| Il Presidente Aldo ANIASI ricorda che nella seduta del 1^
aprile scorso fu istituito un Comitato ristretto per elaborare
un nuovo testo della proposta di legge n. 1768, a cui è stata
successivamente abbinata la proposta di legge n. 2323,
assegnata alla Commissione lo scorso 27 luglio.
Il relatore Galileo GUIDI (gruppo del PDS) illustra il
seguente nuovo testo della proposta di legge n. 1768,
elaborato dal Comitato ristretto:
TITOLO I
DELLE PROFESSIONI DI ARCHEOLOGO E DI STORICO DELL'ARTE
Capo I.
Dell' ordine degli archeologi e degli storici dell'arte
e dei relativi albi.
Art. 1.
(Istituzione degli albi degli archeologi
e degli storici dell'arte).
1. Sono istituiti l'albo degli archeologi e l'albo degli
storici dell'arte.
2. Le professioni di archeologo e di storico dell'arte
possono essere esercitate solo dagli iscritti negli albi.
Pag. 42
3. Gli iscritti negli albi costituiscono l'ordine degli
archeologi e degli storici dell'arte.
4. Gli archeologi e gli storici dell'arte iscritti negli
albi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622
del codice penale.
5. Il titolo di archeologo e quello di storico dell'arte
spettano esclusivamente a coloro che sono iscritti negli
albi.
6. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni di archeologo e di storico dell'arte sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica da emanare, sentito il
parere del consiglio dell'ordine degli archeologi e degli
storici dell'arte, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di archeologo coloro che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in conservazione dei beni
culturali o in lettere;
b) titolo di dottore in ricerca in materie
afferenti all'archeologia o diploma di perfezionamento o di
specializzazione in archeologia, conseguito al termine di un
corso di durata almeno biennale;
c) aver partecipato ad almeno un cantiere di scavo
archeologico e aver svolto nell'arco di un triennio,
successivamente alla laurea, un tirocinio di almeno un anno.
Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
8. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di storico dell'arte coloro
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in conservazione dei beni
culturali o in lettere;
b) titolo di dottore in ricerca in materie
afferenti alla storia dell'arte o diploma di perfezionamento o
di specializzazione in storia dell'arte, conseguito al termine
di un corso di durata almeno biennale;
c) aver svolto nell'arco di un triennio,
successivamente alla laurea, presso istituzioni del settore o
studi professionali, un tirocinio di almeno un anno. Le
relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
9. Per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di archeologo la laurea in
conservazione dei beni culturali o in lettere può essere
sostituita da quella in scienze naturali, purché i laureati
abbiano sostenuto almeno due esami a carattere
archeologico.
Art. 2.
(Oggetto della professione
di archeologo).
1. Formano oggetto della professione di archeologo:
a) l'individuazione, la ricognizione e il rilievo
dei siti di interesse archeologico e l'individuazione della
natura, autenticità, provenienza e rilevanza, anche estetica,
dei beni di interesse archeologico, nonché la progettazione,
la direzione e il collaudo degli interventi relativi alle
suddette operazioni;
b) la progettazione, la direzione e il collaudo
degli interventi di scavo;
c) le attività di valorizzazione dei beni
archeologici, ivi compresi in particolare la catalogazione e
Pag. 43
la documentazione, la progettazione, la direzione e il
collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di
conservazione, restauro e trasporto;
d) l'ordinamento, con riferimento ai beni
archeologici, dei musei e delle mostre, nonché la
progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi
interventi;
e) la direzione dei musei che conservino
prevalentemente materiali archeologici o didattici ad essi
attinenti e di parchi archeologici, pubblici e privati;
f) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a
tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi
compresa la stima patrimoniale.
2. Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le
competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle
altre categorie professionali.
Art. 3.
(Oggetto della professione
di storico dell'arte).
