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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


68710
SMC0225-0028
Bollettino Giunte e Commissioni n. 225 del 14 settembre 1993 - edizione definitiva - (SMC11-225)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.61 dello stampato)
                             Pag. 61
 
                   X COMMISSIONE PERMANENTE
          (Attività produttive, commercio e turismo)
 
IN SEDE REFERENTE
C1045, C1066, C1365, C1425, C2480, C2926. LAVCOMM
C1045, C1066, C1365, C1425, C2480, C2926.
Testo unificato delle proposte di legge: ALIVERTI ed altri: Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1045). (Parere della I, della II, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione). PIERMARTINI ed altri: Riforma delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1066). (Parere della I, della II, della V, della XI e della XIII Commissione). STRADA: Norme per la ricostituzione su base rappresentativa degli organi di amministrazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1365). (Parere della I, della II, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione). GUGLIELMO CASTAGNETTI ed altri: Delega al Governo per l'istituzione del registro delle imprese (1425). (Parere della I, della II, della V e della VI Commissione). Interventi a favore delle camere di commercio per gli anni 1993 e seguenti (2480). (Parere della I, della V, della XI e della XIII Commissione). CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: Nuove norme sulla nomina dei presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (2926). (Parere della I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Martedì 14 settembre 1993, ore 10,35. - Presidenza del Presidente Agostino MARIANETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Germano De Cinque.
ZZSMC ZZRES ZZSMC140993 ZZSMC930914 ZZSMC000993 ZZSMC000093 ZZSMC225 ZZ11 ZZD ZZC10 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle
  proposte di legge all'ordine del giorno rinviato nella seduta
  del 29 luglio scorso.
     Il Presidente Agostino MARIANETTI fa presente che
  all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti
  emendamenti:
     Al comma 2 sostituire le parole:  in ogni capoluogo
  di provincia  fino alla fine con:  nei capoluoghi di
  regione e la loro circoscrizione territoriale coincide con
  quella della regione.  Nelle province possono essere istituiti
  sportelli decentrati.
  1. 1.
                                                  Modigliani.
 
                              Pag. 62
 
     Al comma 2 la parola:  ogni  è soppressa.
  1. 2.
                                            Peraboni, Gnutti.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) osserva
  che l'emendamento Modigliani 1.1, in quanto struttura il
  sistema camerale su base regionale, è contrario alla filosofia
  della dimensione provinciale delle camere di commercio cui si
  ispira il complessivo impianto del testo unificato.  Esprime
  pertanto parere contrario sull'emendamento in questione.
  Quanto all'emendamento Peraboni ed altri 1.2, pur rilevandone
  una certa incompletezza, non è contrario purché esso sia
  diretto soltanto a soddisfare esigenze di carattere meramente
  grammaticale.
     Dopo intervento del Sottosegretario di Stato per
  l'industria, il commercio e l'artigianato Germano DE CINQUE
  che esprime avviso contrario sugli emendamenti Modigliani 1.1
  e Peraboni ed altri 1.2, il deputato Corrado PERABONI (gruppo
  della lega nord) osserva che l'emendamento 1.2 mira ad evitare
  l'obbligatorietà dell'istituzione di Camere di commercio in
  ciascuna provincia.
     Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
  e l'artigianato Germano DE CINQUE ribadisce il parere
  contrario sull'emendamento 1.2 proprio in considerazione del
  fatto che esso rende non obbligatoria la costituzione di
  camere di commercio in ciascuna provincia.
     Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano)
  osserva che il testo unificato si fonda sulla tradizionale
  impostazione del sistema camerale su base provinciale.  Tale
  impostazione non teneva conto delle regioni per l'ovvio motivo
  che esse non erano state ancora istituite.  Oggi occorre
  rivedere tale impostazione, avendo come punto di riferimento
  le regioni,anche in vista della valorizzazione che esse
  riceveranno con la riforma dell'articolo 117 della
  Costituzione.  Del resto il testo già prevede unioni regionali
  di camere di commercio: ciò significa che la dimensione
  regionale non può esser trascurata.  Occorre andare avanti e
  approfondire questa linea, in quanto uno spostamento a livello
  regionale delle camere di commercio consentirebbe vantaggi
  notevoli in termini di efficienza, economicità e
  razionalizzazione nell'organizzazione.
     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) propone, ai
  fini di uno spedito esame degli emendamenti, di limitarsi ad
  acquisire il parere del relatore e del Governo su ciascun
  emendamento, rinviando ad un momento successivo gli interventi
  sul merito degli stessi.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) fa
  presente che gli emendamenti riferiti al capo I del testo
  hanno un carattere eminentemente tecnico, ad eccezione
  dell'emendamento Modigliani 1.1, sul quale ritiene opportuno
  ascoltare gli orientamenti di tutti i gruppi.  Infatti, se su
  tale emendamento si formerà un consenso generalizzato, sarà
  opportuno procedere alla revisione dell'intero testo.  Propone,
  infine, di rinviare ad un altra seduta l'esame degli articoli
  e degli emendamenti ad essi riferiti contenuti nel capo II.
     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) fa presente che
  non la sola questione sollevata dal deputato Modigliani ha
  carattere rilevante.  Vi sono infatti altri punti nodali, come
  ad esempio quello delle elezione degli organi, che richiedono
  un approfondimento.  Proprio a tal fine sarebbe opportuno avere
  un quadro complessivo della materia grazie alla espressione
  dei pareri sugli emendamenti da parte del relatore e del
  Governo.
     Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano) fa
  presente che il suo emendamento 1.1 solo apparentemente sembra
  stravolgere il testo: esso, in realtà, non ha effetti
  dirompenti; comunque propone di accantonare al momento l'esame
  dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.
 
