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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


656
DDL0072-0075
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.75 (che inizia a pag.61 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
...N. 1160 --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  La rubrica della sezione III del capo VI del testo
  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:
       "Disposizioni particolari per lo scrutinio e la
  proclamazione nei comuni con popolazione superiore a 20.000
  abitanti".
       2.  L'articolo 68 del testo unico approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è
  sostituito dal seguente:
       "Art. 68. - 1.  Per lo spoglio dei voti, uno degli
  scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente
  dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente
  il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista e
  la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a
  quelle già esaminate di eguale contrassegno.
       2.  Gli scrutatori e il segretario notano separatamente
  ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da
  ciascuna lista.
       3.  Il numero totale delle schede deve corrispondere al
  numero dei votanti.
       4.  Elevandosi contestazioni attorno ad una scheda,
  questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini
  dell'articolo 54".
       3.  Il secondo comma dell'articolo 72 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
       "Indi determina la cifra elettorale di ciascuna
  lista".
       4.  Il quarto comma dell'articolo 72 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, è abrogato.
       5.  Dopo il quinto comma dell'articolo 72 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:
       "La disposizione del quinto comma si applica solo se,
  effettuate le operazioni da esso disciplinate, una singola
  lista abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti.  Alla
  lista che consegue tale maggioranza assoluta viene attribuito
  un premio in seggi nella misura seguente:
           a)  per i comuni sino a 100.000 abitanti quindici
  seggi alla lista di maggioranza e dieci seggi da ripartirsi
  proporzionalmente tra le liste di minoranza;
           b)  per i comuni sino a 200.000 abitanti o
  capoluogo di provincia diciassette seggi alla lista di
  maggioranza e tredici seggi da ripartirsi proporzionalmente
  tra le liste di minoranza;
           c)  per i comuni oltre i 500.000 abitanti
  ventotto seggi alla lista di maggioranza e ventidue seggi da
  ripartirsi proporzionalmente tra le liste di minoranza".
       6.  L'ultimo comma dell'articolo 72 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, è abrogato.
       7.  Dopo l'articolo 72 del testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
  570, è inserito il seguente:
       "Art. 72- bis.  - 1.  Qualora una lista raggiunga in
  percentuale un numero di voti che in base ad un riparto
  proporzionale corrisponde ad un numero di seggi superiore a
  quello previsto dall'articolo 72, l'assegnazione dei seggi
  avviene con il sistema proporzionale".
       8.  Dopo l'articolo 72- bis  del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, introdotto dal comma 7 del presente
  articolo, è inserito il seguente:
       "Art. 72- ter.  - 1.  Qualora ai sensi dell'articolo
  72 nessuna lista abbia conseguito la metà più uno dei voti
  validi
 
                              Pag. 62
 
     espressi si procederà ad una successiva votazione da
  tenersi entro quindici giorni.  Anche per questo secondo turno
  valgono le norme dell'articolo 56.  Alla lista che consegue il
  maggior numero di suffragi, comunque superiore al 40 per cento
  dei voti espressi, sarà attribuita la maggioranza dei seggi
  secondo le norme dell'articolo 72.  In caso di mancato
  raggiungimento della percentuale del 40 per cento, le elezioni
  non saranno considerate valide".
       9.  Dopo l'articolo 72- ter  del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, introdotto dal comma 8 del presente
  articolo, è inserito il seguente:
       "Art. 72- quater.  - 1.  Nella prima adunanza il
  consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti e
  proclama eletti alla carica di sindaco e di assessore i
  consiglieri designati a tale responsabilità secondo le
  indicazioni espresse nella lista risultata vincente.  Nella
  stessa seduta provvede alla nomina di un presidente e di uno o
  due vice presidenti dell'assemblea.  Viene quindi formalmente
  sottoposto al voto del consiglio comunale il programma
  precedentemente depositato unitamente alla lista dei candidati
  ai sensi dell'articolo 28".
       10.  Dopo l'articolo 72- quater  del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, introdotto dal comma 9 del presente
  articolo, è inserito il seguente:
       "Art. 72- quinquies.  - 1.  In caso di cessazione del
  mandato per qualunque
     causa di un consigliere comunale, subentra il primo dei
  non eletti indicato dalla lista a cui il medesimo
  apparteneva.
       2.  In caso di cessazione del mandato per qualunque causa
  del sindaco o di un assessore, la sostituzione avviene
  attraverso il voto del consiglio comunale che potrà scegliere
  tra i candidati appartenenti alla lista che aveva espresso il
  dimissionario".
       11.  Dopo l'articolo 72- quinquies  del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
  maggio 1960, n. 570, introdotto dal comma 10 del presente
  articolo, è inserito il seguente:
       "Art. 72- sexies.  - 1.  Qualora nel corso del
  mandato amministrativo si creino condizioni che non consentono
  più alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei seggi di
  disporre della maggioranza della assemblea, dopo una verifica
  attraverso un voto  ad hoc  del consiglio si procede
  immediatamente allo scioglimento del consiglio comunale per
  consentire ai cittadini di scegliere una nuova
  amministrazione.  Le elezioni dovranno tenersi entro trenta
  giorni dalla ratifica, da parte del consiglio comunale, delle
  dimissioni del sindaco e della giunta, che rimarranno comunque
  in carica per la normale amministrazione e per garantire il
  normale svolgimento della consultazione elettorale".
 
DATA=921120 FASCID=DDL11-72-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072 TOTPAG=0110 TOTDOC=0262 NDOC=0075 TIPDOC=P DOCTIT=0070 COMM= PD PAGINIZ=0061 RIGINIZ=006 PAGFIN=0062 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=61 PAGEFIN=62 SORTRES= SORTDDL=007200A00 FASCIDC=11DDL0072 A SORTNAV=0007200A000 00000 ZZDDLC72A NDOC0075 TIPDOCP DOCTIT0070 NDOC0070



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