1. Formano oggetto della professione di storico
dell'arte:
a) l'individuazione della natura,
dell'autenticità, della provenienza e della rilevanza estetica
dei beni di interesse storico-artistico, mobili ed immobili,
ivi compresi dipinti murali ed apparati decorativi, ad
eccezione dei beni di interesse archeologico;
b) le attività di valorizzazione dei beni di
interesse storico-artistico, ivi comprese in particolare la
definizione storico-critica, la catalogazione e la
documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo
dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione,
restauro e trasporto;
c) l'ordinamento dei musei e delle mostre, nonché
la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi
interventi;
d) la direzione di musei, pubblici e privati, che
conservino prevalentemente materiali storico-artistici o
didattici ad essi attinenti;
e) le funzioni di perito ed arbitro in ordine a
tutte le attività di cui alle lettere precedenti, ivi compresa
la stima patrimoniale.
2. Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le
competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle
altre categorie professionali.
Art. 4.
(Consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine degli archeologi e degli
storici dell'arte è composto da quindici membri eletti dagli
iscritti negli albi e dura in carica tre anni.
Capo II.
Disposizioni transitorie.
Art. 5.
(Iscrizione negli
albi in sede di prima applicazione).
1. L'iscrizione negli albi, ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b),
c) ed e), è consentita su domanda da presentarsi
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di
nomina della commissione di cui all'articolo 7:
a) ai professori ordinari, straordinari,
associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza che
insegnino o abbiano insegnato discipline afferenti
all'archeologia o alla storia dell'arte nelle università
italiane o in strutture pubbliche o private di particolare
rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché
Pag. 44
ai ricercatori di ruolo in discipline archeologiche o
storico-artistiche presso università, istituzioni ed enti
pubblici di ricerca;
b) a coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un
posto di ruolo, anche in soprannumero, come archeologi o
storici dell'arte delle carriere dirigenziale ed ex direttiva
e profili professionali corrispondenti presso il Ministero per
i beni culturali e ambientali, nonché a coloro ai quali siano
o siano state attribuite funzioni di archeologo o storico
dell'arte presso enti e istituzioni pubbliche o private
attinenti alla tutela del patrimonio archeologico e
storico-artistico, purché siano stati immessi nei predetti
ruoli, profili professionali e funzioni in esito a concorso
pubblico o esame di idoneità ai sensi dell'articolo
26- ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, e sia stato loro richiesto per l'accesso il diploma di
laurea;
c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano
svolto, a titolo di collaborazione o consulenza, attività
scientifiche attinenti all'archeologia o alla storia dell'arte
per lo Stato o istituzioni ed enti pubblici e privati di
riconosciuta fama nazionale o internazionale soggetti a
controlli, verifiche e vigilanza da parte della pubblica
amministrazione.
Art. 6.
(Sessione speciale di esame di Stato).
1. Nella prima applicazione della presente legge è tenuta
una sessione speciale di esame di Stato, alla quale possono
essere ammessi, oltre le categorie di cui all'articolo 1,
commi 7 ed 8:
a) coloro che, sono in possesso di uno dei diplomi
di laurea di cui all'articolo 1, commi 7, 8 e 9 e abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento di storia dell'arte
nelle scuole medie secondarie superiori e ricoprano o abbiano
ricoperto in esse un posto di ruolo come insegnanti di storia
dell'arte;
b) coloro che siano in possesso di diploma di
laurea nonché di diploma di perfezionamento in archeologia o
storia dell'arte;
c) coloro che siano stati dichiarati idonei a
ricoprire un posto di archeologo o di storico dell'arte presso
lo Stato o istituzioni o enti pubblici, a seguito di pubblici
concorsi o esami di idoneità per l'accesso alle carriere;
d) coloro che siano in possesso di uno dei diplomi
di laurea di cui all'articolo 1, commi 7, 8 e 9, che abbiano
svolto dopo la laurea per almeno due anni attività che formano
oggetto della professione di archeologo o di storico dell'arte
e documentino di avere esercitato tali attività presso enti o
istituti soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte
della pubblica amministrazione;
e) coloro i quali abbiano conseguito il dottorato
di ricerca nelle discipline archeologiche o
storico-artistiche;
f) i tecnici laureati delle università, assunti ed
operanti in strutture afferenti all'archeologia o alla storia
dell'arte.
Art. 7.
(Prima formazione degli albi professionali degli
archeologi e degli storici dell'arte).
