Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


68706
SMC0225-0024
Bollettino Giunte e Commissioni n. 225 del 14 settembre 1993 - edizione definitiva - (SMC11-225)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.41 dello stampato)
                             Pag. 41
 
                  VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
IN SEDE REFERENTE
C1768, C2323. LAVCOMM
C1768, C2323.
Proposte di legge: VITI ed altri: Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico e di bibliotecario (1768). (Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1- bis, del regolamento). LECCESE ed altri: Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico e di bibliotecario (2323). (Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1- bis, del regolamento).
(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento alla sede legislativa).
Martedì 14 settembre 1993, ore 16,40. - Presidenza del Presidente Aldo ANIASI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC140993 ZZSMC930914 ZZSMC000993 ZZSMC000093 ZZSMC225 ZZ11 ZZD ZZSL ZZC7 ZZRE ZZHH ZZII
     Il Presidente Aldo ANIASI ricorda che nella seduta del 1^
  aprile scorso fu istituito un Comitato ristretto per elaborare
  un nuovo testo della proposta di legge n. 1768, a cui è stata
  successivamente abbinata la proposta di legge n. 2323,
  assegnata alla Commissione lo scorso 27 luglio.
     Il relatore Galileo GUIDI (gruppo del PDS) illustra il
  seguente nuovo testo della proposta di legge n. 1768,
  elaborato dal Comitato ristretto:
                           TITOLO I
    DELLE PROFESSIONI DI ARCHEOLOGO E DI STORICO DELL'ARTE
                          Capo  I.
  Dell' ordine degli archeologi e degli storici dell'arte
                   e dei relativi albi. 
                          Art.  1.
           (Istituzione degli albi degli archeologi
                e degli storici dell'arte). 
     1.  Sono istituiti l'albo degli archeologi e l'albo degli
  storici dell'arte.
     2.  Le professioni di archeologo e di storico dell'arte
  possono essere esercitate solo dagli iscritti negli albi.
 
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     3.  Gli iscritti negli albi costituiscono l'ordine degli
  archeologi e degli storici dell'arte.
     4.  Gli archeologi e gli storici dell'arte iscritti negli
  albi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622
  del codice penale.
     5.  Il titolo di archeologo e quello di storico dell'arte
  spettano esclusivamente a coloro che sono iscritti negli
  albi.
     6.  Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
  delle professioni di archeologo e di storico dell'arte sono
  disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica da emanare, sentito il
  parere del consiglio dell'ordine degli archeologi e degli
  storici dell'arte, entro dodici mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
     7.  Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione
  all'esercizio della professione di archeologo coloro che siano
  in possesso dei seguenti requisiti:
         a)  diploma di laurea in conservazione dei beni
  culturali o in lettere;
         b)  titolo di dottore in ricerca in materie
  afferenti all'archeologia o diploma di perfezionamento o di
  specializzazione in archeologia, conseguito al termine di un
  corso di durata almeno biennale;
         c)  aver partecipato ad almeno un cantiere di scavo
  archeologico e aver svolto nell'arco di un triennio,
  successivamente alla laurea, un tirocinio di almeno un anno.
  Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro
  per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da
  adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.
     8.  Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione
  all'esercizio della professione di storico dell'arte coloro
  che siano in possesso dei seguenti requisiti:
         a)  diploma di laurea in conservazione dei beni
  culturali o in lettere;
         b)  titolo di dottore in ricerca in materie
  afferenti alla storia dell'arte o diploma di perfezionamento o
  di specializzazione in storia dell'arte, conseguito al termine
  di un corso di durata almeno biennale;
         c)  aver svolto nell'arco di un triennio,
  successivamente alla laurea, presso istituzioni del settore o
  studi professionali, un tirocinio di almeno un anno.  Le
  relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i
  beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
  adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.
     9.  Per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione
  all'esercizio della professione di archeologo la laurea in
  conservazione dei beni culturali o in lettere può essere
  sostituita da quella in scienze naturali, purché i laureati
  abbiano sostenuto almeno due esami a carattere
  archeologico.
                          Art.  2.
                  (Oggetto della professione
                      di archeologo). 
     1.  Formano oggetto della professione di archeologo:
         a)  l'individuazione, la ricognizione e il rilievo
  dei siti di interesse archeologico e l'individuazione della
  natura, autenticità, provenienza e rilevanza, anche estetica,
  dei beni di interesse archeologico, nonché la progettazione,
  la direzione e il collaudo degli interventi relativi alle
  suddette operazioni;
         b)  la progettazione, la direzione e il collaudo
  degli interventi di scavo;
         c)  le attività di valorizzazione dei beni
  archeologici, ivi compresi in particolare la catalogazione e
 
