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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


583
DDL0072-0002
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZRL ZZRM
                               Pag. 9
 
    Onorevoli  Colleghi.
     1.  La prima riforma elettorale.
       Il progetto che si propone rappresenta la prima delle
  riforme elettorali su cui la Camera è chiamata a pronunciarsi,
  mentre il Parlamento è impegnato in una organica
  riconsiderazione degli assetti istituzionali della Repubblica.
  Il testo disciplina l'elezione diretta del sindaco, del
  presidente della provincia, del consiglio comunale e del
  consiglio provinciale.
       Sia dal contenuto delle proposte di legge delle quali il
  presente progetto costituisce derivazione, sia dall'ampio
  dibattito svolto sul tema presso la Commissione affari
  costituzionali, si ricava l'impressione di una sostanziale
  convergenza sugli obiettivi da perseguire con la riforma.
  Comune è risultata l'esigenza di attribuire agli elettori più
  diretti poteri di scelta non solo di uomini e programmi ma
  anche di maggioranze e governi e di rendere più efficaci i
  meccanismi di responsabilità politica, per garantire una
  maggiore governabilità degli enti locali.
     2.  Le proposte di elezione diretta del sindaco e del
  consiglio.
       Se questi sono gli obiettivi comuni, le 18 proposte di
  legge presentate in materia testimoniano la pluralità delle
  soluzioni presentate per il loro perseguimento e la
  conseguente difficoltà di elaborare un unico progetto
  legislativo in grado di raccogliere un largo consenso.
       Le iniziative legislative proposte muovono da premesse
  diverse.  Il punto di maggiore differenza, subito rilevato
     nel corso del dibattito in Commissione, è nel tipo di
  rapporto tra l'elezione diretta del sindaco e del presidente
  della provincia e gli organi rappresentativi delle comunità
  locali, i consigli comunali e provinciali.  In particolare,
  l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province
  comporta di per sè una distinzione di legittimazione
  democratica tra gli esecutivi e i consigli, tale da doversi
  definire in termini di forma di governo di tipo
  presidenziale?
       Una risposta tendenzialmente positiva a tale ultimo
  interrogativo è data dalle proposte di legge che,
  nell'introdurre forme di elezione diretta del sindaco,
  lasciano pressoché invariata l'attuale disciplina per
  l'elezione dei consigli comunali basata, per i centri
  maggiori, su criteri proporzionalistici.  Secondo queste
  ipotesi, l'elettore è chiamato ad esprimere due distinti voti,
  uno per il sindaco, l'altro per la rappresentanza consiliare.
  Rimane in tal caso aperta la possibilità di elezione di
  sindaci che non godano dell'appoggio della maggioranza dei
  rispettivi consigli: di qui la necessità, per i sostenitori di
  tali proposte, di operare una totale distinzione tra
  competenze del sindaco e della giunta da una parte e del
  consiglio dall'altra, secondo un modello presidenzialistico
  appunto che assegna tutti i poteri di governo effettivo
  dell'ente locale agli esecutivi e individua nelle funzioni di
  controllo l'ambito specifico di attività dei consigli.
       Sul versante opposto si collocano le proposte che
  introducono l'elezione diretta del sindaco in un rapporto di
  avanzamento e di sviluppo, e non di rottura, con la forma di
  governo prevista per i comuni dalla recente legge di riforma
  dell'ordinamento delle autonomie locali.  La pari le-
 
                              Pag. 10
 
     legittimazione popolare della giunta e del consiglio non
  comporta da questo punto di vista una rigida applicazione del
  principio della divisione dei poteri, tale da accentrare tutte
  le funzioni di governo e di indirizzo nel sindaco e nella
  giunta e confinare il consiglio a mere funzioni di controllo.
  La permanenza in capo al consiglio del potere di determinare,
  sulla base delle scelte operate dagli elettori, gli indirizzi
  generali da tradurre da parte del sindaco nell'azione di
  governo, comporterà la necessità di congegnare il sistema per
  l'elezione del sindaco e del consiglio in modo da porre in
  grado i due organi di agire in sintonia per la realizzazione
  del programma elettorale.
       Le soluzioni tecniche proposte per raggiungere tale
  finalità sono varie, ma fanno in genere perno sulla previsione
  di un "collegamento" tra le candidature alla carica di sindaco
  e le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
  In tali ipotesi l'elettore è chiamato ad operare una scelta
  coerente di un sindaco e di una maggioranza consiliare: di qui
  la previsione dell'espressione del voto su un unica scheda in
  modo da evidenziare il collegamento tra i candidati alla guida
  del comune e le liste o coalizioni di liste che si impegnano a
  sostenere l'azione di governo del sindaco eletto.
       Proprio al fine di garantire al sindaco eletto dal
  popolo una salda maggioranza consiliare, sono inoltre
  introdotte modifiche al sistema per l'elezione dei consigli,
  con l'abbandono della formula rigidamente proporzionale
  attualmente vigente: le modifiche proposte vanno
  dall'accoglimento di sistemi decisamente maggioritari, tali da
  garantire in ogni caso alle liste collegate con il sindaco
  eletto la maggioranza assoluta dei seggi del consiglio,
  all'opzione per soluzioni basate sul principio del premio di
  maggioranza, tali da rafforzare la rappresentanza consiliare
  di liste già risultanti maggioritarie in termini di voti
  espressi.  Le due diverse impostazioni possono anche convivere
  in seno alla stessa proposta, riferite ad enti locali
  appartenenti a diverse fasce demografiche.  Altri correttivi in
  senso maggioritario proposti fanno infine riferimento alla
  diminuzione del numero dei componenti dei consigli,
  all'introduzione di soglie esplicite di sbarramento o alla
  previsione dell'elezione di una certa quota di consiglieri
  sulla base di liste bloccate, direttamente collegate con
  ciascuna candidatura alla carica di sindaco.
     3.  L'iniziativa referendaria.
       La rassegna delle proposte di riforma presentate non
  sarebbe completa senza un riferimento all'iniziativa
  referendaria presentata nel gennaio 1992 per l'abrogazione di
  alcune norme del testo unico n. 360 del 1960 e che dovrebbe
  dare luogo, qualora fosse ritenuta costituzionalmente
  ammissibile e non intervenissero nel frattempo sostanziali
  modifiche alla disciplina legislativa in questione, alla
  consultazione popolare nell'aprile-giugno 1993.  In caso di
  approvazione del  referendum,  il sistema elettorale
  attualmente vigente per i comuni sino a 5.000 abitanti,
  panachage  compreso, verrebbe esteso a tutti i
  comuni.
       L'iniziativa referendaria non può evidentemente essere
  ignorata dal presente progetto: la riforma che si propone
  dovrebbe in particolare essere tale da introdurre una
  disciplina effettivamente innovativa del sistema di elezione
  degli organi comunali e provinciali, tale da rendere superflua
  la celebrazione della consultazione popolare.  Sulle vie per
  raggiungere tale risultato non v'è tuttavia accordo, come
  emerge dal contenuto delle proposte presentate e dal dibattito
  in Commissione, tra gli stessi esponenti del movimento
  referendario.
       Per una parte di essi, infatti, le esigenze che stanno
  alla base della richiesta di  referendum  risulterebbero
  soddisfatte anche se si giungesse al mantenimento del sistema
  elettorale proporzionale attualmente vigente, purché ciò
  avvenisse in parallelo con l'introduzione dell'elezione
  diretta del sindaco in modo disgiunto dal consiglio.  A parere
  del relatore, il mantenimento del sistema proporzionale
  attualmente vigente per elezione dei consigli dei
 
