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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


589
DDL0072-0008
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
...TESTO unificato della Commissione -- ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZPD ZZRM
  (Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore
                    a 10.000 abitanti). 
       1.  Nei comuni con popolazione superiore a 10.000
  abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e
  diretto, contestualmente all'elezione del consiglio
  comunale.
       2.  Ciascun candidato alla carica di sindaco può
  dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il
  collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del
  consiglio comunale.  La dichiarazione ha efficacia solo se
  convergente con analoga dichiarazione resa dai presentatori
  delle liste interessate.
 
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       3.  La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa
  utilizzata per l'elezione del consiglio.  La scheda reca i nomi
  e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti
  entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i
  contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è
  collegato.  Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per
  un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad
  esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di
  tali liste.  Ciascun elettore può altresì votare per un
  candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla
  lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
  rettangolo.
       4.  E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene
  la maggioranza assoluta dei voti validi.
       5.  Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di
  cui al comma 4 si procede ad un secondo turno elettorale che
  ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.
  Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di
  sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di
  voti.  In caso di parità di voto tra il secondo ed il terzo
  candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
  Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi
  al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti
  validamente espressi, partecipa al ballottaggio un terzo
  candidato, individuato ai sensi del comma 6.
       6.  Partecipa al secondo turno, quale terzo candidato
  alla carica di sindaco, il candidato che con i collegamenti
  effettuati con due o più liste, ai sensi del comma 8,
  raggiunga la maggiore cifra elettorale complessiva.  Tale cifra
  non può essere comunque inferiore a quella conseguita dalla
  lista o dalle liste collegate nel primo turno con il secondo
  dei candidati ammessi al ballottaggio.
       7.  In caso di impedimento permanente o decesso di uno
  dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5,
  secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che
  segue nella graduatoria.
       8.  Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono
  fermi i collegamenti con le
 
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     liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo
  turno.  I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia
  facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di
  dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a
  quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo
  turno.  Entro il medesimo termine sono dichiarati i
  collegamenti dei candidati alla carica di sindaco ai fini
  dell'individuazione dell'eventuale terzo candidato
  partecipante al ballottaggio.  Tutte le dichiarazioni di
  collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe
  dichiarazioni rese dai presentatori delle liste interessate.
  Entro le 24 ore successive l'ufficio centrale individua e
  comunica alla commissione elettorale circondariale e alla
  Prefettura, per gli adempimenti di rispettiva competenza, il
  nominativo dell'eventuale terzo candidato al ballottaggio ai
  sensi del comma 6.
       9.  Possono dichiarare il collegamento di cui ai commi 6
  e 8 le liste che abbiano conseguito almeno il tre per cento
  dei voti validi.
       10.  La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il
  cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro
  l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i
  simboli delle liste collegate.  Il voto si esprime tracciando
  un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del
  candidato prescelto.
       11.  Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il
  candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.  In
  caso di parità di voti, viene eletto sindaco il candidato più
  anziano di età.
 
DATA=921120 FASCID=DDL11-72-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072 TOTPAG=0110 TOTDOC=0262 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=026 PAGFIN=0031 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=007200A00 FASCIDC=11DDL0072 A SORTNAV=0007200A000 00000 ZZDDLC72A NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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