| La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle
proposte di legge all'ordine del giorno rinviato nella seduta
del 29 luglio scorso.
Il Presidente Agostino MARIANETTI fa presente che
all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
Al comma 2 sostituire le parole: in ogni capoluogo
di provincia fino alla fine con: nei capoluoghi di
regione e la loro circoscrizione territoriale coincide con
quella della regione. Nelle province possono essere istituiti
sportelli decentrati.
1. 1.
Modigliani.
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Al comma 2 la parola: ogni è soppressa.
1. 2.
Peraboni, Gnutti.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) osserva
che l'emendamento Modigliani 1.1, in quanto struttura il
sistema camerale su base regionale, è contrario alla filosofia
della dimensione provinciale delle camere di commercio cui si
ispira il complessivo impianto del testo unificato. Esprime
pertanto parere contrario sull'emendamento in questione.
Quanto all'emendamento Peraboni ed altri 1.2, pur rilevandone
una certa incompletezza, non è contrario purché esso sia
diretto soltanto a soddisfare esigenze di carattere meramente
grammaticale.
Dopo intervento del Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato Germano DE CINQUE
che esprime avviso contrario sugli emendamenti Modigliani 1.1
e Peraboni ed altri 1.2, il deputato Corrado PERABONI (gruppo
della lega nord) osserva che l'emendamento 1.2 mira ad evitare
l'obbligatorietà dell'istituzione di Camere di commercio in
ciascuna provincia.
Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato Germano DE CINQUE ribadisce il parere
contrario sull'emendamento 1.2 proprio in considerazione del
fatto che esso rende non obbligatoria la costituzione di
camere di commercio in ciascuna provincia.
Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano)
osserva che il testo unificato si fonda sulla tradizionale
impostazione del sistema camerale su base provinciale. Tale
impostazione non teneva conto delle regioni per l'ovvio motivo
che esse non erano state ancora istituite. Oggi occorre
rivedere tale impostazione, avendo come punto di riferimento
le regioni,anche in vista della valorizzazione che esse
riceveranno con la riforma dell'articolo 117 della
Costituzione. Del resto il testo già prevede unioni regionali
di camere di commercio: ciò significa che la dimensione
regionale non può esser trascurata. Occorre andare avanti e
approfondire questa linea, in quanto uno spostamento a livello
regionale delle camere di commercio consentirebbe vantaggi
notevoli in termini di efficienza, economicità e
razionalizzazione nell'organizzazione.
Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) propone, ai
fini di uno spedito esame degli emendamenti, di limitarsi ad
acquisire il parere del relatore e del Governo su ciascun
emendamento, rinviando ad un momento successivo gli interventi
sul merito degli stessi.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) fa
presente che gli emendamenti riferiti al capo I del testo
hanno un carattere eminentemente tecnico, ad eccezione
dell'emendamento Modigliani 1.1, sul quale ritiene opportuno
ascoltare gli orientamenti di tutti i gruppi. Infatti, se su
tale emendamento si formerà un consenso generalizzato, sarà
opportuno procedere alla revisione dell'intero testo. Propone,
infine, di rinviare ad un altra seduta l'esame degli articoli
e degli emendamenti ad essi riferiti contenuti nel capo II.
Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) fa presente che
non la sola questione sollevata dal deputato Modigliani ha
carattere rilevante. Vi sono infatti altri punti nodali, come
ad esempio quello delle elezione degli organi, che richiedono
un approfondimento. Proprio a tal fine sarebbe opportuno avere
un quadro complessivo della materia grazie alla espressione
dei pareri sugli emendamenti da parte del relatore e del
Governo.
Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano) fa
presente che il suo emendamento 1.1 solo apparentemente sembra
stravolgere il testo: esso, in realtà, non ha effetti
dirompenti; comunque propone di accantonare al momento l'esame
dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.
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Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) osserva che è
la prima volta che emerge il problema del carattere
insoddisfacente della dimensione provinciale delle camere di
commercio. La previsione di camere di commercio regionali
modifica radicalmente l'impostazione del provvedimento. Si
tratta di una ipotesi meritevole di approfondimento, ma che
provoca un ritorno all'indietro dell' iter del
provvedimento cui si accompagna il rischio di una
impossibilità di pervenire alla sua approvazione. Chiede
pertanto al presentatore di ritirare l'emendamento 1.1, pur
restando impregiudicato un ampio confronto a livello informale
sulla questione, che potrà eventualmente essere ripresa nel
corso della discussione che si svolgerà in sede
legislativa.