                              Pag. 11
 
     comuni maggiori comporterà tuttavia inevitabilmente la
  celebrazione del  referendum  abrogativo riferito a tale
  disciplina.
       Le soluzioni definite dal progetto che si propone paiono
  invece andare nella direzione giusta per dare una risposta
  che, accogliendo le istanze referendarie, renda inutile il
  ricorso alle urne.  L'innalzamento della soglia di applicazione
  del sistema maggioritario ai comuni con popolazione sino a
  10.000 abitanti, l'elezione diretta in tutti i comuni del
  sindaco, l'introduzione per i comuni maggiori di premi di
  maggioranza, la diminuzione del numero dei membri dei consigli
  con il conseguente innalzamento delle percentuali di consenso
  necessarie per entrare a far parte delle rappresentanze
  consiliari sono gli elementi centrali della nuova disciplina,
  che , introducendo elementi decisamente maggioritari nella
  normativa in vigore, sembrano infatti pienamente in grado di
  dare risposta alle istanze ispiratrici della richiesta
  referendaria e, quindi, di superare la necessità della
  consultazione popolare.
     4.  L'esperienza degli altri paesi.
       Prima di esporre i nodi politici più problematici
  affrontati nel corso del dibattito in Commissione, va
  segnalato che frequenti nel corso della discussione sono stati
  i riferimenti alla realtà istituzionale di altri Paesi.  A tal
  proposito il relatore constata che l'elezione diretta del
  sindaco in ambito europeo risulta essere adottata in Turchia e
  Grecia, in Spagna e Portogallo, in Svizzera (quivi riferita a
  comunità di dimensioni assai ridotte) ed in alcuni Laender
  della RFG.
       In ordine al rapporto tra modalità di investitura del
  sindaco e forma del governo locale, l'analisi comparatistica
  mostra l'esistenza di una articolata varietà di modelli.
  L'elezione diretta del sindaco, in particolare, non si collega
  quasi mai ad una forma di governo di tipo presidenziale, così
  come d'altra parte la investitura del sindaco da parte del
  consiglio non sempre si inserisce in un sistema di governo a
  predominanza consiliare.
       In alcuni Paesi, infatti, il sindaco eletto dal
  consiglio è il  leader  del governo comunale e ne è
  responsabile, mentre al consiglio è attribuita essenzialmente
  una funzione di controllo dell'attività posta in essere dal
  sindaco (Spagna).
       Analogamente, nei diversi Laender della Repubblica
  federale di Germania in cui vige una forma di governo
  caratterizzata dalla predominanza della figura del sindaco
  (Renania-Palatinato, distretti rurali dell'Assia e dello
  Schleswig-Holstein) il sindaco, che è l'organo monocratico di
  direzione dell'amministrazione comunale, è eletto dal
  consiglio.  In Baviera, invece, dove il sindaco è eletto
  direttamente dai cittadini su scheda separata da quella per
  l'elezione del consiglio, il sistema di governo locale è
  caratterizzato dalla centralità istituzionale del consiglio e
  dal riconoscimento al sindaco di una posizione di  primus
  inter pares  nell'ambito del collegio.
       Anche negli Stati Uniti l'elezione diretta del sindaco,
  separata da quella del consiglio (diffusa soprattutto nei
  piccoli centri, ma adottata anche in alcune grandi città come
  New York e Chicago), si colloca nell'ambito di sistemi di
  governo alquanto differenziati; si distingue infatti da questo
  punto di vista tra municipalità con "sindaco debole", titolare
  di ristretti poteri amministrativi, e municipalità a "sindaco
  forte" in cui, invece, il sindaco è il  leader  del
  governo municipale.
       La elezione diretta e contestuale (con voto unico) del
  sindaco e del consiglio, è prevista infine in Spagna, Grecia e
  Turchia ed in Portogallo: in tali Paesi è eletto alla carica
  di sindaco il candidato capolista della lista di candidati
  alla carica di consigliere che ottiene il maggior numero di
  voti.  Il sindaco è il capo amministrativo della municipalità
  ed il consiglio è titolare della funzione di indirizzo
  politico.
       Più in generale, l'analisi comparatistica dimostra come
  nell'ambito dei modelli adottati nei singoli Paesi prevalgono
  spesso soluzioni "miste" per la disciplina dell'elezione del
  sindaco e dei consigli: a sindaci eletti direttamente dai
  cittadini possono infatti corrispondere consigli
 
                              Pag. 12
 
     eletti con sistemi proporzionali (è il caso ad esempio
  della Baviera), mentre altrove l'adozione di formule
  uninominali maggioritarie per la scelta dei consiglieri si
  accompagna all'elezione del sindaco da parte dell'assemblea
  consiliare (si veda in tal senso l'esempio della Gran
  Bretagna).
     5.  Il sistema elettorale misto.
       Per meglio valutare le scelte e le coerenze del testo in
  esame, è utile una definizione sintetica del sistema
  elettorale in vigore negli enti locali.
       E' stata affermata l'esigenza della scelta di un sistema
  elettorale semplice, unitario e logico, quasi a contrapporlo
  ad ogni sistema misto.  Sul punto è necessario un chiarimento
  pregiudiziale.  In astratto è facile, e quasi necessario,
  assumere uno schema logico e coerente dove ciascuno sviluppa
  le proprie scelte di fondo: forma di governo, maggioritario o
  proporzionale, uninominale o plurinominale.  In concreto è più
  difficile imporre la propria visione, quanto più è univoca, a
  chi sostiene scelte, esigenze ed interessi diversi.
       Ma al di là di questa difficoltà "politica", è
  l'esperienza che suggerisce la praticabilità di sistemi misti
  in quanto rappresentanza e governabilità, personalizzazione
  del voto e voto di lista o di programma, non possono essere
  scelte alternative ma esigenze da contemperare di volta in
  volta secondo scelte ed equilibri che sono figli del tempo.
       Ovviamente sistema misto non sta per sistema
  contradditorio.  La coerenza e la logicità del sistema vanno
  misurate rispetto all'elettore che ha bisogno di un meccanismo
  elettorale semplice e funzionale.  Si possono adottare diversi
  meccanismi di voto, a seconda delle diversità
  quali-quantitative delle istituzioni, configurando un sistema
  complesso ed equilibrato nelle sue diverse scelte, funzionale
  agli obiettivi che si vogliono raggiungere.
       Abbiamo visto che in Europa così avviene nella
  maggioranza dei casi.  Constatiamo che così è avvenuto in
  Italia anche negli ultimi cinquanta anni.
       Negli enti locali oggi abbiamo un sistema complesso e
  misto.  Le province votano con un sistema uninominale e
  proporzionale fondato su collegi sub-provinciali.  I comuni
  medio-grandi votano con un sistema plurinominale di liste
  concorrenti con riparto proporzionale; i comuni piccoli votano
  con un sistema maggioritario, coniugato con il sistema
  plurinominale secco  (panachage).
       Se invece per sistema misto intendiamo che nella stessa
  assemblea elettiva la rappresentanza sia espressa parte con
  criterio proporzionale e parte con criterio maggioritario,
  possiamo ritrovarne traccia nel sistema elettorale del Senato
  (dove chi supera il 65 per cento dei suffragi assorbe tutta la
  rappresentanza del collegio ed entra in Senato direttamente,
  al di fuori del riparto regionale proporzionale attraverso cui
  entrano gli altri), ma non nel sistema elettorale locale
  vigente.  Sistemi misti, in tale accezione, non sono stati
  previsti nel testo in esame.
     6.  Coerenza fra forma di governo e sistema
  elettorale.
       Il disegno riformatore degli enti locali, le radici
  della Repubblica, è stato delineato dalle norme generali della
  legge n. 142 del 1990 e va a completarsi con le norme di
  delega al Governo sulla autonomia impositiva già approvate dal
  Parlamento ed ora con l'auspicata approvazione della riforma
  elettorale.
       Il processo riformatore, avviato dalla legge n. 142 del
  1990, acquista così nuovo vigore e si sviluppa verso gli
  obiettivi della responsabilità, della partecipazione e della
  governabilità, che poi sono il senso vero dell'autonomia.
       Si tratta di un disegno unitario e coerente la cui
  chiara comprensione aiuta a risolvere spinte che sembrano
  divaricanti e contraddittorie insite nella domanda
  referendaria e nell'istanza per l'elezione diretta del
  sindaco.
       Il movimento referendario chiede l'estensione del
  sistema maggioritario in tutti i comuni, superando quello
  proporzionale,
 