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     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) osserva che è
  la prima volta che emerge il problema del carattere
  insoddisfacente della dimensione provinciale delle camere di
  commercio.  La previsione di camere di commercio regionali
  modifica radicalmente l'impostazione del provvedimento.  Si
  tratta di una ipotesi meritevole di approfondimento, ma che
  provoca un ritorno all'indietro dell' iter  del
  provvedimento cui si accompagna il rischio di una
  impossibilità di pervenire alla sua approvazione.  Chiede
  pertanto al presentatore di ritirare l'emendamento 1.1, pur
  restando impregiudicato un ampio confronto a livello informale
  sulla questione, che potrà eventualmente essere ripresa nel
  corso della discussione che si svolgerà in sede
  legislativa.
     Il Presidente Agostino MARIANETTI condivide la
  preoccupazione espressa dal deputato Strada in merito alla
  possibilità di una riapertura della discussione sull'intero
  provvedimento, in conseguenza dell'introduzione della
  questione relativa alla dimensione territoriale delle camere
  di commercio.  Lo spirito cui è informato il testo è quello di
  delineare le camere di commercio come strumenti caratterizzati
  da una forte partecipazione da parte delle categorie
  interessate e da un forte dinamismo per lo svolgimento di
  funzioni di promozione.  Il loro accentramento a livello
  regionale potrebbe concorrere a delineare entità con funzioni
  e caratteri diversi.  Infatti occorre tenere conto della
  possibilità che esistano province molto dinamiche e in tal
  caso lo spostamento verso i capoluoghi di regione potrebbe
  essere eccessivamente burocratico: l'istituzione della camera
  di commercio nel capoluogo di regione, cioè, non consentirebbe
  di valorizzare il dinamismo esistente a livello provinciale e
  provocherebbe la burocratizzazione delle funzioni della camera
  di commercio.  Pure essendo la questione meritevole di
  approfondimento, si dichiara contrario all'emendamento 1.1.
     Dopo invito al ritiro dell'emendamento 1.1. da parte del
  Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
  l'artigianato Germano DE CINQUE e dopo intervento del deputato
  Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano) che ritiene
  preferibile il modello regionale del sistema camerale rispetto
  all'impostazione tradizionale su base provinciale, il deputato
  Marco CELLAI (gruppo del MSI-destra nazionale) si dichiara
  contrario all'emendamento Modigliani 1.1 in quanto
  inconciliabile con la  ratio  cui si ispirano le
  disposizioni contenute nella legge n. 142 del 1990, dirette a
  valorizzare le province.  La vera questione da affrontare è
  quella di individuare gli strumenti per far sì che le camere
  di commercio non siano entità meramente burocratica, ma, al
  contrario, possano svolgere un ruolo incisivo su problemi
  concreti.  A tal fine non costituisce la soluzione migliore la
  previsione di camere di commercio con sede regionale e con
  uffici decentrati nella provincia.  Condivide invece
  l'emendamento Peraboni ed altri 1.2: infatti, non tutte le
  camere di commercio hanno svolto efficacemente le loro
  funzioni in tutti gli ambiti provinciali.
     Il deputato Corrado PERABONI (gruppo della lega nord)
  osserva che le previsioni contenute nell'articolo 1,
  relativamente alla istituzione di camere di commercio in
  ciascuna provincia, nonché quella contenuta nell'emendamento
  Modigliani 1.1, relativamente all'istituzione di camere di
  commercio in ciascun capoluogo di regione, corrispondono ad un
  intento pianificatorio del sistema camerale che non tiene
  conto dell'esistenza di realtà profondamente differenziate a
  livello locale.  L'emendamento 1.2 mira invece a valorizzare le
  differenze territoriali eliminando l'obbligatorietà
  dell'istituzione di camere di commercio in ciascuna
  provincia.
     Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
  e l'artigianato Germano DE CINQUE osserva che i due
  emendamenti riferiti all'articolo 1 sembrano integrarsi a
  vicenda; occorrerebbe stabilire che di norma le camere di
  commercio sono istituite in ciascuna provincia.  Fa quindi
  presente che il testo in esame stabilisce che la
 
