organismo che le abbia emanate.
9.56.
Scarfagna.
Al comma 6 aggiungere il seguente:
6- bis. Il mancato rispetto delle disposizioni
regolamentari di cui al comma 1 comporta la nullità del
contratto di appalto o della concessione e la sospensione
dell'impiego del responsabile del procedimento che risponde in
sede disciplinare della violazione comessa.
9.51.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 7, sostituire le parole da: Il
regolamento... fino alle parole: nei seguenti casi:
con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'esclusione dalle procedure di affidamento dei
lavori di cui alla presente legge, nonché la esclusione
temporanea dai sistemi di qualificazione esistenti, avviene
nei seguenti casi:.
9.66.
Ferrarini.
Al comma 7, sostituire le parole da: Il
regolamento... fino alle parole: le modalità di con
le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della presente
legge è sancita la.
9.49.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 7 sostituire le parole: le modalità di
esclusione con le seguenti: i provvedimenti di
sospensione o esclusione.
9.43.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole:
o in qualsiasi altra situazione equivalente.
9.4.
Formenti, Oreste Rossi, Aimone Prina.
Al comma 7, alla lettera c), aggiungere la
seguente:
c- bis) quando il titolare dell'impresa, il legale
rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano
subìto condanna anche non definitiva per imputazione di
colpevolezza derivante da un infortunio mortale capitato ad un
lavoratore occupato in uno dei suoi cantieri;.
9.21.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 7, lettera d) dopo le parole: il
legale rappresentante della società aggiungere le
seguenti: o l'azionista di maggioranza.
9.7.
Martinat, Buontempo.
Pag. 47
Al comma 7, lettera d,) sostituire le parole:
subìto condanna anche non definitiva con le seguenti:
ricevuto un avviso di garanzia riguardante fatti commessi
nell'esercizio delle funzioni societarie.
9.22.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 7, lettera d), sopprimere le parole da:
o siano.... fino alle parole: giudizio.
*9.50.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Al comma 7, lettera d), sopprimere le parole da:
o siano.... fino alle parole: giudizio.
*9.67.
Ferrarini.
Al comma 7, dopo la parola: patrimonio aggiungere
le seguenti: anche nei casi di condanna di primo grado
derivanti da concussione e corruzione.
9.69.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere in
fine le seguenti: Le norme di cui sopra non si applicano
nei confronti delle imprese da cui si sono dimessi i soggetti
inquisiti o abbiano ceduto la proprietà a terzi.
9.8.
Martinat, Buontempo.
Sopprimere il comma 8.
9.23.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Sopprimere il comma 9.
*9.24.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Sopprimere il comma 9.
*9.52.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Con effetto dal 1^ gennaio 1995 è vietata
l'utilizzazione e la vigenza di albi speciali predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 2.
9.30.
Rizzi.
Al comma 9 aggiungere il seguente:
9- bis. Il decreto legislativo regolamenterà il
divieto di ammissione alle gare dei soggetti che, direttamente
o indirettamente svolgono attività di progettazione o servizi
per conto degli enti di cui all'articolo 2.
9.31.
Rizzi.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9- bis.
1. Il regolamento di cui all'articolo 9 dovrà prevedere
che alle imprese che incorrano nei casi previsti dal comma 7
Pag. 48
dell'articolo 9 sia ritirato il certificato di identità per un
periodo non inferiore ai dieci anni.
9.02.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9- bis.
(Consorzi tra cooperative
e tra imprese artigiane).
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per
l'affidamento dei lavori pubblici, disciplinati dalla presente
legge i consorzi tra cooperative costituiti a norma della
legge n. 422 del 25 giugno 1909 e in consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge n. 443 del 18 agosto 1985.
2. Fino al 1^ gennaio 1995 i consorzi di cui al punto 1
sono iscrivibili all'albo nazionale dei costruttori a norma
dell'articolo 15 della legge n. 57 del 1962. Il regolamento di
cui all'articolo 3 della presente legge dovrà indicare le
norme per il rilascio, a decorrere dalla predetta data della
certificazione di qualità ed idoneità di cui all'articolo 9.
Visto il carattere di promozione e sviluppo dell'imprenditoria
cooperativa e artigiana dei consorzi di cui al punto 1 i
requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
agli appalti andranno comunque riferiti ai consorzi stessi e
non alle singole imprese associate. Andranno invece riferiti
alla totalità delle imprese associate i requisiti in termini
di occupazione e attrezzature.
3. L'affidamento dei lavori effettuati dai consorzi di cui
al punto 1 alle proprie associate non costituisce a nessun
titolo rapporto di subappalto. Il consorzio non può affidare i
lavori ad imprese associate che abbiano partecipato
direttamente alla medesima procedura di affidamento lavori.
9.01.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Sopprimere l'articolo aggiuntivo 9. 03. *
0.9.03.15.
Galli, Lusetti, Zanferrari, Paladini, Rinaldi.
Sopprimere l'articolo aggiuntivo 9.03.
*0.9.03.14.
Governo.
Sopprimere l'articolo aggiuntivo 9.03.
*0.9.03.7.
Turroni.
All'articolo aggiuntivo 9.03, comma 1, sostituire
6.000 con 1000.
0.9.03.4.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'articolo aggiuntivo 9.03, comma 1, sostituire
6.000 con 1.500.
0.9.03.3.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'articolo aggiuntivo 9.03, comma 2, sostituire
6.000 con 1.000.
0.9.03.2.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'articolo aggiuntivo 9.03, comma 2, sostituire
6.000 con 1.500.
0.9.03.1.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
Pag. 49
All'articolo aggiuntivo 9.03, sopprimere il comma
5.
0.9.03.8.
Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'articolo aggiuntivo 9.03, comma 5, sostituire
300 con 150.
0.9.03.6.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'articolo aggiuntivo 9.03, sopprimere il comma
6.
0.9.03.5.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
All'articolo aggiuntivo 9.03, sopprimere il comma
7.
0.9.03.9.
Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'articolo aggiuntivo 9.03, sopprimere il comma
8.
0.9.03.10.
Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'articolo aggiuntivo 9.03, dopo la parola:
sentito inserire le seguenti: Il Comitato
centrale.
0.9.03.11.
Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'articolo aggiuntivo 9.03, comma 12,
sostituire fino al 1^ gennaio 1996 con fino al 31
dicembre 1997.
0.9.03.12.
Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'articolo aggiuntivo 9.03, aggiungere il seguente
comma:
12- bis. Con effetto dal 1^ gennaio 1993 è vietata
l'utilizzazione e la vigenza di albi speciali predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 2.
0.9.03.13.
Rizzi, Modigliani, Formenti, Aimone Prina, Oreste
Rossi, Bertotti, Brambilla.
All'articolo 9 è aggiunto il seguente:
Art. 9- bis.
1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:
"Esso decide sulle domande di iscrizione o modifica di
iscrizione, oltre l'importo di lire 6.000 milioni".
2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 4 della
legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:
"Esso decide sulle domande di iscrizione o modifica di
iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni".
3. L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è
sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Per ottenere l'iscrizione o la modifica di
iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere la
domanda al Comitato Centrale o ai Comitati Regionali a secondo
gli importi di competenza, corredandola dei documenti e
Pag. 50
certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola
alla Segreteria dei rispettivi Comitati".
4. L'articolo 13, numero 6), della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, è sostituito dal seguente:
"6) certificato di iscrizione ad un'associazione di
categoria".
5. All'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Fino all'importo di lire 300 milioni la idoneità tecnica
può essere comprovata anche con i lavori diretti dal direttore
tecnico per conto di altre imprese esecutrici".
6. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 febbraio
1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
"I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori
di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia
trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o
dall'ultima modificazione".
7. L'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Le imprese iscritte nell'Albo debbono
comunicare entro trenta giorni alla segreteria del Comitato
centrale o alle segreterie dei Comitati regionali competenti
per importo di iscrizione e per territorio, nelle forme di cui
all'articolo 12, le variazioni inerenti la forma giuridica, la
denominazione sociale, la rappresentanza legale, la direzione
tecnica, la sede. Qualora non si ravvisino cause ostative da
sottoporre all'esame dei competenti Comitati per i
provvedimenti conseguenti la rispondenza della documentazione
attestante le variazioni segnalate ai requisiti previsti dalla
presente legge sarà accertata d'ufficio dalle segreterie dei
Comitati, nelle loro rispettive competenze, secondo modalità
da fissare con apposite direttive esplicative. Non rientrano
nell'accertamento d'ufficio le ipotesi di cui all'articolo 15
del regolamento di attuazione approvato con decreto
ministeriale 9 marzo 1989, n. 172".
8. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, le parole: "da essi istruite" sono
sostituite dalle seguenti: "e agli accertamenti d'ufficio per
le conseguenti annotazioni sul certificato di iscrizione".
9. Con il regolamento di cui all'articvolo 6 della legge
15 novembre 1989, n. 172, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito l'albo nazionale dei costruttori, ridetermina i
requisiti di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori,
sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) modifica dell'attuale sistema di categorie in
categorie di opere generali e di opere specializzate;
b) stretto rapporto tra iscrizione ad una
determinata categorie e specifica capacità
tecnico-operativa;
c) individuazione della capacità tecnico-operativa
sulla base dei seguenti parametri qualitativi:
1) idoneità tecnica;
2) attrezzatura tecnica;
3) manodopera impiegata.
10. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui
al comma 1- undecies, è effettuata la revisione delle
iscrizioni nedll'albo nazionale dei costruttori sulla base dei
nuovi criteri e requisiti.
11. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre
1986, n. 768, le parole: "per un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "per sei mesi".
12. Fino al 1^ gennaio 1996 sono iscrivibili all'albo
nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio
1962, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, le
imprese di csotruzione costituite da ditte individuali, da
società commerciali, da cooperative e da loro consorzi, da
Pag. 51
consorzi tra imprese artigiane e da consorzi stabili di cui
all'articolo 10 della presente legge.
9.03.
Relatore.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte di aver presentato
l'emendamento 9.76 interamente sostitutivo dell'articolo 9 del
testo unificato, nonché l'articolo aggiuntivo 9.03, a cui sono
stati presentati una serie di subemendamenti.
Dopo una richiesta di chiarimento del deputato Girolamo
TRIPODI (gruppo di rifondazione comunista) e un intervento del
Presidente Giuseppe CERUTTI, il ministro dei lavori pubblici,
Francesco MERLONI, ritiene opportuno procedere ad un'analisi
di ordine generale dell'emendamento, 9.76 del relatore
interamente sostitutivo dell'articolo 9 del testo unificato.
