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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


608
DDL0072-0027
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.42 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
...TESTO unificato della Commissione -- ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZPD ZZRM
               (Accesso alla stampa ed ai mezzi
                d'informazione radiotelevisiva).
       1.  Dal trentesimo giorno precedente al giorno delle
  votazioni per l'elezione del consiglio comunale o provinciale
  e del sindaco o del presidente della provincia, gli editori di
  giornali e di periodici ed i concessionari esercenti attività
  di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo
  stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale
  nei comuni e nelle province interessate alla consultazione
  elettorale devono riconoscere a tutti i candidati ed a tutte
  le liste, partecipanti alla consultazione elettorale,
  l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra
  loro.  I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia
  per le trasmissioni gratuite che per quelle a pagamento, sono
  disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria,
  dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
  vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dai Comitati
  regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive
  competenze.
       2.  Nel corso della campagna elettorale per le elezioni
  comunali e provinciali, la presenza di candidati o di
  rappresentanti
 
                              Pag. 43
 
     dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali
  interessati dalla consultazione elettorale non è consentita
  nelle trasmissioni di intrattenimento e sportive e deve essere
  limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e
  l'imparzialità dell'informazione.
       3.  A tutti i concessionari privati per le attività di
  diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si
  applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico
  circa l'apparizione in video dei candidati.
       4.  In caso di inosservanza delle norme di cui al
  presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e
  l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31,
  commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
       5.  Le disposizioni del presente articolo non si
  applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e
  dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste
  e di candidati impegnati nella competizione elettorale.
 
DATA=921120 FASCID=DDL11-72-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072 TOTPAG=0110 TOTDOC=0262 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0042 RIGINIZ=011 PAGFIN=0043 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=42 PAGEFIN=43 SORTRES= SORTDDL=007200A00 FASCIDC=11DDL0072 A SORTNAV=0007200A000 00000 ZZDDLC72A NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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