| MARIO CLEMENTE MASTELLA, Relatore, fa presente che
gli emendamenti Conti 2. 14 e seguenti, sino all'emendamento
Lo Porto 2. 69 recano una
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sequenza di proposte modificative, variamente formulate, ma
tutte ispirate alla medesima ratio, e articolate in
quattro serie di emendamenti.
La identica ratio è infatti quella di sostituire,
alla previsione recata dal testo base, tendente ad escludere
dall'esercizio dell'obiezione di coscienza i titolari di
licenze od autorizzazioni relative ad armi, una previsione più
limitata, concernente la titolarità di licenze o
autorizzazioni relative soltanto alla fabbricazione di
determinate armi, ovvero soltanto alla importazione delle
stesse, ovvero soltanto alla esportazione, oppure, infine,
concernenti esclusivamente il porto di determinate armi.
Detti emendamenti possono pertanto raggrupparsi in quattro
serie.
Un primo gruppo di emendamenti, che inizia appunto con il
Conti 2. 14 e termina con il Caradonna 2. 28, limita
l'esclusione ai casi di titolarità di licenze o autorizzazioni
relative alla fabbricazione di armamenti, e si differenzia a
seconda del tipo di materiale offensivo considerato.
Un secondo gruppo di emendamenti, che inizia con il Conti
2. 29 e termina con il Caradonna 2. 45, reca analoghe
previsioni riferite alla importazione di armi, del pari
differenziate a seconda dei materiali considerati.
Un terzo gruppo di emendamenti, che va dal Sospiri 2. 46 al
Lo Porto 2. 62 opera in senso analogo, ma con riferimento alla
esportazione di armamenti.
Un quarto ed ultimo gruppo, che inizia con il Colucci
Gaetano 2. 63 e termina con il Lo Porto 2. 69, prevede invece
che l'esclusione operi con riferimento alla titolarità di
licenze per il porto di armi, differenziandosi a seconda del
tipo di arma considerato.
Propone pertanto che, per ciascuna di queste quattro serie
di emendamenti, si proceda alla votazione per parti separate,
in modo che la Camera sia chiamata in primo luogo a deliberare
sulla parte comune.
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