Il Presidente Agostino MARIANETTI condivide la
preoccupazione espressa dal deputato Strada in merito alla
possibilità di una riapertura della discussione sull'intero
provvedimento, in conseguenza dell'introduzione della
questione relativa alla dimensione territoriale delle camere
di commercio. Lo spirito cui è informato il testo è quello di
delineare le camere di commercio come strumenti caratterizzati
da una forte partecipazione da parte delle categorie
interessate e da un forte dinamismo per lo svolgimento di
funzioni di promozione. Il loro accentramento a livello
regionale potrebbe concorrere a delineare entità con funzioni
e caratteri diversi. Infatti occorre tenere conto della
possibilità che esistano province molto dinamiche e in tal
caso lo spostamento verso i capoluoghi di regione potrebbe
essere eccessivamente burocratico: l'istituzione della camera
di commercio nel capoluogo di regione, cioè, non consentirebbe
di valorizzare il dinamismo esistente a livello provinciale e
provocherebbe la burocratizzazione delle funzioni della camera
di commercio. Pure essendo la questione meritevole di
approfondimento, si dichiara contrario all'emendamento 1.1.
Dopo invito al ritiro dell'emendamento 1.1. da parte del
Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato Germano DE CINQUE e dopo intervento del deputato
Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano) che ritiene
preferibile il modello regionale del sistema camerale rispetto
all'impostazione tradizionale su base provinciale, il deputato
Marco CELLAI (gruppo del MSI-destra nazionale) si dichiara
contrario all'emendamento Modigliani 1.1 in quanto
inconciliabile con la ratio cui si ispirano le
disposizioni contenute nella legge n. 142 del 1990, dirette a
valorizzare le province. La vera questione da affrontare è
quella di individuare gli strumenti per far sì che le camere
di commercio non siano entità meramente burocratica, ma, al
contrario, possano svolgere un ruolo incisivo su problemi
concreti. A tal fine non costituisce la soluzione migliore la
previsione di camere di commercio con sede regionale e con
uffici decentrati nella provincia. Condivide invece
l'emendamento Peraboni ed altri 1.2: infatti, non tutte le
camere di commercio hanno svolto efficacemente le loro
funzioni in tutti gli ambiti provinciali.
Il deputato Corrado PERABONI (gruppo della lega nord)
osserva che le previsioni contenute nell'articolo 1,
relativamente alla istituzione di camere di commercio in
ciascuna provincia, nonché quella contenuta nell'emendamento
Modigliani 1.1, relativamente all'istituzione di camere di
commercio in ciascun capoluogo di regione, corrispondono ad un
intento pianificatorio del sistema camerale che non tiene
conto dell'esistenza di realtà profondamente differenziate a
livello locale. L'emendamento 1.2 mira invece a valorizzare le
differenze territoriali eliminando l'obbligatorietà
dell'istituzione di camere di commercio in ciascuna
provincia.
Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato Germano DE CINQUE osserva che i due
emendamenti riferiti all'articolo 1 sembrano integrarsi a
vicenda; occorrerebbe stabilire che di norma le camere di
commercio sono istituite in ciascuna provincia. Fa quindi
presente che il testo in esame stabilisce che la
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circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella
della provincia o dell'area metropolitana.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) osserva
che la previsione della dimensione regionale delle camere di
commercio di fatto comporterebbe la soppressione del sistema
camerale così come fino ad oggi è stato configurato. Il testo
in esame, al contrario, mira a garantire, con la previsione di
camere di commercio provinciali la valorizzazione delle
economie locali. Ricorda che nel testo da lui predisposto era
stato inizialmente previsto che le camere di commercio fossero
"di regola" istituite in ciascun capoluogo di provincia.
Successivamente, le parole "di regola" sono state eliminate.
Occorre mantenere l'impostazione adottata nel testo, in quanto
essa è l'unica che consente di valorizzare le esigenze locali.
Inoltre non occorre dimenticare che la dimensione provinciale
appare preferibile anche in vista delle rilevanti funzioni che
il registro delle imprese dovrà svolgere. Invita quindi il
presentatore a ritirare l'emendamento 1.1 il cui spirito
contrasta con le esigenze di autogoverno cui l'articolo 1 si
ispira.
Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano) fa
presente che l'emendamento 1.1 non intende stravolgere il
testo in esame. E' inoltre consapevole del fatto che in molte
regioni il relativo territorio appare molto diversificato: in
tali casi una camera di commercio a livello regionale può
essere insufficiente e quindi possono prevedersi
circoscrizione subregionali. Pertanto è disponibile a
modificare in tal senso il suo emendamento che non
contrasterebbe con le esigenze di autogoverno, né
comprometterebbe l'efficace svolgimento delle funzioni
assegnate al registro delle imprese.
Il Presidente Agostino MARIANETTI osserva che
l'accantonamento dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso
riferiti determinerebbe incertezza in ordine all' iter
del provvedimento. Pertanto occorre procedere alla
conclusione dell'esame del suddetto articolo e votare gli
emendamenti.
Con il parere contrario del relatore e del Governo, la
Commissione respinge l'emendamento Modigliani 1.1 e
l'emendamento Peraboni ed altri 1.2, e approva quindi
l'articolo 1.
Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) fa presente che
a causa di un disguido non sono pervenuti alla Commissione
molti emendamenti predisposti dal suo gruppo sul provvedimento
in esame. Prega quindi il Presidente di tenere conto, ai fini
dell'organizzazione del seguito dei lavori della Commissione,
di tale circostanza.
Il Presidente Agostino MARIANETTI, considerata la
richiesta formulata dal deputato Strada e tenuto conto del
fatto che anche il deputato Cellai gli aveva manifestato
l'impossibilità materiale in cui si era trovato di presentare
emendamenti al testo, propone di stabilire per le ore 14 di
oggi il nuovo termine per la presentazione di emendamenti e di
sospendere il seguito dell'esame del provvedimento per
proseguirlo alle ore 15.
La Commissione concorda.
(La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle
15,25).
Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che all'articolo
2 sono riferiti i seguenti emendamenti:
Al comma 1 sostituire le parole: tutela, di cura e
di promozione con la seguente: supporto.
2. 4.
Modigliani.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le camere di commercio esercitano funzione di
promozione e supporto dei processi di evoluzione tecnologica e
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gestionale. In tali materie lo Stato e le regioni possono
delegare l'esercizio delle proprie competenze alle camere di
commercio.
2. 1.
Peraboni, Gnutti.
Al comma 2 sostituire le parole: nelle materie
amministrative ed economiche con le seguenti: di
promozione e supporto dei processi di evoluzione tecnologica e
gestionale.
2. 3.
Peraboni, Gnutti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2- bis. Per funzioni amministrative si intendono
quelle espressamente attribuite da leggi dello Stato e delle
regioni, che devono essere esercitate in modo omogeneo
sull'intero territorio nazionale.
2. 7.
Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
Prevosto, Serafini, Vannoni.
Al comma 3 sostituire le parole da: strutture ed
infrastrutture fino alla fine del comma con le seguenti:
organismi di interesse economico generale, a livello
locale, regionale e nazionale, unicamente tramite società,
consorzi e aziende speciali con capacità di diritto privato,
in partecipazione con altri soggetti pubblici e con le
associazioni imprenditoriali.
2. 5.
Modigliani.
Al comma 3 dopo le parole: diritto privato
aggiungere le seguenti: e Agenzie costituite con la
partecipazione delle associazioni imprenditoriali con funzioni
promozionali, autofinanziate in tempi predeterminati.
2. 9.
Cellai, Gasparri.
Sopprimere il comma 4.
2. 6.
Modigliani.
Al comma 4 sostituire la parola: partecipano con
le seguenti: possono partecipare.
2. 2.
Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
Prevosto, Serafini, Vannoni.
Al comma 4 sostituire la parola: partecipano con
le seguenti: possono partecipare.
2. 10.
Cellai, Gasparri.
Aggiungere i seguenti commi:
5. Le Camere, singolarmente o in forma associata, possono
tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni
arbitrali e/o conciliative, per la rapida risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese ed utenti e
consumatori;
b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra
imprese, loro associazioni ed associazioni di consumatori e
utenti;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti.
6. Le Camere possono altresì costituirsi parte civile nei
giudizi, tra l'altro, per frode in commercio, concorrenza
sleale e per ogni altro reato concernente attività
economiche.