Infatti l'emendamento del relatore prevede tre regimi di
qualificazione delle imprese su cui esprime alcune
perplessità. I tre regimi appaiono eccessivi; ad esempio il
primo prevede una riforma dell'albo costruttori su cui
peraltro è intervenuta una riforma nel 1989 che ancora non ha
trovato realizzazione completa. Occorre quindi essere
razionali senza prevedere norme che non possono essere
realizzate concretamente dall'amministrazione. E' poi
necessario un adeguamento della materia alla normativa
comunitaria poiché, tra l'altro, nell'emendamento del relatore
non si fa riferimento alle imprese degli altri paesi della
CEE, sulla base del principio della libera circolazione delle
imprese.
Il deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC) ritiene
essenziale comprendere come i subemendamenti presentati dai
vari gruppi possano conciliarsi con l'emendamento interamente
sostitutivo dell'articolo 9 del relatore.
Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) fa
presente che i subemendamenti di cui è firmatario, alcuni dei
quali sono stati sottoscritti da altri gruppi, hanno una
logica organica. Innanzitutto si propone un comma introduttivo
dell'articolo 9 inerente alla qualificazione dei soggetti
interessati ai lavori pubblici. Si prevede poi al comma 3 un
sistema di qualificazione tramite apposito organismo pubblico.
Un punto fondamentale è costituito dalla proroga fino al 1997
dell'albo nazionale dei costruttori, con l'eliminazione di
fasi intermedie; dal 1997 in poi si prevede un apposito
sistema di qualificazione delle imprese. Inoltre si tutela in
maniera adeguata la concorrenza tra le imprese al livello
comunitario.
Dopo interventi del Presidente Giuseppe CERUTTI e del
deputato Elio VITO (gruppo federalista europeo), il deputato
Giancarlo GALLI (gruppo della DC) intende porre una questione
relativa al coordinamento tra quanto previsto dall'emendamento
del relatore e il testo unificato approvato dalla X
Commissione della Camera in materia di norme sul sistema di
certificazione. Visto però il clima di disattenzione che
caratterizza la Commissione, rinuncia a svolgere il suo
intervento.
Il deputato Antonio CANCIAN (gruppo della DC), dopo aver
ricordato il contenuto del parere espresso dalla X Commissione
sul testo unificato in esame, fa presente che la stessa X
Commissione ha approvato in sede legislativa un testo
concernente il sistema di certificazione, che si discosta da
quanto previsto dall'emendamento presentato dal relatore
interamente sostitutivo dell'articolo 9, che fa riferimento
alla qualificazione delle imprese. A tale proposito ritiene
opportuno che sia previsto un unico ed organico sistema di
certificazione che sia valido per tutti i settori. Auspica
quindi che la Commissione voglia apportare modifiche
all'articolo 9 del testo unificato tenendo conto del parere
espresso dalla X Commissione nonché da quanto previsto dal
testo unificato relativo al sistema di certificazione.
Il deputato Enrico TESTA (gruppo del PDS) invita il
Presidente a consentire interventi strettamente relativi agli
Pag. 52
emendamenti e ai subemendamenti presentati, onde evitare
discussioni di carattere generale.
Dopo interventi del deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo
repubblicano) e del Presidente Giuseppe CERUTTI, il deputato
Giancarlo GALLI (gruppo della DC) rileva che la materia in
esame determina problemi interpretativi in ordine all'ambito
soggettivo di riferimento del sistema di qualificazione delle
imprese. La terminologia è infatti ambigua anche rispetto al
testo unificato appprovato dalla X Commissione della
Camera.
Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 9, la
Commissione passa all'esame degli emendamenti, dei
subemendamenti e degli articoli aggiuntivi.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, esprime parere
favorevole sui subemendamenti Rizzi 0.9.76.52, Rizzi
0.9.76.53, Rizzi 0.9.76.54, Turroni 0.9.76.51; invita al
ritiro del subemendamento 0.9.76.77; è favorevole nella
sostanza al subemendamento Galli 0.9.76.41, ma ritiene che
debba essere riferito al suo articolo aggiuntivo 9.03. Esprime
quindi parere contrario sul subemendamento Tripodi 0.9.76.14;
è favorevole al subemendamento Rizzi 0.9.76.55, invitando però
i presentatori a riformularlo nel senso di prevedere dopo le
parole "organismo pubblico", le seguenti "o di diritto
pubblico. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento
del Governo 0.9.76.69.
Il ministro dei lavori pubblici, Francesco MERLONI,
ritiene opportuno che si debba procedere ad una valutazione di
ordine generale dei subemendamenti sottoscritti dal deputato
Rizzi e dai rappresentanti di altri gruppi ed auspica che la
Commissione tenga conto del subemendamento del Governo
0.9.76.69.
Dopo che il Presidente Giuseppe CERUTTI, ha fatto presente
che il Governo può in ogni caso invitare i presentatori dei
subemendamenti a procedere ad una riformulazione degli stessi
in modo da tener conto delle esigenze che il Governo intende
prospettare, il deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di
rifondazione comunista) rileva che i suoi subemendamenti sono
riferiti all'emendamento del relatore interamente sostitutivo
dell'articolo 9; invece il testo in discussione sembra essere
costituito dal complesso dei subemendamenti di cui è primo
firmatario il deputato Rizzi e che sono stati sottoscritti da
altri gruppi. Pertanto il testo del relatore appare superato
ed invece i suoi subemendamenti, riferiti all'emendamento 9.76
del relatore, non hanno la possibilità di apportare
modificazioni ai subemendamenti di cui è primo firmatario il
deputato Rizzi e che sono stati sottoscritti da altri gruppi.
In questo modo le minoranze non possono esercitare un potere
emendamentivo. Non concorda quindi sulle modalità con cui la
Commissione sta procedendo all'esame degli emendmenti e dei
subemendamenti riferiti all'articolo 9.
Il deputato Francesco FORMENTI (gruppo della lega nord) fa
presente che il suo gruppo, di intesa con altri gruppi, ha
presentato una serie di subemendamenti che hanno lo stesso
valore di quelli presentati dal deputato Tripodi, posto che
tutti i subemendamenti devono essere ugualmente votati dalla
Commissione.
Dopo un intervento del deputato Girolamo TRIPODI (gruppo
di rifondazione comunista), che manifesta il suo disappunto,
il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, fa presente che in
qualità di relatore ha esaminato con attenzione tutti i
subemendamenti presentati e che è chiamato ad esprimere un
parere su tali subemendamenti. Rileva poi che la Commissione
in ogni caso è sovrana nell'espressione del suo voto. Chiede
quindi ai firmatari del subemendamento 0.9.76.55 se intendono
riformulare il suddetto subemendamento tenendo conto del
subemendamento 0.9.76.69, come auspicato dal ministro
Merloni.
Dopo che il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano)
ha fatto presente che i firmatari del subemendamento 0.9.76.55
Pag. 53
non condividono il contenuto del subemendamento del Governo
0.9.76.69, il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, conferma
il suo orientamento contrario sul subemendamento del Governo
0.9.76.69. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento
del Governo 0.9.76.70; parere contrario sui subemendamenti
Tripodi 0.9.76.13, 0.9.76.12, 0.9.76.11, 0.9.76.10, 0.9.76.18,
0.9.76.17, 0.9.76.16; favorevole sui subemendamenti Rizzi
0.9.76.56, Turroni 0.9.76.49, del Governo 0.9.76.71, Rizzi
0.9.76.57; contrario sui subemendamenti del Governo 0.9. .72,
Tripodi 0.9.76.20 e 0.9.76.29, Turroni 0.9.76.4, Tripodi
0.9.76.25, del Governo 0.9.76.73, Turroni 0.9.76.50, Tripodi
0.9.76.24. Esprime quindi parere favorevole sui subemendamenti
Turroni 0.9.76.5, Rizzi 0.9.76.58, Turroni 0.9.76.48, sugli
identici subemendamenti Rizzi 0.9.76.59 e Turroni 0.9.76.47,
sugli identici subemendamenti Rizzi 0.9.76.60, Turroni
0.9.76.46 e Tripodi 0.9.76.23; esprime quindi parere contrario
sui subemendamenti Tripodi 0.9.76.22 e 0.9.76.21; favorevole
sugli identici subemendamenti Rizzi 0.9.76.61 e Turroni
0.9.76.45; contrario sui subemendamenti Tripodi 0.9.76.40,
0.9.76.39 e 0.9.76.38; favorevole sul subemendamento Rizzi
0.9.76.62; contrario sui subemendamenti Tripodi 0.9.76.37,
Turroni 0.9.76.7, Vito 0.9.76.1, Tripodi 0.9.76.28; favorevole
sul subemendamento Rizzi 0.9.76.63; contrario sugli identici
subemendamenti Vito 0.9.76.2 e Turroni 0.9.76.6; è
sostanzialmente favorevole al subemendamento Tripodi 0.9.76.43
pur giudicandolo restrittivo rispetto al testo da lui
predisposto. Esprime quindi parere favorevole sul
subemendamento Rizzi 0.9.76.64; contrario sui subemendamenti
Tripodi 0.9.76.27 e 0.9.76.26; favorevole ai subemendamenti
Rizzi 0.9.76.65, del Governo 0.9.76.78, Tripodi 0.9.76.36,
Galli 0.9.76.30; contrario sui subemendamenti Galli 0.9.76.33,
Tripodi 0.9.76.35; favorevole sul subemendamento Rizzi
0.9.76.66; contrario sui subemendamenti Galli 0.9.76.42, del
Governo 0.9.76.74, Tripodi 0.9.76.34; favorevole sugli
identici subemendamenti Galli 0.9.76.31 e Rizzi 0.9.76.67,
sugli identici emendamenti Vito 0.9.76.3 e Turroni 0.9.76.9;
contrario sui subemendamenti Galli 0.9.76.32, del Governo
0.9.76.76; favorevole sul subemendamento Rizzi 0.9.76.68.
Il Ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI esprime
parere contrario sui subemendamenti Rizzi 0.9.76.52, Tripodi
0.9.76.14, Tripodi 0.9.76.13, Tripodi 0.9.76.12, Tripodi
0.9.76.11, Tripodi 0.9.76.10, Tripodi 0.9.76.18, Tripodi
0.9.76.17, Tripodi 0.9.76.16, Tripodi 0.9.76.20, Tripodi
0.9.76.29, Turroni 0.9.76.4, Tripodi 0.9.76.25, Turroni
0.9.76.50, Tripodi 0.9.76.24, Tripodi 0.9.76.22, Tripodi
0.9.76.21, Tripodi 0.9.76.40, Tripodi 0.9.76.39, Tripodi
0.9.76.38, Tripodi 0.9.76.37, Turroni 0.9.76.7, Vito 0.9.76.1,
Tripodi 0.9.76.28, Turroni 0.9.76.6, Tripodi 0.9.76.43,
Tripodi 0.9.76.27, Rizzi 0.9.76.65, Tripodi 0.9.76.35, Rizzi
0.9.76.66, Galli 0.9.76.31, Rizzi 0.9.76.67,Rizzi 0.9.76.68.
