| (Composizione del consiglio comunale).
1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - 1. Il consiglio comunale è composto dal
sindaco eletto e:
a) da 80 membri nei comuni con popolazione
superiore ai 500.000 abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione
superiore ai 100.00 abitanti;
c) da 40 membri nei comuni con popolazione
superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione
inferiore, siano capoluoghi di provincia;
d) da 30 membri nei comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti;
e) da 20 membri nei comuni con popolazione
superiore ai 3.000 abitanti;
f) da 15 membri negli altri comuni;
g) da tutti gli eleggibili quando il loro numero
non raggiunga quello fissato.
2. La popolazione è determinata in base ai risultati
dell'ultimo censimento ufficiale".
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