1. La prima formazione degli albi professionali degli
archeologi e degli storici dell'arte è compiuta da una
commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
2. La commissione provvede altresì alla tenuta degli albi
ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del
consiglio dell'ordine.
3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e
giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la
presiede, da due archeologi e due storici dell'arte di ruolo
del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due
Pag. 45
professori universitari ordinari in discipline archeologiche e
due in discipline storico-artistiche. Sono addetti all'ufficio
di segreteria funzionari del Ministero di grazia e
giustizia.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne
fa le veci il membro più anziano per età. La commissione
delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi
compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota
per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del
presidente.
5. La commissione, completata la formazione degli albi, li
deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di
grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.
Art. 8.
(Ricorsi avverso le deliberazioni
in materia di prima formazione degli albi).
1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 7
sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla
commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione degli
albi.
2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere
accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa
prevista dalla lettera a) del primo comma dell'articolo
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 261.
3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e
giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione degli
albi una commissione straordinaria composta ai sensi
dell'articolo 7, comma 3.
4. La commissione straordinaria delibera con la presenza
di almeno cinque membri compreso il presidente o chi ne fa le
veci.
TITOLO II
DELLA PROFESSIONE DI ARCHIVISTA STORICO-SCIENTIFICO
Capo I.
Dell' ordine e dell'albo degli archivisti
storico-scientifici.
Art. 9.
(Istituzione dell'albo degli archivisti
storico-scientifici).
1. E' istituito l'albo degli archivisti
storico-scientifici.
2. La professione di archivista storico-scientifico può
essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.
3. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine degli
archivisti storico-scientifici.
4. Gli archivisti storico-scientifici iscritti nell'albo
sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del
codice penale.
5. Il titolo di archivista storico-scientifico spetta
esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.
6. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di archivista storico-scientifico, che comprende
due prove scritte e un colloquio in materie archivistiche,
paleografico-diplomatistiche, storico-giuridiche e in latino,
è disciplinato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica da emanare, sentito il
parere del consiglio dell'ordine degli archivisti
storico-scientifici, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla
professione di archivista storico-scientifico coloro che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in conservazione dei beni
culturali oppure, purché siano stati superati gli esami di
almeno quattro insegnamenti a carattere storico-politico,
storico-giuridico, storico-economico, riguardanti o
comprendenti la storia d'Italia dal medioevo in poi, diploma
Pag. 46
di laurea in lettere, filosofia, storia, giurisprudenza,
scienze politiche o scienze economiche;
b) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca
in archivistica oppure il diploma di specializzazione
rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica dagli archivi di Stato o da scuole universitarie
di specializzazione in materie archivistiche;
c) aver svolto, a titolo di tirocinio,
continuativamente per almeno un anno, attività di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b).
8. Con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, da adottare di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del
tirocinio di cui al comma 7, lettera c).
Art. 10.
(Oggetto della professione
di archivista storico-scientifico).
1. Formano oggetto della professione di archivista
storico-scientifico:
a) l'individuazione della natura, provenienza,
autenticità e rilevanza di archivi, raccolte di documenti e
singoli documenti;
b) la determinazione e l'applicazione dei metodi
di riordinamento di archivi e raccolte di documenti sulla base
delle loro peculiarità archivistiche, istituzionali e storiche
nonché dei metodi di elaborazione e redazione dei relativi
strumenti di ricerca;
c) la progettazione e la direzione di interventi
di ricognizione, riordinamento, conservazione, restauro e
valorizzazione degli archivi e delle raccolte di documenti,
anche mediante la costituzione di banche di dati e la
creazione di copie o di sostitutivi di sicurezza e di
consultazione, nonché il collaudo della loro esecuzione;
d) l'elaborazione dei piani di selezione dei
documenti d'archivio aventi valore permanente, nonché la
descrizione analitica dei documenti proposti per lo scarto nei
casi previsti dalle norme vigenti;
e) la progettazione e la consulenza per
l'istituzione e la gestione dei servizi archivistici nonché
per le procedure di organizzazione della documentazione
relativa agli archivi in via di formazione;
f) la direzione di istituti, strutture e servizi,
sia pubblici sia privati, aventi ad oggetto la gestione, la
conservazione, la valorizzazione, nonché la tutela degli
archivi;
g) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a
tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi
compresa la stima patrimoniale.
2. Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le
competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle
altre categorie professionali.
Art. 11.
(Consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine degli archivisti
storico-scientifici è composto da nove membri eletti dagli
iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.
Capo II.
Disposizioni transitorie e regolamentari.
Art. 12.
(Iscrizione nell'albo
in sede di prima applicazione).
1. L'iscrizione nell'albo, ferme restando le condizioni di
cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b),
c) ed e), è consentita su domanda da presentarsi
Pag. 47
entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della
commissione di cui all'articolo 14:
a) ai professori ordinari, straordinari,
associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza, che
insegnino o abbiano insegnato archivistica ovvero che
insegnino o abbiano insegnato diplomatica e abbiano prodotto
lavori scientifici in materia archivistica;
b) al personale dirigenziale e al personale
proveniente dai ruoli della ex carriera direttiva e dai
corrispondenti profili professionali degli archivisti di Stato
in servizio e in quiescenza, purché immesso nei predetti ruoli
e profili professionali in esito a concorso o esame di
idoneità ai sensi dell'articolo 26- ter del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
c) ai dipendenti della pubblica amministrazione e
di enti pubblici, nonché di enti privati possessori di archivi
di interesse storico, ai quali sono attribuite funzioni
dirigenziali o direttive tecnico-scientifiche di archivista,
sia stato richiesto per l'accesso il diploma di laurea e che
siano in possesso di diploma in materie archivistiche,
paleografiche e diplomatistiche conseguito al termine di corso
almeno biennale;
d) ai laureati che siano in possesso del diploma
nelle materie di cui alla lettera c) e che per almeno
quattro anni abbiano svolto continuativamente le attività di
cui all'articolo 10 per enti pubblici e privati, comprovate
mediante la presentazione di titoli, tra i quali un inventario
scientifico, e delle relative attestazioni;
e) ai dipendenti statali in possesso di diploma di
laurea e del diploma nelle materie di cui alla lettera
c) i quali abbiano svolto per almeno quattro anni, alla
data di entrata in vigore della presente legge, funzioni
proprie di uno dei profili professionali di archivista di
Stato di cui alla lettera b).
Art. 13.
(Ammissione all'esame di Stato).
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 7,
sono ammessi all'esame di Stato coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge siano:
a) ricercatori universitari di ruolo o dottori di
ricerca nelle discipline di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 12;
b) laureati in possesso del diploma nelle materie
di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 12,
anche se conseguito dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, purché iscritti al relativo corso alla
predetta data.
Art. 14.
(Prima formazione dell'albo professionale degli archivisti
storico-scientifici).
1. La prima formazione dell'albo professionale degli
archivisti storico-scientifici è compiuta da una commissione
nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da
emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
2. La commissione provvede altresì alla tenuta dell'albo
ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del
consiglio dell'ordine.
3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e
giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la
presiede, da due membri appartenenti al personale dirigenziale
degli archivi di Stato del Ministero per i beni culturali e
ambientali e da due professori universitari nelle discipline
archivistiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria
funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
Pag. 48
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne
fa le veci il membro più anziano per età. La commissione
delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il
presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei voti e il presidente vota per ultimo.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
5. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo
deposita nei dieci giorni successivi presso il Ministero di
grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.
Art. 15.
(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima
formazione dell'albo).
1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 14
sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla
commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'albo.
2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere
corredati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista
dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 261.
3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e
giustizia nomina, entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell'albo, una commissione straordinaria composta ai sensi
dell'articolo 14, comma 3.
4. La commissione straordinaria delibera con la presenza
di almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le
veci.
Art. 16.
(Disposizioni regolamentari).