                              Pag. 64
 
  circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella
  della provincia o dell'area metropolitana.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) osserva
  che la previsione della dimensione regionale delle camere di
  commercio di fatto comporterebbe la soppressione del sistema
  camerale così come fino ad oggi è stato configurato.  Il testo
  in esame, al contrario, mira a garantire, con la previsione di
  camere di commercio provinciali la valorizzazione delle
  economie locali.  Ricorda che nel testo da lui predisposto era
  stato inizialmente previsto che le camere di commercio fossero
  "di regola" istituite in ciascun capoluogo di provincia.
  Successivamente, le parole "di regola" sono state eliminate.
  Occorre mantenere l'impostazione adottata nel testo, in quanto
  essa è l'unica che consente di valorizzare le esigenze locali.
  Inoltre non occorre dimenticare che la dimensione provinciale
  appare preferibile anche in vista delle rilevanti funzioni che
  il registro delle imprese dovrà svolgere.  Invita quindi il
  presentatore a ritirare l'emendamento 1.1 il cui spirito
  contrasta con le esigenze di autogoverno cui l'articolo 1 si
  ispira.
     Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano) fa
  presente che l'emendamento 1.1 non intende stravolgere il
  testo in esame.  E' inoltre consapevole del fatto che in molte
  regioni il relativo territorio appare molto diversificato: in
  tali casi una camera di commercio a livello regionale può
  essere insufficiente e quindi possono prevedersi
  circoscrizione subregionali.  Pertanto è disponibile a
  modificare in tal senso il suo emendamento che non
  contrasterebbe con le esigenze di autogoverno, né
  comprometterebbe l'efficace svolgimento delle funzioni
  assegnate al registro delle imprese.
     Il Presidente Agostino MARIANETTI osserva che
  l'accantonamento dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso
  riferiti determinerebbe incertezza in ordine all' iter
  del provvedimento.  Pertanto occorre procedere alla
  conclusione dell'esame del suddetto articolo e votare gli
  emendamenti.
     Con il parere contrario del relatore e del Governo, la
  Commissione respinge l'emendamento Modigliani 1.1 e
  l'emendamento Peraboni ed altri 1.2, e approva quindi
  l'articolo 1.
     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) fa presente che
  a causa di un disguido non sono pervenuti alla Commissione
  molti emendamenti predisposti dal suo gruppo sul provvedimento
  in esame.  Prega quindi il Presidente di tenere conto, ai fini
  dell'organizzazione del seguito dei lavori della Commissione,
  di tale circostanza.
     Il Presidente Agostino MARIANETTI, considerata la
  richiesta formulata dal deputato Strada e tenuto conto del
  fatto che anche il deputato Cellai gli aveva manifestato
  l'impossibilità materiale in cui si era trovato di presentare
  emendamenti al testo, propone di stabilire per le ore 14 di
  oggi il nuovo termine per la presentazione di emendamenti e di
  sospendere il seguito dell'esame del provvedimento per
  proseguirlo alle ore 15.
     La Commissione concorda.
       (La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle
  15,25).
     Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che all'articolo
  2 sono riferiti i seguenti emendamenti:
     Al comma 1 sostituire le parole:  tutela, di cura e
  di promozione  con la seguente:  supporto.
  2. 4.
                                                  Modigliani.
       Sostituire il comma 2 con il seguente:
     2.  Le camere di commercio esercitano funzione di
  promozione e supporto dei processi di evoluzione tecnologica e
 
                              Pag. 65
 
  gestionale.  In tali materie lo Stato e le regioni possono
  delegare l'esercizio delle proprie competenze alle camere di
  commercio.
  2. 1.
                                            Peraboni, Gnutti.
     Al comma 2 sostituire le parole:  nelle materie
  amministrative ed economiche  con le seguenti:  di
  promozione e supporto dei processi di evoluzione tecnologica e
  gestionale.
  2. 3.
                                            Peraboni, Gnutti.
       Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
     2- bis.  Per funzioni amministrative si intendono
  quelle espressamente attribuite da leggi dello Stato e delle
  regioni, che devono essere esercitate in modo omogeneo
  sull'intero territorio nazionale.
  2. 7.
  Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
  Prevosto, Serafini, Vannoni.
       Al comma 3 sostituire le parole da:  strutture ed
  infrastrutture  fino alla fine del comma con le seguenti:
  organismi di interesse economico generale, a livello
  locale, regionale e nazionale, unicamente tramite società,
  consorzi e aziende speciali con capacità di diritto privato,
  in partecipazione con altri soggetti pubblici e con le
  associazioni imprenditoriali.
  2. 5.
                                                  Modigliani.
       Al comma 3 dopo le parole:  diritto privato
  aggiungere le seguenti:  e Agenzie costituite con la
  partecipazione delle associazioni imprenditoriali con funzioni
  promozionali, autofinanziate in tempi predeterminati.
  2. 9.
                                            Cellai, Gasparri.
     Sopprimere il comma 4.
  2. 6.
                                                  Modigliani.
       Al comma 4 sostituire la parola:  partecipano  con
  le seguenti:  possono partecipare.
  2. 2.
  Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
  Prevosto, Serafini, Vannoni.
       Al comma 4 sostituire la parola:  partecipano  con
  le seguenti:  possono partecipare.
  2. 10.
                                            Cellai, Gasparri.
     Aggiungere i seguenti commi:
     5.  Le Camere, singolarmente o in forma associata, possono
  tra l'altro:
       a)  promuovere la costituzione di commissioni
  arbitrali e/o conciliative, per la rapida risoluzione delle
  controversie tra imprese e tra imprese ed utenti e
  consumatori;
       b)  predisporre e promuovere contratti-tipo tra
  imprese, loro associazioni ed associazioni di consumatori e
  utenti;
       c)  promuovere forme di controllo sulla presenza di
  clausole inique inserite nei contratti.
     6.  Le Camere possono altresì costituirsi parte civile nei
  giudizi, tra l'altro, per frode in commercio, concorrenza
  sleale e per ogni altro reato concernente attività
  economiche.
     7.  All'attività delle Camere si applicano le disposizioni
  di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. 8.
  Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
  Prevosto, Serafini, Vannoni.
 