                              Pag. 43
 
  la documentazione, la progettazione, la direzione e il
  collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di
  conservazione, restauro e trasporto;
         d)  l'ordinamento, con riferimento ai beni
  archeologici, dei musei e delle mostre, nonché la
  progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi
  interventi;
         e)  la direzione dei musei che conservino
  prevalentemente materiali archeologici o didattici ad essi
  attinenti e di parchi archeologici, pubblici e privati;
         f)  le funzioni di perito e di arbitro in ordine a
  tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi
  compresa la stima patrimoniale.
     2.  Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le
  competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle
  altre categorie professionali.
                          Art.  3.
                  (Oggetto della professione
                  di storico dell'arte). 
     1.  Formano oggetto della professione di storico
  dell'arte:
         a)  l'individuazione della natura,
  dell'autenticità, della provenienza e della rilevanza estetica
  dei beni di interesse storico-artistico, mobili ed immobili,
  ivi compresi dipinti murali ed apparati decorativi, ad
  eccezione dei beni di interesse archeologico;
         b)  le attività di valorizzazione dei beni di
  interesse storico-artistico, ivi comprese in particolare la
  definizione storico-critica, la catalogazione e la
  documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo
  dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione,
  restauro e trasporto;
         c)  l'ordinamento dei musei e delle mostre, nonché
  la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi
  interventi;
         d)  la direzione di musei, pubblici e privati, che
  conservino prevalentemente materiali storico-artistici o
  didattici ad essi attinenti;
         e)  le funzioni di perito ed arbitro in ordine a
  tutte le attività di cui alle lettere precedenti, ivi compresa
  la stima patrimoniale.
     2.  Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le
  competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle
  altre categorie professionali.
                          Art.  4.
                 (Consiglio dell'ordine). 
     1.  Il consiglio dell'ordine degli archeologi e degli
  storici dell'arte è composto da quindici membri eletti dagli
  iscritti negli albi e dura in carica tre anni.
                         Capo  II.
                 Disposizioni transitorie. 
                          Art.  5.
                      (Iscrizione negli
           albi in sede di prima applicazione). 
     1.  L'iscrizione negli albi, ferme restando le disposizioni
  di cui all'articolo 25, comma 1, lettere  a),   b),
  c)  ed  e),  è consentita su domanda da presentarsi
  entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di
  nomina della commissione di cui all'articolo 7:
         a)  ai professori ordinari, straordinari,
  associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza che
  insegnino o abbiano insegnato discipline afferenti
  all'archeologia o alla storia dell'arte nelle università
  italiane o in strutture pubbliche o private di particolare
  rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché
 
