| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
TESTIPDL
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| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
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| (Elezione del consiglio provinciale).
1. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai
gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la
proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di
candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita
da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3,
4,... sino a concorrenza del numero di consiglieri da
eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i
più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da
eleggere, disponendoli in ordine decrescente. A ciascun gruppo
di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A
parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior
cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri
gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando
il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato
proclamato eletto presidente della provincia abbiano
conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al
consiglio provinciale.
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4. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati
al candidato proclamato eletto presidente della provincia non
abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati
al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati
viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da
attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale
superiore a 50. In caso di collegamento di più gruppi con il
candidato proclamato eletto presidente, per determinare il
numero di seggi spettanti a ciascuno di essi, si dividono le
rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati
al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i
quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad
ogni gruppo di candidati.
5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di
candidati ai sensi del comma 2.
6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a
ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di
presidente della provincia non risultati eletti, collegati a
ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un
seggio. In caso di collegamento di più gruppi di candidati con
il medesimo candidato alla carica di presidente della
provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è
detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di
candidati collegati.
7. Compiute le operazioni di cui al comma 6 sono
proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di
ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre
individuali.
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