7. All'attività delle Camere si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 8.
Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
Prevosto, Serafini, Vannoni.
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Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) osserva
che la parola "supporto" di cui all'emendamento 2.4,
relativamente alle funzioni attribuite alle camere di
commercio è impropria. Inoltre, l'emendamento sopprime il
riferimento alla funzione di promozione che le camere di
commercio debbono irrinunciabilmente svolgere: esprime quindi
parere contrario sull'emendamento Modigliani 2.4. Esprime
altresì parere contrario sugli emendamenti Peraboni ed altri
2.1 e 2.3, nonché sull'emendamento Strada ed altri 2.7. Si
dichiara inoltre contrario all'emendamento Modigliani 2.5, il
cui contenuto appare riduttivo rispetto alle funzioni che il
testo attribuisce alle camere di commercio. Esprime inoltre
parere contrario sull'emendamento Cellai ed altri 2.9.
Dopo intervento del deputato Marco CELLAI (gruppo del
MSI-destra nazionale), il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo
repubblicano) ritira il suo emendamento 2.6.
Dopo che il relatore ed il Governo hanno espresso parere
contrario sugli identici emendamenti Strada ed altri 2.2 e
Cellai ed altri 2.10, il Presidente Agostino MARIANETTI
osserva che la natura stessa dell'accordo di programma implica
che ad esso ciascun soggetto partecipi volontariamente.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) esprime
parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 2.8, in
quanto attraverso l'indicazione di una serie ben precisa di
attribuzioni in capo alle camere di commercio pone il rischio
di tralasciare altre competenze non espressamente indicate.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato Germano DE CINQUE esprime parere contrario
sugli emendamenti Peraboni ed altri 2.1 e 2.3, Strada ed altri
2.7 e Modigliani 2.5. Con riferimento all'emendamento
Modigliani 2.4 osserva che esso potrebbe essere riformulato
prevedendo che le camere di commercio svolgono funzioni di
sostegno e di promozione. Quanto all'emendamento Cellai ed
altri 2.9, ritiene opportuno che venga chiarito il concetto di
"agenzia" in esso contenuto. Con riferimento agli identici
emendamenti Strada ed altri 2.2 e Cellai ed altri 2.10,
propone di riformularli prevedendo che le camere di commercio
partecipino agli accordi di programma qualora tali accordi
rientrino nelle funzioni previste dal presente articolo.
Infine, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Strada
ed altri 2.8.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) con
riferimento agli identici emendamenti Strada ed altri 2.2 e
Cellai ed altri 2.10, osserva che il testo che essi mirano a
modificare appare conforme alle previsioni contenute
nell'articolo 27, comma 1, della legge n. 142 del 1990.
Comunque è disponibile a procedere ad una riformulazione del
comma 4 dell'articolo 2, sostituendo le parole da
"partecipano" fino a "n. 142" con le seguenti: "partecipano
agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142".
Dopo intervento del deputato Renato STRADA (gruppo del
PDS), che fa presente la necessità di chiarire la reale
portata della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo
2, in quanto o essa intende stabilire l'obbligo delle camere
di commercio di partecipare agli accordi di programma, o,
altrimenti, è del tutto pleonastica esistendo già la
previsione contenuta nell'articolo 27, comma 1, della legge n.
142, il Presidente Agostino MARIANETTI concorda con la
riformulazione del comma 4 dell'articolo 2 proposta dal
relatore.
Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano), con
riferimento all'emendamento 2.4, fa presente che la funzione
di supporto implica un concetto differente da quello di
sostegno che può essere utilizzato con riferimento ad enti
deboli. Il concetto di supporto comprende quello di promozione
che ne costituisce uno strumento di realizzazione. Con
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riferimento all'emendamento 2.5, rileva la necessità di tenere
ben distinta l'attività di natura pubblicistica che le camere
di commercio sono chiamate ad esplicare da quella di natura
privatistica, il cui svolgimento implica l'adozione della
logica di mercato. Infatti, bisogna evitare di creare nuovi
enti pubblici che si muovono in contro tendenza con l'attuale
e generalizzato orientamento verso le dimensioni
privatistiche.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) propone
il seguente emendamento:
Al comma 1 sostituire le parole tutela, di cura e di
promozione con le seguenti: supporto e di promozione.
2. 12.
Il relatore.