1. Il regolamento di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, deve
essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e
ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del
tesoro.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere in
particolare:
a) l'organizzazione e il funzionamento delle
scuole che rilasciano il diploma di cui all'articolo 9, comma
7, lettera b);
b) le modalità di determinazione del numero degli
ammessi ai corsi;
c) i requisiti per sostenere l'esame di
ammissione, tra i quali è indispensabile il possesso di
diploma di laurea e di una approfondita conoscenza della
lingua latina;
d) le modalità di svolgimento dell'esame di
ammissione;
e) la obbligatorietà della frequenza dei corsi, la
cui durata non può essere inferiore ai due anni, le discipline
di insegnamento fondamentali, che devono essere almeno dieci,
e lo svolgimento di esercitazioni pratiche;
f) le modalità di svolgimento dell'esame di
ammissione al secondo anno di corso e dell'esame finale, che
deve comprendere la discussione di un lavoro archivistico
originale;
g) le modalità di gestione scientifica delle
scuole, che devono basarsi su criteri collegiali;
h) le modalità di conferimento degli incarichi
didattici nelle scuole da parte di una commissione nazionale,
che devono comprendere la valutazione dei titoli scientifici e
professionali;
i) il trattamento giuridico ed economico dei
docenti e degli incaricati delle esercitazioni di cui alla
lettera e).
Pag. 49
TITOLO III
DELLA PROFESSIONE
DI BIBLIOTECARIO
Capo I
Dell' ordine e dell'albo dei bibliotecari.
Art. 17.
(Istituzione dell'albo dei bibliotecari).
1. E' istituito l'albo dei bibliotecari.
2. La professione di bibliotecario può essere esercitata
solo dagli iscritti nell'albo.
3. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine dei
bibliotecari.
4. I bibliotecari iscritti nell'albo sono soggetti alla
disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
5. Il titolo di bibliotecario spetta esclusivamente a
coloro che sono iscritti nell'albo.
6. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di bibliotecario è disciplinato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare, sentito il parere del consiglio
dell'ordine dei bibliotecari, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Sono ammessi all'esame di Stato coloro che abbiano
conseguito la laurea in conservazione dei beni culturali,
indirizzo archivistico e librario, area della biblioteconomia
o area della documentazione ovvero coloro che abbiano
conseguito la laurea in lettere, storia, filosofia, lingue e
letterature straniere, sociologia, giurisprudenza, scienze
politiche, scienze matematiche, fisiche e naturali e abbiano
superato 2 esami in materie afferenti alla biblioteconomia, e
che abbiano svolto, a titolo di tirocinio, continuativamente
per almeno un anno le attività di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a).
8. Sono altresì ammessi coloro che abbiano conseguito il
dottorato di ricerca in materie afferenti l'area della
biblioteconomia o della documentazione e coloro che abbiano
conseguito un diploma di laurea e il diploma presso la Scuola
speciale per archivisti e bilbiotecari o presso apposite
scuole di specializzazione.
9. Con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, da adottare di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del
tirocinio di cui al comma 7.
Art. 18.
(Oggetto della professione di bibliotecario).
1. Formano oggetto della professione di bibliotecario:
a) l'individuazione della natura e
l'identificazione di beni e raccolte librarie e documentarie
su qualsiasi supporto;
b) l'accertamento dello stato di conservazione del
materiale librario e documentario e la progettazione e la
scelta degli interventi da effettuare sul medesimo,
l'elaborazione e la scelta delle metodologie di restauro,
nonché il collaudo dei lavori eseguiti;
c) la pianificazione dell'incremento delle
raccolte librarie e documentarie;
d) l'organizzazione delle raccolte librarie e
documentarie mediante l'elaborazione o l'adozione di
metodologie di catalogazione e indicizzazione applicate alle
diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a
stampa, sia esso consistente in riproduzioni fotografiche o
registrazioni magnetiche, audiovisive ed informatiche;
e) l'elaborazione e la diffusione primaria delle
informazioni derivanti dalle attività di cui alle lettere
precedenti, finalizzate alla conoscenza e alla fruizione dei
documenti;
f) l'organizzazione, la direzione e la gestione
di:
1) biblioteche od altre strutture, sia pubbliche sia
private, che forniscano servizi bibliotecari e di
documentazione al pubblico o a categorie determinate;
Pag. 50
2) servizi bibliotecari e documentari e centri di
documentazione, sia pubblici sia privati;
3) centri di organizzazione e produzione di servizi
bibliotecari e catalografici;
g) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a
tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi
compresa la stima patrimoniale.
