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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


587
DDL0072-0006
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
...TESTO unificato della Commissione -- ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZPD ZZRM
                (Sottoscrizione delle liste).
         1.  La dichiarazione di presentazione delle liste dei
  candidati al consiglio comunale e delle candidature alla
  carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
           a)  da non meno di 5.000 e da non più di 6.000
  elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
  abitanti;
           b)  da non meno di 3.000 e da non più di 4.000
  elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un
  milione di abitanti;
           c)  da non meno di 1.500 e da non più di 2.500
  elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e
  500.000 abitanti;
           d)  da non meno di 1.000 e da non più di 2.500
  elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e
  100.000 abitanti;
           e)  da non meno di 500 e da non più di 1.500
  elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e
  40.000 abitanti;
 
                              Pag. 27
 
           f)  da non meno di 350 e da non più di 1.000
  elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e
  20.000 abitanti;
           g)  da non meno di 250 e da non più di 600
  elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e
  10.000 abitanti;
           h)  da non meno di 100 e da non più di 300
  elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000
  abitanti;
           i)  da non meno di 50 e da non più di 140
  elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000
  abitanti.
       2.  Nessuna sottoscrizione è richiesta per la
  dichiarazione di presentazione di liste nei comuni con
  popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
       3.  Le sottoscrizioni sono raccolte dopo il deposito
  delle liste e delle candidature alla carica di sindaco presso
  l'ufficio del segretario comunale competente e dopo
  l'affissione delle liste e delle candidature, corredate dalle
  relative forme di accettazione, all'albo pretorio del comune.
  Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche le
  disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo
  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
  marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni.
  Il deposito deve avvenire tra il ventesimo ed il terzo giorno
  antecedente il termine per la presentazione delle liste.  La
  pubblicazione all'albo deve avvenire dal giorno successivo al
  deposito sino a quello di presentazione delle liste.
       4.  In caso di rinuncia alla candidatura da parte di uno
  o più candidati alla carica di consigliere dopo l'affissione
  della lista all'albo pretorio del comune, le firme raccolte
  rimangono valide, purché le rinunce non superino il 25 per
  cento dei candidati compresi nella lista.
       5.  Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del
  testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni
  e integrazioni, con la lista di candidati al consiglio
  comunale deve essere
 
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     anche presentato il nome e cognome del candidato alla
  carica di sindaco e il programma amministrativo.  Nei comuni
  con popolazione superiore a 10.000 abitanti, più liste possono
  presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.  In tal
  caso le liste si considerano fra di loro collegate.
       6.  L'articolo 1, primo comma, lettera  b),  del
  decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come
  modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo
  1990, n. 53, è abrogato.
 
DATA=921120 FASCID=DDL11-72-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072 TOTPAG=0110 TOTDOC=0262 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=015 PAGFIN=0028 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=007200A00 FASCIDC=11DDL0072 A SORTNAV=0007200A000 00000 ZZDDLC72A NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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