                              Pag. 66
 
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) osserva
  che la parola "supporto" di cui all'emendamento 2.4,
  relativamente alle funzioni attribuite alle camere di
  commercio è impropria.  Inoltre, l'emendamento sopprime il
  riferimento alla funzione di promozione che le camere di
  commercio debbono irrinunciabilmente svolgere: esprime quindi
  parere contrario sull'emendamento Modigliani 2.4. Esprime
  altresì parere contrario sugli emendamenti Peraboni ed altri
  2.1 e 2.3, nonché sull'emendamento Strada ed altri 2.7. Si
  dichiara inoltre contrario all'emendamento Modigliani 2.5, il
  cui contenuto appare riduttivo rispetto alle funzioni che il
  testo attribuisce alle camere di commercio.  Esprime inoltre
  parere contrario sull'emendamento Cellai ed altri 2.9.
     Dopo intervento del deputato Marco CELLAI (gruppo del
  MSI-destra nazionale), il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo
  repubblicano) ritira il suo emendamento 2.6.
     Dopo che il relatore ed il Governo hanno espresso parere
  contrario sugli identici emendamenti Strada ed altri 2.2 e
  Cellai ed altri 2.10, il Presidente Agostino MARIANETTI
  osserva che la natura stessa dell'accordo di programma implica
  che ad esso ciascun soggetto partecipi volontariamente.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) esprime
  parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 2.8, in
  quanto attraverso l'indicazione di una serie ben precisa di
  attribuzioni in capo alle camere di commercio pone il rischio
  di tralasciare altre competenze non espressamente indicate.
     Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
  e l'artigianato Germano DE CINQUE esprime parere contrario
  sugli emendamenti Peraboni ed altri 2.1 e 2.3, Strada ed altri
  2.7 e Modigliani 2.5. Con riferimento all'emendamento
  Modigliani 2.4 osserva che esso potrebbe essere riformulato
  prevedendo che le camere di commercio svolgono funzioni di
  sostegno e di promozione.  Quanto all'emendamento Cellai ed
  altri 2.9, ritiene opportuno che venga chiarito il concetto di
  "agenzia" in esso contenuto.  Con riferimento agli identici
  emendamenti Strada ed altri 2.2 e Cellai ed altri 2.10,
  propone di riformularli prevedendo che le camere di commercio
  partecipino agli accordi di programma qualora tali accordi
  rientrino nelle funzioni previste dal presente articolo.
  Infine, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Strada
  ed altri 2.8.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) con
  riferimento agli identici emendamenti Strada ed altri 2.2 e
  Cellai ed altri 2.10, osserva che il testo che essi mirano a
  modificare appare conforme alle previsioni contenute
  nell'articolo 27, comma 1, della legge n. 142 del 1990.
  Comunque è disponibile a procedere ad una riformulazione del
  comma 4 dell'articolo 2, sostituendo le parole da
  "partecipano" fino a "n. 142" con le seguenti: "partecipano
  agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della
  legge 8 giugno 1990, n. 142".
     Dopo intervento del deputato Renato STRADA (gruppo del
  PDS), che fa presente la necessità di chiarire la reale
  portata della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo
  2, in quanto o essa intende stabilire l'obbligo delle camere
  di commercio di partecipare agli accordi di programma, o,
  altrimenti, è del tutto pleonastica esistendo già la
  previsione contenuta nell'articolo 27, comma 1, della legge n.
  142, il Presidente Agostino MARIANETTI concorda con la
  riformulazione del comma 4 dell'articolo 2 proposta dal
  relatore.
     Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano), con
  riferimento all'emendamento 2.4, fa presente che la funzione
  di supporto implica un concetto differente da quello di
  sostegno che può essere utilizzato con riferimento ad enti
  deboli.  Il concetto di supporto comprende quello di promozione
  che ne costituisce uno strumento di realizzazione.  Con
 