La Commissione approva quindi l'emendamento 2. 12 del
relatore intendendosi assorbiti gli emendamenti Modigliani 2.
4 e Peraboni ed altri 2. 3.
La Commissione respinge, con il parere contrario del
relatore e del Governo, l'emendamento Peraboni ed altri 2.
1.
Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS), con
riferimento all'emendamento 2.7, osserva che esso mira a
distinguere le funzioni amministrative delle camere di
commercio da tutti gli altri compiti ad esse spettanti,
introducendo per le prime il criterio dell'esercizio omogeneo
su tutto il territorio nazionale.
Il Presidente Agostino MARIANETTI rileva l'utilità del
criterio di omogeneità che l'emendamento Strada ed altri 2.7
tende ad introdurre. Tuttavia l'emendamento potrebbe rivelarsi
superfluo qualora si accerti che di fatto le camere di
commercio già tendono ad uniformare le loro attività a criteri
comuni.
Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) osserva che
l'emendamento deve essere considerato in un'ottica molto
ampia: esso infatti tende a stabilire il principio per cui le
attività delle camere di commercio che non rivestono carattere
volontario debbono essere esercitate in modo omogeneo. A tale
concetto peraltro è ancorato anche il sistema di finanziamento
delle camere stesse.
Il deputato Vito GNUTTI (gruppo della lega nord), pur
condividendo lo spirito dell'emendamento Strada ed altri 2.7,
osserva che il riferimento alle funzioni amministrative
espressamente attribuite da leggi dello Stato e delle Regioni
potrebbe risultare eccessivamente limitativo per le attività
delle camere di commercio.
Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS), dopo aver
fatto presente che l'emendamento in questione tende non
soltanto a differenziare le attività obbligatorie delle camere
di commercio da quelle che hanno natura facoltativa,
stabilendo per le prime il principio dell'omogeneità
nell'esercizio, ma anche a garantire una alta qualità del
servizio reso da tali enti, fissando un preciso standard di
riferimento, ritira l'emendamento 2.7 ed invita il Governo ad
approfondire il concetto ad esso sotteso.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato Germano DE CINQUE accoglie l'invito rivolto
dal deputato Strada e assicura che il Governo si impegnerà ad
approfondire e rielaborare la materia.
Con il parere contrario del relatore e del Governo, la
Commissione respinge l'emendamento Modigliani 2.5.
Il deputato Marco CELLAI (gruppo del MSI-destra nazionale)
osserva che l'emendamento 2.9 tende ad accentuare le funzioni
promozionali affidate alle camere di commercio. Si dichiara
Pag. 68
disponibile a sostituire la parola "agenzie" con altra che sia
ritenuta più confacente; in ogni caso invita la Commissione ad
accogliere l'emendamento in questione.
Dopo interventi del Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato Germano DE CINQUE,
del relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC), del
deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) e del deputato Enrico
MODIGLIANI (gruppo repubblicano), la Commissione respinge
l'emendamento Cellai ed altri 2.9.
Dopo ritiro dell'emendamento Modigliani 2.6 da parte del
presentatore, la Commissione approva l'emendamento 2.11
presentato dal relatore e che risulta del seguente tenore:
All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da:
partecipano fino alla fine con le seguenti:
partecipano agli accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2.11.Il Relatore.
Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che gli identici
emendamenti Strada ed altri 2. 2 e Cellai ed altri 2. 10 si
intendono pertanto assorbiti.
Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) fa presente che
l'emendamento 2.8 non ha carattere esaustivo delle funzioni
che le camere di commercio possono svolgere, ma ha lo scopo di
attribuire ad esse anche funzioni in rapporto ai consumatori e
agli utenti.
Dopo intervento del relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo
della DC) che rileva l'inopportunità di affrontare nel
provvedimento in esame tale materia, rinviandola quindi al
momento dell'esame dei progetti di legge assegnati alla
Commissione in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato Germano DE CINQUE, fa presente che sarebbe
opportuno eliminare dall'emendamento 2.8 la disposizione che
prevede che all'attività delle camere di commercio si
applichino le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241.
Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS), dopo aver
rilevato che le competenze delle camere di commercio previste
dall'emendamento 2.8 hanno un notevole rilievo economico e di
principio, aderisce all'invito rivolto dal Governo.
La Commissione approva quindi l'emendamento Strada ed
altri 2.8 come riformulato e, di seguito, l'articolo 2 come
modificato.
Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che all'articolo
3 è riferito il seguente emendamento:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli statuti sono deliberati dai consigli camerali e
approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale di
competenza.
3. 1.
Peraboni, Gnutti.
Con il parere contrario del relatore e del Governo, la
Commissione respinge l'emendamento Peraboni ed altri 3.1 e,
successivamente, approva l'articolo 3.
Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che all'articolo
4 sono riferiti i seguenti emendamenti:
Sopprimerlo.
4. 6.
Modigliani.
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Al comma 1 sostituire le parole: al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le
seguenti: alla Giunta Regionale.
4. 2.
Peraboni, Gnutti.
Al comma 1 sopprimere le parole da: sentita l'Unione
fino a (Unioncamere).
*4. 9.
Cellai, Gasparri.
Al comma 1, dopo le parole: presenta al Parlamento,
sopprimere le seguenti: sentita l'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
*4. 3.
Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
Prevosto, Serafini, Vannoni.
Al comma 1, dopo le parole: camere di commercio
aggiungere le seguenti: e dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. 1.
Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
Prevosto, Serafini, Vannoni.
Al comma 1, sostituire le parole: ogni due anni
con le seguenti: ogni anno.
4. 7.
Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
Prevosto, Serafini, Vannoni.
Al comma 2, aggiungere le parole: in via principale
e per conoscenza al Ministero competente.
4. 4.
Peraboni, Gnutti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive solo
se entro sessanta giorni dalla data di trasmissione alla
Giunta regionale competente, la stessa non ne disponga, anche
su richiesta del Ministero, l'annullamento per motivato vizio
di legittimità ovvero non ne disponga il motivato rinvio alla
camera di commercio per il riesame. Il suddetto termine può
essere sospeso una sola volta.
4. 5.
Peraboni, Gnutti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce i tempi entro cui sono esaminate
le delibere di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. 8.
Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
Prevosto, Serafini, Vannoni.
Aggiungere il seguente comma:
5. Il bilancio delle Camere non può recare perdite
d'esercizio. Qualora il bilancio fosse chiuso in passivo, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
nominare un Commissario cui attribuisce poteri sostitutivi
nella gestione dell'attività della Camera.
4. 10.
Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
Prevosto, Serafini, Vannoni.
Dopo ritiro dell'emendamento 4.6 da parte del deputato
Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano), il relatore
Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) esprime parere contrario
Pag. 70
sugli emendamenti Peraboni ed altri 4.2, 4.4 e 4.5, Strada ed
altri 4.8, nonché parere favorevole sugli identici emendamenti
Cellai ed altri 4.9 e Strada ed altri 4.3 e 4.7.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato Germano DE CINQUE fa presente che il Governo
ha predisposto una serie di proposte emendative all'articolo 4
che è disponibile a non formalizzare qualora vengano accolte
attraverso una diversa formulazione degli emendamenti già
presentati dai gruppi. A tal fine invita il deputato Strada a
riformulare l'emendamento 4.1 prevedendo che dopo le parole
"camere di commercio" siano aggiunte le seguenti "e delle loro
unioni" e che sia aggiunto che la relazione generale
sull'attività svolta riguardi tutto il sistema camerale.
Propone altresì che al comma 2, tra le delibere da trasmettere
al Ministero dell'industria siano inserite anche quelle
relative alla partecipazione delle camere di commercio ad enti
o società. Prospetta infine l'opportunità che al comma 3 sia
previsto che le delibere divengano esecutive se entro il
termine di sessanta giorni, anziché trenta, dalla data di
ricezione, ridotto a trenta però per le delibere di variazione
del bilancio preventivo, il Ministero non ne disponga
l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.
Dopo intervento del deputato Renato STRADA (gruppo del
PDS) che riformula il suo emendamento 4.1 nel senso proposto
dal Governo e dopo che il Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato Germano DE CINQUE ha
espresso parere favorevole sugli emendamenti Strada ed altri
4.7, e sugli identici emendamenti Strada 4.3 e Cellai 4.9,
nonché parere contrario sugli emendamenti Peraboni 4.4. e 4.5,
il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) illustra il suo
emendamento 4.8.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) fa
presente che l'articolo 4 prevede un potere di annullamento
del Ministro dell'industria soltanto sugli atti indicati dal
comma 2 del medesimo articolo, intendendosi pertanto sottratti
al controllo del Ministro tutti gli altri atti di diversa
natura.
