| (Norme per l'elezione dei consigli dei comuni con popolazione
sino a 20.000 abitanti).
1. Il primo comma dell'articolo 28 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
"Le candidature sono proposte con l'indicazione del
candidato alla carica di sindaco e con un numero di candidati
pari al numero dei consiglieri da eleggere".
2. L'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è
sostituito dal seguente:
"Art. 55. - 1. Alla lista che ottiene la più alta
cifra elettorale sono assegnati tre quinti dei seggi. Gli
altri due quinti sono distribuiti tra le liste a norma dei
primi sette commi dell'articolo 72".
3. L'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
Pag. 6
16 maggio 1960, n. 570, e l'articolo 1 della legge
10 agosto 1964, n. 663, sono abrogati.
| |