                              Pag. 44
 
  ai ricercatori di ruolo in discipline archeologiche o
  storico-artistiche presso università, istituzioni ed enti
  pubblici di ricerca;
         b)  a coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un
  posto di ruolo, anche in soprannumero, come archeologi o
  storici dell'arte delle carriere dirigenziale ed ex direttiva
  e profili professionali corrispondenti presso il Ministero per
  i beni culturali e ambientali, nonché a coloro ai quali siano
  o siano state attribuite funzioni di archeologo o storico
  dell'arte presso enti e istituzioni pubbliche o private
  attinenti alla tutela del patrimonio archeologico e
  storico-artistico, purché siano stati immessi nei predetti
  ruoli, profili professionali e funzioni in esito a concorso
  pubblico o esame di idoneità ai sensi dell'articolo
  26- ter  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
  n. 33, e sia stato loro richiesto per l'accesso il diploma di
  laurea;
         c)  ai laureati che per almeno quattro anni abbiano
  svolto, a titolo di collaborazione o consulenza, attività
  scientifiche attinenti all'archeologia o alla storia dell'arte
  per lo Stato o istituzioni ed enti pubblici e privati di
  riconosciuta fama nazionale o internazionale soggetti a
  controlli, verifiche e vigilanza da parte della pubblica
  amministrazione.
                          Art.  6.
          (Sessione speciale di esame di Stato). 
     1.  Nella prima applicazione della presente legge è tenuta
  una sessione speciale di esame di Stato, alla quale possono
  essere ammessi, oltre le categorie di cui all'articolo 1,
  commi 7 ed 8:
         a)  coloro che, sono in possesso di uno dei diplomi
  di laurea di cui all'articolo 1, commi 7, 8 e 9 e abbiano
  conseguito l'abilitazione all'insegnamento di storia dell'arte
  nelle scuole medie secondarie superiori e ricoprano o abbiano
  ricoperto in esse un posto di ruolo come insegnanti di storia
  dell'arte;
         b)  coloro che siano in possesso di diploma di
  laurea nonché di diploma di perfezionamento in archeologia o
  storia dell'arte;
         c)  coloro che siano stati dichiarati idonei a
  ricoprire un posto di archeologo o di storico dell'arte presso
  lo Stato o istituzioni o enti pubblici, a seguito di pubblici
  concorsi o esami di idoneità per l'accesso alle carriere;
         d)  coloro che siano in possesso di uno dei diplomi
  di laurea di cui all'articolo 1, commi 7, 8 e 9, che abbiano
  svolto dopo la laurea per almeno due anni attività che formano
  oggetto della professione di archeologo o di storico dell'arte
  e documentino di avere esercitato tali attività presso enti o
  istituti soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte
  della pubblica amministrazione;
         e)  coloro i quali abbiano conseguito il dottorato
  di ricerca nelle discipline archeologiche o
  storico-artistiche;
         f)  i tecnici laureati delle università, assunti ed
  operanti in strutture afferenti all'archeologia o alla storia
  dell'arte.
                          Art.  7.
  (Prima formazione degli albi professionali degli
            archeologi e degli storici dell'arte).
     1.  La prima formazione degli albi professionali degli
  archeologi e degli storici dell'arte è compiuta da una
  commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e
  giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di
  pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta Ufficiale
  della Repubblica.
     2.  La commissione provvede altresì alla tenuta degli albi
  ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del
  consiglio dell'ordine.
     3.  La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e
  giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la
  presiede, da due archeologi e due storici dell'arte di ruolo
  del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due
 
                              Pag. 45
 
  professori universitari ordinari in discipline archeologiche e
  due in discipline storico-artistiche.  Sono addetti all'ufficio
  di segreteria funzionari del Ministero di grazia e
  giustizia.
     4.  In caso di assenza o di impedimento del presidente ne
  fa le veci il membro più anziano per età.  La commissione
  delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi
  compreso il presidente o chi ne fa le veci.  Le deliberazioni
  sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota
  per ultimo.  In caso di parità di voti prevale quello del
  presidente.
     5.  La commissione, completata la formazione degli albi, li
  deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di
  grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.
                          Art.  8.
              (Ricorsi avverso le deliberazioni
        in materia di prima formazione degli albi). 
     1.  Le decisioni della commissione di cui all'articolo 7
  sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della
  Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla
  commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine
  perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione degli
  albi.
     2.  I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere
  accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa
  prevista dalla lettera  a)  del primo comma dell'articolo
  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
  settembre 1946, n. 261.
     3.  Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e
  giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione degli
  albi una commissione straordinaria composta ai sensi
  dell'articolo 7, comma 3.
     4.  La commissione straordinaria delibera con la presenza
  di almeno cinque membri compreso il presidente o chi ne fa le
  veci.
                          TITOLO II
     DELLA PROFESSIONE DI ARCHIVISTA STORICO-SCIENTIFICO
                          Capo  I.
  Dell' ordine e dell'albo degli archivisti
                   storico-scientifici. 
                          Art.  9.
           (Istituzione dell'albo degli archivisti
                   storico-scientifici). 
     1.  E' istituito l'albo degli archivisti
  storico-scientifici.
     2.  La professione di archivista storico-scientifico può
  essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.
     3.  Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine degli
  archivisti storico-scientifici.
     4.  Gli archivisti storico-scientifici iscritti nell'albo
  sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del
  codice penale.
     5.  Il titolo di archivista storico-scientifico spetta
  esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.
     6.  L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
  professione di archivista storico-scientifico, che comprende
  due prove scritte e un colloquio in materie archivistiche,
  paleografico-diplomatistiche, storico-giuridiche e in latino,
  è disciplinato con decreto del Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica da emanare, sentito il
  parere del consiglio dell'ordine degli archivisti
  storico-scientifici, entro dodici mesi dalla data di entrata
  in vigore della presente legge.
     7.  Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla
  professione di archivista storico-scientifico coloro che siano
  in possesso dei seguenti requisiti:
         a)  diploma di laurea in conservazione dei beni
  culturali oppure, purché siano stati superati gli esami di
  almeno quattro insegnamenti a carattere storico-politico,
  storico-giuridico, storico-economico, riguardanti o
  comprendenti la storia d'Italia dal medioevo in poi, diploma
 
