| (Norme per l'elezione dei consigli dei comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti).
1. Dopo il decimo comma dell'articolo 32 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:
"All'atto della presentazione della lista, i presentatori
possono dichiarare il collegamento con altre liste che
concorrono all'elezione nel medesimo comune per la
determinazione degli effetti di cui all'articolo 72, sesto
comma. Tale dichiarazione ha effetto qualora risulti la
convergenza di almeno un'altra analoga dichiarazione di
collegamento sottoscritta dai presentatori ed accompagnata
dall'indicazione dello stesso candidato per la carica di
sindaco".
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