| (Elezione della giunta).
1. L'articolo 4 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
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16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal
seguente:
"Art. 4. - 1. Nella prima adunanza del consiglio
comunale dopo l'elezione, il sindaco, se risulta proclamato
alla carica a norma degli articoli 66 o 73, comunica i nomi
dei consiglieri comunali che propone come componenti della
giunta.
2. Il consiglio comunale approva la lista proposta dal
sindaco a maggioranza assoluta dei voti.
3. Se la lista non è approvata, il sindaco presenta
un'altra lista.
4. Se nella seconda votazione la nuova lista non è
approvata, il sindaco decade, il consiglio comunale è sciolto
e si procede a nuove elezioni entro quarantacinque giorni".
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