                              Pag. 67
 
  riferimento all'emendamento 2.5, rileva la necessità di tenere
  ben distinta l'attività di natura pubblicistica che le camere
  di commercio sono chiamate ad esplicare da quella di natura
  privatistica, il cui svolgimento implica l'adozione della
  logica di mercato.  Infatti, bisogna evitare di creare nuovi
  enti pubblici che si muovono in contro tendenza con l'attuale
  e generalizzato orientamento verso le dimensioni
  privatistiche.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) propone
  il seguente emendamento:
       Al comma 1 sostituire le parole  tutela, di cura e di
  promozione  con le seguenti:  supporto e di promozione.
  2. 12.
                                                 Il relatore.
     La Commissione approva quindi l'emendamento 2. 12 del
  relatore intendendosi assorbiti gli emendamenti Modigliani 2.
  4 e Peraboni ed altri 2. 3.
     La Commissione respinge, con il parere contrario del
  relatore e del Governo, l'emendamento Peraboni ed altri 2.
  1.
     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS), con
  riferimento all'emendamento 2.7, osserva che esso mira a
  distinguere le funzioni amministrative delle camere di
  commercio da tutti gli altri compiti ad esse spettanti,
  introducendo per le prime il criterio dell'esercizio omogeneo
  su tutto il territorio nazionale.
     Il Presidente Agostino MARIANETTI rileva l'utilità del
  criterio di omogeneità che l'emendamento Strada ed altri 2.7
  tende ad introdurre.  Tuttavia l'emendamento potrebbe rivelarsi
  superfluo qualora si accerti che di fatto le camere di
  commercio già tendono ad uniformare le loro attività a criteri
  comuni.
     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) osserva che
  l'emendamento deve essere considerato in un'ottica molto
  ampia: esso infatti tende a stabilire il principio per cui le
  attività delle camere di commercio che non rivestono carattere
  volontario debbono essere esercitate in modo omogeneo.  A tale
  concetto peraltro è ancorato anche il sistema di finanziamento
  delle camere stesse.
     Il deputato Vito GNUTTI (gruppo della lega nord), pur
  condividendo lo spirito dell'emendamento Strada ed altri 2.7,
  osserva che il riferimento alle funzioni amministrative
  espressamente attribuite da leggi dello Stato e delle Regioni
  potrebbe risultare eccessivamente limitativo per le attività
  delle camere di commercio.
     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS), dopo aver
  fatto presente che l'emendamento in questione tende non
  soltanto a differenziare le attività obbligatorie delle camere
  di commercio da quelle che hanno natura facoltativa,
  stabilendo per le prime il principio dell'omogeneità
  nell'esercizio, ma anche a garantire una alta qualità del
  servizio reso da tali enti, fissando un preciso standard di
  riferimento, ritira l'emendamento 2.7 ed invita il Governo ad
  approfondire il concetto ad esso sotteso.
     Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
  e l'artigianato Germano DE CINQUE accoglie l'invito rivolto
  dal deputato Strada e assicura che il Governo si impegnerà ad
  approfondire e rielaborare la materia.
     Con il parere contrario del relatore e del Governo, la
  Commissione respinge l'emendamento Modigliani 2.5.
     Il deputato Marco CELLAI (gruppo del MSI-destra nazionale)
  osserva che l'emendamento 2.9 tende ad accentuare le funzioni
  promozionali affidate alle camere di commercio.  Si dichiara
 
                              Pag. 68
 
  disponibile a sostituire la parola "agenzie" con altra che sia
  ritenuta più confacente; in ogni caso invita la Commissione ad
  accogliere l'emendamento in questione.
     Dopo interventi del Sottosegretario di Stato per
  l'industria, il commercio e l'artigianato Germano DE CINQUE,
  del relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC), del
  deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) e del deputato Enrico
  MODIGLIANI (gruppo repubblicano), la Commissione respinge
  l'emendamento Cellai ed altri 2.9.
     Dopo ritiro dell'emendamento Modigliani 2.6 da parte del
  presentatore, la Commissione approva l'emendamento 2.11
  presentato dal relatore e che risulta del seguente tenore:
     All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da:
  partecipano  fino alla fine con le seguenti:
  partecipano agli accordi di programma ai sensi
  dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
                                            2.11.Il Relatore.
     Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che gli identici
  emendamenti Strada ed altri 2. 2 e Cellai ed altri 2. 10 si
  intendono pertanto assorbiti.
     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) fa presente che
  l'emendamento 2.8 non ha carattere esaustivo delle funzioni
  che le camere di commercio possono svolgere, ma ha lo scopo di
  attribuire ad esse anche funzioni in rapporto ai consumatori e
  agli utenti.
     Dopo intervento del relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo
  della DC) che rileva l'inopportunità di affrontare nel
  provvedimento in esame tale materia, rinviandola quindi al
  momento dell'esame dei progetti di legge assegnati alla
  Commissione in materia.
     Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
  e l'artigianato Germano DE CINQUE, fa presente che sarebbe
  opportuno eliminare dall'emendamento 2.8 la disposizione che
  prevede che all'attività delle camere di commercio si
  applichino le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
  241.
     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS), dopo aver
  rilevato che le competenze delle camere di commercio previste
  dall'emendamento 2.8 hanno un notevole rilievo economico e di
  principio, aderisce all'invito rivolto dal Governo.
     La Commissione approva quindi l'emendamento Strada ed
  altri 2.8 come riformulato e, di seguito, l'articolo 2 come
  modificato.
     Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che all'articolo
  3 è riferito il seguente emendamento:
     Sostituire il comma 2 con il seguente:
     2.  Gli statuti sono deliberati dai consigli camerali e
  approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale di
  competenza.
  3. 1.
                                            Peraboni, Gnutti.
     Con il parere contrario del relatore e del Governo, la
  Commissione respinge l'emendamento Peraboni ed altri 3.1 e,
  successivamente, approva l'articolo 3.
     Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che all'articolo
  4 sono riferiti i seguenti emendamenti:
     Sopprimerlo.
  4. 6.
                                                  Modigliani.
 