                              Pag. 46
 
  di laurea in lettere, filosofia, storia, giurisprudenza,
  scienze politiche o scienze economiche;
         b)  aver conseguito il titolo di dottore di ricerca
  in archivistica oppure il diploma di specializzazione
  rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e
  diplomatica dagli archivi di Stato o da scuole universitarie
  di specializzazione in materie archivistiche;
         c)  aver svolto, a titolo di tirocinio,
  continuativamente per almeno un anno, attività di cui
  all'articolo 10, comma 1, lettere  a)  e  b).
     8.  Con decreto del Ministro per i beni culturali e
  ambientali, da adottare di concerto con il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del
  tirocinio di cui al comma 7, lettera  c).
                         Art.  10.
                  (Oggetto della professione
             di archivista storico-scientifico).
     1.  Formano oggetto della professione di archivista
  storico-scientifico:
         a)  l'individuazione della natura, provenienza,
  autenticità e rilevanza di archivi, raccolte di documenti e
  singoli documenti;
         b)  la determinazione e l'applicazione dei metodi
  di riordinamento di archivi e raccolte di documenti sulla base
  delle loro peculiarità archivistiche, istituzionali e storiche
  nonché dei metodi di elaborazione e redazione dei relativi
  strumenti di ricerca;
         c)  la progettazione e la direzione di interventi
  di ricognizione, riordinamento, conservazione, restauro e
  valorizzazione degli archivi e delle raccolte di documenti,
  anche mediante la costituzione di banche di dati e la
  creazione di copie o di sostitutivi di sicurezza e di
  consultazione, nonché il collaudo della loro esecuzione;
         d)  l'elaborazione dei piani di selezione dei
  documenti d'archivio aventi valore permanente, nonché la
  descrizione analitica dei documenti proposti per lo scarto nei
  casi previsti dalle norme vigenti;
         e)  la progettazione e la consulenza per
  l'istituzione e la gestione dei servizi archivistici nonché
  per le procedure di organizzazione della documentazione
  relativa agli archivi in via di formazione;
         f)  la direzione di istituti, strutture e servizi,
  sia pubblici sia privati, aventi ad oggetto la gestione, la
  conservazione, la valorizzazione, nonché la tutela degli
  archivi;
         g)  le funzioni di perito e di arbitro in ordine a
  tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi
  compresa la stima patrimoniale.
     2.  Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le
  competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle
  altre categorie professionali.
                         Art.  11.
                   (Consiglio dell'ordine).
     1.  Il consiglio dell'ordine degli archivisti
  storico-scientifici è composto da nove membri eletti dagli
  iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.
                         Capo  II.
         Disposizioni transitorie e regolamentari. 
                         Art.  12.
                    (Iscrizione nell'albo
              in sede di prima applicazione). 
     1.  L'iscrizione nell'albo, ferme restando le condizioni di
  cui all'articolo 25, comma 1, lettere  a),   b),
  c)  ed  e),  è consentita su domanda da presentarsi
 
