| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
TESTIPDL
| |
| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
| |
| 1. La rubrica della sezione III del capo VI del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:
"Disposizioni particolari per lo scrutinio e la
proclamazione nei comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti".
2. L'articolo 68 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è
sostituito dal seguente:
"Art. 68. - 1. Per lo spoglio dei voti, uno degli
scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente
dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente
il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista e
la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a
quelle già esaminate di eguale contrassegno.
2. Gli scrutatori e il segretario notano separatamente
ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da
ciascuna lista.
3. Il numero totale delle schede deve corrispondere al
numero dei votanti.
4. Elevandosi contestazioni attorno ad una scheda,
questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini
dell'articolo 54".
3. Il secondo comma dell'articolo 72 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
"Indi determina la cifra elettorale di ciascuna
lista".
4. Il quarto comma dell'articolo 72 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, è abrogato.
5. Dopo il quinto comma dell'articolo 72 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:
"La disposizione del quinto comma si applica solo se,
effettuate le operazioni da esso disciplinate, una singola
lista abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Alla
lista che consegue tale maggioranza assoluta viene attribuito
un premio in seggi nella misura seguente:
a) per i comuni sino a 100.000 abitanti quindici
seggi alla lista di maggioranza e dieci seggi da ripartirsi
proporzionalmente tra le liste di minoranza;
b) per i comuni sino a 200.000 abitanti o
capoluogo di provincia diciassette seggi alla lista di
maggioranza e tredici seggi da ripartirsi proporzionalmente
tra le liste di minoranza;
c) per i comuni oltre i 500.000 abitanti
ventotto seggi alla lista di maggioranza e ventidue seggi da
ripartirsi proporzionalmente tra le liste di minoranza".
6. L'ultimo comma dell'articolo 72 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, è abrogato.
7. Dopo l'articolo 72 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, è inserito il seguente:
"Art. 72- bis. - 1. Qualora una lista raggiunga in
percentuale un numero di voti che in base ad un riparto
proporzionale corrisponde ad un numero di seggi superiore a
quello previsto dall'articolo 72, l'assegnazione dei seggi
avviene con il sistema proporzionale".
8. Dopo l'articolo 72- bis del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, introdotto dal comma 7 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"Art. 72- ter. - 1. Qualora ai sensi dell'articolo
72 nessuna lista abbia conseguito la metà più uno dei voti
validi
Pag. 62
espressi si procederà ad una successiva votazione da
tenersi entro quindici giorni. Anche per questo secondo turno
valgono le norme dell'articolo 56. Alla lista che consegue il
maggior numero di suffragi, comunque superiore al 40 per cento
dei voti espressi, sarà attribuita la maggioranza dei seggi
secondo le norme dell'articolo 72. In caso di mancato
raggiungimento della percentuale del 40 per cento, le elezioni
non saranno considerate valide".
9. Dopo l'articolo 72- ter del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, introdotto dal comma 8 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"Art. 72- quater. - 1. Nella prima adunanza il
consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti e
proclama eletti alla carica di sindaco e di assessore i
consiglieri designati a tale responsabilità secondo le
indicazioni espresse nella lista risultata vincente. Nella
stessa seduta provvede alla nomina di un presidente e di uno o
due vice presidenti dell'assemblea. Viene quindi formalmente
sottoposto al voto del consiglio comunale il programma
precedentemente depositato unitamente alla lista dei candidati
ai sensi dell'articolo 28".
10. Dopo l'articolo 72- quater del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, introdotto dal comma 9 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"Art. 72- quinquies. - 1. In caso di cessazione del
mandato per qualunque
causa di un consigliere comunale, subentra il primo dei
non eletti indicato dalla lista a cui il medesimo
apparteneva.
2. In caso di cessazione del mandato per qualunque causa
del sindaco o di un assessore, la sostituzione avviene
attraverso il voto del consiglio comunale che potrà scegliere
tra i candidati appartenenti alla lista che aveva espresso il
dimissionario".
11. Dopo l'articolo 72- quinquies del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, introdotto dal comma 10 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"Art. 72- sexies. - 1. Qualora nel corso del
mandato amministrativo si creino condizioni che non consentono
più alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei seggi di
disporre della maggioranza della assemblea, dopo una verifica
attraverso un voto ad hoc del consiglio si procede
immediatamente allo scioglimento del consiglio comunale per
consentire ai cittadini di scegliere una nuova
amministrazione. Le elezioni dovranno tenersi entro trenta
giorni dalla ratifica, da parte del consiglio comunale, delle
dimissioni del sindaco e della giunta, che rimarranno comunque
in carica per la normale amministrazione e per garantire il
normale svolgimento della consultazione elettorale".
| |