                              Pag. 13
 
     in nome della governabilità, ma sempre in una democrazia
  locale di tipo consiliare e monistico che rafforza appunto il
  rapporto fra esecutivo e maggioranza consiliare.
       La richiesta dell'elezione diretta del sindaco da parte
  dei cittadini, viene da alcuni contrapposta non solo alla
  mediazione partitica della volontà popolare ma addirittura a
  quella consiliare, configurando un sistema plebiscitario o
  minipresidenziale, sostanzialmente di tipo dualistico, dove il
  primato del sindaco riduce il consiglio a funzione
  rappresentativa, di garanzia e di controllo.
       In tale ultima ipotesi, è ovvio, il sistema elettorale
  del consiglio diventa secondario.  Anzi il sistema
  maggioritario non serve più per esprimere e sostenere il
  sindaco; le formule proporzionali si ripropongono come le più
  rispettose della rappresentanza dei consensi.
       Estremizzando si arriva ad una sorta di contraddizione
  fra istanza referendaria ed elezione diretta del sindaco:
  funzionale la prima ad un sistema elettorale maggioritario e
  monistico, funzionale la seconda ad un sistema proporzionale e
  dualistico.
       Il testo della Commissione ha dovuto ricercare una
  difficile soluzione scegliendo di rimanere all'interno della
  logica e dell'impianto prefigurato dalla legge n. 142 del
  1990: al consiglio spettano gli indirizzi generali ed il
  controllo della loro attuazione, al sindaco spetta il governo
  della città dentro tali indirizzi.
       Funzionale e conseguente a tale forma di governo è la
  scelta del sistema elettorale:
         1) elezione diretta del sindaco e del consiglio,
  quindi pari legittimazione popolare, per cooperare con
  distinte funzioni al governo complessivo;
         2) correttivi maggioritari della elezione
  proporzionale dei consiglieri al fine di favorire il formarsi
  di una "maggioranza di governo" e quindi il "collegamento" fra
  candidato-sindaco e lista o coalizione di liste che
  l'appoggiano;
         3) ritorno agli elettori nel caso di insanabili
  contrasti fra sindaco e consiglio, sanzionati o dalle
  dimissioni del sindaco o da un voto di sfiducia allo stesso da
  parte del consiglio.
     7.  Le scelte principali.
       Veniamo ora ad illustrare le scelte operate dalla
  Commissione per quanto concerne i punti qualificanti del
  provvedimento.
     7.1.  Riduzione dei consiglieri, degli assessori e dei
  mandati amministrativi.
         La  riduzione dei consiglieri comunali,
  largamente condivisa, risponde alla esigenza di eliminare ogni
  pletoricità delle assemblee, essenzializzando la
  rappresentanza.  Si tratta, mediamente, della riduzione di un
  quarto del numero attuale dei consiglieri.
       La  riduzione degli assessori  è più drastica e
  risponde a criteri di funzionalità anche essi largamente
  condivisi.  Il numero degli assessori non può essere
  proporzionale al numero degli abitanti, ma oscillare fra un
  minimo ed un massimo funzionale, rispettivamente per piccoli e
  grandi comuni, in relazione al nuovo ruolo di collaborazione
  delle giunte con il capo dell'esecutivo.  In questi anni di
  austerità e di rigore la riduzione significa anche limitazione
  del personale politico e della lottizzazione partitocratica,
  riqualificazione del ruolo e recupero della collegialità,
  abbandonando ogni "assessorialismo" in nome della netta
  distinzione fra decisione politica ed attuazione
  amministrativa propria dei funzionari.
       Il  mandato amministrativo viene ridotto a 4 anni
  in relazione anche all'elezione diretta del capo
  dell'esecutivo e quindi alla opportunità di più ravvicinate
  verifiche popolari.  Il limite di due mandati consecutivi alla
  rieleggibilità di sindaci, presidenti ed assessori risponde,
  da una parte, al bisogno di necessarie "pause di
 
                              Pag. 14
 
     riposo e distacco" dall'impegnativo ruolo di governo,
  dall'altro, ad esigenze di ricambio della dirigenza.  D'altra
  parte gli ottimi amministratori possono puntare alla
  riconferma e programmare per otto anni l'azione di governo.
       Rimane aperta la necessità di raccordare in uniche
  scadenze i mandati elettorali non solo dei comuni e delle
  province, ma anche delle regioni per addivenire ad un unico
  turno elettorale ordinario locale, distinto e distante
  dall'altro nazionale.  Scadenze non raccordate e le inevitabili
  elezioni straordinarie darebbero luogo ogni anno a
  consultazioni elettorali, esasperando un fenomeno che invece
  si vuole ridurre al minimo razionale.  A provvedimento
  approvato occorrerà una scelta d'insieme in relazione anche
  alle modifiche del sistema elettorale regionale e
  nazionale.
       La proposta della Commissione prevede anche la
  riduzione ad un giorno della durata delle votazioni
  amministrative.  Anche questa novità andrà raccordata con le
  altre elezioni contestuali.
     7.2.  Firme di presentazione delle candidature.
         Più contrastati in Commissione sono stati la
  reintroduzione e l'aumento delle  firme di cittadini per la
  presentazione delle candidature.  Si sopprime il privilegio
  (partitocratico?) per i partiti rappresentati in Parlamento di
  non esser tenuti alla raccolta delle sottoscrizioni; si
  aumenta il numero delle stesse, rimanendo pur sempre entro
  limiti non superiori mediamente al doppio di quelle oggi
  richieste; si prescrive il deposito e l'affissione all'albo
  pretorio del comune delle candidature prima di dare il via
  alle sottoscrizioni delle stesse.  L'innovazione non va
  enfatizzata riconoscendo in essa l'introduzione di una sorta
  di "primarie", ma neanche sminuita qualificandola come un
  inutile e dispendioso balzello.
       Mentre viene sostenuto da più parti che un unico voto
  per il candidato sindaco e per la lista collegata lega il
  sindaco ai partiti, con le disposizioni riguardanti le
  sottoscrizioni si conferma che sono sempre i cittadini a
  presentare le candidature, sia quando sono associati in
  partiti sia quando non lo sono o addirittura vogliono ad essi
  contrapporsi.
       Certo, non prevedendo la proposta in esame alcune soglia
  d'ingresso nel consiglio o "clausola di sbarramento", in
  quanto non accolte dalla Commissione, rimangono due misure
  indirette tendenti a contenere la frammentazione della
  rappresentanza: la riduzione dei consiglieri comunali ed
  appunto l'elevazione, anche se modesta, del numero delle firme
  di presentazione delle candidature.  La Commissione non ha
  ritenuto di proporre invece la elevazione del primo divisore
  del sistema di riparto d'Hondt, sostituendo 1 con 1,5, proprio
  per evitare una penalizzazione delle piccole
  rappresentanze.
     7.3.  Estensione del maggioritario ai comuni fino a
  10.000 abitanti.
         Largo consenso è stato espresso in Commissione alla
  elevazione della soglia per l'applicazione del sistema
  elettorale maggioritario ai comuni fino a 10.000 abitanti.
  E' una scelta mediata fra chi ha proposto soglie maggiori
  (20.000/30.000 abitanti) e chi ha riproposto l'attuale dei
  5.000 abitanti.  I referendari propongono una estensione del
  maggioritario a tutti i comuni.
       L'attuale sistema è stato in sintesi così modificato:
           a)  si porta a due terzi la quota assegnata alla
  lista di maggioranza;
           b)  si prevede il riparto proporzionale tra le
  liste di minoranza del terzo rimanente.  Si tratta di una
  scelta controversa e non condivisa da chi sostiene che
  l'elezione diretta del sindaco e della "sua" maggioranza
  postulerebbe una sola forte minoranza che possa assolvere
  efficacemente il ruolo di opposizione e prepararsi magari alla
  alternativa a fine mandato.  La frammentazione della minoranza
  sembra più funzionale alla esigenza di rappresentanza che a
  quella della dialettica consiliare;
 
