| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
TESTIPDL
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| ...C72A, C641A, C674A, C1051A, C1160A, C1250A, C1251A, C1266A,
C1288A, C1295A, C1297A, C1314A, C1344A, C1374A, C1378A,
C1406A, C1456A, C1540A, C1677A.
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| 1. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Cagliari, ricompresi,
ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142, nelle istituende aree metropolitane, le elezioni
per il rinnovo del 90 per cento dei consiglieri spettanti
all'ente avvengono su base circoscrizionale.
2. Al fine di cui al comma 1 si applica la normativa in
vigore per le elezioni nelle regioni a statuto ordinario, in
quanto compatibile, intendendosi sostituito il collegio
provinciale con la circoscrizione ed il collegio unico
regionale con il comune.
3. Negli altri comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti il 90 per cento dei consiglieri spettanti all'ente è
eletto sulla base delle norme vigenti.
4. In tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti possono essere ammesse al riparto dei seggi solo le
liste che raggiungano almeno il 5 per cento dei voti validi
espressi.
5. In tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti il voto di preferenza è unico.
6. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con
popolazione superiore ai 100.000 abitanti possono, nell'ambito
degli statuti e prevedendo una diminuzione non inferiore al 50
per cento del numero attuale dei consiglieri di
circoscrizione, articolare il loro territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di
base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal
comune".
7. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è abrogato.
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