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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


567
DDL0072-0002
Progetto di legge Camera n. 72 - testo presentato - (DDL11-72)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C72. TESTIPDL
...C72.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC72 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il testo unico approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che
  disciplina l'elezione dei consigli comunali, è assai
  invecchiato e non più adeguato alle esigenze della democrazia
  locale e all'efficacia delle amministrazioni comunali.  Ad esso
  anzi possono farsi risalire, oltre che a cause più
  strettamente politiche, non pochi dei fenomeni di
  degenerazione istituzionale che si sono manifestati in questi
  ultimi anni.  Il sistema elettorale da esso disciplinato non
  consente al corpo elettorale di esprimersi direttamente e
  immediatamente su un programma, su una coalizione, su una
  possibile  leadership.  Gli effetti negativi e distorcenti
  sono diversi, tenuto conto, in primo luogo, che l'elettore
  vota tendenzialmente estraniandosi
  dai problemi regionali o locali, sollecitato a dare
  preminenza ad equilibri nazionali fra  partners  di
  Governo o fra maggioranza ed opposizione.  In tal modo sono
  resi più facili i tentativi di omogeneizzare centro e
  periferia, di trasferire in periferia le formule del Governo
  centrale, svuotando le autonomie regionali o locali.  L'assenza
  di chiari programmi finisce per accrescere, spesso oltre
  misura, il potere di contrattazione permanente dei partiti
  presenti nelle giunte, causa non ultima di paralisi
  decisionali, del prevalere di interessi particolari rispetto a
  progetti generali, di pratiche spartitorie e lottizzatrici.
  Addirittura in non poche realtà viene esaltato il potere di
  contrattazione di quel solo consigliere su cui si reggono
  incerte e precarie maggioranze, affidando così un potere di
 
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  condizionamento a ciascuno dei consiglieri della
  maggioranza.
    In ogni caso vengono compromesse l'omogeneità e la
  collegialità delle giunte rafforzando la tendenza
  all'occupazione e feudalizzazione di assessorati, enti,
  aziende, unità sanitarie locali.  Si determinano forme di
  instabilità che certo non giovano né all'efficienza né alla
  democrazia né alla credibilità stessa delle istituzioni
  regionali o locali.  Anche in altra sede vengono previsti
  strumenti per rendere più stabili le giunte, compresa la
  sfiducia costruttiva, ma l'effetto di tali congegni è in
  realtà limitato dalle crisi extraconsiliari non conseguenti a
  voto di sfiducia ma a dimissioni del sindaco o della giunta.
  Ma è soprattutto l'equilibrio fra partiti e istituzioni che
  viene fortemente compromesso a vantaggio dei primi, nuocendo
  sia ai partiti sia alle istituzioni: e le degenerazioni
  partitocratiche non si combattono regolando o limitando
  pericolosamente l'autonomia dei partiti (come invece è più
  volte emerso nei dibattiti di questi anni), ma solo
  rafforzando le istituzioni.
    L'attuale legge elettorale non consente di garantire
  soprattutto uno dei capisaldi di una robusta democrazia: la
  limpida imputazione delle responsabilità, l'individuazione,
  cioè, di chi l'elettorato deve scegliere per il governo delle
  città.  Una limpida delimitazione delle responsabilità è già
  problematica a causa delle intense forme di cogestione fra
  Stato e regioni, fra regioni ed enti locali, fra comuni e
  circoscrizioni; diviene ancora più problematica per
  l'esasperata concorrenza elettoralistica all'interno delle
  stesse coalizioni di maggioranza.  La crisi delle città
  richiede centri decisionali pubblici affidabili, in grado di
  assumere impegni: il perseguimento di tali obiettivi, in
  breve, può ritenersi difficilmente compatibile con sistemi
  politici basati su giunte instabili e prive di orizzonti
  pluriennali.
    Il primo elemento significativo che, a questo proposito, si
  introduce è rappresentato dalla nuova configurazione del
  sindaco rispetto al consiglio di cui è componente, ma
  considerato distinto dall'assemblea e non da essa eletto.
    Le norme contenute nella presente proposta di legge
  delineano un sistema differenziato per i 7.382 comuni sino a
  20.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore ai
  20.000 abitanti.
    Per i primi viene esteso, con incisive correzioni, il
  sistema oggi vigente per i comuni fino a 5.000 abitanti.  Tale
  sistema ha dato complessivamente buona prova, ma ha presentato
  dei difetti che questa proposta intende correggere; in
  particolare una sovrarappresentazione della maggioranza, una
  sottorappresentazione della minoranza, l'adozione del metodo
  del  panachage.
    Per i comuni superiori ai 20.000 abitanti si prevede il
  seguente sistema:
        a)  facoltà per le liste di concorrere da sole o
  collegate con altre liste.  La dichiarazione di collegamento,
  da effettuarsi al momento della presentazione di una lista, ha
  efficacia solo se accompagnata dall'indicazione, convergente
  fra le liste che intendono collegarsi, del candidato designato
  alla carica di sindaco;
        b)  un primo turno elettorale e un secondo turno
  elettorale eventuale, da attivarsi esclusivamente nel caso in
  cui il primo turno non consenta il raggiungimento da parte di
  una lista singola o di liste collegate del 50,1 per cento dei
  seggi;
        c)  qualora al primo turno una singola lista o più
  liste collegate non abbiano conseguito la maggioranza assoluta
  dei seggi, le operazioni di computo dei voti vengono ripetute
  in modo da assegnare soltanto la metà dei seggi secondo i
  criteri previsti dal vigente articolo 72 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570
  del 1960.  I seggi restanti, pari alla metà dell'intero
  consiglio, sono attribuiti alla lista singola, ovvero alle
  liste collegate, che in una successiva votazione da tenersi
  nella settimana seguente ottengano la maggioranza relativa dei
  voti.  Nel caso di liste collegate i seggi restanti sono
  ripartiti tra le stesse in proporzione dei voti ottenuti nel
 
