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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


590
DDL0072-0009
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
...TESTO unificato della Commissione -- ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZPD ZZRM
  (Elezione del consiglio comunale nei comuni con
          popolazione superiore a 10.000 abitanti).
       1.  Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono
  comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei
  consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con
  arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei
  consiglieri
 
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     da comprendere nella lista contenga una cifra decimale
  superiore a 50.
       2.  Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma
  3 dell'articolo 5, tracciando un segno sul contrassegno della
  lista prescelta.  Ciascun elettore può esprimere inoltre un
  voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata,
  scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del
  contrassegno.
       3.  L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata
  successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco
  al termine del primo o del secondo turno.
       4.  Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione
  del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo
  di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di
  sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o
  gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,...
  sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e
  quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti,
  in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,
  disponendoli in una graduatoria decrescente.  Ciascuna lista o
  gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i
  quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.  A
  parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
  attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la
  maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per
  sorteggio.  Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i
  suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le
  altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
       5.  Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la
  cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti
  riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a
  concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste.
  Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il
  numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
       6.  Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
  proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di
  liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi
  del comma 4, almeno il 60
 
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     per cento dei seggi del consiglio ma abbia superato il 50
  per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei
  seggi.  Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
  proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di
  liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi
  del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio,
  viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna
  altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già
  superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi.  I
  restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di
  liste collegate ai sensi del comma 4.
       7.  Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a
  ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo
  luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati
  alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a
  ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.  In caso di
  collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di
  sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a
  quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti
  al gruppo di liste collegate.
       8.  Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono
  proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna
  lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.  In
  caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i
  candidati che precedono nell'ordine di lista.
 
DATA=921120 FASCID=DDL11-72-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072 TOTPAG=0110 TOTDOC=0262 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0031 RIGINIZ=031 PAGFIN=0033 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=33 SORTRES= SORTDDL=007200A00 FASCIDC=11DDL0072 A SORTNAV=0007200A000 00000 ZZDDLC72A NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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