Art. 19.
(Consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine è composto da quindici membri
eletti dagli iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.
Capo II.
Disposizioni transitorie.
Art. 20.
(Iscrizione nell'albo
in sede di prima applicazione).
1. L'iscrizione nell'albo, ferme restando le condizioni di
cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b),
c) ed e), è consentita su domanda da presentarsi
entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della
commissione di cui all'articolo 22:
a) ai professori universitari di ruolo, fuori
ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato
discipline biblioteconomiche e bibliografiche nelle università
o in strutture pubbliche deputate alla ricerca scientifica,
nonché ai ricercatori e assistenti universitari in discipline
biblioteconomiche e bibliografiche;
b) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un
posto di ruolo presso lo Stato, enti pubblici e istituzioni di
diritto pubblico con un'attività di servizio bibliotecario,
per l'accesso al quale sia stato loro richiesto il diploma di
laurea;
c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano
svolto effettivamente attività di cui all'articolo 18 come
dipendenti di enti e istituzioni pubbliche e private;
d) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano
svolto effettivamente a titolo di collaborazione esterna o
consulenza attività di cui all'articolo 18 per enti o
istituzioni pubbliche e private.
Art. 21.
(Elenco speciale).
1. E' istituito l'elenco speciale ad esaurimento di coloro
che siano in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore e svolgano, da almeno quattro anni alla data di
entrata in vigore della presente legge, in sezioni o singoli
servizi di una biblioteca o sistema bibliotecario:
a) attività di catalogazione, indicizzazione e
classificazione di materiale librario e documentario e di
riproduzioni fotografiche, registrazioni magnetiche,
audiovisive ed informatiche;
b) servizi di consultazione, di prestito, di
informazioni bibliografiche e di realizzazione di programmi di
istruzione degli utenti;
c) le procedure necessarie all'acquisizione del
materiale librario e documentario su qualsiasi supporto.
2. L'elenco speciale è tenuto a cura del consiglio
dell'ordine dei bibliotecari.
3. Gli iscritti nell'elenco speciale possono svolgere le
attività di cui al comma 1 solo in qualità di dipendenti
presso le strutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
f).
4. La domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve
essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 22.
Pag. 51
5. Gli iscritti nell'elenco speciale non partecipano alle
votazioni per l'elezione del consiglio dell'ordine dei
bibliotecari.
Art. 22.
(Prima formazione dell'albo dei bibliotecari e formazione
dell'elenco speciale).
1. La prima formazione dell'albo dei bibliotecari è
compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
2. La commissione provvede altresì alla tenuta dell'albo
ed alle iscrizioni e cancellazioni, nonché alla formazione
dell'elenco di cui all'articolo 21, fino all'insediamento del
consiglio dell'ordine.
3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e
giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la
presiede, da due membri appartenenti al personale dirigenziale
o equiparato di biblioteche pubbliche statali o di altre
pubbliche amministrazioni e da due professori universitari
nelle discipline biblioteconomiche e bibliografiche. Sono
addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di
grazia e giustizia.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne
fa le veci il membro più anziano per età. La commissione
delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il
presidente o chi ne fa le veci. Le decisioni sono prese a
maggioranza assoluta dei voti e il presidente vota per ultimo.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
5. La commissione, completata la formazione dell'albo,
nonché, in caso di mancato insediamento del consiglio
dell'ordine, dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci
giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia,
il quale ne cura la pubblicazione.
Art. 23.
(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima
formazione dell'albo e di formazione dell'elenco
speciale).
1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 22
sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla
commissione straordinaria di cui al comma 3 entro sessanta
giorni dalla pubblicazione rispettivamente dell'albo e
dell'elenco speciale.
2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere
corredati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista
dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 261.
3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e
giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell'albo una commissione straordinaria composta ai sensi
dell'articolo 22, comma 3.
4. La commissione straordinaria delibera con la presenza
di almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le
veci.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 24.
