| (Elezione del sindaco).
1. Viene proclamato eletto sindaco dal presidente
l'ufficio centrale di cui all'articolo 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, come stabilito dall'articolo 9 della
presente legge, il candidato indicato dalla lista, o dal
gruppo di liste collegate, che risulti in maggioranza assoluta
nel consiglio comunale in seguito ad elezione effettuata al
primo turno. Qualora nessuna lista, o gruppo di liste
collegate, abbia conseguito tale maggioranza, viene proclamato
sindaco il candidato indicato dalla medesima lista o dal
Pag. 10
medesimo gruppo di liste collegate che abbia raggiunto la
maggioranza relativa dei voti in un secondo turno da
effettuarsi nei quindici giorni successivi.
| |