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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


673
DDL0072-0092
Relazione Camera n. 72-A (DDL11-72-A)
(suddiviso in 262 Unità Documento)
Unità Documento n.92 (che inizia a pag.67 dello stampato)
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A. TESTIPDL
...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A, C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A, C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
...N. 1251 --
ART. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC72A ZZ11 ZZPD ZZRM
       1.  L'articolo 72 del testo unico approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è
  sostituito dal seguente:
       "ART. 72. - 1.  Il presidente dell'ufficio centrale, nel
  giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o
  al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'ufficio e
  riassume i risultati delle varie sezioni, senza poterli
  modificare.
       2.  Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista
  e la cifra elettorale di ciascun candidato; determina inoltre,
  per le liste collegate, la cifra elettorale di ciascun gruppo
  di liste.
       3.  La cifra elettorale di una lista è costituita dalla
  somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le
  sezioni del comune.
       4.  La cifra individuale di ciascun candidato è
  costituita dal numero dei voti di preferenza.
       5.  La cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste
  collegate è costituita dalla somma delle cifre elettorali
  delle liste collegate.
       6.  Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a
  ciascuna lista o gruppo di liste collegate che abbiano
  complessivamente superato il 4 per cento dei voti validamente
  espressi, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente
  per 1,5; 2; 3; 4;... sino a concorrenza del numero dei
  consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti
  così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei
  consiglieri da eleggere, disponendoli in una
     graduatoria decrescente.  Ciascuna lista o gruppo di liste
  collegate avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad
  essa appartenenti, compresi nella graduatoria.  A parità di
  quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
  attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha
  ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di questa
  ultima, per sorteggio.
       7.  Se ad una lista o gruppo di liste collegate spettano
  più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti
  sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste
  collegate secondo l'ordine dei quozienti.
       8.  Per i gruppi di liste collegate si procede ad un
  ulteriore riparto per determinare il numero dei consiglieri
  spettante a ciascuna lista.  Ove un gruppo di liste collegate
  abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente
  espressi, il numero dei seggi da ripartire tra le liste
  collegate è diminuito di una unità, corrispondente al seggio
  da attribuire al candidato comune designato alla carica di
  sindaco.
       9.  Per il riparto dei seggi tra le liste collegate si
  divide la cifra elettorale di gruppo per il numero dei seggi
  attribuito al gruppo, come eventualmente diminuito ai sensi
  del comma 8.  Si divide poi la cifra elettorale di ciascuna
  lista per il quoziente così ottenuto.  Si attribuiscono quindi
  ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente risulti
  contenuto nella cifra elettorale stessa.  I seggi che rimangono
  ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste
  per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e,
  in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto
  la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si
  procede per sorteggio.
       10.  Se ad una delle liste collegate spettano più posti
  di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono
  distribuiti tra le altre liste, proporzionalmente alla loro
  cifra elettorale, secondo le modalità di riparto di cui al
  comma 9.
       11.  Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a
  ciascuna lista, l'ufficio centrale forma la graduatoria dei
  candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente
  delle rispettive cifre individuali".
 
DATA=921120 FASCID=DDL11-72-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0072 TOTPAG=0110 TOTDOC=0262 NDOC=0092 TIPDOC=P DOCTIT=0083 COMM= FPD PAGINIZ=0067 RIGINIZ=010 PAGFIN=0067 RIGFIN=078 UPAG=NO PAGEIN=67 PAGEFIN=67 SORTRES= SORTDDL=007200A00 FASCIDC=11DDL0072 A SORTNAV=0007200A000 00000 ZZDDLC72A NDOC0092 TIPDOCP DOCTIT0083 NDOC0083



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