Esprime parere favorevole sui subemendamenti Rizzi 0.9.76.53,
Rizzi 0.9.76.54, Turroni 0.9.76.51, Galli 0.9.76.41, Rizzi
0.9.76.55, Rizzi 0.9.76.56, Turroni 0.9.76.49, Rizzi
0.9.76.57, Turroni 0.9.76.5, Rizzi 0.9.76.58, Turroni
0.9.76.48, Rizzi 0.9.76.59, Turroni 0.9.76.47, Rizzi
0.9.76.60, Turroni 0.9.76.46, Tripodi 0.9.76.23, Rizzi
0.9.76.61, Turroni 0.9.76.45, Rizzi 0.9.76.62, Rizzi
0.9.76.64, Tripodi 0.9.76.26, Tripodi 0.9.76.36, Galli
0.9.76.30, Galli 0.9.76.33, Galli 0.9.76.42, Tripodi
0.9.76.34, Galli 0.9.76.32. Si rimette alla Commissione sui
subemendamenti Rizzi 0.9.76.63, Vito 0.9.76.2, Vito 0.9.76.3 e
Turroni 0.9.76.9.
La Commissione approva i subemendamenti Rizzi 0.9.76.52 e
Rizzi 0.9.76.53.
Dopo interventi del deputato Mario BIASCI (gruppo della
DC) che fa presente l'opportunità di modificare la previsione
contenuta nel subemendamento Rizzi 0.9.76.54 nel senso di
aumentare l'importo dei lavori pubblici ivi previsto da 100
mila a 150 mila ECU, e del deputato Augusto RIZZI (gruppo
repubblicano) che riformula, secondo quanto osservato dal
Pag. 54
deputato Biasci, il subemendamento Rizzi 0.9.76.54, la
Commissione approva, con il parere favorevole del relatore e
del Governo, il subemendamento Rizzi 0.9.76.54, risultando
pertanto assorbito il subemendamento Turroni 0.9.76.51 e
precluso il subemendamento 0.9.76.77 presentato dal
Governo.
Dopo interventi del Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore,
e del deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC), la
Commissione approva il subemendamento Galli 0.9.76.41.
Dopo illustrazione del subemendamento Tripodi 0.9.76.14 da
parte del presentatore, la Commissione lo respinge.
Il deputato Mario BIASCI (gruppo della DC) fa presente,con
riferimento al subemendamento Rizzi 0.9.76.55, che dovrebbe
essere aumentato a tre anni il riferimento agli ultimi due
anni previsto ai fini della certificazione relativa alle
coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti. Inoltre
la capacità economico-finanziaria dovrebbe essere attestata
con i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e non agli
ultimi cinque come invece previsto dal subemendamento.
Il deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC) condivide
l'osservazione del deputato Biasci in ordine all'opportunità
di riferire la capacità economico-finanziaria ai bilanci degli
ultimi tre esercizi anziché degli ultimi cinque e, pertanto,
riformula in tal senso il subemendamento 0.9.76.55.
Il Ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI fa
presente l'opportunità di eliminare la previsione di un
organismo pubblico nonché quella di aggiungere la previsione
di un sistema di qualità aziendale.
Dopo intervento del deputato Sauro TURRONI (gruppo dei
verdi) che dichiara l'orientamento favorevole del suo gruppo,
del deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC) che dichiara
voto contrario, del deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di
rifondazione comunista) che dichiara l'astensione del suo
gruppo, la Commissione approva il subemendamento Rizzi
0.9.76.55 come riformulato, risultando pertanto preclusi i
subemendamenti 0.9.76.69, presentato dal Governo, Tripodi
0.9.76.13, Tripodi 0.9.76.12, Tripodi 0.9.76.11, Tripodi
0.9.76.10, Tripodi 0.9.76.18, Tripodi 0.9.76.17, Tripodi
0.9.76.16, nonché assorbito il subemendamento del Governo
0.9.76
Il Presidente Giuseppe CERUTTI sospende la seduta per
imminenti votazioni in Assemblea.
(La seduta, sospesa alle 18,30, riprende alle
19,10).
Dopo intervento del deputato Girolamo TRIPODI (gruppo
di rifondazione comunista), la Commissione approva il
subemendamento Rizzi 0.9.76.56, risultando pertanto assorbito
il subemendamento Turroni 0.8.76.49 e precluso il
subemendamento 0.9.76.71 del Governo.
La Commissione approva quindi il subemendamento Rizzi
0.9.76.57 risultando pertanto preclusi i subemendamenti
0.9.76.72 del Governo, Tripodi 0.9.76.20, Tripodi 0.9.76.29,
0.9.76.73 del Governo e Tripodi 0.9.76.24, nonché assorbiti i
subemendamenti Turroni 0.9.76.4, Tripodi 0.9.76.25, Turroni
0.9.76.50.
La Commissione approva quindi il subemendamento Turroni
0.9.76.5, risultando pertànto assorbiti i subemendamenti Rizzi
0.9.76.58, Rizzi 0.9.76.59, Turroni 0.9.76.47, Rizzi
0.9.76.60, Turroni 0.9.76.46, Tripodi 0.9.76.23, Rizzi
0.9.76.61, Turroni 0.9.76.45, nonché preclusi i subemendamenti
Turroni 0.9.76.48, Tripodi 0.9.76.22, Tripodi 0.9.76.21,
Tripodi 0.9.76.40, Tripodi 0.9.76.39 e Tripodi 0.9.76.38.
La Commissione approva quindi il subemendamento Rizzi
0.9.76.62, risultando quindi precluso il subemendamento
Tripodi 0.9.76.37.
Pag. 55
La Commissione respinge i subemendamenti Turroni 0.9.76.7
e Vito 0.9.76.1.
Dopo interventi dei deputati Girolamo TRIPODI (gruppo di
rifondazione comunista) e Antonio BARGONE (gruppo del PDS) la
Commissione respinge il subemendamento Tripodi 0.9.76.28.
Dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato
Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione comunista) la
Commissione approva il subemendamento Rizzi 0.9.76.63.
Dopo interventi dei deputati Elio VITO (gruppo federalista
europeo), Augusto RIZZI (gruppo repubblicano), Sauro TURRONI
(gruppo dei verdi) e Mario BIASCI (gruppo della DC), il
Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che il subemendamento
Turroni 0.9.76.6 potrebbe non risultare precluso qualora fosse
trasformato in subemendamento aggiuntivo come il
subemendamento Vito 0.9.76.2.
Il deputato Sauro TURRONI (gruppo dei verdi) accogliendo
l'invito rivolto dal Presidente Giuseppe CERUTTI, trasforma il
subemendamento 0.9.76.6 il subemendamento aggiuntivo.
Dopo intervento del deputato Antonio BARGONE (gruppo del
PDS) la Commissione respinge gli identici subemendamento Vito
0.9.76.2 e Turroni 0.9.76.6, risultando precluso il
subemendamento Tripodi 0.9.76.43.
La Commissione respinge quindi i subemendamenti Rizzi
0.9.76.64, Tripodi 0.9.76.27 e Tripodi 0.9.76.26. Approva
invece il subemendamento Rizzi 0.9.76.65, risultando così
preclusi subemendamenti 0.9.76.78 del Governo e Tripodi
0.9.76.36. Approva quindi il subemendamento Galli
0.9.76.30.
Dopo interventi del Ministro dei lavori pubblici Francesco
MERLONI, del deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC), del
Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, nonché dei deputati
Mario BIASCI (gruppo della DC), Antonio BARGONE (gruppo del
PDS) e Augusto RIZZI (gruppo repubblicano), la Commissione
respinge il subemendamento Galli 0.9.76.33. Respinge quindi
anche il subemendamento Tripodi 0.9.76.35.
Dopo interventi del inistro dei lavori pubblici Francesco
MERLONI e del deputato Sauro TURRONI (gruppo dei verdi), il
Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che il rappresentante del
Governo ha riformulato il subemendamento 0.9.76.74 rendendolo
aggiuntivo rispetto al comma 14.
La Commissione approva quindi, dopo interventi dei
deputati Elio VITO (gruppo federalista europeo), Antonio
BARGONE (gruppo del PDS) e Girolamo TRIPODI (gruppo di
rifondazione comunista), il subemendamento Rizzi 0.9.76.66,
restando così precluso il subemendamento Galli 0.9.76.42.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, dà lettura della nuova
formulazione del subemendamento 0.9.76.74 del Governo:
All'emendamento 9. 76, dopo il comma 14, aggiungere il
seguente:
14- bis. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della
partecipazione delle imprese italiane e di quelle stabilite
negli altri paesi della Comunità economica europea alle
procedure di affidamento e aggiudicazione dei lavori pubblici
di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, di cui alla
presente legge, l'iscrizione all'albo e il possesso dei
requisiti di cui al comma 2 possono essere sostituiti da una
dichiarazione giurata resa dal legale rappresentante
dell'impresa, con le modalità previste dall'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi fissati
nel bando di gara nonché l'assenza di casi di esclusione di
cui al comma 10. La dichiarazione giurata dell'impresa
Pag. 56
aggiudicataria o affidataria è trasmessa per la verifica al
Servizio ispettivo di cui all'articolo 4.
0.9.76.74 (nuova formulazione).
Il Governo.
Dopo che il ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI
ha illustrato la nuova formulazione del subemendamento
0.9.76.74 e dopo interventi dei deputati Antonio BARGONE
(gruppo del PDS), Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) e
Giuseppe BOTTA (gruppo della DC), la Commissione respinge il
subemendamento 0.9.76.74 del Governo, su cui avevano
dichiarato voto contrario i deputati Girolamo TRIPODI (gruppo
di rifondazione comunista), Sauro TURRONI (gruppo dei verdi),
Francesco FORMENTI (gruppo della lega nord) ed Elio VITO
(gruppo federalista europeo); aveva invece dichiarato voto
favorevole il deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC).
La Commissione respinge quindi il subemendamento Tripodi
0.9.76.34, mentre approva gli identici subemendamenti Galli
0.9.76.31 e Rizzi 0.9.76.67.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, avverte che, a seguito
delle precedenti votazioni, gli identici subemendamenti Vito
0.9.76.3 e Turroni 0.9.76.9 sono preclusi.
Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge gli
identici subemendamenti Galli 0.9.76.32 e del Governo
0.9.76.76.
Dopo breve intervento del deputato Giuseppe BOTTA (gruppo
della DC), favorevole il relatore e contrario il Governo, la
Commissione approva il subemendamento Rizzi 0.9.76.68.
