| (Elezione del sindaco).
1. Il secondo comma dell'articolo 66 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
"Il presidente, infine, dichiara il risultato dello
scrutinio, lo certifica nel verbale, proclama eletto alla
carica di sindaco il candidato indicato dalla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti, e se il comune ha una
unica sezione, proclama gli eletti alla carica di consigliere
comunale secondo l'ordine di collocazione nella lista".
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