                              Pag. 15
 
           c)  si introduce la possibilità di esprimere una
  preferenza in luogo del  panachage.  E' una scelta piu
  coerente al sistema maggioritario che tuttavia permette al
  cittadino di incidere anche sulla scelta dei consiglieri.  Nel
  vigente sistema "plurinominale" il cittadino poteva sì
  scegliere fra i candidati, ma spesso compromettendo la scelta
  maggioritaria.
       L'elezione diretta del sindaco e della lista avviene con
  unico voto.  Il nome ed il cognome del candidato sindaco è
  stampato a fianco del contrassegno, segnando il quale si vota
  il sindaco e la sua lista, che pertanto non viene più
  riprodotta nella scheda.  Apparirà solo, come nei comuni sopra
  i 10.000 abitanti, nei manifesti elettorali ufficiali dentro e
  fuori i seggi.
     7.4.  Il "collegamento" nei comuni sopra i 10.000
  abitanti.
         E' nei comuni sopra i 10.000 abitanti, che oggi
  votano con il sistema proporzionale, dove più urgente e
  imperativa è l'esigenza di maggiore governabilità.
       E' qui che l'introduzione dell'elezione diretta del
  sindaco e di correttivi maggioritari nell'elezione del
  consiglio ha creato problemi e contrasti.
       Per superare la drastica soluzione referendaria è stata
  compiuta la scelta dell'elezione diretta del sindaco e di
  correttivi maggioritari, affrontando quindi la questione del
  collegamento necessario o facoltativo  fra candidatura a
  sindaco e lista o liste di candidati consiglieri.
       Si è partiti da due tesi estreme e contrapposte:
           a)  la soluzione di un collegamento obbligatorio
  con un voto unico in unica scheda e con maggioranza garantita
  del 60 per cento di consiglieri per il sindaco vincente;
           b)  la soluzione di due voti distinti in due
  schede, senza preventivo collegamento fra sindaco e liste e
  senza correttivi maggioritari del sistema proporzionale
  vigente per l'elezione dei consiglieri; ma con forte
  trasferimento di poteri dal consiglio al sindaco.
       La Commissione si è orientata su una soluzione
  intermedia che sostanzialmente conferma i ruoli di giunta e
  consiglio definiti dalla legge n. 142 del 1990, coniuga
  l'elezione diretta del Sindaco con i correttivi maggioritari
  del sistema proporzionale con cui si elegge il consiglio,
  prevede due voti ma in unica scheda.
       Il "collegamento" fra candidato-sindaco e lista o liste
  che lo appoggiano è quindi necessario per la complementarietà
  di funzioni fra sindaco e consiglio ed anche per poter
  imputare l'eventuale "premio di maggioranza".
       Infatti coloro che non prevedono il "collegamento" tra
  sindaco e liste ma accettano il correttivo maggioritario
  (proposta di legge Segni e legge siciliana n. 7 del 1992)
  finiscono per attribuire il premio stesso alla lista di
  maggioranza relativa, anche se, con il voto disgiunto, fosse
  quella contrapposta al sindaco vincente.  Si arriva così
  all'assurdo di trasformare il premio di maggioranza da "premio
  di governabilità" in "premio di ingovernabilità".  Si esaspera
  la patologia dell'"anatra zoppa" cioè della coabitazione fra
  un capo dell'esecutivo ed una maggioranza consiliare
  divergenti o addirittura contrapposti.  E' questa una
  conseguenza del doppio voto disgiunto che il testo della
  Commissione cerca di contenere e "sterilizzare" nelle sue
  conseguenze più aberranti.
       La soluzione faticosa che è prevalsa in Commissione
  prevede infatti il collegamento fra candidatura di sindaco e
  lista o coalizione di liste.  Ma tale collegamento non è
  obbligatorio, potendosi prevedere una candidatura a sindaco
  priva di lista collegata.  E' stato approvato infatti un
  emendamento che all'articolo 5, comma 2, cambia l'originario
  "deve" dichiarare il collegamento in "può" dichiarare.  Anche
  se il gruppo del PDS ha ribadito di aver votato l'emendamento
  Boato per errore, la modifica è stata approvata nonostante il
  voto contrario del gruppo DC e PSI.  Certo esso va ad
  inserirsi, a parere del relatore,
 
                              Pag. 16
 
     in un contesto normativo formulato per un collegamento
  obbligatorio, quindi crea qualche incoerenza che andrebbe
  recuperata.
     7.5.  Doppio voto in unica scheda.
         Il testo della Commissione prevede anche il  doppio
  voto in un'unica scheda.
         Si obbligano cioè tutti i gruppi di cittadini
  presentatori di candidature a dichiarare, prima delle
  votazioni, anche il programma ed i collegamenti o alleanze con
  cui si intende realizzarlo.  Di tale intenzioni e scelte si dà
  cartolare espressione nella scheda, dove a fianco del
  candidato sindaco si stampano i contrassegni della eventuale
  lista o coalizione di liste collegate.
       Dopodiché spetta all'elettore giudicare e scegliere,
  anche bocciando i "collegamenti" proposti.  Infatti con un solo
  segno sul simbolo prescelto, l'elettore vota sia per la lista
  che per il candidato sindaco collegati.  E questo è il voto
  "normale".  Ma l'elettore può votare anche con un secondo segno
  per un candidato sindaco di gradimento, collegato o non
  collegato con la lista prescelta.  Ovviamente l'elettore può
  votare solo per un candidato sindaco e non anche per una
  lista.  In tal caso il voto al candidato sindaco non è
  estensibile alla o alle liste eventualmente collegate.
       Optato per il doppio voto nella formulazione
  dell'articolo 6 comma 2, la Commissione ha scelto anche la
  votazione in una unica scheda per favorire nell'elettore la
  conoscenza immediata e contestuale dei collegamenti proposti
  fra candidature a sindaco e liste di candidati consiglieri.
       C'è chi ha sostenuto e sostiene la doppia scheda per
  marcare il voto disgiunto.  A parere del relatore il vero
  problema è il voto unico o doppio più che una o due schede.
  Questa ultima opzione va risolta secondo una logica di
  funzionalità tecnica più che di principio.  Teniamo presente
  che nelle città medio-grandi si potrebbe arrivare a votare
  nelle amministrative con 6 o 8 schede, se oltre alle quattro
  schede per comune e provincia si dovesse scegliere la doppia
  scheda anche per le Regioni e per le circoscrizioni, a seguito
  dell'introduzione dell'elezione diretta del presidente.
  Sarebbero veramente troppe!
     7.6.  Premio di maggioranza e riparto proporzionale.
         La correzione maggioritaria dell'attuale sistema
  proporzionale, prescelta dalla Commissione consiste
  nell'accompagnare al 60 per cento di consiglieri la lista o la
  coalizione di liste collegate con il sindaco vincente, qualora
  non abbia già raggiunto o superato da sola il traguardo.  Nel
  primo turno il premio scatta solo se anche la lista o la
  coalizione di liste ha superato il 50 per cento dei voti
  validi.  Nel secondo turno il premio scatta sempre, salvo il
  caso che una lista o una coalizione abbia nel primo turno
  superato il 50 per cento dei voti validi.  Si tratta soltanto
  di un arrotondamento della maggioranza assoluta.  E' stata
  infatti modificata la proposta del relatore che nel primo
  turno prevedeva il beneficio a partire non dalla soglia del 50
  per cento ma del 40 per cento dei voti validi.  Certo il
  problema si pone come conseguenza del voto disgiunto che può
  portare ad un candidato sindaco sopra il 50 per cento e a
  liste collegate che rimangano sotto.  In tal caso la proposta
  prevede che non scatti il premio e si proceda al riparto
  proporzionale dei seggi.
       Vuol dire che il sindaco andrà a trovarsi una
  maggioranza in consiglio come ora avviene.  Se non ci riuscirà
  potrà sempre, con le sue dimissioni, riportare tutti a nuove
  elezioni.
       Il correttivo maggioritario non si configura quindi come
  beneficio generale né come premio fisso nella sua consistenza.
  Scatta in determinati casi, al verificarsi di determinate
  condizioni.  Ha una consistenza variabile e non fissa: tanto
  quanto serve per arrivare al 60 per cento dei consiglieri
  eletti.  Se tale soglia è stata superata ovviamente non c'è
  alcun premio.
 