Dopo interventi dei deputatl Ello VITO (gruppo federalista
europeo), Girolamo TRIPODI (rifondazione comunista) e
Giancarlo GALLI (gruppo dalla DC) che esprimono parere
contrario ad il Governo rimettendosi alla Commissione, la
Commissione approva l'emendamento del relatore 9.76 come
modificato nel corso dell'esame.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI dichiara inammissibili i
subemendamenti Galli 0.9.03.15, del Governo 0.9.0314 e Turroni
0.9.03.7 perché riferiti ad un articolo aggiuntivo non facente
parte del testo in esame.
I deputati Giancarlo GALLI (gruppo della DC) e Sauro
TURRONI (gruppo dei verdi) dichiarano comunque di ritirare i
loro subemendamenti Galli 0.9.03.15 e Turroni 0.9.03.7.
Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge i
subemendamenti Tripodi 0.9.03.4, 0.9.03.3, 0.9.03.2, e
0.9.03.1.
Dopo chiarimenti del deputato Augusto RIZZI (gruppo
repubblicano), contrario il relatore e favorevole il Governo,
la Commissione approva il subemendamento Rizzi 0.9.03.8,
risultando così precluso il subemendamento Tripodi
0.9.03.6.
Contrari relatore e Governo, la Commissione respinge il
subemendamento Tripodi 0.9.03.5.
Dopo chiarimenti del deputato Augusto RIZZI (gruppo
repubblicano), contrario il relatore e favorevole il Governo,
la Commissinoe approva il subemendamento Rizzi 0.9.03.9.
Contrario, il relatore e favorevole il Governo, la
Commissione approva il subemendamento Rizzi 0.9.03.10.
Dopo chiarimenti del deputato Augusto RIZZI (gruppo
repubblicano), favorevoli relatore e Governo, la Commissione
approva il subemendamento 0.9.03.11.
Favorevole il relatore e contrario il Governo, la
Commissione approva il subemendamento Rizzi 0.9.03.12.
Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) ritira il
subemendamento Rizzi 0.9.03.13.
La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo del
relatore 9.03 come modificato nel corso dell'esame.
Pag. 57
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, chiede il ritiro
dell'articolo aggiuntivo Bargone 9.01.
Il deputato Antonio BARGONE (gruppo del PDS) accoglie
l'invito del relatore preannunciando che la problematica dei
requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
agli appalti riferiti ai concorsi e non alle singole imprese
associate verrà da lui riproposto all'articolo 10 (Consorzi
stabili di imprese).
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, invita al ritiro
dell'articolo aggiuntivo Tripodi 9.02.
Il deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione
comunista) non accoglie l'invito del relatore.
La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo
Tripodi 9.02.
La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 10,
che risulta del seguente tenore:
Art. 10.
(Consorzi stabili di imprese).
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per
l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente
legge i consorzi stabili di imprese di costruzione costituiti
anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615- ter del codice civile.
2. Si intendono per consorzi stabili di imprese di
costruzione i raggruppamenti formati da non meno di tre
imprese, in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e certificati ai sensi dell'articolo 9, che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare congiuntamente, nel settore dei lavori
pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
3. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione dei
consorzi stabili di imprese, fino al 1^ gennaio 1995, all'Albo
nazionale dei costruttori, nonché per il rilascio, a decorrere
dalla predetta data, della certificazione di idoneità e
qualità di cui all'articolo 9, con riguardo ai consorzi
stabili di imprese e alle singole imprese partecipanti ai
consorzi medesimi. Il regolamento stabilisce altresì le
condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire
i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate ed
i criteri di attribuzione alle imprese consorziate dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello
stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di
costituzione.
4. Ai consorzi stabili di imprese si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 31
della presente legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle
imprese in esso consorziate. In caso di violazione del divieto
si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietato alle
imprese stabilmente consorziate di formare tra loro o con
terze imprese consorzi e associazioni temporanee ai sensi
dell'articolo 11 nonché più di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società
consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della
parte I della tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali in misure fissa. Non è dovuta
la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle
società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle
imposte sui redditi.
Pag. 58
8. I benefìci di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al
31 dicembre 1997.
9. Ai consorzi di cui al comma 1 e alle imprese
consorziate, limitatamente ai lavori dalle stesse realizzati
nell'ambito dell'attività consortile, è concesso un credito di
imposta pari al dieci per cento del reddito prodotto.
10. Il credito di imposta di cui al comma 9 deve essere
utilizzato, a pena di decadenza, nell'ambito della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel
corso del quale il reddito è prodotto. Esso può essere fatto
valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta comunale sugli immobili fino alla
concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel
corso del quale il credito compete; l'eventuale eccedenza è
computata in diminuzione dell'imposta dovuta per i periodi di
imposta successivi, ma non oltre il quarto.
11. Il credito di imposta di cui al comma 9 ha effetto a
decorrere dall'esercizio successivo a quello di costituzione
del consorzio e si applica per un quinquennio.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, avverte che a tale
articolo sono riferiti i seguenti emendamenti ed articoli
aggiuntivi:
Sopprimere l'articolo 10.
10. 1.
Il Governo.
Al comma 1, dopo le parole: disciplinati della
seguente legge, aggiungere le seguenti: qualora i
medesimi non siano divisibili in più lotti affidabili ad
imprese distinte.
10. 17.
Relatore.
Al comma 1, dopo la parola: imprese sopprimere le
seguenti: di costruzione.
Conseguentemente, in fine, aggiungere, le parole:
nonché i consorzi stabili tra imprese artigiane.
10. 12.
Rizzi.
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole:
nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili
tra imprese artigiane.
10. 24.
Relatore.
Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: nonché i
consorzi tra imprese artigiane.
10. 16.
Biasci.
Al comma 2, sostituire le parole: di imprese di
costruzione con le seguenti: di cui al comma 1.
10. 25.
Relatore.
Al comma 2, dopo la parola: imprese sopprimere le
seguenti: di costruzione.
10. 13.
Rizzi.
Al comma 2 sostituire le parole: di qualificazione,
accertati e certificati ai sensi dell'articolo 9 con le
seguenti: previsti dall'articolo 9.
10. 19.
Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo,
Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.
Al comma 2, dopo la parola: operare sostituire la
parola: congiuntamente con le seguenti:
esclusivamente in modo congiunto.
10. 23.
Rizzi.
Pag. 59
Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con
le seguenti: dieci anni.
10. 11.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 2, dopo la parola: inferiore sostituire
la parola: cinque con la seguente: otto.
10. 7.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 2 aggiungere i seguenti periodi: Sono
ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei
lavori pubblici, disciplinati dalla presente legge i consorzi
fra cooperative costituiti a norma della legge n. 422 del 25
giugno 1909 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge n. 443 del 18 agosto 1985 sulla base di requisiti di
idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti
che andranno comunque riferiti ai consorzi stessi e non alle
singole imprese associate. Andranno invece riferiti alla
totalità delle imprese associate i requisiti in termini di
occupazione e attrezzature.
10. 27.
Zagatti, Bargone, Camoirano Andriollo, Enrico
Testa.
Sopprimere il comma 3.
10. 10.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3, sostituire le parole: Il regolamento
sino a: dalla predetta data con le seguenti: Il
decreto legislativo, di cui all'articolo 9, detta le norme per
il rilascio, a decorrere dal 1^ gennaio 1995.
10. 14.
Rizzi.
All'articolo 10, commi 3 e 4, sostituire le parole:
consorzi stabili di imprese con le parole: consrzi
stabili di cui al comma 1.
10. 26.
Il relatore.
Al comma 3, sopprimere le parole: fino al 1^ gennaio
1995 e le parole: nonché per il rilascio a decorrere
dalla predetta data, della certificazione di qualità e di
idoneità di cui all'articolo 9 con riguardo ai consorzi
stabili di impresa e alle singole imprese partecipanti ai
consorzi medesimi.
10. 20.
Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo,
Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.
Al comma 3 dopo le parole: consorzi medesimi
aggiungere le seguenti: la cui capacità finanziaria va
comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo
consortile.
10. 18.
Turroni.
Al comma 3, dopo le parole: consorzi medesimi
sopprimere tutto il periodo fino alla parola:
costituzione.
10. 8.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3 dopo la parola: consorziate aggiungere
le seguenti parole: salvo i princìpi della responsabilità
Pag. 60
solidale delle imprese consorziate nei confronti della
stazione appaltante.
10. 15.
Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Pratesi, Crippa, De
Benetti, Giuliari, Scalia, Pecoraro Scanio, Leccese, Boato,
Pieroni, Paissan, Betti.
Al comma 5 sopprimere le parole: o con terze
imprese.
*10. 2.
Formenti, Aimone Prima, Oreste Rossi.
Al comma 5 sopprimere le parole: o con terze
imprese.
*10. 21.
Scarfagna.
Al comma 5, aggiungere il seguente:
5- bis. In caso di cessione di fasi di lavoro in
subappalto, è fatto divieto cederlo ad imprese le quali,
quelle di cui al comma 1 dell'articolo 10 della presente
legge, abbiano forme di controllo o di collegamento secondo
quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
10. 9.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Sopprimere i commi 9, 10 e 11.
10. 6.
Relatore.
Sopprimere il comma 9.
10. 3.
Martinat, Buontempo.
Sopprimere il comma 10.
10. 4.
Martinat, Buontempo.
Sopprimere il comma 11.
10. 5.
Martinat, Buontempo.
All'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10- bis. (Consorzi tra imprese cooperative ed
imprese artigiane). - 1. Fino al 1^ gennaio 1995 continuano
ad essere ammessi all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori
pubblici in base alle vigenti disposizioni i consorzi tra
cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909
nonché i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 18
agosto 1985, n. 443, iscrivibili all'Albo nazionale dei
costruttori ai sensi dell'articolo 15 della legge10 febbraio
1962, n. 57. Ai consorzi così costituiti si applica, in quanto
compatibile, la normativa di cui al precedente articolo 10.
2. Ai fini della certificazione di idoneità e qualità per
l'esecuzione dei lavori prevista dall'articolo 9 della
presente legge, il regolamento di cui alla norma citata
stabilirà i requisiti in relazione alla natura e finalità
proprie dei predetti consorzi, dirette alla promozione e
sviluppo dell'imprenditoria cooperativa ed artigiana, avendo a
riferimento la struttura consortile per l'idoneità tecnica e
finanziaria, e l'intero complesso delle imprese associate per
quanto concerne le attrezzature e le maestranze.
3. L'affidamento dei lavori effettuati dai consorzi
cooperativi ed artigiani alle proprie imprese associate non
costituisce rapporto di subappalto.
10. 01.
De Paoli.
Avverte inoltre che gli emendamento ove approvati -
saranno inviati alla Commissione per i prescritti pareri.