Dopo ritiro dell'emendamento Strada ed altri 4.8 da parte
del presentatore, il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo
della DC) chiede chiarimenti in ordine al tenore
dell'emendamento Strada ed altri 4.10.
Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) rileva il
carattere quantomeno strano della situazione attuale in cui le
camere di commercio che si trovano in perdita ricevono i
maggiori finanziamenti. L'emendamento 4.10 tende a far sì che
siano introdotti precisi vincoli nei confronti delle camere di
commercio per arginare il fenomeno delle perdite di esercizio.
E' comunque consapevole della possibilità che la perdita di
esercizio costituisca un fatto del tutto occasionale.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC) fa
presente che già oggi il Ministro dell'industria ha poteri di
intervento nei confronti delle camere di commercio che
potrebbero esplicarsi in situazioni di irregolarità nei
bilanci.
Dopo intervento del deputato Marco CELLAI (gruppo del
MSI-destra nazionale) il quale rileva che l'emendamento Strada
ed altri 4.10 prevede soltanto la facoltà e non l'obbligo del
commissariamento della camera di commercio, il Presidente
Agostino MARIANETTI fa presente l'inopportunità di prevedere
il commissariamento dell'ente soltanto in relazione alla
perdita di esercizio che si può verificare in relazione ad un
singolo anno. Occorrerebbe riferire la misura del
commissariamento alle perdite di esercizio che si verificano
su un arco temporale di riferimento più ampio come, ad
esempio, un triennio.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato Germano DE CINQUE ritiene che il
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commissariamento come misura di natura automatica dovrebbe
essere collegato ad ipotesi più gravi della semplice perdita
di esercizio, oppure dovrebbe essere connessa a perdite di
esercizio riferite a lunghi archi temporali.
Dopo intervento del deputato Vito GNUTTI (gruppo della
lega nord), che rileva la possibilità di prevedere in luogo
del commissariamento una nuova elezione degli organi della
camera di commercio, il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo
della DC) sottolinea l'opportunità di predisporre una norma di
carattere generale che preveda il potere di intervento in casi
peculiari di disfunzione nel funzionamento dell'organismo
camerale. In ogni caso tale disposizione potrebbe essere
collocata nell'ultimo articolo del testo. Invita quindi il
Governo ad approfondire il concetto e ad elaborare una
disposizione in materia.
Il deputato Vito GNUTTI (gruppo della lega nord) fa
presente che non appare corretto usare il termine di sistema
camerale in quanto esso risulta più ampio di quello
riguardante le camere di commercio e le loro unioni
ricomprendendo ad esempio anche l'Istituto Tagliacarne.
Il deputato Marco CELLAI (gruppo del MSI-destra nazionale)
dichiara di non condividere l'ipotesi prospettata dal Governo
in ordine all'ampliamento degli atti da sottoporre al
controllo del Ministero dell'industria.
Dopo che il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC)
si è dichiarato contrario anch'egli all'estensione degli atti
soggetti al controllo, ricordando che la ratio
originaria era di escludere del tutto tale controllo salvo
che per la deliberazione del bilancio, il deputato Vito GNUTTI
(gruppo della lega nord) condivide le considerazioni svolte da
relatore in ordine alla contrarietà alla proposta del Governo
sulla sottoposizione al controllo anche delle delibere delle
camere di commercio riguardanti la partecipazione ad enti o
società.
Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) ritiene che
debba essere soppresso il riferimento allo statuto previsto
dal comma 2 dell'articolo 4 in quanto tale delibera è già
sottoposta all'approvazione del Ministero dell'industria
giusto quanto disposto dall'articolo 3, comma 2. Si dichara
quindi contrario all'ipotesi prospettata dal Governo
sull'ampiamento degli atti da sottoporre al controllo
dell'organo ministeriale. Su tale questione anzi è necessario
ribadire che la vigilanza non deve essere svolta sugli atti ma
sull'attività delle camere di commercio.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato Germano DE CINQUE propone quindi i seguenti
emendamenti:
Al comma 1, dopo le parole: una relazione generale
sull'attività delle camere di commercio aggiungere le
seguenti: e delle loro unioni.
4. 11.
Il Governo.
Al comma 3 sostituire le parole: se entro trenta
giorni dalla data di trasmissione con le seguenti: se
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione,
ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del
bilancio preventivo.