                              Pag. 17
 
       Avendo la Commissione scelto la soluzione della
  coalizione di liste (ritenuta praticamente più idonea ad
  accompagnare un processo di aggregazione e semplificazione
  partitica) e non quella della lista di coalizione (tesi del
  collega Barbera), può essere votato il contrassegno di ogni
  singola lista della coalizione ed i consiglieri assegnati alla
  coalizione vengono ripartiti proporzionalmente fra le varie
  liste che la compongono.
       In conclusione, con un primo riparto proporzionale si
  attribuiscono i seggi alle liste o alle coalizioni, compresa
  quella collegata al sindaco vincente, garantendo ad essa, se
  del caso, il 60 per cento dei consiglieri.  Si procede poi ad
  un secondo riparto proporzionale nell'ambito delle coalizioni.
  Quindi tutte le liste non collegate con il sindaco vincente
  avranno garantita una rappresentanza proporzionale in
  consiglio, salve le correzioni in difetto qualora scatti il
  premio maggioritario.  In tale ultimo caso c'è sempre un 40 per
  cento di consiglieri da ripartire.
  7.7 Doppio turno di ballottaggio.
       La Commissione ha anche introdotto l'istituto del
  doppio turno di ballottaggio  tra il primo e il secondo
  candidato a sindaco, qualora nessuno abbia nel primo turno
  raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi.  L'istituto
  favorisce l'aggregazione delle forze politiche, temperando la
  rigorosità del maggioritario e permettendo un processo di
  ricomposizione della frammentazione degli schieramenti.
       Nel secondo turno non possono essere cambiati i
  collegamenti con liste, dichiarati nel primo turno, ma possono
  esserne realizzati dei nuovi.  Vecchi e nuovi collegamenti sono
  riportati nella scheda, attraverso i contrassegni delle liste,
  sotto il cognome del candidato.  La rappresentazione è
  necessaria non solo perché l'elettore sappia da chi sono
  supportati i candidati in ballottaggio ma anche perché si
  sappia a chi attribuire l'eventuale quota del premio di
  maggioranza.
       Il voto di ballottaggio, quindi, è per il sindaco ma
  coinvolge anche un giudizio sulle liste e sulle maggioranze di
  sostegno.
       E' stata introdotta anche la possibilità di un  terzo
  concorrente nel ballottaggio,  qualora i primi due
  concorrenti non abbiano raggiunto una somma di voti superiore
  al 50 per cento.  Si tratta del terzo con la maggiore cifra
  elettorale di liste collegate e comunque non inferiore a
  quella messa insieme dal secondo nel primo turno.
  Indubbiamente la rottura del principio del ballottaggio fra i
  primi due, che fortemente incentiva le aggregazioni,
  garantendo al vincitore la maggioranza assoluta dei consensi e
  quindi la piena autorevolezza per governare, ha creato qualche
  perplessità.  D'altra parte, le condizioni poste ridurranno a
  casi limite l'ammissione di un terzo al ballottaggio.  La
  possibilità di entrata in scena di un terzo concorrente
  potrebbe addirittura spingere maggiormente ad aggregazioni fin
  dal primo turno per sgomberare il campo da troppe liste
  libere.  Si vuole evitare, insomma, di riservare il
  ballottaggio a due concorrenti che al primo turno non siano
  riusciti a raccogliere che esigui consensi inferiori,
  nell'insieme, alla metà dei votanti.
  7.8. Preferenza unica.
       Infine si è introdotta la  preferenza unica.  La
  soluzione, forte del voto referendario, è prevalsa su quelle
  alternative della abolizione del voto di preferenza (si
  lascerebbe ai presentatori delle liste la scelta degli
  eleggendi, sottraendola ai cittadini) o delle due preferenze
  (favorirebbe i giochi di collegamento, se non di cordata).
  7.9. Estensione alle province dell'elezione diretta e dei
  correttivi maggioritari, con voto unico.
       E' stato esteso alle  province  il regime previsto
  per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, con
  l'elezione
 
                              Pag. 18
 
     diretta del presidente ed il correttivo maggioritario,
  innestato il tutto, ovviamente, sul vigente sistema elettorale
  uninominale per collegi e quindi con il riparto proporzionale
  dei seggi, salva la correzione che garantisce il 60 per cento
  dei consiglieri al gruppo o ai gruppi collegati con il
  presidente vincente.
       La sola differenza è il  voto unico  per il
  candidato a presidente e per il candidato del collegio.  Questa
  scelta differenziata della Commissione permette di
  sperimentare nel tempo le due soluzioni, quella adottata per i
  comuni medio-grandi e quella per le province, che il relatore
  avrebbe voluto anche per le città metropolitane se poi la
  Commissione non avesse ritenuto di non trattare per ora la
  regolamentazione.
       Anche per le province è stata avanzata la proposta di
  soprassedere, lasciando il sistema attuale di elezione
  indiretta del presidente e di riparto proporzionale dei seggi.
  Poi la proposta è rientrata.
       Il relatore desidera insistere e motivare l'estensione
  della nuova normativa anche alle province.
       Per la legge n. 142 del 1990, comuni e province, già
  previsti dalla Costituzione come enti locali autonomi, sono
  considerati enti di governo delle rispettive comunità e
  territori.
       La stessa legge n. 142 del 1990 attribuisce alle
  province rilevanti funzioni di governo (si pensi alla politica
  del territorio e dei servizi a rete) nonché di collaborazione
  e di coordinamento dei comuni, tali da presupporre una
  provincia "forte", con un presidente che possa trattare alla
  pari con i sindaci della sua provincia.  Per questo tutti
  devono essere eletti direttamente dai cittadini.
       Il voto unico scelto per le province, se è indubbiamente
  il risultato di un compromesso fra diverse posizioni, ha però,
  a mio parere, una sua logica e coerenza.  Il sindaco, più
  vicino ai cittadini, ha una sua individualità marcata rispetto
  alla collegialità consiliare e quindi si giustifica la doppia
  votazione.  Il presidente della provincia è più legato alla sua
  maggioranza ed arriva ai cittadini attraverso il candidato o i
  candidati di ciascun collegio a lui collegati e con loro
  quindi viene unitariamente votato.
  7.10.  Rinvio agli statuti per la disciplina elettorale
  delle circoscrizioni.
       Nella normativa sottoposta all'esame dell'Assemblea ben
  poco viene riservato alla autonomia statutaria: rimane la sola
  scelta e disciplina dei sistemi elettorali delle
  circoscrizioni, perché grandi e medi comuni possano darsi
  liberamente i meccanismi elettorali più adeguati alla
  dimensione e al ruolo che attribuiscono alle
  circoscrizioni.
       Altri spazi di autonomia il relatore ha proposto nei
  suoi testi iniziali: scelta fra diversi sistemi elettorali,
  legislativamente definiti, nei piccoli comuni e nei grandi.  Ma
  la Commissione ha preferito riservare interamente alla legge
  la materia elettorale.
     8.  Poteri del sindaco e del consiglio.
       Se da una parte si conferma la forma di governo
  delineata dalla legge n. 142 del 1990, dall'altra si modifica
  una serie di articoli per adattarli ai nuovi caratteri degli
  organi locali previsti nel testo in esame.
       Il sindaco ed il presidente della provincia, ora eletti
  direttamente dai cittadini, hanno la piena responsabilità del
  governo, sempre nell'ambito degli indirizzi generali approvati
  dai consigli.  Di conseguenza passano al sindaco e al
  presidente i poteri di nomina e di revoca dei rappresentanti
  del comune e della provincia presso enti, aziende ed
  istituzioni, nell'ambito dei criteri di scelta che rimangono
  di competenza del consiglio.
       Il consiglio, dunque, determina gli indirizzi generali e
  ne controlla l'attuazione, rimanendo titolare degli atti
  fondamentali espressamente previsti dall'articolo 32 della
  legge n. 142 del 1990.  Sono tutti atti generali e di indirizzo
  da attuare con piena responsabilità dal sindaco e dal
  presidente con la collaborazione delle loro giunte.
       Gli indirizzi generali di governo, all'inizio del
  mandato, sono proposti dal sindaco
 