Nessuno chiedendo di parlare sull'Articolo 10, si passa
all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi.
Pag. 61
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, invita al ritiro
dell'emendamento, del Governo 10.1 altrimenti il parere sarà
contrario; propone di richiedere il riesame alla Commissione
giustizia dell'emendamento del relatore 10.17 in quanto la
suddivisione in lotti non è prevista nel testo in esame.
Invita il deputato Rizzi a riformulare l'emendamento 10.12 nel
senso di considerare soltanto la prima parte dell'emendamento
fino alle parole "di costruzione", considerando che la seconda
parte del suo emendamento è stata ripresa nell'emendamento del
relatore 10.24. Eguale invito rivolge al collega Biasci in
riferimento all'emendamento Biasci 10.16. Preannuncia il
ritiro del suo emendamento 10.25. Esprime parere favorevole
sull'emendamento Rizzi 10.13 Testa 10.19 e Rizzi 10.23.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Tripodi 10.11 e
10.7; parere favorevole sull'emendamento Zagatti 10.27; parere
contrario sull'emendamento Tripodi 10.10. Dichiara
inammissibile l'emendamento Rizzi 10.14. Preannuncia il ritiro
dell'emendamento 10.26. Invita i presentatori dell'emendamento
Testa 10.20 a riformularlo in questo senso: al comma 3,
sostituire le parole: fino al 1^ gennaio 1995 con le
seguenti: fino al 31 dicembre 1997. Parere contrario
sull'emendamento Tripodi 10.8, parere favorevole
sull'emendamento Turroni 10.18 e Turroni 10.15, sugli identici
emendamenti Formenti 10.2 e Scarfagna 10.21; parere contrario
sull'emendamento Tripodi 10.9. Dichiara che l'articolo
aggiuntivo De Paoli 10.01 è assorbito dall'eventuale
approvazione dell'emendamento del relatore 10.24.
Il Ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI ritira
l'emendamento 10.1; concorda con la proposta di richiedere il
riesame dell'emendamento del relatore 10.17; concorda sulla
proposta fatta dal relatore riguardo all'emendamento Rizzi
10.12. E' favorevole all'emendamento del relatore 10.24, Rizzi
10.13, Testa 10.19, Rizzi 10.23 e Tripodi 10.11; parere
contrario sull'emendamento Tripodi 10.7; parere favorevole
sull'emendamento Zagatti 10.27; parere contrario
sull'emendamento Tripodi 10.10; favorevole alla proposta del
relatore riguardo all'emendamento Testa 10.20, parere
contrario sull'emendamento Tripodi 10.8; si rimette alla
Commissione per l'emendamento Turroni 10.18; è favorevole
all'emendamento Turroni 10.15; è contrario agli identici
emendamenti Formenti 10.2 e Scarfagna 10.21 e all'emendamento
Tripodi 10.9; è favorevole all'emendamento del relatore
10.6.
Dopo interventi dei deputati Sauro TURRONI (gruppo dei
verdi) Augusto RIZZl (gruppo repubblicano) la Commissione
concorda con la proposta di richiedere il riesame alla
Commissione giustizia dell'emendamento del relatore 10.17.
Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano)
intervenendo sul suo emendamento 10.12, concorda con la
proposta del relatore e quindi riformula l'emendamento in
questo senso: al comma 1, dopo la parola: imprese
sopprimere le parole: di costruzione.
La Commissione approva quindi la nuova formulazione
dell'emendamento Rizzi 10.12.
La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore
10.24, Iisultando così assorbito l'emendamento Biasci
10.16.
La Commissione approva quindi 1 emendamento Rizzi 10.13,
l'emendamento Testa 10.19 e l'emendamento Rizzi 10.23.
La Commissione respinge gli emendamenti Tripodi 10.11 e
Tripodi 10.7.
Dopo interventi del deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di
rifondazione comunista) che si dichiara a favore
dell'emendamento Zagatti 10.27, del deputato Elio VITO (gruppo
federalista europeo) che si dichiara contrario, e del ministro
per i lavori pubblici Francesco MERLONI che dichiara il parere
contrario, la Commissione approva l'emendamento Zagatti
10.27.
La Commissione respinge l'emendamento Tripodi 10.10.
Pag. 62
Il deputato Augusto RIZZI (gruppo repubblicano) ritira il
suo emendamento 10.14.
Il deputato Antonio BARGONE (gruppo del PDS) accoglie la
proposta di riformulare l'emendamento Testa 10.20.
La Commissione approva quindi la nuova formulazione
dell'emendamento Testa 10.20.
La Commissione respinge l'emendamento Tripodi 10.8.
La Commissione approva quindi l'emendamento Turroni 10.18
e l'emendamento Turroni 10.15 e gli identici emendamenti
Formenti 10.2 e Scarfagna 10.21.
La Commissione respinge l'emendamento Tripodi 10.9 ed
approva l'emendamento del relatore 10.6, risultando così
preclusi gli emendamenti Martinat 10.3, 10.4 e 10.5.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI dichiara che l'articolo
aggiuntivo De Paoli 10.01 è assorbito dall'approvazione
dell'emendamento del relatore 10.24.
La Commissione passa quindi alla discussione dell'articolo
11, che è del seguente tenore:
Art. 11.
(Riunione di imprese).
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per
l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente
legge le imprese riunite che, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle
mandanti, nonché i consorzi di cooperative di produzione e
lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e
successive modificazioni, e dal regio decreto 12 febbraio
1911, n. 278, e successive modificazioni, e i consorzi di
imprese di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter
del medesimo codice.
2. La partecipazione alle procedure di affidamento dei
soggetti di cui al comma 1 è ammessa a condizione che
l'impresa mandataria o capogruppo, nonché le altre imprese
partecipanti, siano in possesso dei requisiti di
qualificazione, accertati e certificati ai sensi dell'articolo
9, per la quota percentuale indicata nel regolamento per
ciascuna di esse.
3. In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o
di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha
la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè e quale
capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
4. Possono altresì essere ammesse alle procedure di cui al
comma 1 le imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi
riunire ai sensi del medesimo comma 1, le quali ne facciano
richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i
requisiti previsti dalla presente legge.
5. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione
o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o
successivo all'aggiudicazione della gara.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in
associazione concomitante o successiva dalle procedure di
affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, ulteriori componenti
tecnologiche ad alto valore aggiunto, queste ultime non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, riunioni verticali di imprese, disciplinate dal
regolamento.
A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e
subemendamenti:
Pag. 63
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Art. 11. - (Riunioni di imprese e consorzi). - 1.
Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento di
lavori pubblici le imprese riunite che, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di
cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25
giugno 1909, n. 422, e del regio decreto 12 febbraio 1911, n.
278, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i consorzi
di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice
civile costituiti anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615- ter del codice civile.
2. Ai fini della partecipazione delle associazioni di
imprese a procedure di affidamento di lavori pubblici di
importo superiore a 5 milioni di ECU i requisiti di cui
all'articolo 9, sempre che frazionabili, devono essere
posseduti nella misura variabile tra il 40 per cento ed il 60
per cento dalla capogruppo e la restante percentuale
cumulativamente dalla o dalle mandanti, a ciascuna delle quali
deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo
del 10 per cento ed il massimo del 20 per cento di quanto
richiesto cumulativamente.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i
requisiti di cui all'articolo 9, sempre che frazionabili,
devono essere posseduti dalla capogruppo per la categoria
prevalente, nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria
dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per
l'impresa singola.
4. Per le finalità di cui al comma 1, i consorzi stabili
di impresa, costituiti ai sensi dell'articolo 2615- ter
del codice civile, devono possedere i requisiti di cui
all'articolo 8. Il computo dei requisiti è effettuato sommando
quelli posseduti dalle singole imprese consorziate.
5. Non è consentita la contemporanea partecipazione alle
procedure di affidamento dei lavori pubblici delle riunioni di
imprese e delle singole imprese associate nonché dei consorzi
e delle imprese partecipanti al consorzio.
11. 1.
Il Governo.
Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4, con il seguente:
1. Per la partecipazione alle procedure per l'affidamento
di lavori pubblici disciplinati dalla presente legge non sono
ammesse imprese riunite, nonché i consorzi di cooperative di
produzione e lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n.
422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e
successive modificazioni ed integrazioni, e consorzi di
imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice
civile.
11. 14.
Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Pratesi, Crippa, De
Benetti, Giuliari, Scalia, Pecoraro Scanio, Leccese, Boato,
Pieroni, Paissan, Bettin.
Al comma 1 dopo la parola: civile aggiungere le
seguenti: Le imprese riunite di cui al presente comma,
attraverso la capogruppo dovranno evidenziare, nella domanda
di invito alla gara di appalto, le fasi lavorative, tecniche
ed amministrative che saranno eseguite da ciascuna delle
imprese facenti parte del raggruppamento.
11. 4.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti: e
consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della
legge 18 agosto 1985, n. 443.
11. 23.
Ferrarini.
Pag. 64
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole:
e consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6
della legge 18 agosto 1985, n. 443. Fino al 1^ gennaio 1997 i
consorzi di cui al comma 1 sono iscrivibili all'Albo nazionale
di costruttori a norma dell'articolo 15 della legge n. 10
febbraio 1962, n. 57.
Il regolamento di cui all'articolo 3 della presente legge
dovrà indicare le norme per il rilascio, a decorrere dalla
predetta data della certificazione di qualità ed idoneità di
cui all'articolo 9.
Visto il carattere di promozione e sviluppo
dell'imprenditoria cooperativa ed artigiana dei consorzi, i
requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
agli appalti andranno riferiti ai consorzi stessi e non alle
singole imprese associate. Andranno invece riferiti alla
totalità delle imprese associate i requisiti in termini di
occupazione ed attrezzature. L'affidamento dei lavori
effettuati dai consorzi di imprese artigiane cooperative alle
proprie associate non costituisce a nessun titolo rapporto di
subappalto. I consorzi non potranno affidare i lavori ad
imprese associate che abbiano partecipato direttamente alla
medesima procedura di affidamento lavori.
11. 17.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Camoirano
Andriollo, Zagatti.
All'articolo 11, comma 2, dopo la parola: siano
inserire la parola: già.
11. 10.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
All'articolo 11, comma 2, dopo le parole: è ammessa
a condizione che aggiungere le seguenti: il lavoro non
sia divisibile in più lotti affidabili ad imprese distinte e
che.
11. 16.
Relatore.
All'articolo 11, comma 2, dopo le parole: ciascuna
di esse aggiungere: in conformità a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive integrazioni e modificazioni.
11. 18.
Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo,
Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. E' fatto divieto per le imprese di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento ovvero partecipare alla gara
anche in forma di impresa individuale nel caso in cui ha
partecipato in raggruppamento.
