| (Determinazione dei seggi spettanti alle liste
concorrenti).
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 72 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, sono inseriti i seguenti:
"In presenza di liste collegate ai sensi dell'articolo 32 è
la somma delle cifre elettorali di ciascuna di esse che è
divisa per 1, 2, 3, 4, ...... Determinati in tal modo i
quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti al
gruppo delle liste collegate, si procede a ripartire detti
seggi tra le singole liste in proporzione ai voti che ciascuna
di queste ha ottenuto. Comunque vengono assegnati tanti seggi
in più alla lista o alle liste collegate che abbiano ottenuto
la maggioranza assoluta dei seggi, sino a conseguire il 55 per
cento dei seggi.
Se a seguito delle operazioni effettuate ai sensi dei commi
precedenti, nessuna lista o nessuno dei gruppi di liste
collegate ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi del
consiglio comunale, si attribuisce con il sistema
proporzionale la metà dei seggi.
Si procede quindi ad un secondo turno da effettuarsi entro
i quindici giorni
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successivi, cui devono essere ammesse d'ufficio soltanto le
liste che hanno partecipato al primo turno con i collegamenti
eventualmente già dichiarati in quella tornata. Effettuato lo
spoglio con le stesse procedure previste per il primo turno,
il presidente attribuisce alla lista o ai gruppi di liste
collegate che hanno ottenuto nel secondo turno il maggior
numero dei voti, un numero di seggi tale che sommato a quelli
conseguiti nel primo turno consenta di conseguire il 55 per
cento dei seggi.
I restanti seggi si attribuiscono con il criterio
proporzionale alle altre liste singole o collegate".
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