| Il relatore Mario FRASSON (gruppo della DC) fa presente
che il provvedimento in esame costituisce una reiterazione di
precedenti analoghi decreti-legge. L'articolo 1 istituisce
presso il Dipartimento per gli Affari sociali un nucleo
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operativo per la migliore predisposizione e verifica dei
progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti. Ricorda che sono finora pervenute alla
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli Affari sociali
- ben 3.521 richieste di finanziamento da parte di 1.263 enti
richiedenti, il che evidenzia la necessità di un nucleo di
esperti che provveda ad esaminare tali domande e a stabilire
tra di esse un ordine di priorità. Tale nucleo è composto da 7
qualificati esperti di varie amministrazioni dello Stato e da
5 esperti nel settore della prevenzione e delle verifiche di
efficienza e di efficacia nonché da un rappresentante delle
famiglie. L'articolo 2 detta una serie di disposizioni
necessarie al fine di promuovere un coordinamento delle
attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti e di
erogazione dei contributi previsti dal testo unico sulle
tossicodipendenze, istituendo presso il Dipartimento per gli
Affari sociali un "Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga". L'articolo 3 rafforza l'attività
dell'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze e crea un
importante punto di riferimento per la collettività,
denominato "Sportello per il cittadino" che avrà il compito di
offrire a chiunque ne faccia richiesta informazioni ed
assistenza nel campo della prevenzione e del recupero dei
tossicodipendenti. L'articolo 4 aggiunge un comma all'articolo
129 del testo unico n. 309 del 1990, che prevede la
concessione di strutture appartenenti allo Stato ad enti che
intendono destinarli ai Centri per la cura e il recupero dei
tossicodipendenti: si affida quindi un'attività istruttoria e
di trasmissione al Dipartimento per gli Affari sociali.
L'articolo 5 si riferisce all'esigenza di rendere funzionali i
servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali:
si prevede la possibilità di coprire i posti di dirigente e di
coadiutore di tali servizi mediante concorsi interni.
L'articolo 6 prevede il differimento al 1^ gennaio 1994 delle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 5,
commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 539,
con cui sono stati classificati i medicinali ai fini della
loro fornitura; per le irregolarità connesse alla loro
prescrizione il decreto legislativo contempla anche una serie
di misure sanzionatorie di carattere amministrativo. Poiché
l'intero comparto dei farmaci è in via di revisione radicale
delle normative, e tale revisione dovrà considerare anche il
grado di consapevolezza sanitaria della popolazione, si è resa
necessaria la suddetta proroga per agevolare il processo di
riforma sia quanto ad esenzioni sia quanto a classificazione
dei farmaci. L'articolo 7 del provvedimento in esame introduce
una disciplina della pubblicità dei prodotti dietetici, degli
integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria; questi
ultimi in particolare allo stato attuale, non essendo soggetti
a forme di autorizzazione all'immissione nel commercio,
espongono maggiormente i consumatori a forme di pubblicità
fuorvianti, con rischi per la salute. Propone quindi di
esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti
di costituzionalità.
Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale)
osserva che poiché il provvedimento in esame rappresenta una
reiterazione, è da escludere l'urgenza. Suscita perplessità
inoltre la denominazione di "nucleo operativo" per una
Commissione di esperti che ha il compito di valutare le
richieste di finanziamento. Le disposizioni del provvedimento
in esame sono eterogenee: in particolare quelle di cui
all'articolo 7 non hanno nulla a che vedere con il corpo
normativo del provvedimento. Dopo aver contestato che il
Governo dall'inizio dell'anno in corso ha adottato ben 347
decreti, annuncia il voto contrario del suo gruppo.
Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) osserva che
nell'adottare il provvedimento in esame, il Governo ha
aggiunto al complesso di disposizioni contenute dal
decreto-legge precedente, due articoli - il 6 e il 7 - che non
hanno nulla in comune con tutte le altre norme sul
Dipartimento per gli affari sociali. Infatti l'articolo 6
proroga al 1^ gennaio 1994 l'entrata in vigore di disposizioni
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del decreto legislativo n. 539 del 1992: si tratta di una
delle ipotesi di "bancarotta" dello Stato di diritto che
dimostra la fondatezza delle polemiche sollevate dalla stampa
nel corso di questa estate. L'articolo 7 non solo è
disomogeneo rispetto alle altre disposizioni del
provvedimento, ma non è in alcun modo condivisibile, in quanto
mira a potenziare l'utilizzazione dei medicinali, impedendo di
scrivere sulle scatole dei prodotti d'erboristeria lo scopo
terapeutico relativo. Annuncia quindi il suo voto
contrario.
La Commissione delibera quindi di esprimere parere
favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e
urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.
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