11. 6.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 3, sopprimere le parole: di
appalto-concorso o di trattativa privata.
11. 5.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Sopprimere il comma 4.
11. 7.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 5, sostituire le parole: non è consentita
con le seguenti: è vietata.
11. 11.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Pag. 65
Sopprimere il comma 7.
11. 21.
Bargone, Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio,
Camoirano Andriollo, Cioni, Zagatti.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, ulteriori componenti
tecnologiche, quali impianti e lavori ed opere speciali, che
nel loro complesso abbiano un valore superiore al venti per
cento dell'importo complessivo dell'opera, questi non possono
essere affidati in subappalto e sono eseguiti esclusivamente
dai soggetti affidatari. In tali casi i soggetti che non
abbiano i requisiti per realizzare le predette componenti sono
tenuti a costituire, ai sensi dei precedenti commi, riunioni
verticali di imprese, disciplinate dal regolamento di cui
all'articolo 3.
11. 24.
Galli, Lusetti.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Qualora le opere oggetto dell'appalto siano costituite
anche da parti o componenti tecnologiche, quali strutture,
impianti e lavori speciali, quelle tra queste ultime il cui
valore sia superiore al dieci per cento dell'importo totale
dell'appalto non possono essere subappaltate ma devono essere
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari; qualora
questi ultimi non possiedano i relativi requisiti o non siano
comunque in grado di realizzare le predette parti o
componenti, gli stessi sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, riunioni verticali di imprese con altri
soggetti a ciò qualificati.
11. 12.
Rizzi.
Al comma 7, sopprimere le parole: o della
concessione.
11. 8.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 7, sostituire le parole da: o della
concessione fino alle parole: queste ultime, con le
seguenti: rientrino anche lavorazioni specializzate di
importi singolarmente valutati non inferiori al dieci per
cento dell'importo totale dei lavori, queste non.
11. 22.
Modigliani.
Al comma 7, sostituire le parole da: ulteriori.
fino alle parole: ultime con: anche componenti
tecnologiche ad alto valore aggiunto da definirsi con il
regolamento di cui all'articolo 3, quelle tra queste ultime il
cui valore risulti non inferiore al venti per cento
dell'importo totale dei lavori.
11. 20.
Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo,
Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.
Al comma 7, sostituire le parole: ulteriori
componenti tecnologiche ad alto valore aggiunto con le
seguenti: ulteriori componenti tecnologiche di tipo
impiantistico, o aventi la natura di opere speciali, che nel
loro complesso abbiano un valore superiore al venti per cento
del valore complessivo dell'opera.
11. 15.
Biasci.
Al comma 7, sostituire le parole: ad alto valore
aggiunto con le seguenti: quali impianti, lavori od
opere speciali, che nel loro complesso abbiano un valore
superiore al venti per cento dell'importo complessivo
dell'opera.
11. 2.
Formenti, Aimone Prina, Oreste Rossi.
Pag. 66
Al comma 7 dopo le parole: valore aggiunto
aggiungere le seguenti: che complessivamente superino il
venti per cento del valore dell'opera.
11. 3.
Martinat, Buontempo.
Al comma 7, sostituire le parole: ad alto valore
aggiunto con le seguenti: di rilevante complessità
tecnica ed individuate nel bando di gara.
11. 13.
Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Pratesi, Crippa, De
Benetti, Giuliari, Scalia, Pecoraro Scanio, Leccese, Boato,
Pieroni, Paissan, Bettin.
Al comma 7, sopprimere le parole da: In tali casi
fino a: regolamento.
11. 9.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, esprime parere
contrario sugli emendamenti Turroni 11. 14, Tripodi 11. 4,
Tripodi 11. 5, Tripodi 11. 7, Bargone 11. 9, Rizzi 11. 12,
Tripodi 11. 8, Modigliani 11. 22 e Turroni 11. 13. Esprime
parere favorevole sugli emendmaenti Ferrarini 11. 23, Tripodi
11. 10, Testa 11. 18, Tripodi 11. 6, Tripodi 11. 11, Bargone
11. 20.
Il ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI esprime
parere contrario sugli emendamenti Turroni 11. 14, Tripodi 11.
4, Tripodi 11. 10, tripodi 11. 5, Tripodi 11. 7, Bargone 11.
21, Bargone 11. 20, Tripodi 11. 8, Modigliani 11. 22 e Tripodi
11. 9. esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferrarini
11. 23, Tripodi 11. 10, Testa 11. 18, Tripodi 11. 6, Tripodi
11. 11 e Turroni 11. 13.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, con riferimento
all'emendamento 11. 14, avverte che le parole "nonché i
consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla
legge 25 giugno 1909 n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio
1911, n. 278, e successive modificazioni e integrazioni"
risultano precluse dalle votazioni precedenti. Pone pertanto
in votazione l'emendamento turroni 11. 14 come risulta senza
le parole siundicate.
Dopo interventi dei deputati Francesco FORMENTI (gruppo
della lega nord), Giulio FERRARINI (gruppo del PSI) e Sauro
TURRONI (gruppo dei verdi) la Commissione respinge
l'emendamento Turroni 11. 14.
Dopo illustrazione del deputato Girolamo TRIPODI (gruppo
di rifondazione comunista) la Commissione respinge
l'emendamento Tripodi 11. 14 e, successivamente, approva
l'emendamento 11. 23 e risulta assorbito l'emendamento Bargone
11. 17.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, avverte che l'emendmaento
11. 16, presentato dal relatore, dovrà essere inviato per il
parere alla Commissione giustizia.
La Commissione delibera quindi di trasmettere
l'emendamento del relatore 11. 16 alla Commissione giustizia
per il parere.
La Commissione respinge quindi l'emendamento Tripodi 11.
10 e, successivamente, approva l'emendamento 11. 18.
Il Ministro dei lavori pubblici Francesco MERLONI, con
riferimento all'emendamento 11. 1 presentato dal Governo, fa
presente che intede riformularlo come segue:
All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il
seguente: Per le associazioni temporanee di tipo verticale
i requisiti di cui all'articolo 9, sempre che frazionabili,
devono essere posseduti dalla capogruppo per la categoria
prevalente, nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria
Pag. 67
dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per
l'impresa singola.
11. 1.
Il Governo.
La Commissione approva quindi l'emendamento del Governo
11. 1 così come riformulato.
Risultando precluso l'emendamento 11. 5 la Commissione
respinge l'emendamento 11. 7 e approva l'emendamento 11.
11.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che l'emendamento
Bargone 11. 21 è stato ritirato.
Avendo il deputato Elio VITO (gruppo federalista europeo)
dichiarato di far proprio l'emendamento 11. 21, la Commissione
lo respinge.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che l'emendamento
Bargone 11. 20 è stato riformulato come segue:
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico ad alto valore aggiunto, e qualora tali opere
superino altresì in valore il venti per cento dell'importo
totale dei lavori, esse non possono essere affidate in
subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti
affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai
sensi del presente articolo, riunioni verticali di imprese,
disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3 che
definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente
comma.
11. 20. (nuova formulazione).
Bargone, Enrico Testa, Calzolaio, Camoirano Andriollo,
Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.
Ad esso aderisce il deputato Galli, dovendosi peraltro
intendere il valore delle opere ivi mensionato stabilito nella
misura del 15 per cento dell'importo totale dei lavori,
anziché del 20 per cento.
Il deputato Sauro TURRONI (gruppo dei verdi) ritira
l'emendamento 11. 13 e presenta il seguente subemendamento
all'emendamento 11. 20 nuova formulazione:
All'emendamento 11. 20, sostituire le parole: ad
alto valore aggiunto con le seguenti: di rilevante
complessità tecnica.
0. 11. 20. 1.
Turroni.
Il deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC) presenta il
seguente subemendamento all'emendamento 11. 20 nuova
formulazione:
All'emendamento 11. 20, dopo le parole: ad alto
valore aggiunto aggiungere le seguenti: quali strutture,
impianti ed opere speciali.
0. 11. 20. 2.
Galli.
Con il parere contrario del relatore e con il parere
favorevole del Governo la Commissione approva il
subemendamento Turroni 0. 11. 20. 1 e, con il parere
favorevole del relatore e del Governo il subemendamento Galli
0. 11. 20. 2.
La Commissione approva quindi l'emendamento Bargone 11.
20.
Risultano quindi ritirati gli emendamenti Galli 11. 4,
Rizzi 11. 12, Testa 11. 20) preclusi gli emendamenti Tripodi
11. 8, Modigliani 11. 22, Formenti 11. 2 e Tripodi 11. 9;
decaduti gli emendamenti Biasci . 12 e Martinat 11. 3.
Pag. 68
La Commissione passa quindi alla discussione dell'articolo
31, che risulta del seguente tenore:
Art. 31.
(Subappalto).
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
"3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel
progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori
categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, per l'intero loro
importo se appartenenti a categorie diverse da quella
prevalente, e per una quota parte, definita con decreto del
Ministro dei lavori pubblici in misura diversificata a seconda
delle categorie, se appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti. L'affidamento in subappalto o in cottimo
è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano
indicato all'atto dell'offerta i lavori che intendono
subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da una
a tre imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti
lavori; nel caso di indicazione di una sola impresa, all'atto
dell'offerta deve essere depositata la certificazione
attestante il possesso da parte di tale impresa dei requisiti
di cui al numero 4);
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante;
3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia comunicato
all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire
in subappalto i lavori, al momento del deposito presso la
stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da
parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di cui al
numero 4);
4) che l'impresa affidataria del subappalto o del
cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente
ad uno Stato membro della Comunità economica europea, all'Albo
nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla nuova normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la
legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori
pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'impresa
affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni".
2. Dopo il comma 3- bis dell'articolo 18 della legge
19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il
seguente:
"3- ter. In caso di accertata impossibilità ad
affidare il subappalto o il cottimo ad una delle imprese
indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa
autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati
ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma
3, numeri 4) e 5), del presente articolo".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano alle gare per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora
pubblicato il bando.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che a tale articolo
sono stati presentati
Pag. 69
i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:
Sostituire l'articolo 31 con il seguente:
Art. 31.
(Subappalto).