                              Pag. 47
 
  entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della
  commissione di cui all'articolo 14:
         a)  ai professori ordinari, straordinari,
  associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza, che
  insegnino o abbiano insegnato archivistica ovvero che
  insegnino o abbiano insegnato diplomatica e abbiano prodotto
  lavori scientifici in materia archivistica;
         b)  al personale dirigenziale e al personale
  proveniente dai ruoli della ex carriera direttiva e dai
  corrispondenti profili professionali degli archivisti di Stato
  in servizio e in quiescenza, purché immesso nei predetti ruoli
  e profili professionali in esito a concorso o esame di
  idoneità ai sensi dell'articolo 26- ter  del decreto-legge
  30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 29 febbraio 1980, n. 33;
         c)  ai dipendenti della pubblica amministrazione e
  di enti pubblici, nonché di enti privati possessori di archivi
  di interesse storico, ai quali sono attribuite funzioni
  dirigenziali o direttive tecnico-scientifiche di archivista,
  sia stato richiesto per l'accesso il diploma di laurea e che
  siano in possesso di diploma in materie archivistiche,
  paleografiche e diplomatistiche conseguito al termine di corso
  almeno biennale;
         d)  ai laureati che siano in possesso del diploma
  nelle materie di cui alla lettera  c)  e che per almeno
  quattro anni abbiano svolto continuativamente le attività di
  cui all'articolo 10 per enti pubblici e privati, comprovate
  mediante la presentazione di titoli, tra i quali un inventario
  scientifico, e delle relative attestazioni;
         e)  ai dipendenti statali in possesso di diploma di
  laurea e del diploma nelle materie di cui alla lettera
  c)  i quali abbiano svolto per almeno quattro anni, alla
  data di entrata in vigore della presente legge, funzioni
  proprie di uno dei profili professionali di archivista di
  Stato di cui alla lettera  b).
                         Art.  13.
             (Ammissione all'esame di Stato). 
     1.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 7,
  sono ammessi all'esame di Stato coloro che, alla data di
  entrata in vigore della presente legge siano:
         a)  ricercatori universitari di ruolo o dottori di
  ricerca nelle discipline di cui alla lettera  a)  del
  comma 1 dell'articolo 12;
         b)  laureati in possesso del diploma nelle materie
  di cui alla lettera  c)  del comma 1, dell'articolo 12,
  anche se conseguito dopo la data di entrata in vigore della
  presente legge, purché iscritti al relativo corso alla
  predetta data.
                         Art.  14.
  (Prima formazione dell'albo professionale degli archivisti
                   storico-scientifici). 
     1.  La prima formazione dell'albo professionale degli
  archivisti storico-scientifici è compiuta da una commissione
  nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da
  emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
  presente legge nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica.
     2.  La commissione provvede altresì alla tenuta dell'albo
  ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del
  consiglio dell'ordine.
     3.  La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e
  giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la
  presiede, da due membri appartenenti al personale dirigenziale
  degli archivi di Stato del Ministero per i beni culturali e
  ambientali e da due professori universitari nelle discipline
  archivistiche.  Sono addetti all'ufficio di segreteria
  funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
 
                              Pag. 48
 
     4.  In caso di assenza o di impedimento del presidente ne
  fa le veci il membro più anziano per età.  La commissione
  delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il
  presidente o chi ne fa le veci.  Le deliberazioni sono prese a
  maggioranza assoluta dei voti e il presidente vota per ultimo.
  In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
     5.  La commissione, completata la formazione dell'albo, lo
  deposita nei dieci giorni successivi presso il Ministero di
  grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.
                         Art.  15.
  (Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima
                  formazione dell'albo). 
     1.  Le decisioni della commissione di cui all'articolo 14
  sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della
  Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla
  commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine
  perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione
  dell'albo.
     2.  I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere
  corredati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista
  dalla lettera  a)  del primo comma dell'articolo 1 del
  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
  settembre 1946, n. 261.
     3.  Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e
  giustizia nomina, entro trenta giorni dalla pubblicazione
  dell'albo, una commissione straordinaria composta ai sensi
  dell'articolo 14, comma 3.
     4.  La commissione straordinaria delibera con la presenza
  di almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le
  veci.
                         Art.  16.
               (Disposizioni regolamentari). 
     1.  Il regolamento di cui all'articolo 14 del decreto del
  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, deve
  essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e
  ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del
  tesoro.
     2.  Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere in
  particolare:
         a)  l'organizzazione e il funzionamento delle
  scuole che rilasciano il diploma di cui all'articolo 9, comma
  7, lettera  b);
         b)  le modalità di determinazione del numero degli
  ammessi ai corsi;
         c)  i requisiti per sostenere l'esame di
  ammissione, tra i quali è indispensabile il possesso di
  diploma di laurea e di una approfondita conoscenza della
  lingua latina;
         d)  le modalità di svolgimento dell'esame di
  ammissione;
         e)  la obbligatorietà della frequenza dei corsi, la
  cui durata non può essere inferiore ai due anni, le discipline
  di insegnamento fondamentali, che devono essere almeno dieci,
  e lo svolgimento di esercitazioni pratiche;
         f)  le modalità di svolgimento dell'esame di
  ammissione al secondo anno di corso e dell'esame finale, che
  deve comprendere la discussione di un lavoro archivistico
  originale;
         g)  le modalità di gestione scientifica delle
  scuole, che devono basarsi su criteri collegiali;
         h)  le modalità di conferimento degli incarichi
  didattici nelle scuole da parte di una commissione nazionale,
  che devono comprendere la valutazione dei titoli scientifici e
  professionali;
         i)  il trattamento giuridico ed economico dei
  docenti e degli incaricati delle esercitazioni di cui alla
  lettera  e).
 