                              Pag. 69
 
     Al comma 1 sostituire le parole:  al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato  con le
  seguenti:  alla Giunta Regionale.
  4. 2.
                                            Peraboni, Gnutti.
     Al comma 1 sopprimere le parole da:  sentita l'Unione
  fino a  (Unioncamere).
  *4. 9.
                                            Cellai, Gasparri.
     Al comma 1, dopo le parole:  presenta al Parlamento,
  sopprimere le seguenti:  sentita l'Unione italiana delle
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  *4. 3.
  Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
  Prevosto, Serafini, Vannoni.
     Al comma 1, dopo le parole:  camere di commercio
  aggiungere le seguenti:  e dell'Unione italiana delle
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  4. 1.
  Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
  Prevosto, Serafini, Vannoni.
     Al comma 1, sostituire le parole:  ogni due anni
  con le seguenti:  ogni anno.
  4. 7.
  Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
  Prevosto, Serafini, Vannoni.
     Al comma 2, aggiungere le parole:  in via principale
  e per conoscenza al Ministero competente.
  4. 4.
                                            Peraboni, Gnutti.
     Sostituire il comma 3 con il seguente:
     3.  Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive solo
  se entro sessanta giorni dalla data di trasmissione alla
  Giunta regionale competente, la stessa non ne disponga, anche
  su richiesta del Ministero, l'annullamento per motivato vizio
  di legittimità ovvero non ne disponga il motivato rinvio alla
  camera di commercio per il riesame.  Il suddetto termine può
  essere sospeso una sola volta.
  4. 5.
                                            Peraboni, Gnutti.
     Sostituire il comma 3 con il seguente:
     3.  Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
  241, il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato stabilisce i tempi entro cui sono esaminate
  le delibere di cui al comma 2.  Si applicano le disposizioni di
  cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. 8.
  Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
  Prevosto, Serafini, Vannoni.
     Aggiungere il seguente comma:
     5.  Il bilancio delle Camere non può recare perdite
  d'esercizio.  Qualora il bilancio fosse chiuso in passivo, il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
  nominare un Commissario cui attribuisce poteri sostitutivi
  nella gestione dell'attività della Camera.
  4. 10.
  Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
  Prevosto, Serafini, Vannoni.
     Dopo ritiro dell'emendamento 4.6 da parte del deputato
  Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano), il relatore
  Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) esprime parere contrario
 
                              Pag. 70
 
  sugli emendamenti Peraboni ed altri 4.2, 4.4 e 4.5, Strada ed
  altri 4.8, nonché parere favorevole sugli identici emendamenti
  Cellai ed altri 4.9 e Strada ed altri 4.3 e 4.7.
     Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
  e l'artigianato Germano DE CINQUE fa presente che il Governo
  ha predisposto una serie di proposte emendative all'articolo 4
  che è disponibile a non formalizzare qualora vengano accolte
  attraverso una diversa formulazione degli emendamenti già
  presentati dai gruppi.  A tal fine invita il deputato Strada a
  riformulare l'emendamento 4.1 prevedendo che dopo le parole
  "camere di commercio" siano aggiunte le seguenti "e delle loro
  unioni" e che sia aggiunto che la relazione generale
  sull'attività svolta riguardi tutto il sistema camerale.
  Propone altresì che al comma 2, tra le delibere da trasmettere
  al Ministero dell'industria siano inserite anche quelle
  relative alla partecipazione delle camere di commercio ad enti
  o società.  Prospetta infine l'opportunità che al comma 3 sia
  previsto che le delibere divengano esecutive se entro il
  termine di sessanta giorni, anziché trenta, dalla data di
  ricezione, ridotto a trenta però per le delibere di variazione
  del bilancio preventivo, il Ministero non ne disponga
  l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.
     Dopo intervento del deputato Renato STRADA (gruppo del
  PDS) che riformula il suo emendamento 4.1 nel senso proposto
  dal Governo e dopo che il Sottosegretario di Stato per
  l'industria, il commercio e l'artigianato Germano DE CINQUE ha
  espresso parere favorevole sugli emendamenti Strada ed altri
  4.7, e sugli identici emendamenti Strada 4.3 e Cellai 4.9,
  nonché parere contrario sugli emendamenti Peraboni 4.4. e 4.5,
  il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) illustra il suo
  emendamento 4.8.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) fa
  presente che l'articolo 4 prevede un potere di annullamento
  del Ministro dell'industria soltanto sugli atti indicati dal
  comma 2 del medesimo articolo, intendendosi pertanto sottratti
  al controllo del Ministro tutti gli altri atti di diversa
  natura.
     Dopo ritiro dell'emendamento Strada ed altri 4.8 da parte
  del presentatore, il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo
  della DC) chiede chiarimenti in ordine al tenore
  dell'emendamento Strada ed altri 4.10.
     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) rileva il
  carattere quantomeno strano della situazione attuale in cui le
  camere di commercio che si trovano in perdita ricevono i
  maggiori finanziamenti.  L'emendamento 4.10 tende a far sì che
  siano introdotti precisi vincoli nei confronti delle camere di
  commercio per arginare il fenomeno delle perdite di esercizio.
  E' comunque consapevole della possibilità che la perdita di
  esercizio costituisca un fatto del tutto occasionale.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) fa
  presente che già oggi il Ministro dell'industria ha poteri di
  intervento nei confronti delle camere di commercio che
  potrebbero esplicarsi in situazioni di irregolarità nei
  bilanci.
     Dopo intervento del deputato Marco CELLAI (gruppo del
  MSI-destra nazionale) il quale rileva che l'emendamento Strada
  ed altri 4.10 prevede soltanto la facoltà e non l'obbligo del
  commissariamento della camera di commercio, il Presidente
  Agostino MARIANETTI fa presente l'inopportunità di prevedere
  il commissariamento dell'ente soltanto in relazione alla
  perdita di esercizio che si può verificare in relazione ad un
  singolo anno.  Occorrerebbe riferire la misura del
  commissariamento alle perdite di esercizio che si verificano
  su un arco temporale di riferimento più ampio come, ad
  esempio, un triennio.
     Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
  e l'artigianato Germano DE CINQUE ritiene che il
 