4. 12.
Il Governo.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC)
accogliendo le osservazioni svolte dal deputato Strada
presenta quindi il seguente emendamento:
Al comma 2, sopprimere le parole: dello statuto.
4. 13.
Il relatore.
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La Commissione respinge quindi l'emendamento Peraboni ed
altri 4.2.
La Commissione approva quindi l'emendamento Strada ed
altri 4. 1 come riformulato; l'emendamento Strada ed altri 4.
7; gli identici emendamenti Strada ed altri 4.3 e Cellai ed
altri 4.9; l'emendamento 4.11 del Governo; l'emendamento 4.13
del relatore e l'emendamento 4.12 del Governo. La
Commissione respinge quindi gli emendamenti Peraboni ed altri
4.4 e 4.5 ed approva, quindi, l'articolo 4 come modificato
dagli emendamenti testè approvati.
Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che all'articolo
5 sono stati proposti i seguenti emendamenti:
Sopprimere l'articolo 5.
5. 3.
Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
Prevosto, Serafini, Vannoni.
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5.
(Associazioni tra camere di commercio).
1. Le camere di commercio si associano in unioni regionali
al fine di armonizzare le modalità di svolgimento delle
proprie attribuzioni, di esercitare attività che trascendano
le circoscrizioni di competenza delle singole camere di
commercio, e di coordinare i rapporti con le regioni e gli
altri enti regionali territorialmente competenti.
2. L'attività delle unioni regionali delle camere di
commercio è disciplinata da uno statuto deliberato
dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio
associate, sentito il parere della regione.
3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle
camere di commercio è assicurato da una aliquota delle entrate
delle camere di commercio di ciascuna regione, iscritta nei
rispettivi bilanci e pertanto soggetta ai controlli di cui
all'articolo 15, analogamente alle tabelle organiche del
personale. Altri tipi di entrate sono disciplinate dai singoli
statuti.
4. In caso di scioglimento dell'unione regionale, le
attività risultanti sono ripartite tra le camere di commercio,
in proporzione alle quote di finanziamento dell'ultimo
triennio.
5. 2.
Ferrauto.
Al comma 1 sostituire le parole: si associano con
le seguenti: possono associarsi.
5. 1.
Peraboni, Gnutti.
Al comma 1 sostituire le parole: si associano con
le seguenti: possono associarsi.
5. 4.
Strada, Bassolino, Costantini, Ennio Grassi, Grasso,
Prevosto, Serafini, Vannoni.
Al comma 1 sostituire: si associano con:
possono associarsi.
5. 5.
Cellai, Gasparri.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI esprime parere contrario
sugli emendamenti Strada ed altri 5.3, Ferrauto 5.2 nonché
sugli identici emendamenti Peraboni ed altri 5.1, Strada ed
altri 5.4 e Cellai ed altri 5.5.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato, Germano DE CINQUE concorda con i pareri
espressi dal relatore.
Il relatore Gianfranco ALIVERTI ritiene che la questione
del mantenimento o della soppressione delle associazioni tra
camere di commercio deve essere approfonditamente valutata.
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Il deputato Vito GNUTTI (gruppo della lega nord) rileva
che ai fini di una effettiva autonomia decisionale delle
camere di commercio è necessario attribuire loro la facoltà di
decidere anche sulla possibilità di associarsi o meno; inoltre
tali associazioni non necessariamente hanno carattere
regionale, in quanto gli interessi economici che spingono le
camere di commercio ad associarsi possono avere natura diversa
da quelli burocratico-amministrativi delle circoscrizioni
regionali.
Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano) rileva
il carattere indispensabile delle unioni regionali che devono
essere disciplinate in modo sistematico.
Il Presidente Agostino MARIANETTI osserva che le unioni
regionali non costituiscono un fatto puramente burocratico, ma
dovrebbero avere la funzione di rappresentare tutte le camere
di commercio nei rapporti con altre entità nel territorio
regionale. Considerata l'importanza della questione che
richiede gli opportuni approfondimenti e tenuto conto del
fatto che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, era stata convocata per le ore
17 e che alle ore 17,30 riprenderanno i lavori dell'Assemblea,
rinvia il seguito dell'esame a domani 15 settembre 1993 alle
ore 9.30.
La seduta termina alle 17,20.
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