(Perizie e incarichi).
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 20 novembre
1971, n. 1062, è sostituito dal seguente:
"Nei procedimenti penali per reati di cui ai precedenti
articoli, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal
Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale è tenuto
a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto
di cui si assume la non autenticità, per la designazione il
Pag. 52
parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali".
2. Le pubbliche amministrazioni, le istituzioni ed enti
privati, per quanto riguarda i servizi di loro competenza,
devono attribuire le funzioni che formano oggetto delle
professioni di cui alla presente legge a dipendenti iscritti
negli albi, fatte salve le funzioni già attribuite o in corso
di attribuzione alla data di entrata in vigore della presente
legge da parte di pubbliche amministrazioni e istituzioni
culturali private per la gestione dei beni culturali di
rispettiva proprietà o pertinenza.
Art. 25.
(Modalità per l'iscrizione negli albi).
1. Per essere iscritti negli albi è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro della Comunità economica europea ovvero cittadino
di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) non aver riportato condanne penali passate in
giudicato per delitti che comportino l'interdizione della
professione;
d) avere superato l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione;
e) avere residenza in Italia o, per i cittadini
italiani residenti all'estero, dimostrare di essere al
servizio di enti, istituti o imprese nazionali che operino al
di fuori del territorio dello Stato.
Art. 26.
(Consigli degli ordini).
1. Il consiglio di ciascun ordine esercita le seguenti
attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:
a) cura la tenuta degli albi e la loro revisione
almeno ogni due anni;
b) emana il regolamento interno, destinato al
funzionamento dell'ordine;
c) cura l'osservanza della legge professionale e
di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
d) vigila per la tutela del titolo professionale e
svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio
abusivo della professione;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede all'amministrazione dei beni di
pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio
preventivo e il conto consuntivo;
g) stabilisce, entro i limiti strettamente
necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine,
con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e
giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi
dagli iscritti nell'albo, nonché l'ammontare della tassa di
iscrizione nell'albo e della tassa per il rilascio di
certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari;
h) predispone ed aggiorna il codice deontologico
vincolante per tutti gli iscritti e lo sottopone ad
approvazione per referendum agli stessi;
i) propone le tabelle delle tariffe professionali
degli onorari minime e massime ed i criteri per il rimborso
delle spese da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e
giustizia;
l) dà parere su progetti di legge e sui
regolamenti riguardanti la professione del rispettivo ordine e
sulla loro interpretazione.
Art. 27.
(Vigilanza del Ministro
di grazia e giustizia).
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza
sugli ordini istituiti con la presente legge.
Pag. 53
Art. 28.
(Regolamento).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, è emanato, per ciascun ordine, il regolamento
relativo alle modalità di iscrizione e cancellazione dagli
albi, di elezione e funzionamento del consiglio dell'ordine,
di applicazione di sanzioni disciplinari, di ricorso avverso
le deliberazioni del consiglio dell'ordine e di scioglimento
del medesimo.
Art. 29.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 12, 14,
15, 20, 21, 22 e 23 della presente legge si provvede a carico
degli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia ed agli oneri derivanti
dall'articolo 16 si provvede a carico dell'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali.
In particolare, ricorda che il provvedimento in esame,
così come la proposta di legge n. 2323, tendono a disciplinare
alcune professioni attinenti ai beni culturali finora rimaste
prive di una regolamentazione compiuta. In passato, molte
leggi nel settore dei beni culturali hanno trovato difficoltà
di attuazione a causa della mancanza di personale qualificato
da utilizzare nei vari interventi da esse previsti. Propone
pertanto alla Commissione di adottare come testo base il testo
elaborato dal Comitato ristretto e di richiederne quindi il
trasferimento alla sede legislativa.
La Commissione, adottato quale testo base il nuovo testo
della proposta di legge n. 1768 elaborato dal Comitato
ristretto, concorda con la proposta del relatore di richiedere
il trasferimento alla sede legislativa.
Il Presidente Aldo ANIASI avverte che la richiesta di
trasferimento alla sede legislativa sarà trasmessa alla
Presidenza della Camera una volta verificata la sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del
regolamento.
| |