                              Pag. 19
 
     o dal presidente della provincia e vengono discussi ed
  approvati in apposito documento dal consiglio che, ovviamente,
  può modificarli come vuole, fino a cambiarli interamente,
  purché li approvi.  E' infatti un atto da considerare
  necessario e dovuto.
       Quasi a sottolineare la distinzione dei ruoli di sindaco
  e consiglio nei comuni medio-grandi si prevede che il
  consiglio non sia più presieduto dal sindaco ma da un
  presidente o consigliere anziano eletto dal consiglio,
  al fine di poter organizzare autonomamente i propri lavori.
  8.1. Giunta, assessori, incompatibilità.
       La giunta diviene organo di collaborazione del sindaco o
  del presidente della provincia.  E' da lui nominata, revocata e
  presieduta ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
       Con questa nuova configurazione della giunta perde
  significato la questione di chi è titolare delle funzioni
  residuali.  Esse rimangono in capo alla giunta in quanto vanno
  esercitate nella forma tipica della deliberazione collegiale a
  garanzia del consiglio (conoscenza e controllo) e dello stesso
  sindaco o presidente (garanzia dei controlli interni e del
  vaglio collegiale).  La giunta si riduce, in sostanza, ad un
  organo ausiliario del sindaco o del presidente.  A questi
  ultimi spettano sempre gli atti monocratici, più o meno ampi a
  seconda delle previsioni statutarie.  Il sindaco o il
  presidente scelgono gli assessori anche fuori del consiglio,
  fra esperti che meglio possono aiutarlo.
       La incompatibilità tra la carica di assessore e di
  consigliere è stata limitata ai comuni con popolazione
  superiore a 10.000 abitanti e alle province, dove più forti
  sono gli interessi in gioco e quindi maggiori sono le esigenze
  di distinzione dei ruoli e delle responsabilità.
  8.2. Dimissioni e voto di sfiducia.
       In caso di insanabile contrasto tra il sindaco o il
  presidente della provincia e il consiglio si ritorna tutti
  dinanzi agli elettori, attraverso gli atti formali delle
  dimissioni del sindaco o del presidente oppure di una mozione
  di sfiducia approvata dal consiglio a maggioranza assoluta dei
  componenti.
       Ciò è coerente con la connessione e complementarietà fra
  consiglio e sindaco o presidente:  simul stabunt, simul
  cadent.  Di conseguenza voti contrari o emendativi del
  consiglio a proposte dell'esecutivo non comportano le
  dimissioni di quest'ultimo ma fanno cadere o modificano gli
  atti proposti.
       E' giusto e coerente che in caso di dimissioni,
  impedimento e decesso del sindaco o del presidente, sia il
  "vice" a portare l'amministrazione alle elezioni generali.  Nel
  caso, invece, di sfiducia al sindaco o al presidente, sarà un
  commissario a portare l'amministrazione alle elezioni
  generali.
     9.  Disciplina dela campagna elettorale.
       Con il capo III del provvedimento si introducono nuove
  previsioni in tema di campagna elettorale.
       L'introduzione di una disciplina innovativa in tale
  settore è parsa alla larga maggioranza della Commissione un
  opportuno controbilanciamento rispetto alle prevedibili spinte
  che si verranno a manifestare nella competizione elettorale in
  conseguenza della maggiore personalizzazione del confronto
  politico, indotta dall'elezione diretta dei capi degli
  esecutivi degli enti locali.
       In tale prospettiva, le norme perseguono:
           a)  la parità delle condizioni di accesso al
  mezzi di informazione nel corso della campagna elettorale;
           b)  la limitazione delle forme più dispendiose e
  superficiali della propaganda  (spot  televisivi,
  inserzioni pubblicitarie, ecc.);
           c)  l'introduzione di obblighi di pubblicità
  delle spese elettorali sostenute dalle liste e dai
  candidati.
 
                              Pag. 20
 
       Le soluzioni individuate nel testo rappresentano un
  primo tentativo di disciplinare un fenomeno, quello del
  massiccio ingresso dei  media  nel confronto politico,
  ancora insufficientemente considerato dalla legislazione in
  vigore.  Dal carattere in qualche misura pionieristico di
  questa parte del progetto deriva naturalmente la sua
  particolare apertura a successive proposte di affinamento e
  integrazione delle ipotesi in essa delineate.
     10.  Il contenuto degli articoli.
       Il testo approvato dalla Commissione è suddiviso in tre
  capi.  Il capo I (articoli 110) disciplina le modalità di
  elezione degli organi comunali e provinciali; il capo II
  (articoli 11-21) definisce le competenze di tali organi,
  parzialmente modificando la disciplina dettata dalla legge n.
  142 del 1990; il capo III (articoli 22-24), infine, reca norme
  in materia di propaganda e di spese elettorali.
         L'articolo 1  riduce il numero dei consiglieri
  comunali previsto dalla normativa vigente, stabilendo un
  numero massimo di 60 consiglieri per i comuni maggiori, con
  più di un milione di abitanti, ed un numero minimo di 12
  consiglieri per i comuni più piccoli, con meno di 3.000
  abitanti.  Il comma 2 prevede che nei comuni con popolazione
  superiore a 10.000 abitanti, lo statuto può istituire la
  carica di presidente del consiglio; nei comuni più piccoli
  invece il consiglio è presieduto dal sindaco.
         L'articolo 2  prevede che il sindaco, il presidente
  della provincia ed i consigli comunali e provinciali durano in
  carica per un periodo di quattro anni.  Sono introdotti dei
  limiti al rinnovo dei mandati: il sindaco ed il presidente
  della provincia non possono ricoprire piu di due mandati
  consecutivi.
         L'articolo 3  modifica la normativa vigente in
  materia di presentazione delle liste dei candidati alla carica
  di consigliere comunale e disciplina le modalità di
  presentazione della candidatura alla carica di sindaco.  In
  particolare viene stabilito l'aumento del numero delle
  sottoscrizioni, che devono essere raccolte dopo il deposito
  delle liste e delle candidature alla carica di sindaco presso
  l'ufficio del segretario comunale competente e dopo la loro
  affissione all'albo pretorio del comune.  In tal modo si vuole
  garantire pubblicità e partecipazione ed evitare che gli
  elettori siano chiamati a sottoscrivere "in bianco" liste di
  candidati.
       Va segnalata inoltre la disposizione recata dal comma 6,
  che abroga la norma che esonera dall'obbligo di raccolta delle
  sottoscrizioni, per la presentazione di liste e di
  candidature, i partiti ed i gruppi politici rappresentati in
  Parlamento.
         L'articolo 4  definisce le modalità di elezione del
  sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione
  sino a 10.000 abitanti.
       La candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una
  lista di candidati alla carica di consigliere comunale.
  Ciascun elettore esprime un voto unico, per un candidato alla
  carica di sindaco e per la lista a questi collegata; può
  esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato alla
  carica di consigliere compreso nella lista prescelta.  E'
  proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha
  ottenuto il maggior numero di voti; alla lista ad esso
  collegata sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al
  consiglio; i rimanenti seggi sono ripartiti fra le altre liste
  in misura proporzionale ai voti conseguiti, secondo il metodo
  d'Hondt.  Nell'ambito di ogni lista i seggi sono assegnati ai
  candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali;
  si prevede però che il primo seggio spettante a ciascuna lista
  sia attribuito al candidato alla carica di sindaco ad essa
  collegato e risultato non eletto.
         Gli articoli 5 e 6  disciplinano le modalità di
  elezione del sindaco e dei consiglieri comunali nei comuni con
  popolazione superiore a 10.000 abitanti.
 