                               Pag. 3
 
  secondo turno.  In tale votazione non è ammesso il voto di
  preferenza per l'assegnazione dei seggi ai candidati: resta
  valida la graduatoria delle preferenze acquisita nel primo
  turno.
    Princìpi analoghi a quelli proposti con il presente
  progetto di legge ispirarono la proposta di legge d'iniziativa
  dei deputati Matteotti, Turati ed altri (legislatura XXV,
  sessione 1919-1920, n. 469) "Modificazione alla legge comunale
  e provinciale per le elezioni amministrative" nella quale si
  legge:
    ".....I Consigli degli enti locali sono chiamati... ad
  un'opera concreta di amministrazione e di azione, che richiede
  la massima omogeneità e stabilità sia nella Giunta che esegue,
  sia nella maggioranza del Consiglio che la nomina e delibera
  intorno a bilanci, progetti, mutui, nomine, eccetera.  La
  proporzionale, per il rispetto di un principio astratto,
  renderebbe automaticamente e praticamente impossibile la
  costituzione di una amministrazione stabile e omogenea.  Anche
  se si pensasse che, dopo le elezioni, la forza delle cose
  costringerebbe i gruppi avversari ad allearsi per evitare la
  crisi e costituire Giunte di coalizione, non sarebbe assai più
  onesto
  e civile ed educativo che codeste coalizioni si presentassero
  chiaramente prima, come tali, agli elettori, e come tali
  fossero accolte o respinte?  Tanto più, si noti, che, mentre la
  proporzionale ha certamente contribuito alla formazione dei
  grandi partiti politici, nelle elezioni amministrative potrà
  invece contribuire alla moltiplicazione, alla frammentazione
  dei partiti...  Peggio ancora: la proporzionale integrale
  potrebbe dar vita e forza anche ad infimi gruppetti
  affaristici della specie più equivoca, i quali poi
  venderebbero caro il loro appoggio al partito più impaziente
  di arrivare, ai danni di tutta la cittadinanza".
    I presentatori non propongono modifiche per l'elezione dei
  consigli provinciali, in ragione delle diverse funzioni,
  prevalentemente di programmazione, assegnate alle
  amministrazioni provinciali, per le quali, quindi, non si
  presentano quelle esigenze sopra richiamate per le
  amministrazioni comunali.  I presentatori si propongono invece
  di presentare, con una successiva iniziativa, proposte per la
  modifica della legge 17 febbraio 1968, n. 108, contenente
  "Norme per la elezione dei consigli regionali per le regioni a
  statuto normale".
 
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