                              Pag. 71
 
  commissariamento come misura di natura automatica dovrebbe
  essere collegato ad ipotesi più gravi della semplice perdita
  di esercizio, oppure dovrebbe essere connessa a perdite di
  esercizio riferite a lunghi archi temporali.
     Dopo intervento del deputato Vito GNUTTI (gruppo della
  lega nord), che rileva la possibilità di prevedere in luogo
  del commissariamento una nuova elezione degli organi della
  camera di commercio, il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo
  della DC) sottolinea l'opportunità di predisporre una norma di
  carattere generale che preveda il potere di intervento in casi
  peculiari di disfunzione nel funzionamento dell'organismo
  camerale.  In ogni caso tale disposizione potrebbe essere
  collocata nell'ultimo articolo del testo.  Invita quindi il
  Governo ad approfondire il concetto e ad elaborare una
  disposizione in materia.
     Il deputato Vito GNUTTI (gruppo della lega nord) fa
  presente che non appare corretto usare il termine di sistema
  camerale in quanto esso risulta più ampio di quello
  riguardante le camere di commercio e le loro unioni
  ricomprendendo ad esempio anche l'Istituto Tagliacarne.
     Il deputato Marco CELLAI (gruppo del MSI-destra nazionale)
  dichiara di non condividere l'ipotesi prospettata dal Governo
  in ordine all'ampliamento degli atti da sottoporre al
  controllo del Ministero dell'industria.
     Dopo che il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC)
  si è dichiarato contrario anch'egli all'estensione degli atti
  soggetti al controllo, ricordando che la  ratio
  originaria era di escludere del tutto tale controllo salvo
  che per la deliberazione del bilancio, il deputato Vito GNUTTI
  (gruppo della lega nord) condivide le considerazioni svolte da
  relatore in ordine alla contrarietà alla proposta del Governo
  sulla sottoposizione al controllo anche delle delibere delle
  camere di commercio riguardanti la partecipazione ad enti o
  società.
     Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) ritiene che
  debba essere soppresso il riferimento allo statuto previsto
  dal comma 2 dell'articolo 4 in quanto tale delibera è già
  sottoposta all'approvazione del Ministero dell'industria
  giusto quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.  Si dichara
  quindi contrario all'ipotesi prospettata dal Governo
  sull'ampiamento degli atti da sottoporre al controllo
  dell'organo ministeriale.  Su tale questione anzi è necessario
  ribadire che la vigilanza non deve essere svolta sugli atti ma
  sull'attività delle camere di commercio.
     Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
  e l'artigianato Germano DE CINQUE propone quindi i seguenti
  emendamenti:
     Al comma 1, dopo le parole:  una relazione generale
  sull'attività delle camere di commercio  aggiungere le
  seguenti:  e delle loro unioni.
  4. 11.
                                                  Il Governo.
     Al comma 3 sostituire le parole:  se entro trenta
  giorni dalla data di trasmissione  con le seguenti:  se
  entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione,
  ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del
  bilancio preventivo.
  4. 12.
                                                  Il Governo.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC)
  accogliendo le osservazioni svolte dal deputato Strada
  presenta quindi il seguente emendamento:
     Al comma 2, sopprimere le parole:  dello statuto.
  4. 13.
                                                 Il relatore.
 
