| 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio
militare non è esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni
relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed
integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma,
lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini
soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di
rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore,
prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del
rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di
obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda per la prestazione del
servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia
di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo
forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che
comporti l'uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza definitiva per
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
eespropriazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza definitiva per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone,
o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o
di criminalità organizzata.
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