1. L'articolo 18 comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406, è sostituto dal seguente:
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è ammesso per
l'intero importo delle categorie di lavori diverse da quella
prevalente e per una quota parte, definita con decreto del
Ministro dei lavori pubblici in misura diversificata secondo
le categorie, per i lavori della categoria prevalente.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle
seguenti condizioni:
1) che l'affidatario abbia individuato all'atto
dell'offerta i lavori che intende subappaltare o concedere in
cottimo nonché i lavori ad alta specializzazione, da
individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ed
abbia indicato, inoltre, l'impresa subappaltatrice oppure una
rosa di tre imprese candidate ad eseguire detti lavori;
2) che il soggetto aggiudicatario comunichi al
responsabile del procedimento e entro 15 giorni
dall'aggiudicazione il nominativo del sostegno cui intende
subappaltare o dare in cottimo i lavori; il relativo contratto
potrà stipularsi dopo il provvedimento di autorizzazione del
responsabile del procedimento che dovrà intervenire entro 30
giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine può essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provvduto,
l'autorizzazione si intende concessa;
3) che l'impesa affidataria del subappalto o del cottimo
sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
4) che non sussista, nei confronti dell'impresa
affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo
di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA
esclusa, e fino al 1^ gennaio 1995 è richiesta, se italiana o
straniera non appartenente alla CEE, l'iscrizione all'albo
nazionale costruttori per categorie e classifiche
corrispondenti ai lavori da realizzare salvi i casi in cui,
secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire
lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio,
industria artigianato e agricoltura.
31. 1.
Il Governo.
Sostituire l'articolo 31 con il seguente:
L'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come modificato dall'articolo 34 del decreto 19 dicembre 1991,
n. 406, è sostituito dal seguente:
"3. Il titolare dei lavori è tenuto ad indicare nel
progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
prevalenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, col relativo importo,
nonché le ulteriori categorie, tra quelle di cui alla tabella
annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive
modifiche, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto, anch'esse col relativo importo. Tutte le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, per l'intero loro
importo se appartenenti a categorie diverse dalla prevalente,
per una quota parte, che verrà definita dal regolamento in
misura diversificata a seconda delle categorie, se
appartenenti alla categoria prevalente. Sono comunque
subappaltabili o affidabili in cottimo per l'intero loro
importo anche le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente qualora si tratti di contratti di appalto di cui al
Pag. 70
comma 2, dell'articolo 11, lettera c). Il subappalto o
il cottimo sono sottoposti alle seguenti condizioni:
1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano
indicato all'atto dell'offerta i lavori che intendono
subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta
specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, con riferimento alle categorie delle tabelle
di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori abbiano
indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate
ad eseguire detti lavori;
2) che gli appaltatori comunichino al responsabile del
procedimento i nominativi dei soggetti cui intendono
subappaltare o dare in cottimo i lavori unitamente alla
documentazione attestante le condizioni di cui ai successivi
punti 3 e 4; il relativo contratto potrà stipularsi dopo
l'autorizzazione da darsi dal titolare dei lavori entro trenta
giorni dall'avvenuta comunicazione; tale termine può essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa;
3) che l'impresa affidataria del subappalto o del
cottimo sia iscritta, se italiana o straniera non appartenente
alla CEE, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare
in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la
legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori
pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
4) che non sussista, nei confronti dell'impresa
affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni e integrazioni".
31. 22.
Ferrarini.
Sostituire l'articolo 31 con il seguente:
1. Il subappalto è consentito soltanto per lavori
specializzati e non deve superare il 20 per cento dell'importo
aggiudicato. La stazione appaltante, prima di autorizzare il
subappalto deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia
iscritta all'albo nazionale dei costruttori per importi e
categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto, e
sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed
integrazioni.
In presenza di affidamento di lavori in subappalto
l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi
unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non
superiore al 10 per cento.
2. L'affidamento in subappalto è disposto solo dopo
l'autorizzazione della committente la quale, prima di
deliberare l'autorizzazione della committente la quale, prima
di deliberare l'autorizzazione acquisirà il parere del
responsabile del procedimento e dell'autorità di cui
all'articolo 4 della presente legge.
L'affidamento in subappalto è sottoposto e vincolato alle
seguenti condizioni:
3. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla domanda di cui al comma 3 una
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione
temporanea, società o consorzio.
4. Che non sussista, nei confronti dell'impresa
affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni e integrazioni.
Gli appaltatori sono tenuti a comunicare al responsabile
del procedimento i nominativi dei soggetti cui intendono
subappaltare o dare in cottimo i lavori corredando la
Pag. 71
comunicazione interessante il rispetto delle condizioni di cui
al comma 2. Il responsabile del procedimento entro i termini
previsti dalla legge ... agosto 1990, n. 241, qualora dalle
verifiche della documentazione trasmessa dall'appaltatore
risultino rispettate le condizioni di cui al comma 2 comunica
che la domanda è accolta. Qualora invece risultino non
rispettate le condizioni di cui al comma ... comunica che la
domanda non può essere accolta.
5. L'appaltatore di lavori pubblici è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono io
lavori: è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la cassa edile, assicurativi e di tutela per gli
infortuni, nonché copia dei piani di cui al comma 5.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
6. Il titolare dei lavori è tenuto a stabilire a carico
dell'appaltatore l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio
dei lavori, il piano delle misure di sicurezza fisica dei
lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano da esso stesso
presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa
o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o
designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
7. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai noli
a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del
materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia
inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano
d'opera.
8. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici nonché i dati di cui al comma ...
31. 6.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.
Al comma 1, dopo le parole: , sono subappaltabili
sopprimere fino alla parola: condizioni e sostituire
con: L'affidamento in subappalto è disposto solo dopo
l'autorizzazione della committente la quale, prima di
deliberare l'autorizzazione acquisirà il parere del
responsabile del procedimento e dell'autorità di cui
all'articolo 4 della presente legge.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto a
vincolato alle seguenti condizioni.
31. 7.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:
per l'intero loro importo se appartenenti a categorie
diverse dalla prevalente con: ferme restando le
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.
31. 2.
Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi.
Al comma 1 sostituire: diverse dalla prevalente
con: diverse dalla o dalle prevalenti.
31. 13.
Rizzi.
Pag. 72
Al comma 1 aggiungere, dopo: a seconda delle
categorie la frase: ma in ogni caso non superiore al 50
per cento.
31. 29.
Rizzi.
Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: alle
categorie prevalenti, aggiungere: ad eccezioni di quelle
di cui all'articolo 11, comma 7.
31. 16.
Bargone, Testa.
Sostituire il punto 1) con il seguente testo:
1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi
abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori che intendono
subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta
specializzazione, individuati dal Ministro dei lavori pubblici
con decreto ministeriale 31 marzo 1992, più altri che il
Ministro intenda individuare con successivi decreti, abbiano
indicato, inoltre, una o più imprese, fino ad un massimo di
tre, subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori; nel
caso di lavori ad alta specializzazione, di cui sopra,
all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione
attestante il possesso da parte della o delle imprese indicate
dei requisiti di cui al numero 4;.
31. 18.
Scarfagna.
Al comma 1, al numero 1, dopo: i lavori
aggiungere: o le parti di opere.
31. 30.
Rizzi.
Al comma 1, numero 1), sostituire: da una a tre
con: le.
31. 11.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 1, primo capoverso, n. 1), sostituire la
parola tre con cinque.
31. 4.
Martinat, Buontempo.
Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: da una
a tre imprese subappaltatrici con: una impresa
subappaltatrice; sopprimere le parle: nel caso di
indicazione di una sola impresa.
31. 25.
Biasci.
Al comma 1, primo capoverso, n. 1, sostituire la
dizione tre imprese subappaltatrici candidate con
impresa subappaltatrice candidate.
31. 23.
Galli, Lusetti.
Al comma 1, primo capoverso, n. 1, sostituire le parole
da: imprese a detti lavori con le seguenti: ,
per appalti e concessioni di valore superiore a 5 milioni di
ECU, e da una a sei, per quelli superiori a 1 milione di ECU,
imprese subappaltatrici candidate ad eseguire detti lavori.
31. 28.
Rizzi.
Sopprimere le parole: nel caso di indicazione di una
sola impresa.
31. 9.
Biasci.
Al comma 1, al punto 1, sopprimere le parole: nel
caso di indicazione di una sola impresa; sostituire le
parole: di tale impresa, con le parole: delle
imprese.
31. 14.
Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin,
Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan,
Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.
Pag. 73
Al comma 1, sopprimere il n. 2.
31. 31.
Relatore.
Al comma 1, al paragrafo 2, dopo: provveda
aggiungere: entro il termine di 90 giorni
dall'aggiudicazione.
31. 12.
Rizzi.
Al comma 1, sub comma 3, numero 2: aggiungere:
quindici giorni prima dell'inizio dell'attività
dell'impresa subappaltatrice.
31. 26.
Biasci.
Sopprimere il punto 3.
31. 5.
Martinat, Buontempo.
(Subappalto).
Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso in cui
l'appaltatore abbia comunicato all'atto dell'offerta più di
una impresa candidata ad eseguire in subappalto i lavori.
*31. 19.
Scarfagna.
Al comma 1, sub comma 3, numero 3: sopprimere le
parole: nel caso in cui l'appaltatore abbia comunicato
all'atto dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire
in subappalto i lavori.
*31. 27.
Biasci.
Al comma 1, n. 4, dopo le parole: CEE aggiungere:
fino al 31 dicembre 1994.
31. 8.
Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.
Al comma 2 primo capoverso, dopo la parola:
impossibilità aggiungere le parole: convalidate dalle
dichiarazioni delle imprese interessate.
31. 20.
Scarfagna.
Al comma 2 primo capoverso, sopprimere le parole: o
il cottimo.
31. 21.
Scarfagna.
Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole:
ad una delle imprese indicate con: all'impresa
indicata.
31. 24.
Biasci.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Nel caso in cui l'appaltatore abbia comunicato all'atto
dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in
subappalto i lavori, l'appaltatore stesso deposita entro 30
giorni dalla data di inizio lavori, presso la stazione
appaltante il contratto di appalto nonché la certificazione
attestante il possesso, da parte dell'impresa subappaltante,
dei requisiti di cui al n. 4.
31. 3.
Formenti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Nel caso in cui l'appaltatore abbia comunicato all'atto
dell'offerta più di una impresa candidata ad eseguire in
subappalto i lavori, l'appaltatore stesso deposita presso la
stazione appaltante il contratto di subappalto, che deve
Pag. 74
contenere le stesse condizioni economiche e tecniche del
contratto di appalto complessivo e la certificazione
attestante il possesso, da parte dell'impresa subappaltante,
dei requisiti di cui al n. 4.
31. 15.
Formenti.
Aggiungere il comma 3- bis:
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle attività che richiedono l'impiego di mano d'opera
quali le forniture con posa in opera e noli a caldo.
31. 17.
Bargone, Testa.
All'articolo 31 aggiungere il seguente:
Non sono considerate cessioni di contratto i trasferimenti
di contratti in corso ai sensi dell'articolo 25 del decreto
ministeriale n. 172 del 9 marzo 1989, a condizione che sia
stato richiesto il recupero all'iscrizione all'ANC così come
determinato dal decreto ministeriale n. 172 del 1989.
