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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


68698
SMC0225-0016
Bollettino Giunte e Commissioni n. 225 del 14 settembre 1993 - edizione definitiva - (SMC11-225)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.18 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
...In sede consultiva ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.
C3096. LAVCOMM
C3096.
Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1993, n. 347, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, nonché per la vendita di farmaci (3096). (Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione).
Martedì 14 settembre 1993, ore 15,10. - Presidenza del Presidente Adriano CIAFFI - Interviene il ministro per le riforme elettorali ed istituzionali Leopoldo Elia e il sottosegretario di Stato per l'interno Antonino Murmura.
ZZSMC ZZRES ZZSMC140993 ZZSMC930914 ZZSMC000993 ZZSMC000093 ZZSMC225 ZZ11 ZZD ZZCN ZZC1 ZZNO ZZCO96 ZZHH ZZII
     Il relatore Mario FRASSON (gruppo della DC) fa presente
  che il provvedimento in esame costituisce una reiterazione di
  precedenti analoghi decreti-legge.  L'articolo 1 istituisce
  presso il Dipartimento per gli Affari sociali un nucleo
 
                              Pag. 19
 
  operativo per la migliore predisposizione e verifica dei
  progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
  tossicodipendenti.  Ricorda che sono finora pervenute alla
  Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli Affari sociali
  - ben 3.521 richieste di finanziamento da parte di 1.263 enti
  richiedenti, il che evidenzia la necessità di un nucleo di
  esperti che provveda ad esaminare tali domande e a stabilire
  tra di esse un ordine di priorità.  Tale nucleo è composto da 7
  qualificati esperti di varie amministrazioni dello Stato e da
  5 esperti nel settore della prevenzione e delle verifiche di
  efficienza e di efficacia nonché da un rappresentante delle
  famiglie.  L'articolo 2 detta una serie di disposizioni
  necessarie al fine di promuovere un coordinamento delle
  attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti e di
  erogazione dei contributi previsti dal testo unico sulle
  tossicodipendenze, istituendo presso il Dipartimento per gli
  Affari sociali un "Fondo nazionale di intervento per la lotta
  alla droga".  L'articolo 3 rafforza l'attività
  dell'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze e crea un
  importante punto di riferimento per la collettività,
  denominato "Sportello per il cittadino" che avrà il compito di
  offrire a chiunque ne faccia richiesta informazioni ed
  assistenza nel campo della prevenzione e del recupero dei
  tossicodipendenti.  L'articolo 4 aggiunge un comma all'articolo
  129 del testo unico n. 309 del 1990, che prevede la
  concessione di strutture appartenenti allo Stato ad enti che
  intendono destinarli ai Centri per la cura e il recupero dei
  tossicodipendenti: si affida quindi un'attività istruttoria e
  di trasmissione al Dipartimento per gli Affari sociali.
  L'articolo 5 si riferisce all'esigenza di rendere funzionali i
  servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali:
  si prevede la possibilità di coprire i posti di dirigente e di
  coadiutore di tali servizi mediante concorsi interni.
  L'articolo 6 prevede il differimento al 1^ gennaio 1994 delle
  disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 5,
  commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 539,
  con cui sono stati classificati i medicinali ai fini della
  loro fornitura; per le irregolarità connesse alla loro
  prescrizione il decreto legislativo contempla anche una serie
  di misure sanzionatorie di carattere amministrativo.  Poiché
  l'intero comparto dei farmaci è in via di revisione radicale
  delle normative, e tale revisione dovrà considerare anche il
  grado di consapevolezza sanitaria della popolazione, si è resa
  necessaria la suddetta proroga per agevolare il processo di
  riforma sia quanto ad esenzioni sia quanto a classificazione
  dei farmaci.  L'articolo 7 del provvedimento in esame introduce
  una disciplina della pubblicità dei prodotti dietetici, degli
  integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria; questi
  ultimi in particolare allo stato attuale, non essendo soggetti
  a forme di autorizzazione all'immissione nel commercio,
  espongono maggiormente i consumatori a forme di pubblicità
  fuorvianti, con rischi per la salute.  Propone quindi di
  esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti
  di costituzionalità.
     Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale)
  osserva che poiché il provvedimento in esame rappresenta una
  reiterazione, è da escludere l'urgenza.  Suscita perplessità
  inoltre la denominazione di "nucleo operativo" per una
  Commissione di esperti che ha il compito di valutare le
  richieste di finanziamento.  Le disposizioni del provvedimento
  in esame sono eterogenee: in particolare quelle di cui
  all'articolo 7 non hanno nulla a che vedere con il corpo
  normativo del provvedimento.  Dopo aver contestato che il
  Governo dall'inizio dell'anno in corso ha adottato ben 347
  decreti, annuncia il voto contrario del suo gruppo.
     Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) osserva che
  nell'adottare il provvedimento in esame, il Governo ha
  aggiunto al complesso di disposizioni contenute dal
  decreto-legge precedente, due articoli - il 6 e il 7 - che non
  hanno nulla in comune con tutte le altre norme sul
  Dipartimento per gli affari sociali.  Infatti l'articolo 6
  proroga al 1^ gennaio 1994 l'entrata in vigore di disposizioni
 
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  del decreto legislativo n. 539 del 1992: si tratta di una
  delle ipotesi di "bancarotta" dello Stato di diritto che
  dimostra la fondatezza delle polemiche sollevate dalla stampa
  nel corso di questa estate.  L'articolo 7 non solo è
  disomogeneo rispetto alle altre disposizioni del
  provvedimento, ma non è in alcun modo condivisibile, in quanto
  mira a potenziare l'utilizzazione dei medicinali, impedendo di
  scrivere sulle scatole dei prodotti d'erboristeria lo scopo
  terapeutico relativo.  Annuncia quindi il suo voto
  contrario.
     La Commissione delibera quindi di esprimere parere
  favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e
  urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.
 
DATA=930914 FASCID=SMC11-225 TIPOSTA=SMC LEGISL=11 NCOMM=01 SEDE=C9 NSTA=0225 TOTPAG=0116 TOTDOC=0035 NDOC=0016 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C1 D CN PAGINIZ=0018 RIGINIZ=060 PAGFIN=0020 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=20 SORTRES=9309143 SORTDDL= FASCIDC=11SMC 00225 SORTNAV=59309140 00225 b00000 ZZSMC225 NDOC0016 TIPDOCB DOCTIT0016 NDOC0016



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