                              Pag. 49
 
                          TITOLO III
                      DELLA PROFESSIONE
                       DI BIBLIOTECARIO
                          Capo  I
         Dell' ordine e dell'albo dei bibliotecari.
                         Art.  17.
         (Istituzione dell'albo dei bibliotecari). 
     1.  E' istituito l'albo dei bibliotecari.
     2.  La professione di bibliotecario può essere esercitata
  solo dagli iscritti nell'albo.
     3.  Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine dei
  bibliotecari.
     4.  I bibliotecari iscritti nell'albo sono soggetti alla
  disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
     5.  Il titolo di bibliotecario spetta esclusivamente a
  coloro che sono iscritti nell'albo.
     6.  L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
  professione di bibliotecario è disciplinato con decreto del
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, da emanare, sentito il parere del consiglio
  dell'ordine dei bibliotecari, entro dodici mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
     7.  Sono ammessi all'esame di Stato coloro che abbiano
  conseguito la laurea in conservazione dei beni culturali,
  indirizzo archivistico e librario, area della biblioteconomia
  o area della documentazione ovvero coloro che abbiano
  conseguito la laurea in lettere, storia, filosofia, lingue e
  letterature straniere, sociologia, giurisprudenza, scienze
  politiche, scienze matematiche, fisiche e naturali e abbiano
  superato 2 esami in materie afferenti alla biblioteconomia, e
  che abbiano svolto, a titolo di tirocinio, continuativamente
  per almeno un anno le attività di cui all'articolo 18, comma
  1, lettera  a).
     8.  Sono altresì ammessi coloro che abbiano conseguito il
  dottorato di ricerca in materie afferenti l'area della
  biblioteconomia o della documentazione e coloro che abbiano
  conseguito un diploma di laurea e il diploma presso la Scuola
  speciale per archivisti e bilbiotecari o presso apposite
  scuole di specializzazione.
     9.  Con decreto del Ministro per i beni culturali e
  ambientali, da adottare di concerto con il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del
  tirocinio di cui al comma 7.
                         Art.  18.
       (Oggetto della professione di bibliotecario). 
     1.  Formano oggetto della professione di bibliotecario:
         a)  l'individuazione della natura e
  l'identificazione di beni e raccolte librarie e documentarie
  su qualsiasi supporto;
         b)  l'accertamento dello stato di conservazione del
  materiale librario e documentario e la progettazione e la
  scelta degli interventi da effettuare sul medesimo,
  l'elaborazione e la scelta delle metodologie di restauro,
  nonché il collaudo dei lavori eseguiti;
         c)  la pianificazione dell'incremento delle
  raccolte librarie e documentarie;
         d)  l'organizzazione delle raccolte librarie e
  documentarie mediante l'elaborazione o l'adozione di
  metodologie di catalogazione e indicizzazione applicate alle
  diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a
  stampa, sia esso consistente in riproduzioni fotografiche o
  registrazioni magnetiche, audiovisive ed informatiche;
         e)  l'elaborazione e la diffusione primaria delle
  informazioni derivanti dalle attività di cui alle lettere
  precedenti, finalizzate alla conoscenza e alla fruizione dei
  documenti;
         f)  l'organizzazione, la direzione e la gestione
  di:
         1) biblioteche od altre strutture, sia pubbliche sia
  private, che forniscano servizi bibliotecari e di
  documentazione al pubblico o a categorie determinate;
 
