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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


626
DDL0072-0045
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.49 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
...N. 641 --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZPD ZZRM
  (Elezione diretta del sindaco nei comuni con popolazione
                superiore ai 5.000 abitanti).
       1.  Dopo l'articolo 5 del testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
  570, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è
  inserito il seguente:
       "ART. 5- bis. -  1.  Nei comuni con popolazione
  superiore ai 5.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio
  universale diretto, contestualmente all'elezione del consiglio
  comunale, su schede distinte.
       2.  Le candidature a sindaco devono essere presentate
  dagli elettori secondo le modalità di cui al primo comma
  dell'articolo 32.
       3.  Sono eleggibili alla carica di sindaco i cittadini
  iscritti nelle liste elettorali, in possesso dei requisiti di
  eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
       4.  Restano ferme le cause di ineleggibilità alla carica
  di sindaco di cui all'articolo 6.
       5.  All'atto della presentazione della propria
  candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco deposita
  il proprio contrassegno da stampare sulla scheda assieme al
  nominativo e deve indicare il candidato alla carica di vice
  sindaco.
       6.  E' consentita la candidatura a sindaco e a
  consigliere comunale nel medesimo comune; in caso di elezione
  ad entrambe le cariche l'eletto decade da consigliere
  comunale.  Non è consentita la contemporanea candidatura a
  sindaco in più comuni né la candidatura di chi è già sindaco
  in un altro comune.
       7.  Le operazioni elettorali, le votazioni e gli scrutini
  avvengono con le stesse modalità previste per l'elezione del
  consiglio comunale dalla normativa vigente, in quanto
  applicabile.
       8.  Risulta eletto sindaco alla prima votazione il
  candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
  validi, e che abbia raggiunto una cifra elettorale pari almeno
  al 30 per cento degli aventi diritto al voto.
 
                              Pag. 50
 
       9.  Nel caso di mancata elezione, si procede ad una
  seconda votazione, da effettuarsi con inizio nella seconda
  domenica successiva.
       10.  Alla seconda votazione sono ammessi a partecipare i
  candidati che, nel primo turno, abbiano riportato almeno il 10
  per cento dei voti validi e non abbiano rinunciato alla
  candidatura almeno sette giorni prima dell'effettuazione del
  secondo turno elettorale.
       11.  Sono altresì ammessi al secondo turno quei candidati
  sui quali convergano le adesioni di altri candidati, che
  desistano dalla candidatura per la seconda votazione, a
  condizione che la somma complessiva dei loro risultati
  elettorali abbia raggiunto almeno il 10 per cento dei voti
  validi nel primo turno elettorale.
       12.  Le adesioni di cui al comma 11 devono essere
  espresse dai candidati con atto scritto da depositarsi presso
  la cancelleria della Corte di appello competente per
  territorio almeno sette giorni prima della effettuazione del
  secondo turno elettorale.
       13.  Entro lo stesso termine di cui al comma 12, ciascun
  candidato alla carica di sindaco ha facoltà di modificare
  l'indicazione alla carica di vice sindaco.
       14.  Nell'ipotesi di morte o di impedimento del sindaco
  subentra nella carica il vice sindaco.
       15.  Il sindaco deve dimettersi qualora lo richieda il
  consiglio comunale con mozione approvata dalla maggioranza dei
  suoi componenti.  In tal caso il consiglio si scioglie
  automaticamente e si procede a nuove elezioni".
 
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