                              Pag. 72
 
     La Commissione respinge quindi l'emendamento Peraboni ed
  altri 4.2.
     La Commissione approva quindi l'emendamento Strada ed
  altri 4. 1 come riformulato; l'emendamento Strada ed altri 4.
  7; gli identici emendamenti Strada ed altri 4.3 e Cellai ed
  altri 4.9; l'emendamento 4.11 del Governo; l'emendamento 4.13
  del relatore e l'emendamento 4.12 del Governo.   La
  Commissione respinge quindi gli emendamenti Peraboni ed altri
  4.4 e 4.5 ed approva, quindi, l'articolo 4 come modificato
  dagli emendamenti testè approvati.
     Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che all'articolo
  5 sono stati proposti i seguenti emendamenti:
     Sopprimere l'articolo 5.
  5. 3.
  Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
  Prevosto, Serafini, Vannoni.
     Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
                          Art.  5.
           (Associazioni tra camere di commercio).
     1.  Le camere di commercio si associano in unioni regionali
  al fine di armonizzare le modalità di svolgimento delle
  proprie attribuzioni, di esercitare attività che trascendano
  le circoscrizioni di competenza delle singole camere di
  commercio, e di coordinare i rapporti con le regioni e gli
  altri enti regionali territorialmente competenti.
     2.  L'attività delle unioni regionali delle camere di
  commercio è disciplinata da uno statuto deliberato
  dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio
  associate, sentito il parere della regione.
     3.  Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle
  camere di commercio è assicurato da una aliquota delle entrate
  delle camere di commercio di ciascuna regione, iscritta nei
  rispettivi bilanci e pertanto soggetta ai controlli di cui
  all'articolo 15, analogamente alle tabelle organiche del
  personale.  Altri tipi di entrate sono disciplinate dai singoli
  statuti.
     4.  In caso di scioglimento dell'unione regionale, le
  attività risultanti sono ripartite tra le camere di commercio,
  in proporzione alle quote di finanziamento dell'ultimo
  triennio.
  5. 2.
                                                    Ferrauto.
     Al comma 1 sostituire le parole:  si associano  con
  le seguenti:  possono associarsi.
  5. 1.
                                            Peraboni, Gnutti.
     Al comma 1 sostituire le parole:  si associano  con
  le seguenti:  possono associarsi.
  5. 4.
  Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
  Prevosto, Serafini, Vannoni.
     Al comma 1 sostituire:  si associano  con:
  possono associarsi.
  5. 5.
                                            Cellai, Gasparri.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI esprime parere contrario
  sugli emendamenti Strada ed altri 5.3, Ferrauto 5.2 nonché
  sugli identici emendamenti Peraboni ed altri 5.1, Strada ed
  altri 5.4 e Cellai ed altri 5.5.
     Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
  e l'artigianato, Germano DE CINQUE concorda con i pareri
  espressi dal relatore.
     Il relatore Gianfranco ALIVERTI ritiene che la questione
  del mantenimento o della soppressione delle associazioni tra
  camere di commercio deve essere approfonditamente valutata.
 
                              Pag. 73
 
     Il deputato Vito GNUTTI (gruppo della lega nord) rileva
  che ai fini di una effettiva autonomia decisionale delle
  camere di commercio è necessario attribuire loro la facoltà di
  decidere anche sulla possibilità di associarsi o meno; inoltre
  tali associazioni non necessariamente hanno carattere
  regionale, in quanto gli interessi economici che spingono le
  camere di commercio ad associarsi possono avere natura diversa
  da quelli burocratico-amministrativi delle circoscrizioni
  regionali.
     Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano) rileva
  il carattere indispensabile delle unioni regionali che devono
  essere disciplinate in modo sistematico.
     Il Presidente Agostino MARIANETTI osserva che le unioni
  regionali non costituiscono un fatto puramente burocratico, ma
  dovrebbero avere la funzione di rappresentare tutte le camere
  di commercio nei rapporti con altre entità nel territorio
  regionale.  Considerata l'importanza della questione che
  richiede gli opportuni approfondimenti e tenuto conto del
  fatto che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato
  dai rappresentanti dei gruppi, era stata convocata per le ore
  17 e che alle ore 17,30 riprenderanno i lavori dell'Assemblea,
  rinvia il seguito dell'esame a domani 15 settembre 1993 alle
  ore 9.30.
 
  La seduta termina alle 17,20.
 
                              Pag. 74
 
 
DATA=930914 FASCID=SMC11-225 TIPOSTA=SMC LEGISL=11 NCOMM=10 SEDE=RE NSTA=0225 TOTPAG=0116 TOTDOC=0035 NDOC=0028 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C10D F PAGINIZ=0061 RIGINIZ=001 PAGFIN=0074 RIGFIN=001 UPAG=NO PAGEIN=61 PAGEFIN=74 SORTRES=9309143 SORTDDL= FASCIDC=11SMC 00225 SORTNAV=59309140 00225 b00000 ZZSMC225 NDOC0028 TIPDOCB DOCTIT0028 NDOC0028



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