                              Pag. 50
 
         2) servizi bibliotecari e documentari e centri di
  documentazione, sia pubblici sia privati;
         3) centri di organizzazione e produzione di servizi
  bibliotecari e catalografici;
         g)  le funzioni di perito e di arbitro in ordine a
  tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi
  compresa la stima patrimoniale.
                         Art.  19.
                 (Consiglio dell'ordine). 
     1.  Il consiglio dell'ordine è composto da quindici membri
  eletti dagli iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.
                         Capo  II.
                 Disposizioni transitorie. 
                         Art.  20.
                    (Iscrizione nell'albo
              in sede di prima applicazione). 
     1.  L'iscrizione nell'albo, ferme restando le condizioni di
  cui all'articolo 25, comma 1, lettere  a),   b),
  c)  ed  e),  è consentita su domanda da presentarsi
  entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della
  commissione di cui all'articolo 22:
         a)  ai professori universitari di ruolo, fuori
  ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato
  discipline biblioteconomiche e bibliografiche nelle università
  o in strutture pubbliche deputate alla ricerca scientifica,
  nonché ai ricercatori e assistenti universitari in discipline
  biblioteconomiche e bibliografiche;
         b)  a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un
  posto di ruolo presso lo Stato, enti pubblici e istituzioni di
  diritto pubblico con un'attività di servizio bibliotecario,
  per l'accesso al quale sia stato loro richiesto il diploma di
  laurea;
         c)  ai laureati che per almeno quattro anni abbiano
  svolto effettivamente attività di cui all'articolo 18 come
  dipendenti di enti e istituzioni pubbliche e private;
         d)  ai laureati che per almeno quattro anni abbiano
  svolto effettivamente a titolo di collaborazione esterna o
  consulenza attività di cui all'articolo 18 per enti o
  istituzioni pubbliche e private.
                         Art.  21.
                    (Elenco speciale). 
     1.  E' istituito l'elenco speciale ad esaurimento di coloro
  che siano in possesso di diploma di scuola secondaria
  superiore e svolgano, da almeno quattro anni alla data di
  entrata in vigore della presente legge, in sezioni o singoli
  servizi di una biblioteca o sistema bibliotecario:
         a)  attività di catalogazione, indicizzazione e
  classificazione di materiale librario e documentario e di
  riproduzioni fotografiche, registrazioni magnetiche,
  audiovisive ed informatiche;
         b)  servizi di consultazione, di prestito, di
  informazioni bibliografiche e di realizzazione di programmi di
  istruzione degli utenti;
         c)  le procedure necessarie all'acquisizione del
  materiale librario e documentario su qualsiasi supporto.
     2.  L'elenco speciale è tenuto a cura del consiglio
  dell'ordine dei bibliotecari.
     3.  Gli iscritti nell'elenco speciale possono svolgere le
  attività di cui al comma 1 solo in qualità di dipendenti
  presso le strutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
  f).
     4.  La domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve
  essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione del
  decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 22.
 
                              Pag. 51
 
     5.  Gli iscritti nell'elenco speciale non partecipano alle
  votazioni per l'elezione del consiglio dell'ordine dei
  bibliotecari.
                         Art.  22.
  (Prima formazione dell'albo dei bibliotecari e formazione
                  dell'elenco speciale). 
     1.  La prima formazione dell'albo dei bibliotecari è
  compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro
  di grazia e giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla
  data di pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta
  Ufficiale  della Repubblica.
     2.  La commissione provvede altresì alla tenuta dell'albo
  ed alle iscrizioni e cancellazioni, nonché alla formazione
  dell'elenco di cui all'articolo 21, fino all'insediamento del
  consiglio dell'ordine.
     3.  La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e
  giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la
  presiede, da due membri appartenenti al personale dirigenziale
  o equiparato di biblioteche pubbliche statali o di altre
  pubbliche amministrazioni e da due professori universitari
  nelle discipline biblioteconomiche e bibliografiche.  Sono
  addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di
  grazia e giustizia.
     4.  In caso di assenza o di impedimento del presidente ne
  fa le veci il membro più anziano per età.  La commissione
  delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il
  presidente o chi ne fa le veci.  Le decisioni sono prese a
  maggioranza assoluta dei voti e il presidente vota per ultimo.
  In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
     5.  La commissione, completata la formazione dell'albo,
  nonché, in caso di mancato insediamento del consiglio
  dell'ordine, dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci
  giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia,
  il quale ne cura la pubblicazione.
                         Art.  23.
  (Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima
  formazione dell'albo e di formazione dell'elenco
                        speciale). 
     1.  Le decisioni della commissione di cui all'articolo 22
  sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della
  Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla
  commissione straordinaria di cui al comma 3 entro sessanta
  giorni dalla pubblicazione rispettivamente dell'albo e
  dell'elenco speciale.
     2.  I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere
  corredati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista
  dalla lettera  a)  del primo comma dell'articolo 1 del
  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
  settembre 1946, n. 261.
     3.  Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e
  giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione
  dell'albo una commissione straordinaria composta ai sensi
  dell'articolo 22, comma 3.
     4.  La commissione straordinaria delibera con la presenza
  di almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le
  veci.
                          TITOLO IV
                     DISPOSIZIONI COMUNI
                         Art.  24.
                  (Perizie e incarichi). 
     1.  Il primo comma dell'articolo 9 della legge 20 novembre
  1971, n. 1062, è sostituito dal seguente:
     "Nei procedimenti penali per reati di cui ai precedenti
  articoli, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal
  Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale è tenuto
  a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto
  di cui si assume la non autenticità, per la designazione il
 