31. 01.
Formenti.
All'articolo 31 aggiungere il seguente:
I trasferimenti di contratti in corso ai sensi
dell'articolo 25 del decreto ministeriale del 9 marzo 1989, n.
172, non sono considerati cessioni di contratto, anche ai fini
di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 19 marzo
........., n. 55, a condizione che sia stato richiesto il
recupero dell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori, così
come disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1989, n.
172.
31. 02.
Botta, Ferrarini.
Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione procede
all'esame degli emendamenti.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, invita il
rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 31.1 del
Governo e il presentatore a ritirare l'emendamento Ferrarini
31.22. Esprime quindi parere contrario all'emendamento Tripodi
31.6, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 31.31
ed esprime parere contrario all'emendamento Tripodi 31.7.
Esprime invece parere favorevole agli emendamenti Formenti
31.2 e Rizzi 31.13. Invita il presentatore a ritirare
l'emendamento Bargone 31.16 ed esprime parere favorevole
all'emendamento Rizzi 31.29. Esprime quindi parere contrario
all'emendamento Scarfagna 31.18, parere favorevole
all'emendamento Rizzi 31.30 e parere contrario agli
emendamenti Tripodi 31.11, Martinat 31.4, Biasci 31.25, Galli
31.23, Rizzi 31.28, Biasci 31.9 e Turroni 31.14. Esprime
invece parere favorevole all'emendamento Rizzi 31.12; esprime
ancora parere contrario agli emendamenti Biasci 31.26,
Martinat 31.5, nonché agli identici emendamenti Scarfagna
31.19 e Biasci 31.27. Avverte quindi che è stato ritirato
l'emendamento Tripodi 31.8; esprime successivamente parere
favorevole all'emendamento Scarfagna 31.20 e parere contrario
agli emendamenti Scarfagna 31.21 e Biasci 31.24. Esprime
invece parere favorevole all'emendamento Formenti 31.3, mentre
invita i presentatori a ritirare l'emendamento Formenti 31.15;
esprime infine parere favorevo all'emendamento Bargone 31.17.
Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi, invita i
presentatori a meglio precisarne la formulazione; esprime
comunque parere favorevole agli articoli aggiuntivi Formenti
31.01 e Botta 31.02.
Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Giuseppe
PISICCHIO concorda con il parere espresso dal relatore e
accoglie l'invito a ritirare l'emendamento del Governo
31.1.
Pag. 75
Il deputato Giulio PERRARINI (gruppo del PSI) ritira a sua
volta il proprio emendamento 31.22.
La Commissione, dopo l'illustrazione da parte del deputato
Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione comunista) e un
intervento del Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, respinge
l'emendamento Tripodi 31.6.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, ritira il
proprio emendamento 31.31.
La Commissione respinge quindi l'emendamento Tripodi 31.7.
Approva invece gli emendamenti Formenti 31.2 e Rizzi 31.13.
Il deputato Antonio BARGONE (gruppo del PDS), in
considerazione dell'approvazione dell'emendamento Formenti
31.2, ritira il proprio emendamento 31.16.
La Commissione approva quindi l'emendamento Rizzi
31.29.
Il Presidente Giuseppe CERUTTl constata l'assenza del
presentatore dell'emendamento Scarfagna 31.18; si intende che
vi abbia rinunciato.
La Commissione approva quindi l'emendamento Rizzi 31.30.
Respinge invece l'emendamento Tripodi 31.11.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza dei
presentatori degli emendamenti Martinat 31.4 e Biasci 31.25;
si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge quindi gli emendamenti Galli 31.23
e Rizzi 31.28.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza del
presentatore dell'emendamento Biasci 31.9; si intende che vi
abbia rinunciato.
Dopo intervento del deputato Sauro TURRONI (gruppo dei
verdi), la Commissione respinge l'emendamento Turroni
31.14.
La Commissione approva quindi l'emendamento Rizzi
31.12.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza dei
presentatori degli emendamenti Biasci 31.26, Martinat 31.5,
degli identici emendamenti Scarfagna 31.19 e Biasci 31.27 e
degli emendamenti Scarfagna 31.20, Scarfagna 31.21 e Biasci
31.24; si intende che vi abbiano rinunciato.
Il deputato Francesco FORMENTI (gruppo della lega nord)
ritira i propri emendamenti 31.3 e 31.15.
La Commissione approva quindi l'emendamento Bargone
31.17.
Il deputato Girolamo TRIPODI (gruppo di rifondazione
comunista) esprime quindi la contrarietà del proprio gruppo
rispetto all'articolo 31 come risultante dagli emendamenti
approvati.
I deputati Giulio FERRARINI (gruppo del PSI), Augusto
RIZZI (gruppo repubblicano) e Francesco FORMENTI (gruppo della
lega nord) esprimono al contrario il consenso dei rispettivi
gruppi rispetto all'articolo 31 come risultante dagli
emendamenti approvati.
Il deputato Sauro TURRONI (gruppo dei verdi) dichiara che
il proprio gruppo si riserva invece di esprimere in una fase
successiva una valutazione definitiva sull'articolo 31 come
risultante dagli emendamenti approvati.
Dopo un intervento del Presidente Giuseppe CERUTTI,
relatore, i deputati Francesco FORMENTI (gruppo della lega
nord) e Giuseppe BOTTA (gruppo della DC) ritirano i rispettivi
articoli aggiuntivi 31.01 e 31.02, di analogo contenuto.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che all'articolo 32
è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:
Pag. 76
All'articolo 32, aggiungere il seguente:
32- bis. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2, 3
e 4 non possono affidare a soggetti privati concessioni di
sola costruzione o concessioni di opere pubbliche nonché
contratti o concessioni per l'espletamento delle funzioni e
delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici di
cui alla presente legge. La concessione di lavori pubblici di
cui all'articolo 16, comma 2, può essere affidata
esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
32. 03.
Bargone, Enrico Testa, Camoirano Andriollo, Zagatti,
Cioni, Melilla, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio.
Favorevole relatore e Governo, la Commissione approva
l'articolo aggiuntivo Bargone 32.03.
La Commissione passa all'esame dell'articolo 33 che
risulta del seguente tenore:
Art. 33.
(Abrogazione di norme e norme transitorie).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al primo comma dell'articolo 1 della legge 24
giugno 1929, n. 1137, sono soppresse le parole: "e privati". A
decorrere dalla medesima data sono abrogati il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947,
n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio
1950, n. 329, la legge 21 giugno 1964, n. 463, e ogni altra
norma in materia di revisione dei prezzi.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad
eccezione di quelle di cui all'articolo 9, nonché di quelle
che fanno rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di
appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori
pubblici, ai contratti di servizi e agli incarichi di
progettazione stipulati o affidati a partire dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI avverte che a tale articolo
sono stati presentati i seguenti emendamenti:
Sopprimere il comma 1.
33. 13.
Il relatore.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono abrogati il primo comma dell'articolo 1
della legge 24 giugno 1929, n. 1137, relativamente all'inciso
"e privati", il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, la legge 21 giugno 1964, n.
463, ed ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi,
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, la legge 10 dicembre 1981,
n. 741, e la legge 8 ottobre 1984, n. 687.
33. 12.
Pisicchio.
Sopprimere il primo periodo del comma 1.
33. 5.
Scarfagna.
Al comma 1, dopo le parole: revisione dei prezzi
aggiungere le parole: La documentazione inerente
all'esecuzione di un contratto di appalto pubblico è esente da
bollo.
33. 3.
Formenti.
Al comma 1- bis, a decorrere dalla medesima data
sono abrogati l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
Pag. 77
l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli articoli
1, 6, 7, 12, 13 e 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1,
l'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la legge
17 febbraio 1987, n. 80.
33. 4.
Turroni, Mattioli, Ronchi, Rutelli, Apuzzo, Bettin,
Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan,
Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia.
Al comma 1 dopo le parole: legge 21 giugno n. 463
aggiungere le seguenti: la legge 3 gennaio 1978, n. 1.
33. 10.
Tripodi, Ramon Mantovani.
Sopprimere il comma 2 dell'articolo 33.
33. 6.
Scarfagna.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si
applicano ai contratti di appalto e alle concessioni di
lavori, oggetto della presente legge, nonché ai contratti di
servizi e ai contratti di progettazione aggiudicati o affidati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
33. 2.
Relatore.
Al comma 2, sostituire le parole: ai contratti di
appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori
pubblici, ai contratti di servizi e agli incarichi di
progettazione con le parole: agli atti.
*33. 8.
Galli, Lusetti.
Al comma 2, sostituire le parole: ai contratti di
appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori
pubblici, ai contratti di servizi e agli incarichi di
progettazione con le parole: agli atti.
*33. 7.
Scarfagna.
Al comma 2, sostituire le parole da: ai contratti di
servizi sino alla fine del periodo con le parole: ai
contratti di servizi connessi o necessari per la progettazione
e per la direzione lavori stipulati a partire dalla data della
sua entrata in vigore.
33. 1.
Poli Bortone, Martinat, Buontempo.
Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 33, si passa
all'esame degli emendamenti.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI, illustrando l'emendamento
33. 13 soppressivo del comma 1, ritiene opportuno demandare al
regolamento anche la soppressione delle disposizioni previste
nel comma 1, come previsto dal comma 4 dell'articolo 3.
La Commissione approva quindi l'emendamento 33. 13 del
relatore.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza del
collega Scarfagna; si intende che abbia rinunciato al suo
emendamento 33. 5. Dichiara quindi precluso l'emendamento
Tripodi 33. 10.
Il deputato Francesco FORMENTI (gruppo della lega nord)
ritira l'emendamento 33. 3.
La Commissione respinge l'emendamento Turroni 33. 4.
Il Presidente Giuseppe CERUTTI constata l'assenza dei
presentatori degli emendamenti Scarfagna 33. 6, Galli 33. 8,
Pag. 78
Scarfagna 33. 7 e Poli Bortone 33. 1; si intende che vi
abbiano rinunciato. Ritira il suo emendamento 33. 2.
Propone infine di sostituire la rubrica dell'articolo 33
con la seguente: "entrata in vigore".
La Commissione approva.
fIl Presidente Giuseppe CERUTTI, relatore, pone in votazione
il seguente titolo: "Legge quadro in materia di lavori
pubblici".
La Commissione approva.
Avverte che gli emendamenti approvati in linea di
principio saranno immediatamente trasmessi alle Commissioni
competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Pertanto
la Commissione tornerà a riunirsi per l'approvazione
definitiva di tali emendamenti.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 0,30 di giovedì 27 maggio
1993.
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