                              Pag. 21
 
         L'articolo 5  prevede che il sindaco è eletto a
  suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione
  del consiglio.  Ciascun candidato alla carica di sindaco può
  dichiarare all'atto di presentazione della candidatura il
  collegamento con una o più liste di candidati alla carica di
  consigliere.  La scheda elettorale è unica e reca accanto ai
  nomi ed ai cognomi dei candidati alla carica di sindaco il
  contrassegno della lista o delle liste con cui essi sono
  collegati.  Ciascun elettore può votare per un candidato alla
  carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate
  tracciando un segno sul relativo contrassegno.  All'elettore è
  data anche facoltà di esprimere un voto disgiunto, votando per
  un candidato alla carica di sindaco e per una lista diversa da
  quelle a questi collegate.  Nell'ambito della lista o del
  gruppo di liste prescelto l'elettore può esprimere un voto di
  preferenza per un candidato alla carica di consigliere.
       E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la
  maggioranza assoluta dei voti.  Se nessun candidato consegue
  tale risultato si procede ad un secondo turno elettorale, al
  quale sono ammessi a partecipare i due candidati più
  votati.
       Nel caso in cui la somma dei voti conseguiti al primo
  turno dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore
  al 50 per cento dei voti validamente espressi, si prevede che
  al ballottaggio partecipi anche un terzo candidato.
       Ai fini dell'individuazione del terzo candidato da
  ammettere al ballottaggio, si prevede che ciascun candidato
  alla carica di sindaco che abbia partecipato al primo turno
  può collegarsi ad una o più liste che alla prima votazione
  abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi.  Il
  candidato che in base a questi nuovi collegamenti raggiunge la
  maggior cifra elettorale è ammesso al ballottaggio, purché
  tale cifra non risulti inferiore a quella conseguita dalla
  lista o dalle liste collegate al primo turno con il secondo
  dei candidati già ammessi.
       Al secondo turno elettorale è proclamato eletto sindaco
  il candidato che ottiene il maggior numero di voti e, in caso
  di parità, il più anziano di età.
         L'articolo 6  stabilisce che l'attribuzione dei
  seggi alle liste di candidati per il consiglio comunale viene
  effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione
  del sindaco, al primo o al secondo turno.
       La ripartizione dei seggi avviene con sistema
  proporzionale secondo il metodo d'Hondt.  Sono tuttavia
  introdotti alcuni correttivi in senso maggioritario in favore
  della lista o delle liste collegate al candidato alla carica
  di sindaco proclamato eletto.
       Nell'ipotesi in cui la elezione del sindaco avvenga al
  primo turno, alla lista od al gruppo di liste collegate al
  candidato eletto viene attribuito un premio di maggioranza
  fino al conseguimento del 60 per cento dei seggi assegnati al
  consiglio.  Il premio, tuttavia, scatta solamente nel caso in
  cui tale lista o gruppo di liste abbia ottenuto un numero di
  voti validi superiore al 50 per cento del totale dei voti
  espressi.
       Qualora l'elezione del sindaco avvenga invece al secondo
  turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate è
  attribuito un premio di maggioranza fino al conseguimento del
  60 per cento dei seggi, purché nessun'altra lista o gruppo di
  liste abbia conseguito al primo turno più del 50 per cento dei
  voti validamente espressi.
       Nell'ambito di ciascuna lista è proclamato eletto alla
  carica di consigliere in primo luogo il candidato alla carica
  di sindaco collegato alla lista e risultato non eletto; gli
  altri seggi sono quindi attribuiti ai candidati alla carica di
  consigliere secondo l'ordine delle rispettive cifre
  individuali.
         Gli articoli 7 e 8  disciplinano le modalità di
  elezione del presidente della provincia e del consiglio
  provinciale.
         L'articolo 7  stabilisce che il presidente della
  provincia è eletto a suffragio universale e diretto,
  contestualmente alla elezione del consiglio.
       Ciascun candidato alla carica di presidente della
  provincia deve dichiarare, all'atto di presentazione della
  propria candidatura, di collegarsi ad uno o più gruppi di
  candidati alla carica di consigliere provinciale.
 
                              Pag. 22
 
       La scheda elettorale per l'elezione del presidente della
  provincia e per quella dei consiglieri provinciali è unica.
  Essa reca, accanto al nome e cognome del candidato alla carica
  di presidente della provincia, il contrassegno od i
  contrassegni del gruppo o dei gruppi cui questi è
  collegato.
       Alla destra di ciascun contrassegno sono riportati il
  nome ed il cognome del candidato del collegio al consiglio
  provinciale facente parte del gruppo di candidati
  contraddistinti da quel contrassegno.
       Ciascun elettore esprime un unico voto per un candidato
  alla carica di presidente della provincia e per un candidato
  alla carica di consigliere, apponendo un segno sul relativo
  contrassegno.
       E' proclamato eletto presidente della provincia il
  candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi
  espressi.  Qualora nessun candidato consegua tale maggioranza
  si procede ad un secondo turno elettorale al quale sono
  ammessi a partecipare i due candidati che hanno ottenuto al
  primo turno il maggior numero di voti.
       Tra la prima e la seconda votazione i candidati ammessi
  al ballottaggio hanno facoltà di dichiarare il collegamento
  con dei gruppi di candidati alla carica di consigliere,
  ulteriori rispetto a quelli con cui si sono collegati al primo
  turno.
       Al secondo turno è proclamato eletto presidente della
  provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti;
  in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
         L'articolo 8  prevede che l'attribuzione dei seggi
  del consiglio provinciale è effettuata dopo la proclamazione
  dell'elezione del presidente della provincia.
       La ripartizione dei seggi fra i gruppi di candidati è
  effettuata con sistema proporzionale, secondo il metodo
  d'Hondt.  E' introdotto un correttivo maggioritario a favore
  del gruppo o dei gruppi di candidati collegati al candidato
  proclamato eletto alla carica di presidente della provincia;
  il premio scatta solamente nella ipotesi in cui tale gruppo
  non abbia conseguito - in base alla ripartizione proporzionale
  - il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio
  provinciale.  In tale ipotesi, al gruppo od ai gruppi di
  candidati collegati al candidato eletto presidente della
  provincia viene assegnato il 60 per cento dei seggi
  consiliari.  I seggi sono ripartiti tra i gruppi che hanno
  beneficiato del premio di maggioranza in proporzione ai voti
  conseguiti da ciascuno di essi al primo turno elettorale.  Il
  restante 40 per cento dei seggi è ripartito tra gli altri
  gruppi, proporzionalmente al numero di voti da ciascuno di
  essi conseguiti.
       Nell'ambito di ciascun gruppo è proclamato eletto
  consigliere in primo luogo il candidato alla carica di
  presidente della provincia ad esso collegato e risultato non
  eletto; i restanti seggi sono attribuiti ai candidati alla
  carica di consigliere secondo l'ordine delle rispettive cifre
  individuali.
         L'articolo 9  riguarda l'elezione dei consigli
  circoscrizionali.  Esso attribuisce agli statuti comunali la
  facoltà di definire il sistema elettorale da adottare per
  l'elezione dei consigli circoscrizionali, attualmente
  disciplinato dalla legge n. 142 del 1990.
         L'articolo 10  stabilisce infine che le elezioni
  comunali e provinciali si svolgono nell'arco di una sola
  giornata.
         Il Capo II  introduce alcune modificazioni ed
  integrazioni alla disciplina dettata dalla legge n. 142 del
  1990, in ordine alle competenze degli organi comunali e
  provinciali.
         L'articolo 11  introduce un comma aggiuntivo
  all'articolo 36 della legge n. 142 del 1990, che stabilisce
  che il sindaco ed il presidente della giunta sono gli organi
  responsabili del governo del comune e della provincia
  nell'ambito degli indirizzi generali approvati dai rispettivi
  consigli.
         L'articolo 12  attribuisce al sindaco ed al
  presidente della provincia la competenza a provvedere, sulla
  base dei criteri stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla
  designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune e
  della provincia presso
 