                              Pag. 52
 
  parere del competente comitato di settore del Consiglio
  nazionale per i beni culturali e ambientali".
     2.  Le pubbliche amministrazioni, le istituzioni ed enti
  privati, per quanto riguarda i servizi di loro competenza,
  devono attribuire le funzioni che formano oggetto delle
  professioni di cui alla presente legge a dipendenti iscritti
  negli albi, fatte salve le funzioni già attribuite o in corso
  di attribuzione alla data di entrata in vigore della presente
  legge da parte di pubbliche amministrazioni e istituzioni
  culturali private per la gestione dei beni culturali di
  rispettiva proprietà o pertinenza.
                         Art.  25.
          (Modalità per l'iscrizione negli albi). 
     1.  Per essere iscritti negli albi è necessario:
         a)  essere cittadino italiano o cittadino di uno
  Stato membro della Comunità economica europea ovvero cittadino
  di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
         b)  godere dei diritti civili;
         c)  non aver riportato condanne penali passate in
  giudicato per delitti che comportino l'interdizione della
  professione;
         d)  avere superato l'esame di Stato per
  l'abilitazione all'esercizio della professione;
         e)  avere residenza in Italia o, per i cittadini
  italiani residenti all'estero, dimostrare di essere al
  servizio di enti, istituti o imprese nazionali che operino al
  di fuori del territorio dello Stato.
                         Art.  26.
                 (Consigli degli ordini). 
     1.  Il consiglio di ciascun ordine esercita le seguenti
  attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:
         a)  cura la tenuta degli albi e la loro revisione
  almeno ogni due anni;
         b)  emana il regolamento interno, destinato al
  funzionamento dell'ordine;
         c)  cura l'osservanza della legge professionale e
  di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
         d)  vigila per la tutela del titolo professionale e
  svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio
  abusivo della professione;
         e)  adotta i provvedimenti disciplinari;
         f)  provvede all'amministrazione dei beni di
  pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio
  preventivo e il conto consuntivo;
         g)  stabilisce, entro i limiti strettamente
  necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine,
  con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e
  giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi
  dagli iscritti nell'albo, nonché l'ammontare della tassa di
  iscrizione nell'albo e della tassa per il rilascio di
  certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari;
         h)  predispone ed aggiorna il codice deontologico
  vincolante per tutti gli iscritti e lo sottopone ad
  approvazione per  referendum  agli stessi;
         i)  propone le tabelle delle tariffe professionali
  degli onorari minime e massime ed i criteri per il rimborso
  delle spese da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e
  giustizia;
         l)  dà parere su progetti di legge e sui
  regolamenti riguardanti la professione del rispettivo ordine e
  sulla loro interpretazione.
                         Art.  27.
                   (Vigilanza del Ministro
                  di grazia e giustizia). 
     1.  Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza
  sugli ordini istituiti con la presente legge.
 
                              Pag. 53
 
                         Art.  28.
                      (Regolamento). 
     1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
  giustizia, è emanato, per ciascun ordine, il regolamento
  relativo alle modalità di iscrizione e cancellazione dagli
  albi, di elezione e funzionamento del consiglio dell'ordine,
  di applicazione di sanzioni disciplinari, di ricorso avverso
  le deliberazioni del consiglio dell'ordine e di scioglimento
  del medesimo.
                         Art.  29.
                 (Copertura finanziaria). 
     1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 12, 14,
  15, 20, 21, 22 e 23 della presente legge si provvede a carico
  degli appositi capitoli dello stato di previsione del
  Ministero di grazia e giustizia ed agli oneri derivanti
  dall'articolo 16 si provvede a carico dell'apposito capitolo
  dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
  ambientali.
     In particolare, ricorda che il provvedimento in esame,
  così come la proposta di legge n. 2323, tendono a disciplinare
  alcune professioni attinenti ai beni culturali finora rimaste
  prive di una regolamentazione compiuta.  In passato, molte
  leggi nel settore dei beni culturali hanno trovato difficoltà
  di attuazione a causa della mancanza di personale qualificato
  da utilizzare nei vari interventi da esse previsti.  Propone
  pertanto alla Commissione di adottare come testo base il testo
  elaborato dal Comitato ristretto e di richiederne quindi il
  trasferimento alla sede legislativa.
     La Commissione, adottato quale testo base il nuovo testo
  della proposta di legge n. 1768 elaborato dal Comitato
  ristretto, concorda con la proposta del relatore di richiedere
  il trasferimento alla sede legislativa.
     Il Presidente Aldo ANIASI avverte che la richiesta di
  trasferimento alla sede legislativa sarà trasmessa alla
  Presidenza della Camera una volta verificata la sussistenza
  dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del
  regolamento.
 
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