                              Pag. 23
 
     enti, aziende ed istituzioni.  Le nomine e le designazioni
  devono essere effettuate nel termine di 45 giorni
  dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del
  precedente incarico.  In mancanza, i provvedimenti sostitutivi
  sono adottati dal Comitato regionale di controllo.
         L'articolo 13,  modificando il comma 1
  dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, stabilisce che
  spetta al consiglio determinare gli indirizzi generali del
  governo e controllarne l'attuazione.
         L'articolo 14  attribuisce al consiglio il compito
  di definire i criteri di competenza e di professionalità cui
  il sindaco e il presidente della provincia devono attenersi ai
  fini delle nomine e delle designazioni di loro competenza.
         L'articolo 15  introduce un articolo sostitutivo
  dell'articolo 34 della legge n. 142 del 1990.  L'articolo
  attribuisce al sindaco ed al presidente della provincia la
  facoltà di nominare i componenti della giunta, dandone
  comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
  elezione, unitamente ad una proposta sugli indirizzi generali
  del governo.  Il consiglio discute ed approva tale proposta in
  apposito documento.
       E' introdotto un limite alla possibilità di rinnovo del
  mandato di assessore per chi abbia già ricoperto tale carica
  per due mandati consecutivi.
         L'articolo 16  introduce un articolo sostitutivo
  dell'articolo 35 della legge n. 142 del 1990, concernente le
  competenze delle giunte.  La giunta è definita organo di
  collaborazione del sindaco o del presidente della provincia.
  Essa compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
  riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle
  competenze attribuite, dalla legge o dallo statuto, al sindaco
  o al presidente della provincia ovvero agli organi di
  decentramento, al segretario comunale o provinciale ed ai
  funzionari dirigenti degli uffici comunali o provinciali.
         L'articolo 17  disciplina la mozione di sfiducia,
  introducendo un articolo sostitutivo dell'articolo 37 della
  legge 8 giugno 1990, n. 142.  Il nuovo articolo 37 prevede che
  il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di
  approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
  nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.  La
  mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
  quinti dei consiglieri.  Se la mozione viene approvata si
  procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un
  commissario ai sensi delle leggi vigenti.
         L'articolo 18  inserisce, dopo l'articolo 37 della
  legge 8 giugno 1990, n. 142, un nuovo articolo 37- bis  in
  cui si prevede che in caso di dimissioni, di impedimento
  permanente o di decesso del sindaco o del presidente della
  provincia si procede allo scioglimento del consiglio.  Sino
  alle elezioni del nuovo sindaco o del nuovo presidente della
  provincia le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco o
  dal vicepresidente.
         L'articolo 19  sostituisce l'articolo 33 della
  legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla composizione delle giunte.
  Il nuovo articolo 33 riduce il numero dei componenti delle
  giunte comunali e provinciali e prevede che nei comuni con
  popolazione superiore a 10.000 abitanti gli assessori possano
  essere nominati dal sindaco o dal presidente della provincia
  anche al di fuori dei consigli, fra i cittadini in possesso
  dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica
  di consigliere.  Per i comuni con popolazione inferiore a
  10.000 abitanti si rimette all'autonomia statutaria la facoltà
  di introdurre analoga previsione.
         L'articolo 20  stabilisce l'incompatibilità tra la
  carica di assessore e quella di consigliere comunale o
  provinciale.  Qualora un consigliere assuma la carica di
  assessore nella giunta del rispettivo ente locale cessa
  pertanto dalla carica di consigliere all'atto di accettazione
  della nomina ad assessore.  La norma non si applica nei
 
                              Pag. 24
 
     comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
         L'articolo 21,  infine, attribuisce ai competenti
  organi comunali e provinciali il termine di un anno dalla
  entrata in vigore della legge per provvedere all'adeguamento
  degli statuti alle nuove disposizioni di legge.  Scaduto tale
  termine le norme statutarie in contrasto con le nuove
  disposizioni di legge si considerano prive di ogni effetto.
         Il Capo III  della proposta approvata dalla
  Commissione introduce alcune norme in materia di campagna
  elettorale.
         L'articolo 22  disciplina le modalità di accesso
  alla stampa ed ai mezzi di informazione radiotelevisiva da
  parte dei candidati alle elezioni comunali e provinciali.  In
  particolare si prevede che, a partire dal trentesimo giorno
  precedente il giorno delle votazioni, gli editori di giornali
  e di periodici e gli esercenti attività di diffusione
  radiotelevisiva che intendano diffondere o trasmettere a
  qualsiasi titolo propaganda elettorale nei comuni o nelle
  province interessati dalla consultazione elettorale hanno
  l'obbligo di garantire a tutti i candidati ed a tutte le liste
  parità di accesso agli spazi di propaganda, secondo modalità
  stabilite dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e
  dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
  vigilanza dei servizi radiotelevisivi.  E' fatto divieto ai
  candidati alle elezioni, ai rappresentanti dei partiti ed ai
  membri delle giunte degli enti locali interessati dalla
  consultazione elettorale di partecipare, nel corso della
  campagna elettorale, a trasmissioni radiotelevisive di
  intratterimento o sportive; la partecipazione alle
  trasmissioni informative deve essere limitata alla sola
  esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità
  dell'informazione.
         L'articolo 23  vieta, durante la campagna
  elettorale, la propaganda a mezzo di inserzioni pubblicitarie
  su quotidiani o periodici,  spot  pubblicitari ed ogni
  altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva.
       Si prevede inoltre l'obbligo per tutte le pubblicazioni
  di propaganda elettorale di indicare il nome del committente
  responsabile.  Le spese sostenute dal comune per la rimozione
  della propaganda abusiva sono a carico, in solido,
  dell'esecutore materiale e del committente responsabile.  La
  violazione delle norme recate dall'articolo è sanzionata con
  la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta
  milioni.
       I divieti di propaganda elettorale stabiliti dagli
  articoli 22 e 23 non si applicano agli organi ufficiali di
  informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle
  stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella
  competizione elettorale.
         L'articolo 24  prevede infine che nei comuni con
  popolazione superiore a 10.000 abitanti e nelle province gli
  statuti disciplinano le modalità di pubblicità preventiva e
  successiva delle spese sostenute dai candidati e dalle liste
  per la campagna elettorale.
       Nei comuni con più di 50.000 abitanti la proposta
  stabilisce comunque che il deposito delle candidature e delle
  liste deve essere accompagnato dalla presentazione di un
  bilancio preventivo di spesa; tale documento è reso pubblico
  mediante affissione all'albo pretorio.
       Onorevoli colleghi, si tratta della prima riformulazione
  legislativa di una materia assai controversa, sulla quale le
  forze politiche stanno via via maturando una loro posizione.
  Man mano che procederà l'esame del testo, prima in questa
  Assemblea e poi al Senato, potranno e dovranno essere
  apportati ulteriori miglioramenti, evitando ciascuno di
  rimanere chiuso dentro le proprie soluzioni di parte, per
  collegarsi con gli altri al fine di approvare una legge con
  gli ampi consensi che un tema così delicato richiede.
                      CIAFFI,  Relatore per la maggioranza.
 
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